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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 17 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 1613 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avv. Marco Galdieri Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1599/2023 pubblicata il 18/12/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “1) Rinnovare l'istruttoria con nomina di CTU contabile al fine di determinare l'esatto rateo pensionistico a cui l'appellante ha diritto, e per l'effetto; 2) condannare parte appellata a corrispondere le differenze che saranno ritenute dovute, oltre ad aggiornare il corretto rateo pensionistico dovuto. 3) in subordine tenuto conto della valenza confessoria della simulazione di pensione rilasciata all'appellante, riconoscere il rateo di pensione pari ad € 1.972,12 anziché ad € 1.697,39, e per l'effetto corrispondere le dovute
1 differenze nonché modificare il rateo mensile. Con riserva di dedurre, controdedurre ed articolare mezzi istruttori in corso di causa.”; per l'appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita - previo stralcio della documentazione che – in ragione della data della formazione - avrebbe potuto e dovuto essere prodotta ritualmente sin dall'inizio - in primo grado - e che comunque risulta ininfluente ai fini del decidere, in assenza di alcun ulteriore conteggio o allegazione probatoria della controparte dichiarare l'appello inammissibile in quanto diretto ad ottenere l'accoglimento di una domanda nuova in violazione degli artt. 345 C.P.C. e 437 C.P.C. In subordine nel merito - rigettare comunque la domanda nuova in quanto infondata e non provata in assenza di alcuna allegazione probatoria e conteggio - confermare integralmente l'impugnata sentenza.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato al Tribunale di Velletri, aveva evocato in Parte_1 giudizio l' per sentire accertare il proprio diritto a conseguire la pensione dal 1.9.2019 e CP_1 condannare l' a corrisponderle il rateo mensile nella misura da accertare, nonché gli CP_1 arretrati e relativi accessori, nonché il risarcimento del danno da ritardo nella erogazione.
Aveva dedotto di avere lavorato dal 1981 al 2009, allorché la datrice di lavoro la aveva posta in cassa integrazione guadagni straordinaria, e questo fino alla risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta il 13.10.2012; che il 4.12.2017 l' le aveva comunicato che CP_1 rientrava nei parametri della legge n. 232/2016 per beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata dal 1.9.2019, ma senza erogare alcunché e senza replicare ai successivi solleciti, provocando alla ricorrente ingenti danni economici.
Si era costituito in giudizio l' , che aveva imputato il ritardo ad errori contabili CP_1 commessi dall'ultimo datore di lavoro della ricorrente e dichiarato di avere iniziato l'erogazione dal 1.2.2021, in via provvisoria, comprensiva di arretrati.
Il Tribunale, emesso un ulteriore ordine di esibizione documentale a carico di e CP_1 disposta CTU contabile per quantificare le somme spettanti, preso atto che frattanto la prestazione era stata liquidata in via definitiva il 14.1.2022, ha statuito quanto segue.
In primo luogo, ha dichiarato cessata la materia del contendere dal momento che l'
[...]
aveva riconosciuto il beneficio con la decorrenza richiesta, restando CP_2 controverse solo la quantificazione e la sussistenza di un ulteriore diritto al risarcimento del danno da ritardo.
2 Quanto al primo profilo, ha evidenziato che la CTU di primo grado aveva concluso nel senso che “Gli importi degli arretrati maturati da settembre 2019 (così come richiesto dalla ricorrente) a gennaio 2021 incluso sono stati dall' correttamente calcolati e corrisposti CP_1 con il cedolino di luglio 2021 per il complessivo importo di euro 31.237,68” e che “In conclusione, considerati gli arretrati corrisposti, non sussistono a giugno 2022 ulteriori crediti della ricorrente nei confronti dell' in base alla pensione liquidata in via definitiva”: CP_1 pertanto non residuavano, ad avviso del Tribunale, crediti della ricorrente non soddisfatti.
Quanto al profilo risarcitorio, ha valutato la domanda come infondata in quanto il danno era stato genericamente allegato e documentato con richieste di prestito ai congiunti, non essendo stata dimostrata l'onerosità di tali elargizioni;
e anche in quanto il ritardo era imputabile ad errori contabili dell'ultimo datore di lavoro della , e non all' . Pt_1 CP_1
Le spese di lite sono state compensate per ¼ per la parziale reciproca soccombenza e per il concorso degli errori contabili di soggetti terzi di cui sopra;
e per il resto addossate all' , CP_1 come pure l'onorario del CTU.
Il Tribunale ha quindi statuito: “- dichiara la sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere, limitatamente alla domanda di accertamento del diritto alla pensione alla pensione di vecchiaia anticipata in salvaguardia di cui alla L. n. 232/2016, e l'estinzione parziale del giudizio;
- rigetta il ricorso nella restante parte;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 3.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.”.
Fermo restando l'accertamento del diritto a pensione dal 1.9.2019 e senza più ribadire la domanda di risarcimento del danno da ritardo, la ha appellato la sentenza nella Pt_1 parte in cui ha escluso la sussistenza di ulteriori crediti non soddisfatti dalla liquidazione del
2022.
L' si è tardivamente costituito per eccepire l'inammissibilità dell'appello (dal CP_1 momento che in primo grado la ricorrente non aveva fatto riferimento ad alcun importo preciso), la tardività di alcuni documenti, l'infondatezza, comunque, dell'appello, dal momento che la liquidazione definitiva da parte dell' deve intendersi come superamento CP_1 di quella provvisoria, né sono stati indicati errori in quest'ultima.
La causa è stata istruita con una nuova CTU contabile.
3 All'esito, all'odierna udienza e alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo preso atto che è passato in giudicato l'accertamento del diritto al beneficio richiesto con ricorso, con la decorrenza indicata dalla ricorrente (1.9.2019).
In secondo luogo, va escluso che il ricorso sia inammissibile perché in primo grado non era stato indicato l'importo preciso della pensione ai cui la aspirava. Pt_1
Infatti all'epoca ella non aveva ricevuto alcuna liquidazione e dunque non aveva alcun onere di corredare la propria domanda con un ammontare preciso;
quando poi, in corso di causa, è intervenuta la liquidazione provvisoria della prestazione, la ricorrente ne ha tempestivamente contestato l'importo in quanto inferiore a quello prospettato dallo stesso in comunicazioni precedenti. E il Tribunale di Velletri ha operato in conformità, CP_1 affidando al CTU il quesito: “a quanto ammontano esattamente i ratei mensili e l'importo annuale della pensione cat. VO già riconosciuta dalla parte convenuta in favore della parte ricorrente, verificando altresì, alla luce degli arretrati già corrisposti dalla parte convenuta alla parte ricorrente, se sussistano crediti di quest'ultima anche a titolo di arretrati”.
Alla luce della CTU, poi, il Tribunale ha valutato congruo l'importo erogato dall' in CP_1 via definitiva, tanto è vero che, per quella parte della domanda, la materia del contendere è stata dichiarata cessata, una volta preso atto che l' aveva erogato pensione e arretrati CP_1 nella misura che il Tribunale ha ritenuto satisfattiva.
Dunque, per contestare la specificità dell'accertamento in merito all'esatto ammontare della pensione in quanto ultra petita (come sembra ricavarsi dall'eccezione di inammissibilità), era semmai l' a dover gravare la sentenza per cui è oggi appello;
CP_1 mentre si è limitato a costituirsi, peraltro tardivamente rispetto all'udienza di discussione del
12.3.2025, all'esito della quale è stata disposta la CTU.
Passando al merito, l'appello è fondato.
Il Tribunale di Velletri, nel recepire l'esito complessivo della CTU, ha omesso di considerare l'interlocuzione fra il consulente del giudice e quello dell'odierna appellante, nella quale il primo riconosceva espressamente l'incompletezza dei periodi contributivi posti a base del calcolo dell' ma ometteva di integrare o modificare le proprie conclusioni CP_1
4 ritenendo (erroneamente) che ciò esulasse dal proprio incarico, in tesi limitato a calcoli relativi alla “pensione già riconosciuta”.
Riferisce il CTU di primo grado: “Nelle osservazioni trasmesse il 27 ottobre, la difesa di parte ricorrente rileva “la bozza di relazione consegnata in data 25.10.2022 ha soltanto CP_ constatato che l' ha provveduto al versamento mensile di tutte le somme spettanti calcolate dallo stesso Istituto previdenziale, rispondendo di fatto soltanto alla seconda parte della questione posta dal giudice. Non c'è alcun cenno sull'esattezza del quantum di pensione calcolato dall'Istituto che rappresenta però secondo quanto da noi rilevato l'unico oggetto del ricorso presentato da controparte. Infatti preme sottolineare che l'importo di pensione mensile calcolato con decorrenza 09/2019 pari a 1.697,39 euro così come rappresentato a pagina 3 della bozza di relazione sembra non considerare tutta la contribuzione maturata e versata dalla dott.ssa nell'arco della sua vita lavorativa. Secondo i nostri calcoli Pt_1 condivisi, l'importo mensile che la stessa dott.ssa ha maturato risulta essere pari a Pt_1
1.972,12 euro. Si rappresenta pertanto una differenza lorda mensile pari a 274,73 euro, che corrisponde ad una differenza annua pari a 3.571,49 euro. Di conseguenza tutte le somme percepite nei successivi anni dall'interessata risultano alla luce di tale verifica sempre inferiori rispetto a quanto spettante considerando anche la perequazione automatica dell'assegno che sarebbe stata calcolata sulla pensione di importo superiore. Certi di un suo riscontro e di una sua considerazione in merito all'importo di pensione calcolato dall'istituto previdenziale, oltre che sulla materiale erogazione su cui si concorda non vi siano rilievi di specie.”. Rileva in primo luogo la sottoscritta che nel quesito è stato chiaramente richiesto solo di calcolare “… a quanto ammontano esattamente i ratei mensili e l'importo annuale della pensione cat. VO già riconosciuta dalla parte convenuta in favore della parte ricorrente , verificando altresì, alla luce degli arretrati già corrisposti dalla parte convenuta alla parte ricorrente, se sussistano crediti di quest'ultima anche a titolo di arretrati” senza alcun riferimento ad accertamenti in merito alla correttezza del calcolo pensionistico effettuato dall' .”. CP_1
È evidente l'errore in cui è incorso il consulente, errore non rilevato in sede di decisione: come riportato nella parte in fatto, invero, nel momento in cui la consulenza è stata espletata l'importo del rateo pensionistico faceva pienamente parte del thema decidendum et probandum, dal momento che l' aveva operato due distinte liquidazioni per importi non CP_1 coincidenti e poi aveva erogato il rateo più basso dei due.
5 Prosegue, infatti, il CTU: “In secondo luogo, come indicato nelle premesse, dai documenti di causa si evince che la pensione è stata calcolata prima in via provvisoria con provvedimento del 26/1/2021 in quanto esisteva un “… periodo contributivo registrato da
IT con un imponibile negativo ... problema del blocco dei contributi per retribuzione errata relativa all'anno 2009, che inibisce il calcolo pensionistico con le procedure automatizzate ...”. Successivamente, la pensione veniva calcolata in via definitiva, con provvedimento del 14 gennaio 2022, evidentemente una volta superate le problematiche relative alle risultanze contributive anno 2009, riconfermando peraltro a meno di pochi centesimi di euro l'importo già liquidato nel gennaio 2021. Il ricorrente ha prodotto con il ricorso la “Comunicazione certificativa del conto assicurativo” redatta dall' in data CP_1
13/9/2019 (allegato 9 del ricorso e allegato 3 della presente perizia), nella quale è riportato l'elenco dei periodi a quel tempo certificati. Quanto al prospetto di simulazione di calcolo allegato da parte ricorrente alle Note per la trattazione scritta datate 19 marzo 2021 (All.4 alla presente perizia) , si evidenzia che lo stesso è datato 7/1/2020, riporta analiticamente tutti i periodi contributivi maturati e due prospetti di calcolo del trattamento pensionistico. Dalle verifiche effettuate è emerso che solo il primo conteggio è stato effettuato sulla base di tutti i periodi di contribuzione CIG indicati nel prospetto analitico, fatta eccezione per 50 settimane nel 2009. Nel primo prospetto, la somme delle quote pensionistiche maturate con il c.d. sistema misto è pari a € 1.921,5855. Nel secondo prospetto “calcolo pensione esclusi CIG” la somma delle quote è pari a € 1.697,376: Nel provvedimento di liquidazione pensione provvisorio e definitivo è sempre quest'ultimo importo che viene considerato. In conclusione
è evidente che i conteggi siano stati effettuati dall' senza considerare alcuni “periodi CP_1
CIG”, anche se non è dato sapere con esattezza quali, e se abbiano influito le verifiche effettuate relativamente all'anno 2009. Per entrare nel merito dei conteggi effettuati dall' occorrerebbe quindi conoscere quali siano i periodi CIG definitivamente CP_1 riconosciuti ai fini contributivi al momento della riliquidazione definitiva della pensione, e utilizzati per il calcolo del trattamento pensionistico definitivo.”.
Il consulente avrebbe dovuto, invece, approfondire anche questo aspetto: ciò ha condotto alla necessità di esperire una nuova consulenza contabile, sulla scorta di un quesito più esplicito del precedente: “accerti il CTU l'ammontare corretto della pensione cat. VO spettante a dal giorno del dovuto, sulla scorta della contribuzione Parte_1 accreditata e accreditanda, verificando altresì, alla luce degli arretrati già corrisposti dall' , se sussistano crediti dell'appellante anche a titolo di arretrati”. CP_1
6 La consulenza depositata in questo grado può porsi a base della decisione, in quanto immune da errori di calcolo e basata sulla documentazione in atti e su una proficua interlocuzione con il consulente dell'appellante e anche con la direttrice della sede CP_1 territorialmente competente: quest'ultima, sempre chiarendo che la problematica era nata da errori nella indicazione della retribuzione del 2009 da parte dell'ultima datrice di lavoro che aveva inibito il calcolo automatizzato, ha espressamente ammesso che il provvedimento di liquidazione non aveva considerato l'anno 2009 in attesa di approfondimenti, mentre un secondo calcolo in effetti aveva fatto scaturire un prospetto di calcolo (fornito al CTU) più favorevole per l'interessata ed acquisibile ex art. 421 c.p.c..
Il CTU di appello ha pertanto concluso (senza ulteriori censure da parte delle difese delle parti) che: “l'ammontare corretto della pensione cat. VO spettante a dal Parte_1 giorno del dovuto, sulla scorta della contribuzione accreditata e accreditanda ammonta ad €. CP_ 1.984,04 mensili;
alla luce degli arretrati già corrisposti dall' sussistono crediti dell'appellante anche a titolo di arretrati per un totale di €. 22.373,21” (il calcolo è stato effettuato nel mese di aprile 2025), da gravare degli accessori di legge. Un aspetto, questo ultimo degli accessori, esterno al quesito e più proficuamente calcolabile dall'interessata a valle della presente pronuncia e in base a quanto risulta dagli atti di causa e agli ordinari e noti criteri di legge: sicché la presente sentenza ha efficacia di titolo esecutivo ed è idonea a fondare un'azione esecutiva, ancorché non venga specificata la somma dovuta a titolo di accessori (cfr. Cass. n. 3204/2006).
Conclusivamente, in totale accoglimento dell'appello ed in parziale modifica della sentenza appellata, confermata nel resto, deve dichiararsi che l' deve corrispondere CP_1 all'appellante una pensione mensile pari ad euro 1.984,04 con la decorrenza già stabilita;
e l' deve essere condannato a corrispondere all'appellante la pensione in misura pari ad CP_1 euro 1.984,04 mensili ed inoltre a pagarle euro 22.373,21 a titolo di arretrati fino al mese di aprile 2025 compreso, oltre accessori di legge.
All'esito dei due gradi la soccombenza dell' si delinea come assolutamente CP_1 prevalente e quindi le spese di lite del doppio grado (anche in riforma della precedente statuizione) seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Analogamente, farà definitivo carico all' l'onorario del CTU di appello, liquidato CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
7 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 12.6.2024 da
Consiglia avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1599/2023 pubblicata il Pt_1
18/12/2023 nei confronti di , così provvede: CP_1
- in totale accoglimento dell'appello ed in parziale modifica della sentenza appellata, confermata nel resto, accerta che l' deve corrispondere all'appellante una CP_1 pensione mensile pari ad euro 1.984,04 con la decorrenza già stabilita;
- condanna l' a corrispondere la pensione per detto importo ed inoltre a pagare alla CP_1 ricorrente euro 22.373,21 a titolo di arretrati fino al mese di aprile 2025 compreso, oltre accessori di legge;
- condanna l' a rimborsare all'appellante le spese di lite del doppio grado, liquidate CP_1 quanto al primo grado nella maggiore somma di euro 4.000,00 e quanto al presente grado in euro 4.300,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge;
- pone a definitivo carico dell' l'onorario del CTU, liquidato in separato decreto. CP_1
Così deciso in Roma, il 17.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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