Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3361/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3361/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Mutuo ” e vertente TRA
nata il [...] a [...], residente in [...]
n.327 bis, (c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, giusta allegata procura ex articolo 83, comma 3, c.p.c., dagli avvocati Antonio
Sabatino (c.f. ) e Maurizio Falcone (c.f. ), tutti C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Mercato San Severino (SA), alla via Marcello n. 2/79;
Attrice
E
(capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 Controparte_1 interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e Partita Iva ) con Sede Legale e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli P.IVA_1 n. 30, iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico -, in persona del Dott. Controparte_2 CP_3
Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberigo Panini (c.f. ), in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata C.F._4 autenticata nella sottoscrizione con atto per Notaio Dr. di Roma del 19 Ottobre Persona_1
2007 – Rep. n. 151227;
- Convenuto
Conclusioni: per parte attrice “nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle prefate istanze istruttorie, chiedendo concedersi termini per il deposito di memorie di cui all'articolo 190 c.p.c., precisano le seguenti CONCLUSIONI piaccia a codesto Ill.mo Tribunale di Avellino, contrariis reiectis, accogliere la domanda e, conseguentemente: 1) accertare e dichiarare, in ordine al contratto di mutuo fondiario stipulato in Pagani (SA) in data 24.11.2006, per atto rogato da notar dott.ssa (Rep. n. 52137 - Racc. Persona_2 n. 2990), l'avvenuto superamento del limite di finanziabilità, come stabilito ai sensi di Legge, e, per l'effetto, dichiarare la nullità totale del predetto contratto, con ogni conseguenza;
2) dichiarare, conseguentemente, che la signora nulla deve alla Parte_1 [...]
che le medesima, in forza di un contratto nullo, nulla può Controparte_1 ottenere in termini di pagamento dall'attrice; 3) dichiarare, quindi, che la procedura espropriativa immobiliare R.G.E. n. 25/2019 del Tribunale di Avellino non poteva essere intrapresa o promossa, con ogni conseguenza di legge, attesa la vendita forzosa già tenutasi;
4) in virtù della soccombenza, condannare la controparte al pagamento delle spese e
1
competenze di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P., come per Legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.”. Per parte convenuta “ rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avv. Alberigo Panini, in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione con atto per Notaio Dr. di Roma del 19 Ottobre Persona_1
2007 – Rep. n. 151227; PRECISA LE CONCLUSIONI riportandosi a quelle rassegnate in calce alla comparsa di costituzione qui da intendersi integralmente trascritte, e per l'effetto,
CHIEDE volersi concedere termini per il deposito di memorie di cui all'art. 190 c.p.c., opponendosi sin d'ora a ogni eccezione, domanda e istanza anche istruttoria che controparte dovesse formulare.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con “atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito in seguito al ricorso in opposizione all'esecuzione immobiliare n. 25/2019 R.G.E.” premetteva di avere Parte_1 presentato, in data 26.03.2021, un ricorso in opposizione all'esecuzione, promossa dalla
[...]
iscritta al n. 25/2019 R.G.E., avverso l'atto di pignoramento Controparte_1 immobiliare ad istanza della Banca medesima, notificato in data 21.02.2019, mediante il quale erano stati assoggettati ad espropriazione, come in esso descritti, i beni siti in Senerchia (AV), il tutto in forza di atto di precetto, la cui notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza in data 13.10.2018, per l'importo di Euro 93.977,53, oltre accessori, in virtù di Contratto di mutuo - ai sensi dell'articolo 38 e ss. T.U.B. -, per un capitale originario di Euro 80.000,00, stipulato in Pagani (SA) in data 24.11.2006, per atto rogato da notar dott.ssa Persona_2
(Rep. n. 52.137 - Racc. n. 2.990) tra essa mutuataria e la Pt_1 Controparte_1
per i seguenti motivi “1) OMESSA VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE
[...]
IPOTECATO – SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ PREVISTO DALL'ARTICOLO 38, COMMA 2, T.U.B. E DALL'ARTICOLO 1, DELIBERA C.I.C.R. DEL 22.04.1995”, deducendo che, come da CTP giurata, i beni immobili gravati dalla concessa ipoteca, in favore della avevano, all'epoca della sottoscrizione dell'atto ovvero 24 CP_5 novembre 2006, un valore di complessivi Euro 54.281,52, considerando detto valore e quanto erogato, Euro 80.000,00, appariva evidente il superamento del limite dell'80%, l'assunto trovava conferma indiretta anche da quanto rilevabile dalla CTU, depositata il 18 gennaio 2021, per la quale gli immobili valevano complessivi Euro 55.331,30, cui sottrarsi le decurtazioni
(Euro 8.000,00) per i costi di demolizione del locale di deposito, previsti nell'elaborato del 13 gennaio 2021, e (Euro 7.500,00) per gli oneri necessari alla regolarizzazione urbanistica, previsti nell'integrazione all'elaborato dell'8 febbraio 2021, importo di gran lunga lontano dal limite di finanziabilità di Euro 80.000,00 concessi a mutuo, appariva evidente che, con tutte le svalutazioni possibili, i predetti beni non potevano avere, nel novembre del 2006, un valore pari ad Euro 100.000,00, tale da consentire, nel limite della finanziabilità dell'80% di esso, la concessione di mutuati Euro 80.000,00, ne conseguiva che il mancato rispetto del limite di finanziabilità dettato dalla normativa sul credito fondiario dava luogo alla nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 c.c.; “2) OMESSA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO – MANCANZA DELLA CAPACITÀ REDDITUALE IN CAPO ALLA MUTUATA ALL'EPOCA DEL FINANZIAMENTO”, censurando il comportamento della per CP_5 aver eluso l'obbligo di adeguata verifica della capacità della mutuataria e aver omesso un corretto esame delle dichiarazioni dei redditi della mutuataria all'epoca del contratto di mutuo, dalle quali si sarebbe agevolmente rilevata l'impossibilità della medesima di poter adeguatamente far fronte agli oneri finanziari, invocando gli artt. 1175 e 1337 c.c., dichiarando di voler sollevare l'exceptio doli per la lesione del principio di ordine pubblico economico, per cui doveva sospesa la procedura espropriativa, perché doveva essere sospesa l'efficacia esecutiva del titolo posto a base del procedimento ed il contratto doveva essere dichiarato nullo, con tutte le conseguenze di legge.
2 R.G. n. 3361/2021
L'attrice premetteva ancora che il Giudice dell'Esecuzione, con l'Ordinanza notificata con comunicazione di Cancelleria il 28.06.2021, non ritenendo superato il limite di cui all'articolo 38, comma 2, T.U.B., rigettava la richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione, fissava il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito, condannava la ricorrente al pagamento delle spese legali, nella misura di 3.500,00 euro, oltre accessori e disponeva trasmettersi gli atti al notaio delegato alla vendita, per il prosieguo delle operazioni. La parte attrice, dunque, deduceva di avere interesse ad introdurre il giudizio di merito per riaffermare, in fatto ed in diritto, le motivazioni del presentato ricorso ed onde sentire dichiarare tutte le nullità eccepite nello stesso, reiterando il contenuto del summenzionato atto, come riportato, in uno alla documentazione già depositata e concludeva chiedendo “piaccia a codesto On.le Tribunale di Avellino, contrariis reiectis, accogliere la domanda e, conseguentemente: 1) accertare e dichiarare, in ordine al contratto di mutuo fondiario stipulato in Pagani (SA) in data 24.11.2006, per atto rogato da notar dott.ssa (Rep. Persona_2
n. 52137 - Racc. n. 2990), l'avvenuto superamento del limite di finanziabilità, come stabilito ai sensi di Legge, e, per l'effetto, dichiarare la nullità totale del predetto contratto, con ogni conseguenza;
2) dichiarare, conseguentemente, che la signora nulla deve alla Parte_1
e che le medesima, in forza di un contratto Controparte_1 nullo, nulla può ottenere in termini di pagamento dall'attrice; 3) dichiarare, quindi, che la procedura espropriativa immobiliare R.G.E. n. 25/2019 del Tribunale di Avellino non poteva essere intrapresa o promossa, con conseguente ordine al Conservatore di cancellazione dell'iscritta ipoteca di cui al predetto mutuo e della trascrizione di cui all'avvenuto pignoramento;
4) in virtù della soccombenza, condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P., come per Legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari;
5) in via istruttoria, salvo diversamente ampliare, disporre una
CTU, assegnando al nominato CT il seguente quesito: “Accerti il CTU l'avvenuto superamento del limite di finanziabilità, come indicato dalle norme prudenziali di cui all'Ordinamento giuridico, con possibilità di nomina di un ausiliario stimatore”.
In data 28/09/2021 si costituiva in giudizio, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta eccependo l'infondatezza del Controparte_1 primo motivo di opposizione, contestando le critiche mosse dall'opponente alla perizia di stima degli immobili, evidenziando che il mancato rispetto del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. non importasse comunque la nullità del mutuo, come infondatamente affermato dalla controparte, essendo contrario l'orientamento della Suprema Corte, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dell'Esecuzione avesse ritenuto dimostrato il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. e che tale violazione comportasse la nullità del mutuo fondiario, avrebbe operato l'istituto della conversione di cui all'art. 1424 c.c.; eccependo l'infondatezza del secondo motivo di opposizione, contestando che la non avesse le Pt_1 necessarie capacità reddituali per fare fronte agli oneri derivanti a proprio carico dalla concessione del mutuo e rilevando che la tutela apprestata dall'ordimento, in caso di concessione di un finanziamento senza adeguata verifica del merito creditizio, fosse, al limite, di natura risarcitoria, la censura, non potendo neppure in astratto comportare la nullità del mutuo, non era in grado di paralizzare il diritto ad agire esecutivamente, con conseguente infondatezza dell'opposizione.
La parte convenuta concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, - rigettare tutte le domande avversarie siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità del contratto di mutuo per cui è causa per violazione dell'art. 38 TUB, disporre la conversione del finanziamento fondiario stipulato in data 24.11.2006 innanzi al Notaio in Pagani, dott.ssa (rep. n. 52137 racc. n. 2990) in ordinario Persona_2 mutuo ipotecario. E ciò con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del presente giudizio.”.
3 R.G. n. 3361/2021
La causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di espletamento di attività istruttoria. Infine, assegnata alla scrivente, essa veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente compendiati gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
In apertura, mette conto evidenziare, quale dato sopravvenuto di incontrovertibile valenza, che, nella Comparsa conclusionale, la difesa dell'attrice ha dichiarato Pt_1 espressamente di voler rinunciare alla sollevata eccezione di nullità del mutuo fondiario per l'avvenuto superamento del limite di finanziabilità, ex articolo 38 T.U.B., alla luce del mutato orientamento della Suprema Corte ed al fine di evitare un ulteriore pregiudizio alla esecutata
(v. Comparsa conclusionale depositata nel fascicolo telematico in data 10/02/2025).
Preso atto di quanto sopra, in ordine alla rinuncia alla domanda formulata in comparsa conclusionale e successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, si deve, anzitutto, considerare che, secondo recente intervento della Suprema Corte, “ 2.2. - La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova.
Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965). Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni. Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa” (cfr. Cass. civile sez. un., 07/02/2024, (ud. 21/11/2023, dep. 07/02/2024), n.3453).
Pertanto, alla luce dell'operata rinuncia e comunque tenuto conto del recente principio espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere..” (cfr. Cass. civile sez. un.,
16/11/2022, n.33719), il primo motivo di opposizione va rigettato.
Il secondo motivo di opposizione parimenti non può condurre all'accoglimento delle domande attoree.
Come già efficacemente rilevato dal G.E. nell'ordinanza cautelare, l'invocato articolo
120 undecies T.U.B. non era in vigore all'epoca della stipulazione del contratto di cui trattasi.
Del resto, la stessa difesa attrice si è mostrata consapevole della fondatezza di tale rilievo,
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sostenendo, cionondimeno, che né l'argomento della disciplina applicabile ratione temporis al contratto, né tantomeno il carattere speciale dell'articolo 120 undecies T.U.B., altrimenti applicabile al caso stante la qualifica di consumatore assunta dalla mutuataria, fossero ostative alla rilevabilità di una concessione abusiva per mancata/errata valutazione del merito creditizio, poiché il finanziatore, anche al di fuori dell'ambito del credito al consumo, ed anche in epoca anteriore all'introduzione dell'articolo 120 undecies T.U.B., aveva obbligo di verifica del merito creditizio del finanziato, discendente dai principi generali del diritto civile, in particolare in proposito richiamando l'articolo 1175 c.c. e l'articolo 1337 c.c. e le nozioni di correttezza e buona fede.
Appare, dunque, ben chiaro che le osservazioni svolte dalla stessa difesa attrice risultino contraddittorie con la conclusione svolta di richiesta di declaratoria di nullità del contratto.
Costituisce, difatti, al riguardo pacifico orientamento quello secondo cui la condotta di concessione di credito in violazione del merito creditizio possa, se comprovata, determinare una responsabilità di tipo risarcitorio (v. in tema Cass. Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007
“In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd.
"contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.”; v. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021; Cass. civile sez. I,
14/09/2021, n.24725), come tale non incidente sulla esecuzione in corso, fondata su valido titolo esecutivo.
In questi termini risulta, del resto, essersi espresso anche il Collegio, in sede di rigetto del reclamo proposto nell'interesse della stessa avverso l'ordinanza del 22/28.6.2021 Pt_1 del Giudice dell'esecuzione (v. Ordinanza del 28/9/201, alleg. prod. parte convenuta in data
21/9/2023). E' da escludere, dunque, che la eventuale violazione degli obblighi di informazione, di correttezza o buona fede da parte dell'istituto creditizio e di valutazione della sostenibilità da parte del mutuatario degli obblighi di restituzione scaturenti dal mutuo possa, in ogni caso, comportare la nullità del contratto, come erroneamente richiesto.
Pertanto, in conclusione, l'opposizione proposta nell'interesse di va Parte_1 rigettata.
Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in deroga al principio della soccombenza e tenuto conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92,
II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
5 R.G. n. 3361/2021
(Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77), per dichiarare l'integrale compensazione, tenuto conto dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in corso di causa rispetto a questioni dirimenti.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta nell'interesse di Parte_1
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 31 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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