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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/02/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3375/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari – credito al consumo
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Grimaldi, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
e per essa la procuratrice speciale CP_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca De Divitiis, come da procura
[...] in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'12.12.2024, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.06.2018 Parte_1
faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 675/2018 notificatogli
[...] dalla per il pagamento della somma di euro 23.245,97 Controparte_1 oltre accessori, quale debito residuo dovuto sulla base di un contratto di finanziamento personale e di un contratto di carta di credito revolving, disconoscendo le sottoscrizioni apposte a suo nome sulla documentazione contrattuale e chiedendo in ogni caso che venisse ordinato alla opposta la produzione dei contratti completi ed in originale, anche perché prodotti in copie fotostatiche e mancanti di alcune pagine. In ogni caso chiedeva di dichiarare, comunque, che nulla era dovuto da esso opponente per l'errata indicazione del taeg effettivamente applicato, diverso da quello indicato in contratto e superiore al tasso soglia usurario. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, la e per essa la procuratrice Controparte_1 speciale formulava istanza di verificazione delle firme Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 apposte sui contratti già prodotti in monitorio, indicando quali scritture comparative le firme del apposte al mandato difensivo, Parte_1 sul proprio documento identificativo e gli eventuali saggi grafici da rendere davanti al ctu. Allegava che comunque il aveva Parte_1 effettuato, per entrambi i fidi concessigli numerosi pagamenti di ratei mensili di rimborso e aveva contestato il taeg indicato in contratto e l'usurarietà degli interessi, chiedendo anche l'applicazione degli artt. 1815 comma 2 c.c. e dell'art. 125 bis Tub, con applicazione del tasso sostitutivo. Avendo dato volontaria esecuzione al contratto, il successivo disconoscimento giudiziale doveva ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione, non avendo l'opponente provato l'adempimento dei contratti stipulati, con la restituzione integrale delle somme prese a credito.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice istruttore, con ordinanza del
14.10.2020, visto il disconoscimento delle sottoscrizioni e la richiesta di verificazione dell'opposta, in accoglimento di specifica richiesta dell'opponente, ordinava all'opposta l'esibizione dei documenti contrattuali in originale e precisamente dei contratti contestati completi di tutte le pagine con allegata documentazione SECCI, Informazioni Europee di Base al
Consumatore, eventuali polizze connesse all'erogazione dei prodotti contestati ed, in particolare, per il credito “revolving”, il contratto di apertura della linea di credito con allegato modello delle condizioni generali.
Nonostante vari rinvii, l'opposta non produceva la documentazione in originale precisate come ordinato dal giudice istruttore, per cui, sulle richieste delle parti di precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Invero l'opponente ha negato di aver intrattenuto i rapporti bancari dedotti in giudizio, disconoscendo formalmente che le sottoscrizioni apposte a suo nome sui documenti prodotti in copia dall'opposta fossero le sue. L'opposta pur avendo dichiarato di aver interesse ad utilizzare in giudizio la documentazione contrattuale prodotta in monitorio e aver chiesto la verificazione delle sottoscrizioni a mezzo ctu grafologo, non ha prodotto in originale i documenti, disattendendo l'ordine di esibizione dato dal giudice ex art. 210 c.p.c.. L'accertamento della genuinità delle sottoscrizioni apposte sui contratti, non serve solo a dimostrare che i rapporti contrattuali furono
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 negozialmente voluti dall'opponente, ma anche a dare la certezza che attraverso la sottoscrizione il consumatore avesse avuto accesso al credito ricevendo la conoscenza di tutte le informazioni che garantiscono una scelta consapevole e la trasparenza bancaria. Quindi il fatto – rimasto ipotetico – che l'opponente avesse in ogni caso dato parziale esecuzione al contratto pagando alcune rate dei prestiti, non toglie rilevanza al disconoscimento delle sottoscrizioni e alla necessità di verifica grafologica. La ctu grafologica richiede necessariamente che siano prodotti dalla parte interessata i documenti in originale, atteso che una perizia grafica fatta su copie fotostatiche non è scientificamente attendibile.
Non avendo l'opposta prodotto i documenti in originali, né essendosi riservata di esibirli direttamente al nominando ctu grafologo, determina l'accoglimento dell'opposizione, per mancanza di prova dei contratti scritti richiesti a pena di nullità dei contratti bancari (art. 117 tub).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione e trattazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.376,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 3.02.2025. Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3375/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari – credito al consumo
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Grimaldi, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
e per essa la procuratrice speciale CP_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca De Divitiis, come da procura
[...] in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'12.12.2024, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.06.2018 Parte_1
faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 675/2018 notificatogli
[...] dalla per il pagamento della somma di euro 23.245,97 Controparte_1 oltre accessori, quale debito residuo dovuto sulla base di un contratto di finanziamento personale e di un contratto di carta di credito revolving, disconoscendo le sottoscrizioni apposte a suo nome sulla documentazione contrattuale e chiedendo in ogni caso che venisse ordinato alla opposta la produzione dei contratti completi ed in originale, anche perché prodotti in copie fotostatiche e mancanti di alcune pagine. In ogni caso chiedeva di dichiarare, comunque, che nulla era dovuto da esso opponente per l'errata indicazione del taeg effettivamente applicato, diverso da quello indicato in contratto e superiore al tasso soglia usurario. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, la e per essa la procuratrice Controparte_1 speciale formulava istanza di verificazione delle firme Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 apposte sui contratti già prodotti in monitorio, indicando quali scritture comparative le firme del apposte al mandato difensivo, Parte_1 sul proprio documento identificativo e gli eventuali saggi grafici da rendere davanti al ctu. Allegava che comunque il aveva Parte_1 effettuato, per entrambi i fidi concessigli numerosi pagamenti di ratei mensili di rimborso e aveva contestato il taeg indicato in contratto e l'usurarietà degli interessi, chiedendo anche l'applicazione degli artt. 1815 comma 2 c.c. e dell'art. 125 bis Tub, con applicazione del tasso sostitutivo. Avendo dato volontaria esecuzione al contratto, il successivo disconoscimento giudiziale doveva ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione, non avendo l'opponente provato l'adempimento dei contratti stipulati, con la restituzione integrale delle somme prese a credito.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice istruttore, con ordinanza del
14.10.2020, visto il disconoscimento delle sottoscrizioni e la richiesta di verificazione dell'opposta, in accoglimento di specifica richiesta dell'opponente, ordinava all'opposta l'esibizione dei documenti contrattuali in originale e precisamente dei contratti contestati completi di tutte le pagine con allegata documentazione SECCI, Informazioni Europee di Base al
Consumatore, eventuali polizze connesse all'erogazione dei prodotti contestati ed, in particolare, per il credito “revolving”, il contratto di apertura della linea di credito con allegato modello delle condizioni generali.
Nonostante vari rinvii, l'opposta non produceva la documentazione in originale precisate come ordinato dal giudice istruttore, per cui, sulle richieste delle parti di precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Invero l'opponente ha negato di aver intrattenuto i rapporti bancari dedotti in giudizio, disconoscendo formalmente che le sottoscrizioni apposte a suo nome sui documenti prodotti in copia dall'opposta fossero le sue. L'opposta pur avendo dichiarato di aver interesse ad utilizzare in giudizio la documentazione contrattuale prodotta in monitorio e aver chiesto la verificazione delle sottoscrizioni a mezzo ctu grafologo, non ha prodotto in originale i documenti, disattendendo l'ordine di esibizione dato dal giudice ex art. 210 c.p.c.. L'accertamento della genuinità delle sottoscrizioni apposte sui contratti, non serve solo a dimostrare che i rapporti contrattuali furono
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 negozialmente voluti dall'opponente, ma anche a dare la certezza che attraverso la sottoscrizione il consumatore avesse avuto accesso al credito ricevendo la conoscenza di tutte le informazioni che garantiscono una scelta consapevole e la trasparenza bancaria. Quindi il fatto – rimasto ipotetico – che l'opponente avesse in ogni caso dato parziale esecuzione al contratto pagando alcune rate dei prestiti, non toglie rilevanza al disconoscimento delle sottoscrizioni e alla necessità di verifica grafologica. La ctu grafologica richiede necessariamente che siano prodotti dalla parte interessata i documenti in originale, atteso che una perizia grafica fatta su copie fotostatiche non è scientificamente attendibile.
Non avendo l'opposta prodotto i documenti in originali, né essendosi riservata di esibirli direttamente al nominando ctu grafologo, determina l'accoglimento dell'opposizione, per mancanza di prova dei contratti scritti richiesti a pena di nullità dei contratti bancari (art. 117 tub).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione e trattazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.376,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 3.02.2025. Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3