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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/09/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di AM ME, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato, previa lettura del dispositivo in udienza, con deposito di contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1057/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2024, previa discussione orale delle parti, vertente
TRA con sede in AM ME (CZ) (C.F./P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco CORTELLARO, presso il cui studio in AM ME P.IVA_1 alla Via F. Turati n°13, elegge domicilio, come da ultima costituzione di nuovo difensore del 03.01.2019 e rinuncia da parte del precedente procuratore del 21.12.2018, in virtù di mandato e documenti in atti,
Istante-Opponente
E
(C.F. ), da AM ME (CZ), già titolare della ditta individuale Controparte_1 CodiceFiscale_1
“Macelleria Lentidoro Maria” (P.I./C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano FRANZI', presso il cui P.IVA_2 studio in AM ME (CZ) è domiciliata, alla Via Tiziano n°5, in virtù di procura in atti del giudizio,
Resistente-Opposta
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 C.p.c. . Pignoramento Immobiliare n°586/2014.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME DA DISCUSSIONE IN UDIENZA ED IN ATTI.
Istruita la causa mediante mera acquisizione documentale, la stessa è stata posta in decisione in data 23.09.2025.
*******
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69 del 2009 e, quindi, con omissione dello pagina 1 di 3 svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".
*******
ESPOSIZIONE SINTETICA DEI FATTI E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con giudizio iscritto il 30.06.2016, parte ricorrente, ha introdotto, dinanzi a questo Tribunale, in funzione di
Giudice della fase di Cognizione, con citazione ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 617 cpc, nei confronti di , nella qualità in atti, lamentando l'aver proceduto con pignoramento Controparte_1 presso terzi, immobiliare di cui alla procedura esecutiva n°16/2022 di R.g.e. presso Codesto Tribunale, in forza di decreto ingiuntivo n°362/2012 emesso dal Tribunale di AM ME.
Il G.E. del Tribunale di AM ME, procedeva dapprima alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza di Assegnazione somme del 24.11.2016 con provvedimento del 15.12.2016, da qui l'introduzione del presente giudizio di cognizione.
Nelle more del giudizio, per la parte convenuta, si costituiva un nuovo difensore, Controparte_2 con atto del 03.01.2019, subentrando al precedete, Avv. Eugenio Francesco Caputo, che aveva rinunciato all'incarico, con comunicazione del 21.12.2018 alla propria parte assistita;
non solo, ma venivano meno i presupposti ed i motivi della sospensiva ed il G.E., su istanza della parte interessata, con provvedimento del
01.07.2021 revocava il precedente provvedimento di sospensione, assegnava le somme ed estingueva la procedura esecutiva.
Non risulta che detto provvedimento sia stato impugnato.
All'udienza del 23.09.2024, per la parte istante, , l'Avv. Franzì evidenziava che erano venuti Controparte_1 meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio attesa l'avvenuta assegnazione delle somme e l'estinzione del giudizio esecutivo, per cui chiedeva al cessata materia del contendere.
Per la parte convenuta, compariva in giudizio un sostituto processuale, non già del nuovo difensore, Avv.
Cortellaro, ma dell'Avv. Caputo, il quale non aveva più alcun titolo per rappresentare la Controparte_2
, per cui le richieste pur se verbalizzate non potevano avere alcuna efficacia per assenza di procura;
per cui
[...] in assenza di legittime volontà di prosecuzione del giudizio e di opposizione alla richiesta di cessata materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra, poiché per il pignoramento mobiliare presso terzi n°586/2014 di R.G.E risulta che sia stato dal G.E. estinto e di cancellato, considerato che la documentazione in atti non risulta, ai fini dell'esito del giudizio, favorevole alla parte convenuta, la quale, in assenza, per come su evidenziato, da parte del legittimo procuratore a lite della di una espressa richiesta di contestare ed opporsi alla cessata materia Parte_1
pagina 2 di 3 del contendere avanzata dalla parte istante, questo Giudice ritiene di valutare l'ipotesi di procedere con la cessata materia del contendere per come si sono evoluti i fatti nel corso di causa.
Infatti, alla luce di tale preliminare emergenza processuale, considerato che il presente giudizio riguarda l'opposizione al pignoramento precitato e questo è venuto meno, per le ragioni su esposte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per come richiesto dalla parte istante, in mancanza di contestazioni della parte convenuta.
Quanto alle spese di lite, non avendo le parti su tale punto svolto alcuna richiesta, ritiene questo Giudicante che le stesse vadano compensate.
Pertanto, venuta meno le condizioni per la prosecuzione delle ragioni dell'opposizione e della pretesa esecutiva, viene dichiarata la cessata materia del contendere, e le spese di lite sono compensate tra le parti in giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale di AM ME, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite tra le parti, per le ragioni di cui in parete motiva.
Si comunichi
Così deciso in AM ME il 27/09/2025 IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di AM ME, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato, previa lettura del dispositivo in udienza, con deposito di contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1057/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2024, previa discussione orale delle parti, vertente
TRA con sede in AM ME (CZ) (C.F./P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco CORTELLARO, presso il cui studio in AM ME P.IVA_1 alla Via F. Turati n°13, elegge domicilio, come da ultima costituzione di nuovo difensore del 03.01.2019 e rinuncia da parte del precedente procuratore del 21.12.2018, in virtù di mandato e documenti in atti,
Istante-Opponente
E
(C.F. ), da AM ME (CZ), già titolare della ditta individuale Controparte_1 CodiceFiscale_1
“Macelleria Lentidoro Maria” (P.I./C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano FRANZI', presso il cui P.IVA_2 studio in AM ME (CZ) è domiciliata, alla Via Tiziano n°5, in virtù di procura in atti del giudizio,
Resistente-Opposta
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 C.p.c. . Pignoramento Immobiliare n°586/2014.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME DA DISCUSSIONE IN UDIENZA ED IN ATTI.
Istruita la causa mediante mera acquisizione documentale, la stessa è stata posta in decisione in data 23.09.2025.
*******
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69 del 2009 e, quindi, con omissione dello pagina 1 di 3 svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".
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ESPOSIZIONE SINTETICA DEI FATTI E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con giudizio iscritto il 30.06.2016, parte ricorrente, ha introdotto, dinanzi a questo Tribunale, in funzione di
Giudice della fase di Cognizione, con citazione ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 617 cpc, nei confronti di , nella qualità in atti, lamentando l'aver proceduto con pignoramento Controparte_1 presso terzi, immobiliare di cui alla procedura esecutiva n°16/2022 di R.g.e. presso Codesto Tribunale, in forza di decreto ingiuntivo n°362/2012 emesso dal Tribunale di AM ME.
Il G.E. del Tribunale di AM ME, procedeva dapprima alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza di Assegnazione somme del 24.11.2016 con provvedimento del 15.12.2016, da qui l'introduzione del presente giudizio di cognizione.
Nelle more del giudizio, per la parte convenuta, si costituiva un nuovo difensore, Controparte_2 con atto del 03.01.2019, subentrando al precedete, Avv. Eugenio Francesco Caputo, che aveva rinunciato all'incarico, con comunicazione del 21.12.2018 alla propria parte assistita;
non solo, ma venivano meno i presupposti ed i motivi della sospensiva ed il G.E., su istanza della parte interessata, con provvedimento del
01.07.2021 revocava il precedente provvedimento di sospensione, assegnava le somme ed estingueva la procedura esecutiva.
Non risulta che detto provvedimento sia stato impugnato.
All'udienza del 23.09.2024, per la parte istante, , l'Avv. Franzì evidenziava che erano venuti Controparte_1 meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio attesa l'avvenuta assegnazione delle somme e l'estinzione del giudizio esecutivo, per cui chiedeva al cessata materia del contendere.
Per la parte convenuta, compariva in giudizio un sostituto processuale, non già del nuovo difensore, Avv.
Cortellaro, ma dell'Avv. Caputo, il quale non aveva più alcun titolo per rappresentare la Controparte_2
, per cui le richieste pur se verbalizzate non potevano avere alcuna efficacia per assenza di procura;
per cui
[...] in assenza di legittime volontà di prosecuzione del giudizio e di opposizione alla richiesta di cessata materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra, poiché per il pignoramento mobiliare presso terzi n°586/2014 di R.G.E risulta che sia stato dal G.E. estinto e di cancellato, considerato che la documentazione in atti non risulta, ai fini dell'esito del giudizio, favorevole alla parte convenuta, la quale, in assenza, per come su evidenziato, da parte del legittimo procuratore a lite della di una espressa richiesta di contestare ed opporsi alla cessata materia Parte_1
pagina 2 di 3 del contendere avanzata dalla parte istante, questo Giudice ritiene di valutare l'ipotesi di procedere con la cessata materia del contendere per come si sono evoluti i fatti nel corso di causa.
Infatti, alla luce di tale preliminare emergenza processuale, considerato che il presente giudizio riguarda l'opposizione al pignoramento precitato e questo è venuto meno, per le ragioni su esposte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per come richiesto dalla parte istante, in mancanza di contestazioni della parte convenuta.
Quanto alle spese di lite, non avendo le parti su tale punto svolto alcuna richiesta, ritiene questo Giudicante che le stesse vadano compensate.
Pertanto, venuta meno le condizioni per la prosecuzione delle ragioni dell'opposizione e della pretesa esecutiva, viene dichiarata la cessata materia del contendere, e le spese di lite sono compensate tra le parti in giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale di AM ME, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite tra le parti, per le ragioni di cui in parete motiva.
Si comunichi
Così deciso in AM ME il 27/09/2025 IL GIUDICE
Francesco Tallarico
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