Articolo 72 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
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13 novembre 1960
Art. 72. Assegnazioni delle sedi

Nel disporre l'assegnazione delle sedi, in seguito a nomine, promozioni o trasferimenti, si deve tener conto, oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia e di salute, di eventuali necessita' di studio dell'impiegato e dei figli, del servizio prestato in sedi disagiate, del merito, dell'anzianita' di servizio e di sede e delle attitudini dimostrate in relazione al posto da assegnare.
I trasferimenti di sede possono essere disposti a domanda dell'interessato o per motivate esigenze di servizio, o quando risulti che la presenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.
Sui ricorsi proposti in materia di trasferimento decide il Consiglio di amministrazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data del Bollettino ufficiale che pubblica la registrazione del decreto con il quale la sede e' assegnata. La deliberazione costituisce provvedimento definitivo.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960