Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 17/04/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 48/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati:
AR ER Presidente Luigi GILI Consigliere PE RI EZ Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 24489 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di
- C. S.a.s. di L.M.C. & C. con sede legale in
omissis, Via omissis, cod. fisc. omissis, in persona della rappresentante legale L.M.C. (cod. fisc.
omissis), nata a omissis il omissis, residente in
omissis, omissis, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall’avv. Andrea La Francesca, PEC: avvandrealafrancesca@pec.ordineavvocatinovara.it, con studio in Novara, Corso Mazzini n. 33;
- L.M.C., nata a omissis il omissis, residente in
omissis, omissis, cod. fisc.
omissis, in qualità di socia accomandataria dal 18/12/1989 alla data odierna, in proprio, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall’avv. Andrea La Francesca, PEC: avvandrealafrancesca@pec.ordineavvocatinovara.it, con studio in Novara, Corso Mazzini n. 33.
Uditi alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere PE RI Mezzapesa, per il Pubblico ministero il Sostituto Procuratore Generale Carlo Alberto Martini, nonché l’Avvocato Valentino De Sole, delegato dall’Avvocato Andrea La Francesca in rappresentanza e difesa delle convenute.
Esaminati gli atti.
Ritenuto in
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato le convenute in epigrafe indicate, perché se ne accerti e dichiari la responsabilità amministrativo contabile, condannandole al risarcimento per l’importo complessivo di euro 15.395,20, in favore di NT S.p.A. (di seguito anche PI), e per essa della Regione Piemonte.
Il danno erariale prospettato sarebbe derivato dall’omessa rendicontazione e dalla mancata restituzione dell’importo di una provvidenza regionale, indebitamente fruita.
2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile a seguito della trasmissione, con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, da PI, in adempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss. del Codice di giustizia contabile, di un dettagliato prospetto di 606 posizioni debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di mancate restituzioni di finanziamenti erogati.
3. Dall’istruttoria che ne è seguita sarebbe emerso quanto segue.
3.1. In data 25/02/2009 la Società C. S.a.s. di L.M.C. &
C., nella persona della rappresentante legale pro tempore, aderendo ad apposito Programma di interventi per l'accesso al credito delle micro imprese commerciali, presentava domanda di agevolazione a valere sulla L.R. n. 28/99.
3.2. In data 15/09/2009 PI S.p.A., recepito il parere favorevole del Comitato Tecnico, autorizzava la banca co-finanziatrice ad erogare, entro 60 giorni, un finanziamento complessivo di euro 38.488,00, dei quali il 40%, pari a euro 15.395,20, rappresentato da fondi regionali, per la realizzazione dell’intervento presso la sede sita in Via omissis a omissis da concludersi entro la data del 28/02/2010, come specificato in domanda.
3.3. Successivamente, il 23/03/2010 l’impresa chiedeva una proroga fino al 30/09/2010 per la conclusione del programma, che veniva accolta da PI con nota del 14/05/2010.
3.4. In data 30/11/2010, a 60 giorni dal termine per la conclusione del programma, tenuto conto del periodo di proroga accordato, scadeva il termine per la presentazione della relazione finale così come previsto dal Programma degli interventi per l'accesso al credito delle piccole imprese commerciali (L.R. n. 28/99, art. 18, comma 1, lett. b) - L.R. n. 21/97 - L.R. n. 24/99.
3.5. PI, il 20/07/2017, comunicava l’avvio del procedimento di revoca totale dell’agevolazione concessa, che si concludeva con la revoca definitiva in data 04/01/2018, con la quale si intimava la restituzione della somma complessiva di euro 15.395,20, costituita da euro 13.855,68 (quota capitale) e da euro 1.157,59 (oneri di agevolazione), rappresentante il credito residuo vantato nei confronti della C. S.a.s. di L.M.C. &
C.
3.6. In data 06/08/2020 PI costituiva in mora la Società in parola nonché i soci.
3.7. Di seguito, stando a quanto riferito da PI, la Banca co-finanziatrice comunicava la revoca degli affidamenti concessi alla società in parola del 09/08/2012, ottenendo il 27/10/2015 il decreto ingiuntivo n. 5232 nei confronti di L.M.C., quale socia accomandataria illimitatamente responsabile, nonché nei confronti di PI, quale garante in solido, per la somma di euro 37.838,55 comprensiva del credito (quota capitale) vantato da PI pari a euro 13.855,68.
4. Al termine dell’attività di indagine la Procura Regionale ha emesso invito a fornire deduzioni nei confronti delle odierne convenute; la Sig.ra M.
C.L., in proprio e in qualità di amministratrice dell’impresa ha depositato deduzioni difensive e ha chiesto l’audizione personale alla quale, tuttavia, ha successivamente rinunciato.
4.1 Nelle deduzioni, in sintesi, pur non contestando la formale e corretta ricostruzione dei fatti come esposti dalla Procura contabile, ha dichiarato che la cifra messa a disposizione da PI non sarebbe mai entrata materialmente nella disponibilità dell’azienda C. S.a.s., in quanto l’Istituto di credito non avrebbe mai concesso alla C. S.a.s. di utilizzare le somme versate da PI, illegittimamente appropriandosene a parziale copertura dell’esposizione bancaria della stessa società.
4.2. Infine, la convenuta ha fatto presente di vivere della sola pensione sociale e di non essere quindi in grado di soddisfare le pretese del creditore.
5. Rispetto ai fatti così sinteticamente esposti e in mancanza di memorie difensive idonee a superare le imputazioni di responsabilità, la Procura, al termine dell’attività istruttoria, procedeva con la citazione in giudizio delle odierne convenute, per i motivi in punto di diritto contenuti nell’atto di citazione e di seguito sinteticamente riportati, ritenendo sussistere un danno all’erario per mancata rendicontazione e mancata restituzione degli importi dovuti, pari a euro 15.395,20, oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria.
5.1. In primo luogo, pacifico sarebbe il rapporto di servizio che unisce il soggetto privato che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto all’ente concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale, con estensione, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, alle persone fisiche che avrebbero diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici.
5.2. Risulterebbe poi assodata nella ricostruzione offerta nell’atto di citazione, ai sensi di consolidata giurisprudenza, l’antigiuridicità della condotta tenuta dalle convenute, consistita nell’inadempimento rispetto agli obblighi di rendicontazione, nonché nella mancata restituzione degli importi dovuti.
5.3. Sarebbe ravvisabile, secondo il requirente, anche un chiaro nesso di causalità tra la condotta antigiuridica delle convenute, che avrebbero fruito del finanziamento senza rispettare le disposizioni previste dal Programma regionale puntualmente richiamate nell’atto di citazione, e il conseguente danno erariale.
5.4. Quanto all’elemento psicologico, le sopradescritte condotte sarebbero contraddistinte da dolo o, comunque, da colpa grave, attesa l’inescusabile e manifesta violazione degli elementari ed esigibili doveri pubblicistici.
6. La Procura ha replicato nell’atto di citazione anche alle argomentazioni difensive trasmesse a seguito della notifica dell’invito a dedurre.
6.1. In primo luogo, ha sostenuto che non sarebbe supportata da alcuna prova l’affermazione secondo cui il contributo pubblico concesso da PI sarebbe stato utilizzato dalla banca per ripianare debiti pregressi della società, invece che essere trasferito alla stessa per la realizzazione del fine pubblicistico sotteso al finanziamento.
6.2. In secondo luogo, secondo il requirente, la società sarebbe rimasta silente alle richieste di PI di rendicontare le spese autorizzate, laddove, invece, avrebbe dovuto prontamente denunciare l’asserito comportamento tenuto dall’istituto bancario. Tanto non avrebbe fatto neanche in occasione della richiesta di proroga per la conclusione del programma sopra richiamata, né tantomeno a fronte della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca e, successivamente, alla notifica della revoca definitiva con contestuale intimazione alla restituzione del contributo.
6.3. Infine, la Procura rileva che, anche qualora l’istituto bancario avesse operato, scorrettamente, una compensazione con i debiti pregressi della società, ciò non avrebbe avuto effetto sul dovere restitutorio in capo ai convenuti e sulla quantificazione del danno, trattandosi di un’ipotesi di doloso sviamento di contribuzioni pubbliche, rispetto al quale ogni condebitore è chiamato a rispondere per l’intero in ossequio ai principi della responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della legge n. 20/1994.
7. La sig.ra M.C.L. si è costituita in proprio e quale socia accomandataria e legale rappresentante della società convenuta.
7.1. Nella memoria depositata, la difesa ribadisce che se non è stato depositato alcun rendiconto è perché non era possibile, posto che l’importo erogato dalla PI non sarebbe mai pervenuto nella disponibilità della società e dunque mai utilizzato, per l’illegittimo comportamento della Banca.
In altri termini, la sig.ra L. si sarebbe trovata nell’impossibilità assoluta di adempiere alle obbligazioni conseguenti all’erogazione del contributo per fatto del terzo ai sensi dell’art. 1256 c.c.
7.2. Per le stesse ragioni non vi sarebbe stato dolo e neppure colpa grave.
7.3. Infine, la difesa contesta la assenza di prova sostenuta dalla Procura, ritenendo che un significativo inizio di prova sarebbe rinvenibile nella revoca degli affidamenti fatta dalla Banca cofinanziatrice in data 09/08/2012 e comunicata a PI: la sola ragione di detta comunicazione risiederebbe nelle contestazioni fatte dalla società per il mancato accredito del contributo erogato dalla PI, sentendosi la Banca in “dovere” di comunicare alla PI la revoca degli affidamenti, al fine di giustificare la mancata erogazione e messa a disposizione del contributo alla C. S.a.s.
7.4. La difesa chiede comunque che, in via istruttoria, si chieda alla Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, confluita per incorporazione nella Banca Popolare Emilia-Romagna (BPER), di produrre il documento contabile di accredito della PI del contributo di euro 15.395,20 erogato alla C. S.a.s. e del relativo estratto conto della C. S.a.s.
Sempre in via istruttoria, chiede di acquisire la testimonianza sulle stesse circostanze da parte di PI, garante, nonché da parte del legale rappresentante della Banca.
7.5. Nel merito chiede che, contrariis reiectis, siano respinte tutte le domande della Procura.
8. All’udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Presidente ha dato la parola alle parti.
8.1. Il Pubblico Ministero, nel richiamare interamente le argomentazioni contenute nell’atto di citazione, si è soffermato sulle eccezioni e difese contenute nella comparsa di costituzione.
In primo luogo, si è opposto alle richieste istruttorie, ritenendole non utili rispetto a un quadro fattuale, a suo dire, chiaro e sufficiente. Al riguardo, evidenzia, in particolare, l’inconsistenza del principio di prova ravvisato dalla difesa nella comunicazione a PI della revoca degli affidamenti, rientrando la stessa nel dovuto flusso informativo previsto, peraltro, dalla stessa convenzione (art. 13) che chiede di depositare agli atti.
Nel merito, a quanto già dedotto nell’atto di citazione aggiunge alcune considerazioni in ordine all’arricchimento che, in ogni caso, il finanziamento avrebbe determinato nel patrimonio della società beneficiaria attraverso il trasferimento di risorse pubbliche.
Infine, insiste nelle conclusioni.
8.2. La difesa della convenuta ha reiterato le argomentazioni sostenute nella memoria di costituzione, ha insistito per l’accoglimento dell’istanza istruttoria, si è opposta al deposito della convenzione in quanto atto non facente parte della documentazione allegata all’atto di citazione e ha richiamato le conclusioni della comparsa.
Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il Collegio, sostenendo di poter decidere la causa nel merito senza necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori e, pertanto, respingendo l’istanza in tal senso formulata nella comparsa di costituzione, accoglie la domanda nei confronti delle odierne convenute, per le ragioni di seguito esposte.
1.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., ex plurimis, Cass., ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord. n.111/2020; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).
Come più volte evidenziato da questa Sezione, “il privato percettore di siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell’ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., n.20/2011 e n.256/2011)” (cfr. Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sent. n. 97/2023, n. 34/2025 e n. 156/2015).
Rispetto alla fattispecie all’esame occorre poi ricordare come, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, sia consolidato, nella giurisprudenza contabile, il principio secondo cui la responsabilità amministrativa si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo sulla mancata realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, ovvero sullo “sviamento” delle risorse pubbliche quale effetto della propria condotta.
In altri termini, l’instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità all’impresa, quale soggetto beneficiario del finanziamento, ma anche a coloro che, in nome e per conto di essa, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall’Amministrazione. Ne consegue che ne risponde non solo il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato, ma anche coloro che abbiano violato la disciplina del relativo programma (Cass. ord., 3 marzo 2010, n. 5019), distogliendo le risorse percepite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).
Nel caso di specie, appare dunque evidente l’instaurazione di un rapporto di servizio nei termini appena indicati con riguardo sia alla società beneficiaria del finanziamento, che alla convenuta M.C.L., quale socia accomandataria, con pieni poteri, alla data di scadenza del termine per la presentazione della rendicontazione attestante l’effettiva realizzazione degli interventi di cui al contributo ricevuto.
1.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile nelle proprie pronunce ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, sentt. n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego di quest’ultimo.
In particolare, la convenuta M.C.L., nella qualità di amministratore della società beneficiaria, da un lato ben conosceva gli obblighi e i vincoli da rispettare per la conservazione del finanziamento, dall’altro con la sua condotta ha vanificato le finalità pubbliche assunte come proprie.
La mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa, nel caso specifico, ha comportato la revoca totale del beneficio, rappresentando un requisito fondamentale per il mantenimento del contributo, nonché per le modalità di attuazione del progetto.
Del resto, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un’indebita fruizione, come avvenuto nel caso di specie, ove l’impresa è stata destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da PI per le ragioni espresse nel relativo provvedimento e nel dettaglio riportate in narrativa (cfr. Sez. II App. n. 195/2023).
Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell’atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che “il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, […] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening-C-383/06). E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre C465/10).
Ciò che assume valore assorbente, dunque, secondo il Collegio, è il permanere della mancata rendicontazione finale delle spese, in violazione di un obbligo assunto dall’impresa beneficiaria e costituente requisito fondamentale, prescritto anche a pena di revoca, per il mantenimento del finanziamento pubblico. Infatti, è soltanto attraverso tale rendicontazione finale che si può dimostrare all’Organo deputato al controllo l’attinenza delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute con le finalità pubblicistiche perseguite e per le quali il finanziamento è stato erogato (cfr. Sez. giur. Piemonte, n. 42/2025).
1.3. Per quanto esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica accertata e il danno erariale contestato, in quanto attraverso la prima, non rispettandosi le disposizioni previste per il contributo concesso, è stato determinato il secondo, non procedendosi alla integrale restituzione delle risorse pubbliche percepite.
1.4. Quanto all’elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento di coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di titolare ovvero responsabile di un’impresa e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si inscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, sentt. n. 227/2022, n. 56/2023 e n. 97/2023).
Tanto premesso, nel caso all’esame, a giudizio di questo Collegio, l’antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa.
In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, riconducibile a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell’obbligazione contrattuale (cfr., art. 1, comma 1, legge n. 20, nonché, fra le più recenti pronunce di questa Sezione, la sentenza n. 34/2025 e, fra le precedenti, sentt. n. 56/2023 e n. 97/2023).
Ciò, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo al responsabile, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l’IO (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n. 128/2015 e di questa Sezione la già cit. n. 34/2025).
Per quanto già sopra chiarito, ritiene il Collegio chiaramente evincibile dalle risultanze istruttorie la qualificazione dolosa della condotta della convenuta L., in proprio e nella qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della società.
1.5. Dall’accertamento della qualificazione dolosa della condotta della convenuta derivano, peraltro, due ordini di conseguenze.
1.5.1. In primo luogo, restano prive di rilevanza, ai fini del presente giudizio, eventuali diverse e ulteriori responsabilità di soggetti diversi, in quanto la connotazione dolosa della condotta implica la contestuale sussistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della legge n. 20 del 1994, di un vincolo di solidarietà.
1.5.2. In secondo luogo, non ha rilievo, nel caso di specie, nessuna questione derivante dall’applicazione “ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge” della legge n. 1 del 2026, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della stessa.
1.6. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al finanziamento residuo mai restituito. Al riguardo, il Collegio evidenzia che detto importo risulta essere pari a 15.013,27 (non a euro 15.395,20, come per errore materiale riportato nelle conclusioni della Procura, somma corrispondente all’intero finanziamento erogato, al lordo della prima rata pagata il 30 giugno 2010 pari a 1.539,52), ovvero alla somma della quota capitale e degli oneri di agevolazione pari, rispettivamente, a 13.855,68 e 1.157,59 euro, come correttamente indicati nell’atto di citazione. La quantificazione del danno in euro 15.013,27 corrisponde alla somma riportata nell’atto di revoca del finanziamento di PI del 4 gennaio 2018 (doc. 5, all. 4 18/11/2020 dell’atto di citazione), nonché nella dichiarazione di credito residuo rilasciata dalla stessa società in data 30 luglio 2020 (doc. 3, file denominato “05_dichiarazione credito residuo con OMISSIS” dell’atto di citazione).
A tale somma, dovranno cumularsi gli ulteriori interessi legali e la rivalutazione monetaria.
2. Rispetto al quadro appena delineato, occorre precisare come risultino del tutto prive di fondamento le deduzioni delle convenute costituite, volte ad escludere, nella fattispecie all’esame, la configurabilità di un danno all’erario alle stesse imputabili.
2.1. La difesa asserisce che non sarebbe imputabile alle convenute la condotta contestata della mancata rendicontazione, nonché la mancata restituzione, in quanto l’importo erogato da PI non sarebbe mai pervenuto nella disponibilità della società e dunque mai utilizzato, per l’illegittimo comportamento della Banca.
Per le stesse ragioni non vi sarebbe stato dolo e neppure colpa grave.
2.2. Il Collegio ritiene del tutto prive di rilievo, ai fini della decisione, le deduzioni difensive per il complesso di argomentazioni di seguito enunciate, unitariamente considerate.
2.2.1. In primo luogo, appare dirimente la circostanza della mancanza di alcuna prova dedotta in giudizio, volta a supportare la ricostruzione prospettata.
Come ricordato dal requirente nell’atto di citazione, per la giurisprudenza contabile l’omesso adempimento all’obbligo di puntuale rendicontazione delle risorse pubbliche assegnate si risolve, in definitiva, in un’inversione dell’onere della prova a carico del convenuto circa l’insussistenza del danno contestato. In altri temini, si ritiene “in materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione, che spetta comunque al percettore, beneficiario degli stessi, dimostrare la coerenza del beneficio alle finalità previste, e dunque il suo corretto impiego (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 159/2015), nonché gli idonei elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese al momento dell’ottenimento e alle condizioni previste dal bando o dalla legge (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, n. 62/2014; Sez. giur. Lazio, n. 914/2013)” (Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n. 56/2023).
Nel caso di spece, del tutto inconsistente è il tentativo di voler ravvisare un principio di prova nella comunicazione effettuata dalla banca a PI in ordine alla revoca degli affidamenti richiamata nella memoria di costituzione (ivi si fa riferimento al doc. 7 pagina 6 - Atto di citazione Procura Corte dei conti).
In primo luogo, occorre precisare come detta comunicazione non risulti depositata agli atti del giudizio: il documento richiamato (indicato a pag. 6 dell’atto di citazione) è una relazione di PI nella quale detta nota viene menzionata. La stessa comunicazione viene comunque citata anche nell’atto di revoca del 4 gennaio 2018, ove si asserisce che “agli atti di PI spa risulta che la banca cofinanziatrice ha comunicato la revoca degli affidamenti in data 9 agosto 2012 circa tre anni dopo l'avvenuta erogazione diversamente da quanto asserito nelle vostre controdeduzioni”.
In ogni caso, appare evidente come la richiamata comunicazione possa ricondursi agli ordinari flussi informativi fra soggetti coinvolti in operazioni fra loro connesse, il che rende dunque irrilevante l’acquisizione agli atti della convenzione che, stando a quanto riferito dalla Procura, ne prevederebbe l’obbligo.
Al riguardo non può tuttavia non sottolinearsi, da un lato, la prassi nota a questo Collegio di prevedere espressamente, negli “schemi tipo” di convenzione fra la Banca erogante e PI, la comunicazione a quest’ultima dell’eventuale revoca dei finanziamenti concessi, dall’altro, la “significativa” opposizione della difesa, in sede di udienza pubblica, alla richiesta di deposito della stessa convenzione da parte della Procura.
Ma soprattutto risulta significativa, al fine di rafforzare l’inconsistenza della ricostruzione probatoria della tesi difensiva, la circostanza, anch’essa evidenziata dal requirente, dell’irragionevole silenzio che sarebbe stato serbato dalla società in merito al presunto comportamento scorretto tenuto dalla Banca, a fronte delle richieste di PI di rendicontare le spese autorizzate, così come in altri diversi rilevanti momenti già in precedenza evidenziati: dalla richiesta di proroga, all’avvio del procedimento di revoca, fino alla notifica della revoca stessa con contestuale intimazione alla restituzione del contributo. Infine, significativo appare anche il pagamento della prima rata in data 30 giugno 2010 (cfr. allegato all’atto di citazione, doc. 7, all. 7. 20/05/2025), che si giustifica solo in ragione di un finanziamento effettivamente erogato.
2.2.2. Il Collegio non si esime dal rilevare come anche nella non creduta ipotesi, in quanto non provata, della mancata fruizione del contributo da parte della società per aver l’istituto bancario operato una compensazione non dovuta con i debiti pregressi della società, comunque non sarebbe risultata estranea al danno erariale contestato la condotta della sig.ra L.
concretizzatasi nella totale inerzia rispetto al presunto comportamento scorretto tenuto dalla Banca; ciò in relazione alla connessione tra il suo ruolo di amministratrice della società, nonché, nella fattispecie, anche di socia personalmente responsabile, e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale la stessa era garante del perseguimento del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso.
Come ricordato più volte da questa Sezione, infatti, la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto, prima, delle modalità di fruizione e, dopo, di rendicontazione (cfr. questa Sezione, n. 227/2022 e 56/2023, già citata).
Non può peraltro non osservarsi come, anche laddove la Banca avesse agito nei termini dedotti dalla difesa, tanto non avrebbe fatto venire meno, come correttamente evidenziato dal requirente in sede di udienza pubblica, l’arricchimento che il finanziamento pubblico avrebbe comunque determinato nel patrimonio della società beneficiaria, prescindendosi, invece, da ogni preoccupazione in merito al perseguimento delle finalità per cui lo stesso era stato erogato.
Anche in ragione di queste ultime considerazioni, resterebbe pienamente confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, nei termini elaborati dalla giurisprudenza contabile e sopra richiamati.
In conclusione, anche qualora fosse stata provata la compensazione operata dalla Banca con i debiti pregressi della società, ciò non avrebbe fatto venir meno l’obbligo restitutorio in capo alle convenute, tanto più che si sarebbe trattato comunque di un’ipotesi di doloso sviamento di contribuzioni pubbliche, rispetto al quale ogni condebitore è chiamato a rispondere per l’intero in ossequio ai principi della responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della legge n. 20/1994, già sopra richiamato.
3. In conclusione, risulta accertata l’antigiuridicità della condotta dolosa causativa del danno contestato, per complessivi euro 15.013,27 a carico delle convenute in solido tra loro.
Il risarcimento deve essere disposto a favore della Regione Piemonte, da individuarsi quale amministrazione direttamente danneggiata.
Sulla somma come sopra determinata è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del contributo fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all’effettivo soddisfo.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’IO dello Stato, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c. e a carico delle convenute condannate.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando CONDANNA, in solido:
- C. S.a.s. di L.M.C. & C.
- L.M.C., nella qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della suddetta società, al pagamento, in favore della Regione Piemonte, dell’importo di euro 15.013,27 (quindicimilatredici/27), oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di percezione del contributo sino alla data di deposito della presente sentenza, e interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo;
CONDANNA le medesime convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’IO, che si liquidano in euro 340,96 (trecentoquaranta/96);
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
AR ER Presidente Luigi GILI Consigliere PE RI EZ Consigliere estensore Il Giudice estensore Il Presidente
PE RI EZ AR ER
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 17/04/2026 Il Direttore della Segreteria
IN GL
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza. Torino, data della firma digitale
Il Presidente
AR ER
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 17/04/2026 Il Direttore della Segreteria
IN GL
F.to digitalmente
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