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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 762/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 762/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in Via Berlinguer, 11, Cirò Marina presso il difensore avv.
ESPOSITO MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 CP_ domiciliato in VIA GRAZIA DELEDDA 1 88900 CROTONE presso Avvocatura
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SCAFFIDI AGOSTINO, elettivamente domiciliato in VIA VIA A. DIAZ 22 SANT'ANGELO DI
BROLO presso il difensore avv. SCAFFIDI AGOSTINO
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 3.4.2023, notificata al ricorrente in data 22/2/2023 Parte_1 proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.13320229002536068000, nella parte relativa all'avviso di addebito n.433201620000870364000, asseritamente notificato il 15/12/2016 emesso CP_ dall' per la complessiva somma di € 2.527,23 per omesso versamento dei contributi IVS relativi all'anno 2015 e somme aggiuntive, eccependo la mancata notifica dell'avviso, la decadenza ex art. 25 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, il difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della l. 27.7.2000 n. 212 e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati , nonché la maturazione del termine prescrizionale quinquennale, ex art. 3, comma 9, della l.
8.8.1995 n. 335. Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta, “accertare e dichiarare la decadenza/prescrizione o comunque l'illegittimità del diritto di esigere le somme pretese, sanzioni, interessi e diritti di notifica per tutti i motivi di cui al presente ricorso e per l'effetto, dichiarare che il ricorrente nulla deve ai convenuti in relazione all'atto impugnato ed a tutti quelli ad esso sottesi”, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva ex art. 617 c.p.c. rispetto alle dedotte nullità di natura formale dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata;
sostenendo, comunque, anche in caso di decadenza, la sussistenza della pretesa contributiva su cui il giudice dovrebbe comunque pronunciarsi. Deduceva, altresì la regolarità della pagina 1 di 3 notificazione dell'avviso di addebito opposto, l'adeguatezza e correttezza della motivazione tanto dell'intimazione di pagamento che dell'avviso di addebito ad essa sotteso, la mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo all'Istituto per la prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, di competenza del concessionario, comunque non decorsa alla luce dell'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 25/2/2019, oltre che per il periodo di sospensione straordinaria della prescrizione Covid 2019.
Si costituiva tempestivamente deducendo il mancato rispetto Controparte_3 dei termini previsti dall'art. 617 c.p.c. per l'impugnazione dell'intimazione di pagamento nella misura in cui è stata eccepita la mancata notifica dell'avviso di addebito, con conseguente decadenza, nonché eccependo il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione e, infine, sostenendo la mancata decorrenza del termine di prescrizione alla luce degli atti interruttivi notificati dopo l'avviso di addebito impugnato. Le parti resistenti concludevano quindi per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
La causa, di natura documentale, lette le note di trattazione scritta, è così decisa.
In via preliminare, sono inammissibili i motivi di opposizione concernenti la regolarità formale dell'intimazione di pagamento (difetto di motivazione, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, mancanza della firma digitale del funzionario o del dirigente responsabile della riscossione) ovvero la regolarità della procedura di riscossione tramite ruolo (nullità dell'intimazione opposta per omessa notifica dell'avviso di addebito ad essa sotteso) che, difatti, avrebbero dovuto essere sollevati, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni dalla data di notifica dell'intimazione opposta (22.2.2023) ex art. 617 c.p.c., circostanza nel caso di specie non verificatasi.
Lo stesso si ritiene in ordine alla decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/1973, concernente il tempo di notifica della cartella di pagamento anziché, come nel caso di specie, dell'iscrizione a ruolo, per cui Valga il principio espresso da Cass. 11338/2010 secondo cui: “L'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del D.P.R. n. 602 cit., configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell'opposizione” (Ord. Cass. 11338/2010).
Ciò detto, manca la prova della regolarità della notificazione dell'avviso di addebito opposto in mancanza della compilazione dell'avviso di ricevimento in cui soltanto si legge parzialmente un timbro, verosimilmente di ritorno al mittente, da intendersi, per compiuta giacenza in data 15.11.2016 CP_ (cfr. all. .
In ogni caso, considerando che l'avviso di addebito opposto riguarda l'omesso versamento dei contributi dovuti dal ricorrente alla gestione artigiani per l'anno 2015, il termine di prescrizione non era decorso al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata del 25.2.2019, come CP_ CP_ dedotto dall' e non contestato dal ricorrente, notificata all in data 7.11.2019 (all. , CP_4 comprendente anche l'avviso di addebito di cui si discute.
Pertanto, avuto riguardo alla predetta istanza di definizione agevolata, alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa (22.2.2023) non era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 della l.
8.8.1995 n. 335, anche senza tener conto del periodo di sospensione straordinaria del termine di prescrizione per l'emergenza Covid19 o degli atti interruttivi asseritamente notificati dall CP_4 Pertanto, alla luce di quanto sopra il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate. pagina 2 di 3 Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 886,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 762/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in Via Berlinguer, 11, Cirò Marina presso il difensore avv.
ESPOSITO MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 CP_ domiciliato in VIA GRAZIA DELEDDA 1 88900 CROTONE presso Avvocatura
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SCAFFIDI AGOSTINO, elettivamente domiciliato in VIA VIA A. DIAZ 22 SANT'ANGELO DI
BROLO presso il difensore avv. SCAFFIDI AGOSTINO
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 3.4.2023, notificata al ricorrente in data 22/2/2023 Parte_1 proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.13320229002536068000, nella parte relativa all'avviso di addebito n.433201620000870364000, asseritamente notificato il 15/12/2016 emesso CP_ dall' per la complessiva somma di € 2.527,23 per omesso versamento dei contributi IVS relativi all'anno 2015 e somme aggiuntive, eccependo la mancata notifica dell'avviso, la decadenza ex art. 25 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, il difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della l. 27.7.2000 n. 212 e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati , nonché la maturazione del termine prescrizionale quinquennale, ex art. 3, comma 9, della l.
8.8.1995 n. 335. Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta, “accertare e dichiarare la decadenza/prescrizione o comunque l'illegittimità del diritto di esigere le somme pretese, sanzioni, interessi e diritti di notifica per tutti i motivi di cui al presente ricorso e per l'effetto, dichiarare che il ricorrente nulla deve ai convenuti in relazione all'atto impugnato ed a tutti quelli ad esso sottesi”, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva ex art. 617 c.p.c. rispetto alle dedotte nullità di natura formale dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata;
sostenendo, comunque, anche in caso di decadenza, la sussistenza della pretesa contributiva su cui il giudice dovrebbe comunque pronunciarsi. Deduceva, altresì la regolarità della pagina 1 di 3 notificazione dell'avviso di addebito opposto, l'adeguatezza e correttezza della motivazione tanto dell'intimazione di pagamento che dell'avviso di addebito ad essa sotteso, la mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo all'Istituto per la prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, di competenza del concessionario, comunque non decorsa alla luce dell'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 25/2/2019, oltre che per il periodo di sospensione straordinaria della prescrizione Covid 2019.
Si costituiva tempestivamente deducendo il mancato rispetto Controparte_3 dei termini previsti dall'art. 617 c.p.c. per l'impugnazione dell'intimazione di pagamento nella misura in cui è stata eccepita la mancata notifica dell'avviso di addebito, con conseguente decadenza, nonché eccependo il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione e, infine, sostenendo la mancata decorrenza del termine di prescrizione alla luce degli atti interruttivi notificati dopo l'avviso di addebito impugnato. Le parti resistenti concludevano quindi per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
La causa, di natura documentale, lette le note di trattazione scritta, è così decisa.
In via preliminare, sono inammissibili i motivi di opposizione concernenti la regolarità formale dell'intimazione di pagamento (difetto di motivazione, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, mancanza della firma digitale del funzionario o del dirigente responsabile della riscossione) ovvero la regolarità della procedura di riscossione tramite ruolo (nullità dell'intimazione opposta per omessa notifica dell'avviso di addebito ad essa sotteso) che, difatti, avrebbero dovuto essere sollevati, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni dalla data di notifica dell'intimazione opposta (22.2.2023) ex art. 617 c.p.c., circostanza nel caso di specie non verificatasi.
Lo stesso si ritiene in ordine alla decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/1973, concernente il tempo di notifica della cartella di pagamento anziché, come nel caso di specie, dell'iscrizione a ruolo, per cui Valga il principio espresso da Cass. 11338/2010 secondo cui: “L'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del D.P.R. n. 602 cit., configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell'opposizione” (Ord. Cass. 11338/2010).
Ciò detto, manca la prova della regolarità della notificazione dell'avviso di addebito opposto in mancanza della compilazione dell'avviso di ricevimento in cui soltanto si legge parzialmente un timbro, verosimilmente di ritorno al mittente, da intendersi, per compiuta giacenza in data 15.11.2016 CP_ (cfr. all. .
In ogni caso, considerando che l'avviso di addebito opposto riguarda l'omesso versamento dei contributi dovuti dal ricorrente alla gestione artigiani per l'anno 2015, il termine di prescrizione non era decorso al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata del 25.2.2019, come CP_ CP_ dedotto dall' e non contestato dal ricorrente, notificata all in data 7.11.2019 (all. , CP_4 comprendente anche l'avviso di addebito di cui si discute.
Pertanto, avuto riguardo alla predetta istanza di definizione agevolata, alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa (22.2.2023) non era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 della l.
8.8.1995 n. 335, anche senza tener conto del periodo di sospensione straordinaria del termine di prescrizione per l'emergenza Covid19 o degli atti interruttivi asseritamente notificati dall CP_4 Pertanto, alla luce di quanto sopra il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate. pagina 2 di 3 Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 886,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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