Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01512/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2025, proposto da
Cityz S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Gallenca e Mario Donadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MO S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Emanuele e Giusi Giangarrà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Oris S.r.l. e Bandosubito S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di rigetto della domanda di partecipazione al bando della odierna ricorrente avente prot. FP 25615 del 22 aprile 2025 di MO;
- della comunicazione dei motivi ostativi alla partecipazione al bando del 26 febbraio 2025 comunicata da MO;
-per quanto di ragione, del Bando “ Consolidamento patrimoniale e crescita delle start up innovative ” della Regione Piemonte;
-per quanto di ragione, della D.D. Regione Piemonte 249/2024 di approvazione del predetto bando della Regione Piemonte;
-in ogni caso e per quanto di ragione, degli atti e provvedimenti indicati nei provvedimenti impugnati, anche non conosciuti nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, presupposto o consequenziale,
anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione del ricorrente citato nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e di MO S.P.A;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ES IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la determina di Giunta n. 27-7933 del 18 dicembre 2023, è stata approvata la scheda tecnica della misura “ Consolidamento patrimoniale e crescita delle start up innovative ” (di cui all’Allegato B).
Secondo la scheda tecnica approvata, gli interventi ammissibili possono consistere in progetti di sviluppo presentati dalle start up innovative e contenuti in un business plan , a condizione che la start up istante effettui un’operazione di rafforzamento patrimoniale – con un apporto di risorse almeno pari al 50% del valore dell’operazione da parte di investitori esterni – funzionale alla realizzazione del business plan .
Secondo la scheda tecnica le operazioni sono ammissibili se avviate “ a partire dalla data di pubblicazione ” della DGR n. 27-7933 sopra richiamata, pubblicazione avvenuta il 21 dicembre 2023.
In ogni caso, “ La domanda di agevolazione dovrà essere presentata nei tempi e con le modalità indicate nel Bando ”.
Il bando “ Consolidamento patrimoniale e crescita delle start up innovative ” è stato adottato con successiva determina dirigenziale del 25 giugno 2024, n. 249 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 27 giugno 2024.
In particolare, il paragrafo 2.8 del bando illustra i requisiti di ammissibilità del business plan , precisando, alla lettera b, che la start up può richiedere un contributo pubblico nel limite massimo del 50% delle spese complessive del business plan con l’obbligo però di cofinanziare la restante parte attraverso un’operazione di rafforzamento patrimoniale volta a reperire risorse da parte di investitori (par. 2.8 lett. b).
Quanto ai requisiti di ammissibilità dell’operazione di rafforzamento patrimoniale (necessario per la realizzazione del business plan e quindi condizione imprescindibile per la concessione dell’agevolazione), il paragrafo 2.9 del bando richiede le seguenti caratteristiche:
- l’operazione deve configurarsi come un aumento di capitale a pagamento, con un apporto di risorse effettuato in denaro o, in alternativa, tramite conferimenti in natura limitati esclusivamente a diritti di proprietà intellettuale;
- l’operazione può eventualmente essere già stata deliberata al momento della presentazione della domanda, “ purché in data successiva al 21/12/2023 ” (data di pubblicazione della DGR n. 27-7933 del 18 dicembre 2023 di cui il bando costituisce attuazione), oppure ancora da deliberare, fermo restando che la deliberazione deve in ogni caso avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di MO dell’approvazione del business plan ;
- inoltre, l’operazione deve riportare puntualmente gli investitori coinvolti, da considerare ai fini del riconoscimento del contributo pubblico, l’ammontare delle risorse che ciascuno di essi ha apportato o si impegna ad apportare alla start up ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, nonché le quote di partecipazione e sovrapprezzo azioni assegnate a ciascun investitore;
- infine, l’operazione deve prevedere un conferimento da parte di investitori esterni in misura almeno pari al 50% del contributo pubblico richiesto.
Ai sensi del paragrafo 2.10 del bando, sono configurabili come investitori esterni i soggetti entrati nella compagine societaria della start up in data successiva al 21 dicembre 2023 oppure già presenti a tale data, purché con una quota di partecipazione inferiore al 20%.
La ricorrente ha presentato a MO S.p.A. la domanda di accesso al bando “ Consolidamento patrimoniale e crescita delle start up innovative ” in data 15 luglio 2024, presentando un business plan per il triennio 2024-2026 per un importo di euro 1.038.796,00.
La ricorrente ha prodotto altresì l’Allegato 6 con l’atto di impegno dell’investitore qualificato che ha dichiarato “ di aver fatto ingresso nella compagine societaria della start up in data successiva al 21/12/2023 ”.
A seguito delle verifiche di ammissibilità formale espletate da MO, il comitato tecnico di valutazione ha rilevato che l’operazione di rafforzamento patrimoniale della ricorrente era stata deliberata in data 21 dicembre 2023, come da rogito del Notaio Giovanni Ricci di Milano.
Pertanto MO, con provvedimento assunto in data 26 febbraio 2025, ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, motivata in quanto “ il Comitato ha rilevato la carenza dei requisiti di ammissibilità dell’operazione di rafforzamento patrimoniale di cui al par. 2.9 comma 4 del bando, ai sensi del quale risultano ammissibili le operazioni eventualmente già deliberate alla data di presentazione della domanda, purché in data successiva al 21/12/2023 ”.
L’odierna ricorrente ha presentato le proprie controdeduzioni entro il termine concesso di 10 giorni, in data 8 marzo 2025.
In data 22 aprile 2025, MO ha comunicato alla ricorrente il rigetto definitivo della domanda di ammissione al bando, ribadendo che “ in virtù delle finalità della misura e dei contenuti del bando …, con particolare riferimento a quanto riportato al par. 2.9, sono espressamente ammissibili le sole operazioni deliberate in data successiva il 21/12/2023. Risulta pertanto esclusa dall’ambito di ammissibilità l’operazione deliberata dalla start up nella medesima data del 21/12/2023 ”.
Con ricorso notificato il 20 giugno 2025, Cityz S.r.l. ha impugnato il predetto provvedimento di rigetto della domanda del 22 aprile 2025, nonché le disposizioni del bando fondanti il provvedimento di rigetto stesso e la relativa determina regionale di approvazione, dei quali ha lamentato l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati: “ Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla L.R. Statutaria Piemonte n. 1 del 2005, art. 56. Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla DGR Regione Piemonte n. 27-7933 del 18.12.23 e con riferimento all’allegato B della DGR medesima. Eccesso di potere per contraddittorietà e non intelligibilità. Violazione di legge con riferimento all’art. 1 e art. 3 l. 241/1990. Violazione di legge con riferimento all’art. 97 Cost ed all’art. 1362 c.c. e ss. Violazione del principio del favor partecipationis ”.
MO S.p.A. e la Regione Piemonte si sono ritualmente costituite in giudizio per resistere al ricorso, eccependone peraltro l’inammissibilità o l’irricevibilità, in quanto tardivo rispetto al bando da intendersi quale atto recante la clausola escludente e quindi immediatamente lesiva.
All’esito della camera di consiglio del 23 luglio 2025, la Sezione, con ordinanza n. 344 del 25 luglio 2025, ha respinto la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, ritenendo che “ il ricorso non sembra presentare elementi di fondatezza, in quanto il censurato paragrafo 2.9 del Bando pare configurarsi quale clausola che, in quanto volta ad escludere dalla valutazione le domande relative a iniziative poste in essere fino al 21/12/2023, deve ritenersi escludente e quindi immediatamente lesiva, configurandosi il successivo provvedimento di rigetto come atto meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta, con conseguente onere di impugnazione di tale clausola nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del bando, avvenuta in data 27 giugno 2024 ”.
La ricorrente ha depositato istanza di prelievo in data 29 settembre 2025.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
In limine litis , occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso sollevata dalle amministrazioni resistenti.
L’eccezione è fondata per le ragioni appresso indicate.
Innanzi tutto, occorre evidenziare che il ricorso, ancorché formalmente diretto a far valere l’illegittimità derivata del provvedimento di rigetto di MO del 22 aprile 2025, sostanzialmente censura il paragrafo 2.9 del bando relativo ai requisiti di ammissibilità della domanda con riferimento all’avvio dell’operazione di rafforzamento patrimoniale.
Tuttavia, il paragrafo 2.9 del bando, laddove reputa ammissibili le operazioni di rafforzamento patrimoniale “ eventualmente già deliberate al momento di presentazione della domanda (purché in data successiva al 21/12/2023) ”, si configura quale clausola escludente e quindi immediatamente lesiva, mentre il successivo provvedimento di rigetto costituisce atto meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta.
Ne consegue che gravava sulla ricorrente l’onere di impugnare tale clausola nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del bando, avvenuta in data 27 giugno 2024, mentre il presente ricorso è stato notificato soltanto in data 20 giugno 2025.
La mancata tempestiva impugnazione delle clausole immediatamente escludenti della lex specialis comporta “ l’inammissibilità sia della impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione, costituente atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia dell’impugnazione contestuale del bando stesso e dell’esclusione, ove siano già decorsi i termini per l’immediato ricorso contro il bando medesimo ” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2025, n. 4812; Cons. Stato, Sez. III, 18 gennaio 2021, n. 517; Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7021).
Né si può legittimamente ritenere che la clausola escludente presentasse margini di ambiguità, per il fatto di consentire, in tesi, diverse interpretazioni plausibili, sì da rendere incerto l’interesse ad impugnare.
Tali presupposti non sussistono nel caso di specie, nel quale la clausola da un punto di vista letterale e logico utilizza un criterio cronologico oggettivo e univoco (in data successiva al 21 dicembre 2023) senza che siano presenti formule elastiche o valutative e senza rinviare ad atti successivi né a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione. Coerentemente, ai sensi del paragrafo 2.10 del bando, “ sono configurabili come investitori esterni … i soggetti entrati nella compagine societaria della start up in data successiva al 21/12/2023 ”. Anche nella sezione 4 dell’Allegato 5 è chiara la distinzione tra la casella 4.1.b, contenente la “ composizione societaria alla data del 21/12/2023 ”, e la casella 4.1.d, contenente la “ composizione societaria dopo l’operazione di rafforzamento patrimoniale ”. Lo stesso Allegato 6, richiamato dalla ricorrente, contempla il caso dell’ingresso nella compagine societaria della start up “ in data successiva al 21/12/2023 ”, anziché ‘a decorrere dal 21/12/2023’.
L’operazione di rafforzamento patrimoniale della ricorrente, deliberata in data 21 dicembre 2023, è per definizione non successiva a tale data, senza che vi sia la possibilità di alcuna interpretazione alternativa compatibile con il tenore testuale della clausola, sicché l’effetto escludente era immediatamente percepibile già al momento della pubblicazione del bando.
La dedotta contraddizione con la DGR non rileva ai fini della tempestività ed anzi – anche a voler ritenere per ipotesi la clausola del bando in contrasto con la DGR, obliterando il fatto che la DGR è atto di indirizzo e non costituisce fonte normativa ai fini della presentazione e valutazione delle domande in virtù del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2022, n. 3492) – l’eventuale illegittimità avrebbe dovuto rafforzare l’onere della ricorrente di impugnare tempestivamente la clausola immediatamente lesiva.
Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge a favore di MO S.p.A. e in altrettanti euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge a favore della Regione Piemonte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente
ES IA, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES IA | OS RN |
IL SEGRETARIO