Articolo 7 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 6Articolo 8
Versione
9 agosto 1967
Art. 7. (Compiti del Comitato regionale)

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica:
1) procede, tenuto conto delle segnalazioni degli Enti obbligati e dei pareri espressi dalla Commissione provinciale di cui al successivo articolo 9, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con le indicazioni delle priorita' delle opere da eseguire;
2) da' parere sulla scelta delle aree destinate alla edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati;
3) elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di programmi esecutivi annuali, per la utilizzazione delle disponibilita' finanziarie;
4) esamina le proposte di variazione dei programmi esecutivi regionali;
5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti;
6) tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati.
La norma prevista al settimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 , e' abrogata.
Il Comitato regionale e' assistito dall'Ufficio scolastico regionale che, attraverso un proprio Ufficio studi e programmazione, provvede all'aggiornamento annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli organismi esistenti a livello regionale per la programmazione economica, sentite le Commissioni provinciali di cui al seguente articolo 9.
Entrata in vigore il 9 agosto 1967
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