Ordinanza cautelare 25 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 14 marzo 2022
Ordinanza collegiale 6 maggio 2022
Decreto presidenziale 12 maggio 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00364/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 63 del 2021, proposto da
- RM SU, RA SE RO, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Nicola Pignatiello, con domicilio digitale in atti;
contro
- Comune di Maratea non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza di demolizione n.14 del 20 novembre 2020;
- degli atti presupposti e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 72 -bis cod. proc. amm.;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come parte ricorrente, con ricorso depositato il 4 febbraio 2021, sia insorta avverso dell’ordinanza del Comune di Matera n. 14 del 20 novembre 2020 di demolizione del manufatto di sua proprietà definito “corpo B”, in loc. Cersuta del Comune di Maratea, distinto in catasto al foglio 19, particella n. 544; deducendone l’illegittimità da più angolazioni;
Rilevato, altresì, come l’incidentale istanza cautelare sia stata rigettata con ordinanza n. 37 del 2021, per la ritenuta carenza di fumus boni iuris;
Richiamata l’ordinanza collegiale di questo Tribunale n. 63 del 2022, colla quale si è disposta la sospensione del processo in quanto: a) l’ordinanza di demolizione impugnata è stata emanata a seguito della sentenza di Tribunale n. 426 del 2020; b) la suddetta sentenza è stata impugnata con appello pendente (all’epoca del provvedimento) innanzi al Consiglio di Stato;
Rilevato che il richiamato appello (r.g.n. 948 del 2021) è stato definito, nel senso del rigetto, con sentenza della sez. IV, del 25 marzo 2024, n. n. 2828;
Dato atto di come, con ordinanza n. 19 del 2025, sia stata prospettata a parte ricorrente la questione, rilevata d’ufficio, concernente l’estinzione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm., stante la mancata proposizione di istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 80, comma 1, del codice, nel termine prescritto con decorrenza dalla definizione del richiamato appello;
Rilevato come, alla data odierna non risulti agli atti di causa la rituale istanza di fissazione d’udienza, in lampante violazione del termine di cui all’art. 297 cod. proc. civ.;
Ritenuta pertanto, in applicazione degli articoli 35, comma 2, lett. a), e 72-bis, cod. proc. amm., la sussistenza degli estremi per la declaratoria di estinzione del giudizio;
Ritenuto come non vi sia luogo a disporre circa le spese di lite, non essendosi costituita in giudizio la parte intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per Basilicata, definitivamente pronunciando dichiara estinto il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO