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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17613 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15706 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
– – – Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
– – – Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
– – – (nella
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
qualità di esercente la responsabilità genitoriale su ) Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Gamba ATTORI
e
ROMA Controparte_1
CONVENUTO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto impugnazione avverso tutte le delibere adottate dal convenuto nell'assemblea del 15.10.2022. CP_1
Hanno dedotto – tra gli altri motivi – che tali delibere sono viziate stante la loro omessa convocazione assembleare.
Hanno pertanto concluso chiedendo l'annullamento di tutte le delibere e la conseguente condanna del convenuto al rimborso delle spese processuali. CP_1 Il convenuto non si è costituito in giudizio e la sua contumacia è stata dichiarata all'udienza del 3.10.2023.
La causa – senza l'espletamento di attività istruttorie – è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2025 (sulle immutate conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo).
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
L'impugnazione deve essere accolta.
Deve ritenersi sussistente – con riguardo a tutte le delibere assunte nella suddetta assemblea – l'assorbente vizio dedotto dalle parti attrici relativo alla loro omessa
convocazione.
Il – stante la mancata costituzione in giudizio – non si è infatti difeso in CP_1
proposito e non ha pertanto assolto all'onere probatorio a suo carico sull'effettiva
convocazione delle parti attrici (la cui indiscussa qualità di condomini emerge dall'elenco allegato al verbale assembleare del 10.11.2022: cfr. all. 10 dell'atto di citazione).
Né risulta – dal verbale assembleare – che gli attori abbiano comunque presenziato all'assemblea in questione.
Le spese processuali – liquidate d'ufficio ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza del convenuto (con relativa distrazione in favore del difensore che – nell'atto introduttivo – si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
annulla le delibere impugnate;
condanna il convenuto a rimborsare le spese processuali, liquidate CP_1
d'ufficio euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, euro 264,00
per spese vive, IV e CA come per legge, disponendone la relativa distrazione in favore dell'avv. Carlo Gamba.
16.12.2025 IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15706 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
– – – Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
– – – Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
– – – (nella
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
qualità di esercente la responsabilità genitoriale su ) Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Gamba ATTORI
e
ROMA Controparte_1
CONVENUTO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto impugnazione avverso tutte le delibere adottate dal convenuto nell'assemblea del 15.10.2022. CP_1
Hanno dedotto – tra gli altri motivi – che tali delibere sono viziate stante la loro omessa convocazione assembleare.
Hanno pertanto concluso chiedendo l'annullamento di tutte le delibere e la conseguente condanna del convenuto al rimborso delle spese processuali. CP_1 Il convenuto non si è costituito in giudizio e la sua contumacia è stata dichiarata all'udienza del 3.10.2023.
La causa – senza l'espletamento di attività istruttorie – è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2025 (sulle immutate conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo).
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
L'impugnazione deve essere accolta.
Deve ritenersi sussistente – con riguardo a tutte le delibere assunte nella suddetta assemblea – l'assorbente vizio dedotto dalle parti attrici relativo alla loro omessa
convocazione.
Il – stante la mancata costituzione in giudizio – non si è infatti difeso in CP_1
proposito e non ha pertanto assolto all'onere probatorio a suo carico sull'effettiva
convocazione delle parti attrici (la cui indiscussa qualità di condomini emerge dall'elenco allegato al verbale assembleare del 10.11.2022: cfr. all. 10 dell'atto di citazione).
Né risulta – dal verbale assembleare – che gli attori abbiano comunque presenziato all'assemblea in questione.
Le spese processuali – liquidate d'ufficio ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza del convenuto (con relativa distrazione in favore del difensore che – nell'atto introduttivo – si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
annulla le delibere impugnate;
condanna il convenuto a rimborsare le spese processuali, liquidate CP_1
d'ufficio euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, euro 264,00
per spese vive, IV e CA come per legge, disponendone la relativa distrazione in favore dell'avv. Carlo Gamba.
16.12.2025 IL GIUDICE