Articolo 101 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 100Articolo 100 bis
Versione
23 maggio 1958
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Versione
8 agosto 1965
Art. 101. ((Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 98 e 100° e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ed anzianita' congiunta al merito di cui all'articolo 109 bis.
Le promozioni sono, conferite nell'ordine di graduatoria.
I vincitori del concorso per esame, di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi ad anzianita'))
Entrata in vigore il 8 agosto 1965