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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa AR Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2418 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con gli Avv.ti Lorenzo Confessore, Angela Daniela Zucchietti, Parte_1
ER IN
Appellante
E
Controparte_1
con l'Avv. Andrea Cosimetti
[...]
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8499/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
19.7.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “in accoglimento del presente ricorso, riformare integralmente la sentenza di primo grado e conseguentemente rigettare la pretesa contributiva avanzata da
[...] dei giornalisti (periodo 5/14- Controparte_2 Persona_1
3/19), (periodo 1/18- 8/18), (periodo 5/14 – 3/19), Persona_2 Parte_2 Per_3
(periodo 5/14 – 3/19), AR (periodo 5/14 – 3/19),
[...] CP_3 Parte_3
(periodo 5/14-4/17), (5/14-3/19) e (periodo 5/14-3/19) con Persona_4 Parte_4
1 conseguente revoca dei decreti opposti n 3898/21 e 2746/22, dichiarando per l'effetto che Pt_1
non è debitrice di alcun importo. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”;
[...] per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare nel merito ogni domanda ed eccezione avanzata dalla parte appellante, per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 8499/2024 – R.G. n. 22334/2021 del Tribunale di Roma Sez.
Lavoro pubblicata in data 19/07/2024. In ogni caso con condanna alla refusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questa controversia, come altre già decise da questa Corte, per come meglio si dirà, origina dalle richieste di pagamento dei contributi obbligatori asseritamente omessi accertati con il verbale unico di accertamento n. 35/2019. In particolare, con due distinte opposizioni a decreto ingiuntivo
(decreto n. 3898/21 e decreto n. 2746/22 del Tribunale di Roma), successivamente riunite, la
[...]
ha contrastato le pretese dell' Parte_1 Controparte_1 in relazione a otto giornalisti con
[...] contratto di lavoro professionale autonomo che, a detta degli ispettori, sarebbero invece da considerarsi come titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Si tratta, in particolare, dei giornalisti (periodo 5/14-3/19), (periodo Persona_1 Persona_2
1/18-8/18), (periodo 5/14-3/19), (periodo 5/14-3/19), Parte_2 Persona_3 CP_4
(periodo 5/14-3/19), (periodo 5/14-4/17),
[...] Parte_3 Controparte_5
(periodo 5/14-3/19) e (periodo 5/14-3/19), dei quali gli ispettori hanno accertato Parte_4 la continuatività della prestazione, la sua natura personale, il collegamento funzionale con l'organizzazione aziendale del committente, un impegno settimanale concentrato soprattutto nei weekend e nei festivi, con utilizzo della strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività.
La società evidenziava, nelle opposizioni, che la propria attività è circoscritta all'ambito del marketing sportivo privo di contenuti editoriali;
l'assenza di vincoli ed obblighi di prestazione
(tant'è che nessuno degli otto collaboratori è stato rinvenuto in sede), la loro collocazione solo in determinati periodi di ciascun anno, il pagamento a singolo servizio (“a gettone”), la discontinuità delle fatture, la scarsità delle altre prove documentali (mail che non dimostrano alcun coordinamento e non riguardano tutti i soggetti interessati), il carattere autonomo del “prodotto” giornalistico, la scarsa valenza probatoria delle dichiarazioni degli interessati, proprio in quanto interessati all'esito dell'accertamento, l'assenza di rubriche fisse, di una postazione fissa, di riunioni periodiche o turnazioni.
2 Per il poi, sottolineava che le fatture allegate al verbale coprivano il periodo 2014-2017, Pt_4 mentre immotivatamente erano stati richiesti contributi fino al maggio 2019 ed ingiustamente non era stato decurtato il 4% del compenso versato a titolo di rivalsa dal giornalista a CP_1
Escussi alcuni testi, il Tribunale di Roma aveva interamente respinto le opposizioni riunite, confermando entrambi i decreti ingiuntivi, per la presenza di plurimi riscontri della natura continuativa e coordinata del rapporto;
aveva inoltre condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite del grado.
La ha appellato la sentenza. Resiste l'INPGI. Parte_1
Con ordinanza del 7.5.2025, questa Corte ha richiesto alle parti una integrazione documentale:
“Ritenutane la necessità, invita parte appellata a depositare in giudizio in modalità telematica - e munita di apposito indice - la documentazione allegata ai due ricorsi monitori originariamente opposti dall'appellante, in quanto a sistema – a seguito della riunione delle due opposizioni - è visibile soltanto la documentazione relativa al primo dei due e non anche quella relativa al fascicolo riunito RG 22727/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2746/2022; e il “fascicolo di cortesia cartaceo” richiesto dal Tribunale con ordinanza del 30.1.2024 contiene documentazione incompleta e alla rinfusa.”.
L'ordinanza è stata ottemperata dall' on deposito del 8.5.2025. CP_1
All'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni, come trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Preliminarmente, come evidenziato dall'INPGI con istanza di correzione del 13.11.2025, il dispositivo pronunciato in udienza contiene due errori materiali e va corretto in due punti, relativamente al seguente passaggio: “(omissis) Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 30.8.2024 da avverso la sentenza n. Parte_1
8499/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 19.7.2024, nei confronti dell' , così CP_6 provvede: - in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2746/2022 e condanna l'appellante al pagamento in favore dell' (omissis)”, laddove, per mero errore materiale, parte appellata è CP_6 stata indicata come in luogo di si dà dunque mandato alla Cancelleria per gli CP_6 CP_1 adempimenti conseguenti, come da dispositivo corretto riportato in calce alla presente sentenza.
3 2.
L'appellante ripropone le proprie difese già oggetto delle due opposizioni in merito alla mancata prova sia della natura giornalistica dell'attività svolta (dal momento che il core business di Pt_1
è il marketing sportivo, ossia la commercializzazione dei diritti sportivi attraverso la creazione
[...] di pacchetti di sponsorizzazione finalizzati alla diffusione del brand); sia della sussistenza dei caratteri della continuità e del coordinamento da parte di dell'attività degli otto Parte_1 professionisti;
sottolineando che il verbali ispettivi, come del resto ricordato dallo stesso Tribunale, fanno piena prova solo dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza.
3.
Giova ricordare che il contratto di prestazione di opera, di natura autonoma, è disciplinato dagli art.2222 ss cc. L' art.2222 cc, in particolare, stabilisce che ricorre un rapporto di lavoro autonomo quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Diversamente, il rapporto di lavoro coordinato e continuativo (parasubordinato) ha natura autonoma, ma si caratterizza per la continuità della prestazione, per il coordinamento con il committente e per la natura prevalentemente personale dell' attività prestata (art.409 cpc). L' attività di collaborazione deve, quindi, anzitutto concretarsi in una prestazione di opera non occasionale.
Non è necessario a tal fine che la continuità delle prestazioni sia stata convenzionalmente stabilita, ben potendo tale requisito essere accertato a posteriori, in base alla reiterazione di fatto delle prestazioni (Cass.23897/2004). Deve inoltre svolgersi in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui il rapporto di lavoro mira
(Cass.24361/2008). L'organizzazione dell'attività lavorativa spetta, quindi, al collaboratore, ma tale attività deve essere inserita nell' attività aziendale del preponente, deve essere collegata con gli scopi di essa e resta soggetta all' ingerenza ed alle direttive di massima del preponente, seppure senza le più pregnanti modalità della subordinazione (Cass.8598/2004).
4.
Con un primo motivo di appello si contesta il rigetto dei motivi di opposizione specificamente riferiti alla posizione di dal momento che, da un lato, né il verbale né la sentenza Parte_4 gravata ne riferiscono specificamente, e dall'altro le fatture allegate al verbale ispettivo sono temporalmente circoscritte fino al mese di maggio 2017, mentre la contribuzione del è Pt_4 stata richiesta fino al maggio 2019.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
4 Non corrisponde al vero che la posizione del non sia stata oggetto di specifico esame da Pt_4 parte del Tribunale, che richiama, a supporto della pretesa contributiva, anche le fatture di quel professionista: “ ha allegato in atti le fatture emesse con cadenza perlopiù mensile per il CP_1 periodo di recupero contributivo (doc fascicoli monitori ) che confermano la modalità non occasionale delle prestazioni, perché caratterizzate da costante liquidazione mensile ai collaboratori, che percepivano mensilmente compensi per importi sostanzialmente costanti per ogni anno.(cfr… doc. 20 )”. Persona_5
Inoltre gli elementi caratterizzanti il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e non meramente autonomo, sono emersi anche dall'escussione:
- del teste dipendente dell'appellante: e erano giornalisti che Testimone_1 Pt_4 CP_3 lavoravano su eventi di sport invernali e seguivano le gare. è la mamma di un'atleta italiana, CP_3
e così seguiva la figlia e faceva anche interviste per noi, con lei vi era anche il Persona_6 cameraman che faceva le riprese per noi. Per lo sci alpino facevamo affidamento su di lei principalmente. Per le tappe americane avevamo altri americani, non andava in America, per quelle europee facevamo affidamento su di lei…. era simile alla , si occupava di Pt_4 CP_3 snowboard e free style e collaborava anche con altre realtà. Per loro la modalità di convocazione avveniva in questo modo: vi era un calendario alla mano, vi era una chiacchierata e ognuno diceva cosa voleva seguire.”;
- dal teste giornalista sportivo che coordinava fino al 2020 la redazione della Testimone_2
e che su tutte le posizioni tranne (che non conosceva) e (che Parte_1 Per_2 Tes_3 coordinava direttamente) ha riferito: “non avevo un rapporto diretto ma ricordo erano tutti collaboratori, anche loro venivano chiamati a seconda delle necessità del progetto. Ricordo in particolare e erano due collaboratori di magazine di sci alpino. Quando lavoravano CP_3 Pt_4 con noi utilizzavano i nostri strumenti…computer, ricordo che aveva il suo personale, e Pt_4 poi le sale montaggio con i relativi macchinari”. Il teste ha poi descritto l'attività dei coordinatori
(per settore, quello di non essendo il proprio) anche in generale, riferendo: “Coordinare la Pt_4 redazione voleva dire che io dicevo loro cosa dovevano fare, a che ora venire quanto e quando fermarsi e in più davo loro la linea editoriale da seguire…avevamo un coordinatore dei coordinatori che si chiamava e i miei colleghi che coordinavano le altre attività erano Persona_7 Per_8
. Tutti gli altri indicati in ricorso tranne e che svolgevano attività diverse
[...] Pt_4 CP_3 erano coordinati da . Noi ci sentivamo e lavoravamo insieme solo quando capitavano Per_8 concomitanze,… altrimenti ognuno aveva la sua funzione.”.
5 Dunque, dal punto di vista dell'an debeatur, non può dirsi che per il non siano emersi Pt_4 elementi a sostegno della pretesa, sulla base delle fatture, degli altri documenti e delle testimonianze raccolte. È emerso infatti, come meglio si dirà approfondendo ogni singola posizione, che il rapporto era continuativo, che ogni settore aveva un coordinatore che dettava una linea editoriale, che anche utilizzava le sale montaggio dell'appellante per confezionare il proprio Pt_4 prodotto, che una volta impegnatosi (calendario alla mano), per la durata della stagione (ottobre – marzo di ogni anno) era tenuto ad adeguarsi alle esigenze editoriali dell'appellante. Tali elementi, sebbene, non oggetto di specifica motivazione sulla singola attività del sono stati oggetto Pt_4 di valutazione perché il Tribunale ha riportato stralci di entrambe le testimonianze che, come rappresentato, vi si riferiscono.
Il motivo di appello merita invece accoglimento sul quantum debeatur, poiché è riscontrato
(all'esito dell'ordinanza di integrazione documentale del 7.5.2025) che le fatture di Pt_4 non superano temporalmente il mese di maggio 2017, anche perché successivamente il
[...] lavoratore ha conciliato una insorgenda vertenza con la società (rispetto alla quale, ovviamente,
l' è soggetto terzo, ma sintomatica della fine del rapporto) ed in seguito ha cessato la CP_1 collaborazione;
mentre nel verbale ispettivo in questione l' a preannunciato il recupero della CP_1 contribuzione fino al maggio 2019.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, il decreto ingiuntivo n. 2746/2022, al cui interno era presente la pretesa contributiva per il va revocato;
e l'appellante condannato al pagamento in favore Pt_4 dell' della minore somma (rispetto a quella ingiunta) costituita dalla differenza fra l'importo CP_1 ingiunto e quanto richiesto dall'Istituto a titolo di contribuzione per per il Parte_4 periodo successivo al mese di maggio 2017, oltre interessi come per legge.
5.
Con un secondo motivo di appello l' torna a sostenere la mancanza di prova degli Parte_1 elementi caratterizzanti la collaborazione per come ipotizzata dagli ispettori e la sussistenza, all'opposto, di plurimi elementi caratterizzanti la natura autonoma degli otto rapporti.
Con un terzo motivo, sempre relativo alla mancanza di prova delle asserzioni dell'INPGI quale attore sostanziale, la lamenta che le due sole testimonianze raccolte non coprano tutte Parte_1 le posizioni oggetto di domanda.
Con un quarto motivo si denuncia, poi, l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado della sussistenza degli elementi della continuità e del coordinamento con specifico riferimento a precedenti giurisprudenziali favorevoli.
6 Anche sulla scorta dei precedenti di questa Corte intervenuti fra le stesse parti a proposito del medesimo verbale ispettivo (per altre posizioni scrutinate: cfr. sentenza n. 3417/2024), i motivi, strettamente connessi, devono ritenersi tutti infondati sulla base delle seguenti considerazioni, che sono basate non solo sulle due testimonianze ma anche sulla documentazione in atti e sulle dichiarazioni degli otto professionisti ed anche di numerosi altri soggetti, raccolte in sede ispettiva.
Va sin da subito puntualizzato che nel caso specifico si controverte non già del noto discrimine fra autonomia e subordinazione, bensì su un rapporto di collaborazione che è, per principio, estraneo all'organizzazione aziendale, atteso che, pur nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, rimane pur sempre un rapporto di lavoro autonomo.
Quindi, ai fini dell'individuazione di una siffatta collaborazione non rileva né il mancato inserimento nell'attività di redazione aziendale, né la mancanza di un accordo per garantire un numero minimo di pezzi, né la mancanza di accesso ai sistemi editoriali aziendali, tutte circostanze ininfluenti ai fini della predetta qualificazione.
Quanto agli elementi che sarebbero stati trascurati nel valutare la concreta fattispecie, in primo luogo, l'asserita mancanza della fissità della retribuzione non pare, appunto, al Collegio un elemento scriminante fra rapporto di collaborazione e rapporto autonomo, semmai fra rapporto di lavoro subordinato e para (o non) subordinato, discrimine che non rileva nel caso di specie.
Anzitutto, bisogna distinguere fra retribuzione prestabilita e retribuzione fissa (come sembra intendere parte appellante) che si addice, invece, ai lavoratori subordinati.
Va infatti ricordato che il rapporto di lavoro parasubordinato (o collaborazione coordinata e continuativa) è pur sempre un rapporto di lavoro autonomo riconducibile all'archetipo dell'art. 2222
c.c., avente ad oggetto però una prestazione lavorativa personale (o prevalentemente personale) del lavoratore parasubordinato, svolta in maniera continuativa e soggetta al coordinamento del committente.
Nella specie, come meglio si dirà, anche una cadenza di fatture non consecutiva e non mensile ma comunque di frequenza significative e tendenzialmente uniforme per l'intero periodo oggetto di accertamento (come riscontrabile dalla documentazione in atti per tutti i professionisti interessati) può ritenersi sintomatica di un rapporto continuativo, ancorché non esclusivo (l'esclusività non essendo, come noto, nemmeno una caratteristica esigibile dal lavoratore subordinato, entro dati limiti).
Lo stesso posizione portata ad esempio della mancanza di continuatività, ha emesso nei Parte_2 confronti della sei fatture a copertura dei primi otto mesi del 2018 (dunque con Parte_1 cadenza, almeno tendenzialmente, mensile), come meglio si dirà analizzando le singole posizioni.
7 Le prestazioni dei collaboratori che si occupavano di calcio, poi, anche se concentrate in determinati periodi dell'anno, avvenivano in genere con frequenza tendenzialmente settimanale, in relazione alla cadenza degli eventi seguiti.
Come statuito nel condivisibile precedente di questa Corte reso sul medesimo verbale ispettivo (n.
3417/2024), infatti, “Non si richiede, per ravvisare tale requisito, né che l'attività emergente dalla fatturazione abbia cadenza mensile né che vi sia una consecutività numero delle fatture emesse. È, invece, sufficiente che la fatturazione o comunque l'attività sia stata effettuata con una frequenza significativa in relazione alla durata complessiva del periodo interessato per ciascun collaboratore
(nella specie, l'accertamento attiene al periodo maggio 2014 – maggio 2019), di talché se ne possa dedurre il suo carattere non occasionale.”.
Ancora, non si deve confondere l'unitarietà del rapporto con la circostanza che gli incarichi fossero affidati volta per volta, modalità peraltro fisiologica in un rapporto di collaborazione giornalistica
(cfr. la sentenza di questa Sezione n. 1772/2024). Il fatto che il rapporto fosse unitario si evince, fra l'altro, dalle dichiarazioni rilasciate agli ispettori e dalle deposizioni testimoniali richiamate CP_1 dalla sentenza impugnata, nonché dalle fatture emesse dai giornalisti, da cui emerge che il pagamento del compenso avveniva con frequenza assimilabile a quella mensile per tutti gli articoli pubblicati nel mese, mentre in caso di rapporti singolari il pagamento sarebbe dovuto avvenire singolarmente per ciascun articolo.
In secondo luogo, come noto, il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto in sede di accordo (di incarico retribuito “a gettone”) non può considerarsi prova della sua effettiva natura, da accertarsi con riguardo allo svolgimento in concreto dell'attività ivi dedotta: effettiva natura che nella specie è stata ben valutata dal Tribunale, avuto riguardo ai plurimi elementi istruttori che depongono per una attività di fatto continuativa e coordinata nel limitato senso (tipico del lavoro giornalistico) per cui le direttive di coordinamento ben possono limitarsi a quanto necessario ad assicurare la coerenza dei contenuti informativi con la linea editoriale.
Del resto gli stessi accordi non sono interpretabili univocamente, laddove in diversi dei contratti di incarico si fa riferimento (per la , l' e altri) alla necessità di “coordinarsi con le altre CP_3 Parte_3 risorse di e che l'attività è svolta “nel rispetto delle indicazioni e richieste di volta in volta
Pt_1 formulate dai delegati di;
il giornalista deve prendere atto “che la sua attività professionale
Pt_1 deve essere inderogabilmente resa secondo le linee editoriali previste da in coordinamento e
Pt_1 relazionandosi con le altre strutture preposte dalla stessa alle medesime attività produttive”;
Pt_1 oppure laddove è espressamente pattuito un corrispettivo da corrispondere mensilmente (per
Aprile); e così via.
8 In terzo luogo, laddove l'appellante critica il passaggio motivazionale sulla continuatività degli otto rapporti evidenziando che solo i giornalisti e avevano incarichi continuativi da Pt_4 CP_3 ottobre a marzo di ciascun anno recanti un compenso complessivo per seguire la Coppa del Mondo degli sport invernali, il gravame non si confronta pienamente con la sentenza impugnata laddove specifica che “non sia necessario che la continuità sia convenzionalmente stabilita, potendo tale requisito essere accertato a posteriori, in base alla reiterazione di fatto delle prestazioni, che manifesti che il committente faccia normale affidamento sulla persistenza dell'apporto del collaboratore (Cass. n. 23897/2004)…si ritiene sufficiente la natura non occasionale della prestazione e la sua durata nel tempo, tale da richiedere un impegno costante del prestatore di lavoro”.
Tali considerazioni, che il Collegio condivide, prevalgono e costituiscono una risposta alle difese dell'appellante in merito alla mancanza di una periodicità prestabilita e alla commisurazione del compenso al singolo servizio eseguito, tale essendo sovente anche la modalità per retribuire i co.co.co.
La discontinuità delle fatture, poi, come accennato, a nulla rileva, dal momento che nemmeno per i lavoratori subordinati si richiede l'esclusività, tenuto conto che la pretesa contributiva è basata sugli importi concretamente erogati a ciascun lavoratore.
Altro aspetto indispensabile per la qualificazione invocata dall'Istituto è, infine, il coordinamento dell'attività del collaboratore con la struttura aziendale: il collaboratore non è inserito all'interno della struttura, ma all'attività di questa deve coordinare il suo apporto.
Il coordinamento delle prestazioni, nella specie, può dirsi dimostrato anche alla luce delle riportate deposizioni dei due testi, nel senso che, a fronte della circostanza pacifica (compatibile con la parasubordinazione) per cui i lavoratori potessero di volta in volta negare la disponibilità ad eseguire quel certo servizio in quel certo giorno, prevale il dato, dimostrato, che vi erano figure preposte al coordinamento fra le singole prestazioni (per evitare scoperture e sovrapposizioni) e a fornire le direttive sul quomodo dirette alla piena utilizzabilità dei servizi da parte della committente;
inoltre è emerso che veniva utilizzata, in prevalenza, la strumentazione della società, con correlata necessità di coordinarsi anche con i tecnici montatori;
vi è poi, a sostegno, la documentazione in atti nella parte riguardante le comunicazioni fra i preposti della committente e gli otto collaboratori.
È emerso, infatti, che i giornalisti in questione, con cadenza non predeterminabile (“garantendo comunque alla la produzione del servizio giornalistico richiesto”), erano tenuti a Parte_1 coordinarsi con i propri referenti ( ecc.) nel rispetto delle turnazioni Tes_2 Per_9 Per_10 Per_7
9 da questi predisposte – sia pure sulla base di una iniziale dichiarazione di disponibilità dei giornalisti stessi - atteso anche la peculiare attività svolta di telecronaca e/o commento di eventi sportivi live che presumono necessariamente l'uso di strumentazione tecnica e/o personale messo a disposizione dalla società appellante.
Quanto, in particolare, alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, è pacifico che esse non facciano piena prova fino a querela di falso, bensì siano liberamente valutabili ed apprezzabili dal giudice (cfr. ad es. Cass. n. 9827/2000). Ma l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice ben può ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (v. Cass.10427/2014).
Ecco perché (come condivisibilmente affermano alcuni precedenti di questa Corte intervenuti fra le medesime parti: sentenze nn. 1657/2024, 3417/2024, 798/2025, 953/2025) nel materiale istruttorio utilizzabile per la decisione rientrano anche le dichiarazioni rese dai numerosi altri soggetti che lavorarono per la , i quali sono stati sentiti dagli ispettori in sede amministrativa, Parte_1 potendo tali dichiarazioni concorrere a formare il convincimento del giudice, specie quando, come nella fattispecie avvenuto, non sono state elevate concrete contestazioni in ordine alla regolarità di tale acquisizione e con riferimento a specifiche dichiarazioni rese in tale sede. Tali dichiarazioni vanno considerate unitamente a quelle rilasciate in giudizio contribuendo, anche attesa la maggiore vicinanza all'epoca dei fatti, a chiarire significativi elementi di contesto, precisare i connotati delle specifiche prestazioni rese dai “collaboratori” e ridimensionare la significanza delle dichiarazioni rese innanzi al Tribunale.
Fra le dichiarazioni rese agli Ispettori dunque in primo luogo andranno considerate quelle degli stessi giornalisti interessati dall'ispezione per cui è causa, tanto più quando riferiscono dei loro colleghi;
e a maggior ragione le dichiarazioni di terzi rispetto ai quali non si pone alcun problema di attendibilità.
1) la giornalista AR detta in proposito il 12.12.2018 dichiara “…lavoro per CP_3 Pt_5 dal 2002, con contratto a partita IVA- Per il prodotto Snowtime ora Snowbit, programma Pt_1 sulla coppa del mondo di sci alpino, accreditata da seguo le gare secondo un piano Pt_1 concordato e faccio interviste - ….redigo testi come da richieste della redazione e realizzo servizi anche extra gare – Lavoro principalmente nella stagione autunnale/invernale con un impegno di
10 circa 3 giorni a settimana, in concomitanza con le gare in calendario. In trasferta il mio lavoro si svolge con un cineoperatore fornito da – I miei referenti per le attività da svolgere sono stati Pt_1
(parte organizzativa e logistica), con i quali mi Persona_7 Persona_11 Persona_12 confronto per le scelte di contenuti e linee guida. Il Signor svolge attività simile alla mia Pt_4 nel settore Snowboard e Freestyle”;
2) in sede ispettiva il 30.11.2018 dichiara “ …Lavoro per la società dal Parte_4 Pt_1
2005 – negli ultimi 5 anni ho svolto le mansioni di TV reporter durante le tappe di coppa del mondo di snowboard e sci freestyle, per un programma settimanale di 15/20 puntate l'anno.- Circa la metà del mio tempo lavoro in trasferta l'altra metà in redazione per montaggio telecronache. – Il mio impegno è a tempo pieno nei mesi tra Novembre e fine Marzo- Sono comunque a disposizione della redazione anche mentre sono in trasferta per indicazioni su video, servizi montaggio e testi che mi vengono sottoposti via email.-… Il mio referente 2005/2016 è stata dopodiché Persona_13
– Con i vari referenti mi coordino su trasferte, eventi da seguire, contenuti- Con lo Persona_14 staff editoriale per il montaggio e la realizzazione globale delle puntate.
3) Sigismondo il 18.12.2018 dichiara agli Ispettori INPGI: “ ho lavorato per Parte_3 Parte_1 dal 2009 al 2017 con contratto a partita IVA – Realizzazione di servizi, interviste, telecronache
[...] sportive in italiano ed inglese- “ basket, calcio, volley, pallamano, hockey su ghiaccio , sci alpino” “ ogni settimana mi veniva chiesta la disponibilità per la settimana successiva e poi ricevevo una schedule con gli eventi che avrei dovuto coprire da lunedì a domenica – C'erano fasce orarie per i servizi di telefonia per la copertura live degli eventi veniva richiesta la presenza un'ora prima dell'inizio dell'evento, coprivo tutti i giorni dal lunedì alla domenica – realizzavo una media di 5 servizi a settimana – utilizzavo una postazione libera , altrimenti usano il computer e la tv che mi veniva assegnata per seguire un match – per le telecronache e gli highlights utilizzavo una sala speaker – I miei referenti erano con cui mi Persona_7 Persona_15 Persona_16 coordinavo settimanalmente via email.
4) il 23.11.2018 riferisce: “ Mi occupavo prevalentemente di calcio, ma anche Controparte_5 hockey su ghiaccio, pallamano e badminton -…4 ore a servizio per una media di 4 servizi settimanali – il lavoro era organizzato per la copertura di eventi live- lavoravo in redazione con un computer messo a disposizione – il coordinamento era svolto inizialmente da Persona_15 alcune volte da poi da – il coordinamento avveniva tramite mail;
Persona_7 Persona_17 tra i componenti della redazione indica tra gli altri Parte_2
5) il 18.12.2018 riferisce: “Il mio impegno è concentrato soprattutto nel weekend Parte_2 in media per 3 ore per ogni evento da fine Agosto fino alla fine del Campionato – L'attività si
11 svolge in redazione affiancato dai montatori per la scelta delle immagini - Il coordinamento avviene con a cui comunico la disponibilità e da cui ricevo il planning delle convocazioni. Persona_17
– Ad inizio stagione si stabiliscono delle linee editoriali e durante la stagione vi è una supervisione di queste linee guida. – Questo tipo di attività viene svolta anche dal Collega .”; Persona_18
6) il 29.04.2018 dichiara agli Ispettori: “Fino al 2017 lavoravo 2-3 giorni alla settimana Persona_1 poi dal 2018 sono passato a 4-5 giorni alla settimana – Segnalavo le mie disponibilità prima a ed attualmente a ”; Testimone_2 Parte_6
7) il 23.11.2018, dichiara agli Ispettori: “ … Ho lavorato dal Gennaio al mese Persona_2 di Agosto 2018 – Realizzazione di highlights e brevi clip live, realizzazione pre e post evento -Mi occupavo di Badminton -Lavoravo nei weekend per circa 5-6 ore a turno -Con il collega mio omologo, stabilivamo turni giornalieri di 5-6 ore a turno approvati dai responsabili – in particolare avevo l'esclusiva di realizzare tutte le clip riassuntive a fine torneo ogni domenica.- Usavo il computer messo a disposizione in redazione – I miei referenti erano Persona_19 Per_17
– Il coordinamento avveniva in presenza in redazione altrimenti via
[...] Persona_20 telefono o email. A secondo dell'urgenza anche più volte al giorno. Partecipavo a riunioni di redazione con i responsabili in occasione di grandi eventi da seguire”;
Nello stesso senso depongono, del resto e come si è accennato, anche le numerose dichiarazioni rese agli ispettori non solo dagli interessati ma anche da altri colleghi che a vario titolo concorrevano all'attività della società appellante: ad esempio (e rinviandosi per il resto agli allegati ai due procedimenti monitori):
- ha dato atto che lavorava a tempo pieno in redazione (conforme il Parte_7 Per_21
Per_2 Per_ dichiarante e il dichiarante fra gli altri) e che durante gli eventi live venivano convocati in redazione e e veniva richiesta, per ciascun evento, la loro Persona_4 Parte_2 presenza in redazione di 4-5 ore “tra messaggistica, montaggio e controllo degli highlights, il tutto sulla base di un planning;
- ha riferito che e “seguivano i turni per tutto il weekend”; Tes_4 Parte_2 Per_4 Per_24
- che coordinava i magazine invernali, ha riferito dell'attività della e di Persona_12 CP_3 con i quali dichiara di avere “contatti settimanali per coordinare le linee editoriali, le Pt_4 interviste da fare, materiale da girare, contenuti da realizzare”
- coordinatore, annovera e Testimone_2 Persona_1 Parte_4 Controparte_4 quali “componenti della redazione” dal 2013;
- giornalista che ha lavorato per dal 2003 al 2018, annovera Parte_8 Pt_1 Per_1
oltre che a , tra i “componenti della redazione”, perlomeno dal 2013; Pt_4 CP_3 Per_3
12 - dipendente della dal 2011, dichiara che oltre a lui prestava impegno Persona_15 Parte_1 quotidiano anche che si occupavano esclusivamente di telecronache e highlights Per_21 Per_4
; che tutti i collaboratori erano coordinati in modo
[...] Persona_3 Persona_2 similare ai dipendenti;
- , che lavorava in redazione con lui, coordinato da il quale Persona_17 Per_1 Persona_7 attraverso riunioni periodiche condivideva le linee guida;
inoltre, si facevano riunioni a inizio progetto;
che il era presente in redazione per due o tre volte alla settimana per circa tre ore Per_1 ciascuna;
che anche , e concordavano la loro presenza con Parte_3 Per_4 Per_2 Per_24 per il progetto calcio e con il dichiarante stesso per altri eventi sportivi Testimone_2
Le numerosissime dichiarazioni, per i motivi già esposti, ben possono concorrere ad integrare le sole due deposizioni testimoniali raccolte con riguardo alle figure cui i due testi non hanno fatto specifico riferimento.
6.
Alla luce, pertanto, del materiale complessivamente raccolto, deve dirsi che per ciascuna delle otto posizioni sono emersi sufficienti elementi probatori per riqualificare i relativi rapporti come parasubordinati in luogo di autonomi.
Invero:
1) Per quanto riguarda la giornalista , risulta assoggettabile alla contribuzione dei Controparte_4 co.co.co. il periodo (05/14 – 03/19), in cui le fatture rilasciate ad sono 57, con Parte_1 cadenza mensile, due fatture al mese (una per compensi ed una per rimborso spese) nei periodi coincidenti con l'avvio e la chiusura della stagione della Coppa del Mondo di Sci, ovvero delle competizioni Internazionali connesse a tale sport (indicativamente da Ottobre a Maggio);
2) Per quanto riguarda il giornalista risulta assoggettabile alla contribuzione dei Parte_4 co.co.co. il periodo (05/14 –03/19), in cui il rilasciava ad fatture di Pt_4 Parte_1 importi consistenti (tra € 3.000,00 ed € 4.000,00) con cadenza mensile, distinte per compensi e rimborsi spese nel periodo coincidente con la stagione degli sport invernali dal medesimo seguiti (in particolare Sci Freestyle;
Snowboard, Hockey su Ghiaccio);
3) Per quanto riguarda, il giornalista risulta assoggettabile alla contribuzione dei Per_21 co.co.co. il periodo (05/14-3/19) poiché: a Giugno 2014, rilascia fattura per n. 09 Telecronache di partite del campionato di calcio di serie B e/o Primavera (Giovanili) nel periodo 16 Marzo / 07
Giugno ovvero circa una telecronaca a settimana;
a Novembre 2014 fattura prestazioni per n. 10
Telecronache di partite del campionato di calcio di serie B e/o Primavera (Campionati Giovanili) nel periodo 30 Agosto/16 Novembre, ovvero circa 1 telecronaca a settimana;
a Febbraio 2015
13 fattura prestazioni pern. 10 Telecronache di partite del campionato di calcio di serie B e/o Primavera
(Giovanili) nel periodo 29 Novembre/ 07 Febbraio, ovvero in media oltre 1 (una) telecronaca a settimana;
ad Aprile 2015 fattura n. 10 Prestazioni tra Servizi e Telecronache nel periodo 22
Febbraio/ 01 Aprile;
per un totale nel periodo 16 Marzo 2014 – 01 Aprile 2015, di n. 39 Prestazioni tra telecronache e servizi per partite di calcio, garantendo in media, alla società appellante una telecronaca e/o un servizio a settimana in cui vi è stato l'effettivo svolgimento dei Tornei, atteso che da Giugno ad Agosto, notoriamente i Campionati di Calcio sono fermi per la pausa estiva;
successivamente a tale periodo, il rapporto di lavoro si è ulteriormente intensificato, con copertura in media di circa 3-4 eventi a settimana: da Giugno 2014 ad Aprile 2019, vengono complessivamente emesse dal in favore di oltre 50 fatture, ognuna per molteplici Per_1 Parte_1 prestazioni professionali;
4) Per la posizione di risulta assoggettabile alla contribuzione dei co.co.co. il Persona_2 periodo 01-08/2018, in cui il giornalista, come pacificamente ammesso da controparte, era titolare di un contratto di lavoro giornalistico con ed emette 7 fatture, praticamente con Parte_1 cadenza mensile, di cui una per copertura n. 18 Eventi sport dal 13/01/2018 al 05/02/2018; una per copertura n. 14 Eventi sport dal 06/02/18 al 21/03/18 una per copertura n. 14 Eventi sport dal
22.03.18 al 15/04/18; una per copertura n. 14 Eventi sport dal 22/04/18 al 13/05/18; una per copertura n. 14 Eventi sport dal 20/05/18 al 13/06/18; una per copertura n. 13 Eventi sport dal
20/06/18 al 20/07/18; la n. 09 per copertura n. 21 Eventi sport dal 21/07/18 al 07/08/18: dunque fornendo copertura per 108 eventi nell'arco di sette mesi;
5) Per la posizione di risulta assoggettabile alla contribuzione dei co.co.co. il Parte_2 periodo (05/14-03/19), in cui il giornalista ha stipulato con la società appellante plurimi contratti di lavoro per prestazioni di natura giornalistica (Servizi c.d Highlights delle partite di calcio del campionato di Serie A;
telecronache), che avevano decorrenza in concomitanza dell'inizio dei campionati (Agosto-Settembre) e scadenza coincidente con la fine dei medesimi (Giugno); emettendo n. 41 Fatture, con cadenza praticamente mensile per la copertura di 421 eventi sportivi;
6) Per la posizione , risulta assoggettabile alla contribuzione dei co.co.co. il periodo Persona_3
(05/14-03/19), in cui il giornalista ha stipulato con la società appellante plurimi contratti di lavoro per prestazioni di natura giornalistica (Servizi c.d Highlights delle partite di calcio del campionato di Serie A;
telecronache), che avevano decorrenza in concomitanza dell'inizio dei campionati
(Agosto-Settembre) e scadenza coincidente con la fine dei medesimi (Giugno), emettendo n. 51
Fatture, con cadenza praticamente mensile;
14 7) Per la posizione risulta assoggettabile alla contribuzione dei co.co.co. il Parte_3 periodo (5/14-4/17), nel quale il giornalista ha emesso in favore di n. 38 Fatture, Parte_1 con cadenza praticamente mensile per la copertura di n. 619 eventi sportivi, con una media di oltre
16 prestazioni al mese per telecronache di partite di Calcio e Basket;
8) Per la posizione risulta assoggettabile alla contribuzione dei co.co.co. il Controparte_5 periodo (5/14-3/19) in cui il giornalista ha stipulato con la società appellante plurimi contratti di lavoro per prestazioni di natura giornalistica (Servizi c.d Highlights e/o telecronache delle partite di calcio del campionato di Serie A, Basket;
Hockey su Ghiaccio;
Badminton), che avevano decorrenza in concomitanza dell'inizio dei campionati (Agosto- Settembre) e scadenza coincidente con la fine dei medesimi (Giugno), con emissione in favore di di n. 46 Fatture, con Parte_1 cadenza praticamente mensile e con una media di oltre 16 prestazioni al mese.
7.
Con un ultimo motivo di appello si deduce l'erroneità dei conteggi, la carenza probatoria e l'erronea decisione del giudice di prime cure: la quantificazione del dovuto sarebbe frutto di errore:
- per la posizione del sempre per la discrasia fra l'ultima fattura del maggio 2017 e Pt_4 il periodo considerato come soggetto a contribuzione che arriva al 2019;
- per e , perché la fatturazione ha valori che a malapena superano i Per_1 Per_3 Per_2
5000,00 euro annui;
- perché non è stato decurtato dalla richiesta l'importo del 4% indicato nelle fatture a titolo di rivalsa, contributo versato dalla committente al professionista che poi lo riversa all' il CP_1 quale si trova pertanto a ricevere due volte le medesime somme.
L'INPGI replica che i conteggi non sono generici e sono basati sulle fatture in atti e sui dati forniti dalla stessa azienda in merito ai compensi erogati;
e che l'eccezione relativa alla rivalsa è generica;
nonché svolgendo ulteriori difese non specificamente connesse con il motivo di appello (ad esempio, sulla debenza, non contestata, delle sanzioni civili).
A parte la questione del accolta come parte del primo motivo di appello, anche questo Pt_4 motivo è, per il resto, infondato.
La questione in merito alla esiguità dei compensi percepiti da e , a ben Per_1 Per_24 Per_2 vedere, si risolve in una riedizione delle difese dell'appellante relative all'occasionalità del rapporto
(oggetto dei precedenti motivi di appello), poiché, ai fini che qui ci occupano, è pacifico che i compensi dei tre professionisti abbiano superato i cinquemila euro annui e tanto basta (una volta dimostrata la sussistenza delle caratteristiche peculiari della collaborazione coordinata e continuativa) a ritenerli assoggettabili alla corretta contribuzione.
15 Infine, in merito alla c.d. rivalsa, merita adesione quanto questa Corte ha già statuito nella sentenza n. 3417/2024, resa fra le stesse parti e avente analogo oggetto, ove si legge: “il motivo di censura inerente ad una pretesa decurtazione dalle somme dovute della rivalsa applicata sulle fatture e versata all' è del tutto generica, non spiegando la parte, nel motivo di appello, che tipo di CP_1 rivalsa sia stata effettuata, con quali modalità, in quale contesto e, in concreto, su quali fatture…senza argomentare in ordine all' istituto della rivalsa e senza individuare in base a quali elementi debba ritenersi che il versamento sia avvenuto per conto della società.”.
A tanto deve aggiungersi che la genericità della censura emerge con ancora maggiore chiarezza se si pone mente al fatto che la rivalsa del 4% (la quale consente ai lavoratori autonomi di addebitare ai committenti il 4% del compenso in fattura a titolo di contributo al pagamento dei contributi a carico dell'autonomo stesso) è istituto meramente facoltativo e relativo ai soli professionisti iscritti alla
Gestione Separata (non dunque di quelli che, per altri motivi, fossero in ipotesi iscritti ad altre gestioni previdenziali); e che in ogni caso il professionista rimane responsabile del versamento dei contributi previdenziali, inclusa la rivalsa ricevuta dal cliente. L'appellante non ha allegato né tantomeno dimostrato:
- se gli otto professionisti abbiano optato per l'applicazione della rivalsa e per quali dei loro incarichi, non essendo esigibile che il giudice ricerchi e includa nella valutazione elementi per come disseminati nelle produzioni dei due gradi;
- se essi siano iscritti alla gestione separata, o chi di loro lo sia;
- se i contributi siano stati effettivamente versati all' dai professionisti e dunque se e in CP_1 quale misura il loro importo possa decurtarsi a titolo di compensazione dalla contribuzione oggi pretesa dall' . CP_1
8.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, il decreto ingiuntivo n. 2746/2022 va revocato e l'appellante condannato al pagamento in favore dell' della differenza fra l'importo ingiunto e quanto richiesto CP_1 dall'Istituto a titolo di contribuzione per per il periodo successivo al mese di Parte_4 maggio 2017, oltre interessi come per legge;
mentre per il resto l'appello va respinto, anche con conseguente conferma integrale dell'altro decreto ingiuntivo opposto, n. 3898/21 del Tribunale di
Roma.
La soccombenza assolutamente prevalente, all'esito dei due gradi, resta della e Parte_1 pertanto, liquidate come in dispositivo, faranno carico a detta società le spese di lite:
- delle due procedure monitorie, nella misura ivi determinata;
16 - del giudizio di primo grado, come ivi liquidate;
- del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 30.8.2024 da avverso la sentenza n. 8499/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data Parte_1
19.7.2024, nei confronti dell così provvede: CP_1
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2746/2022 e condanna l'appellante al pagamento in favore dell' della differenza fra l'importo ingiunto e quanto richiesto CP_1 dall'Istituto a titolo di contribuzione per per il periodo successivo al mese Parte_4 di maggio 2017, oltre interessi come per legge e oltre alle spese di quel procedimento monitorio;
- respinge, per il resto, l'appello;
- conferma la regolazione delle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 7.500,00 oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
AR Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa AR Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2418 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con gli Avv.ti Lorenzo Confessore, Angela Daniela Zucchietti, Parte_1
ER IN
Appellante
E
Controparte_1
con l'Avv. Andrea Cosimetti
[...]
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8499/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
19.7.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “in accoglimento del presente ricorso, riformare integralmente la sentenza di primo grado e conseguentemente rigettare la pretesa contributiva avanzata da
[...] dei giornalisti (periodo 5/14- Controparte_2 Persona_1
3/19), (periodo 1/18- 8/18), (periodo 5/14 – 3/19), Persona_2 Parte_2 Per_3
(periodo 5/14 – 3/19), AR (periodo 5/14 – 3/19),
[...] CP_3 Parte_3
(periodo 5/14-4/17), (5/14-3/19) e (periodo 5/14-3/19) con Persona_4 Parte_4
1 conseguente revoca dei decreti opposti n 3898/21 e 2746/22, dichiarando per l'effetto che Pt_1
non è debitrice di alcun importo. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”;
[...] per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare nel merito ogni domanda ed eccezione avanzata dalla parte appellante, per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 8499/2024 – R.G. n. 22334/2021 del Tribunale di Roma Sez.
Lavoro pubblicata in data 19/07/2024. In ogni caso con condanna alla refusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questa controversia, come altre già decise da questa Corte, per come meglio si dirà, origina dalle richieste di pagamento dei contributi obbligatori asseritamente omessi accertati con il verbale unico di accertamento n. 35/2019. In particolare, con due distinte opposizioni a decreto ingiuntivo
(decreto n. 3898/21 e decreto n. 2746/22 del Tribunale di Roma), successivamente riunite, la
[...]
ha contrastato le pretese dell' Parte_1 Controparte_1 in relazione a otto giornalisti con
[...] contratto di lavoro professionale autonomo che, a detta degli ispettori, sarebbero invece da considerarsi come titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Si tratta, in particolare, dei giornalisti (periodo 5/14-3/19), (periodo Persona_1 Persona_2
1/18-8/18), (periodo 5/14-3/19), (periodo 5/14-3/19), Parte_2 Persona_3 CP_4
(periodo 5/14-3/19), (periodo 5/14-4/17),
[...] Parte_3 Controparte_5
(periodo 5/14-3/19) e (periodo 5/14-3/19), dei quali gli ispettori hanno accertato Parte_4 la continuatività della prestazione, la sua natura personale, il collegamento funzionale con l'organizzazione aziendale del committente, un impegno settimanale concentrato soprattutto nei weekend e nei festivi, con utilizzo della strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività.
La società evidenziava, nelle opposizioni, che la propria attività è circoscritta all'ambito del marketing sportivo privo di contenuti editoriali;
l'assenza di vincoli ed obblighi di prestazione
(tant'è che nessuno degli otto collaboratori è stato rinvenuto in sede), la loro collocazione solo in determinati periodi di ciascun anno, il pagamento a singolo servizio (“a gettone”), la discontinuità delle fatture, la scarsità delle altre prove documentali (mail che non dimostrano alcun coordinamento e non riguardano tutti i soggetti interessati), il carattere autonomo del “prodotto” giornalistico, la scarsa valenza probatoria delle dichiarazioni degli interessati, proprio in quanto interessati all'esito dell'accertamento, l'assenza di rubriche fisse, di una postazione fissa, di riunioni periodiche o turnazioni.
2 Per il poi, sottolineava che le fatture allegate al verbale coprivano il periodo 2014-2017, Pt_4 mentre immotivatamente erano stati richiesti contributi fino al maggio 2019 ed ingiustamente non era stato decurtato il 4% del compenso versato a titolo di rivalsa dal giornalista a CP_1
Escussi alcuni testi, il Tribunale di Roma aveva interamente respinto le opposizioni riunite, confermando entrambi i decreti ingiuntivi, per la presenza di plurimi riscontri della natura continuativa e coordinata del rapporto;
aveva inoltre condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite del grado.
La ha appellato la sentenza. Resiste l'INPGI. Parte_1
Con ordinanza del 7.5.2025, questa Corte ha richiesto alle parti una integrazione documentale:
“Ritenutane la necessità, invita parte appellata a depositare in giudizio in modalità telematica - e munita di apposito indice - la documentazione allegata ai due ricorsi monitori originariamente opposti dall'appellante, in quanto a sistema – a seguito della riunione delle due opposizioni - è visibile soltanto la documentazione relativa al primo dei due e non anche quella relativa al fascicolo riunito RG 22727/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2746/2022; e il “fascicolo di cortesia cartaceo” richiesto dal Tribunale con ordinanza del 30.1.2024 contiene documentazione incompleta e alla rinfusa.”.
L'ordinanza è stata ottemperata dall' on deposito del 8.5.2025. CP_1
All'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni, come trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Preliminarmente, come evidenziato dall'INPGI con istanza di correzione del 13.11.2025, il dispositivo pronunciato in udienza contiene due errori materiali e va corretto in due punti, relativamente al seguente passaggio: “(omissis) Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 30.8.2024 da avverso la sentenza n. Parte_1
8499/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 19.7.2024, nei confronti dell' , così CP_6 provvede: - in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2746/2022 e condanna l'appellante al pagamento in favore dell' (omissis)”, laddove, per mero errore materiale, parte appellata è CP_6 stata indicata come in luogo di si dà dunque mandato alla Cancelleria per gli CP_6 CP_1 adempimenti conseguenti, come da dispositivo corretto riportato in calce alla presente sentenza.
3 2.
L'appellante ripropone le proprie difese già oggetto delle due opposizioni in merito alla mancata prova sia della natura giornalistica dell'attività svolta (dal momento che il core business di Pt_1
è il marketing sportivo, ossia la commercializzazione dei diritti sportivi attraverso la creazione
[...] di pacchetti di sponsorizzazione finalizzati alla diffusione del brand); sia della sussistenza dei caratteri della continuità e del coordinamento da parte di dell'attività degli otto Parte_1 professionisti;
sottolineando che il verbali ispettivi, come del resto ricordato dallo stesso Tribunale, fanno piena prova solo dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza.
3.
Giova ricordare che il contratto di prestazione di opera, di natura autonoma, è disciplinato dagli art.2222 ss cc. L' art.2222 cc, in particolare, stabilisce che ricorre un rapporto di lavoro autonomo quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Diversamente, il rapporto di lavoro coordinato e continuativo (parasubordinato) ha natura autonoma, ma si caratterizza per la continuità della prestazione, per il coordinamento con il committente e per la natura prevalentemente personale dell' attività prestata (art.409 cpc). L' attività di collaborazione deve, quindi, anzitutto concretarsi in una prestazione di opera non occasionale.
Non è necessario a tal fine che la continuità delle prestazioni sia stata convenzionalmente stabilita, ben potendo tale requisito essere accertato a posteriori, in base alla reiterazione di fatto delle prestazioni (Cass.23897/2004). Deve inoltre svolgersi in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui il rapporto di lavoro mira
(Cass.24361/2008). L'organizzazione dell'attività lavorativa spetta, quindi, al collaboratore, ma tale attività deve essere inserita nell' attività aziendale del preponente, deve essere collegata con gli scopi di essa e resta soggetta all' ingerenza ed alle direttive di massima del preponente, seppure senza le più pregnanti modalità della subordinazione (Cass.8598/2004).
4.
Con un primo motivo di appello si contesta il rigetto dei motivi di opposizione specificamente riferiti alla posizione di dal momento che, da un lato, né il verbale né la sentenza Parte_4 gravata ne riferiscono specificamente, e dall'altro le fatture allegate al verbale ispettivo sono temporalmente circoscritte fino al mese di maggio 2017, mentre la contribuzione del è Pt_4 stata richiesta fino al maggio 2019.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
4 Non corrisponde al vero che la posizione del non sia stata oggetto di specifico esame da Pt_4 parte del Tribunale, che richiama, a supporto della pretesa contributiva, anche le fatture di quel professionista: “ ha allegato in atti le fatture emesse con cadenza perlopiù mensile per il CP_1 periodo di recupero contributivo (doc fascicoli monitori ) che confermano la modalità non occasionale delle prestazioni, perché caratterizzate da costante liquidazione mensile ai collaboratori, che percepivano mensilmente compensi per importi sostanzialmente costanti per ogni anno.(cfr… doc. 20 )”. Persona_5
Inoltre gli elementi caratterizzanti il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e non meramente autonomo, sono emersi anche dall'escussione:
- del teste dipendente dell'appellante: e erano giornalisti che Testimone_1 Pt_4 CP_3 lavoravano su eventi di sport invernali e seguivano le gare. è la mamma di un'atleta italiana, CP_3
e così seguiva la figlia e faceva anche interviste per noi, con lei vi era anche il Persona_6 cameraman che faceva le riprese per noi. Per lo sci alpino facevamo affidamento su di lei principalmente. Per le tappe americane avevamo altri americani, non andava in America, per quelle europee facevamo affidamento su di lei…. era simile alla , si occupava di Pt_4 CP_3 snowboard e free style e collaborava anche con altre realtà. Per loro la modalità di convocazione avveniva in questo modo: vi era un calendario alla mano, vi era una chiacchierata e ognuno diceva cosa voleva seguire.”;
- dal teste giornalista sportivo che coordinava fino al 2020 la redazione della Testimone_2
e che su tutte le posizioni tranne (che non conosceva) e (che Parte_1 Per_2 Tes_3 coordinava direttamente) ha riferito: “non avevo un rapporto diretto ma ricordo erano tutti collaboratori, anche loro venivano chiamati a seconda delle necessità del progetto. Ricordo in particolare e erano due collaboratori di magazine di sci alpino. Quando lavoravano CP_3 Pt_4 con noi utilizzavano i nostri strumenti…computer, ricordo che aveva il suo personale, e Pt_4 poi le sale montaggio con i relativi macchinari”. Il teste ha poi descritto l'attività dei coordinatori
(per settore, quello di non essendo il proprio) anche in generale, riferendo: “Coordinare la Pt_4 redazione voleva dire che io dicevo loro cosa dovevano fare, a che ora venire quanto e quando fermarsi e in più davo loro la linea editoriale da seguire…avevamo un coordinatore dei coordinatori che si chiamava e i miei colleghi che coordinavano le altre attività erano Persona_7 Per_8
. Tutti gli altri indicati in ricorso tranne e che svolgevano attività diverse
[...] Pt_4 CP_3 erano coordinati da . Noi ci sentivamo e lavoravamo insieme solo quando capitavano Per_8 concomitanze,… altrimenti ognuno aveva la sua funzione.”.
5 Dunque, dal punto di vista dell'an debeatur, non può dirsi che per il non siano emersi Pt_4 elementi a sostegno della pretesa, sulla base delle fatture, degli altri documenti e delle testimonianze raccolte. È emerso infatti, come meglio si dirà approfondendo ogni singola posizione, che il rapporto era continuativo, che ogni settore aveva un coordinatore che dettava una linea editoriale, che anche utilizzava le sale montaggio dell'appellante per confezionare il proprio Pt_4 prodotto, che una volta impegnatosi (calendario alla mano), per la durata della stagione (ottobre – marzo di ogni anno) era tenuto ad adeguarsi alle esigenze editoriali dell'appellante. Tali elementi, sebbene, non oggetto di specifica motivazione sulla singola attività del sono stati oggetto Pt_4 di valutazione perché il Tribunale ha riportato stralci di entrambe le testimonianze che, come rappresentato, vi si riferiscono.
Il motivo di appello merita invece accoglimento sul quantum debeatur, poiché è riscontrato
(all'esito dell'ordinanza di integrazione documentale del 7.5.2025) che le fatture di Pt_4 non superano temporalmente il mese di maggio 2017, anche perché successivamente il
[...] lavoratore ha conciliato una insorgenda vertenza con la società (rispetto alla quale, ovviamente,
l' è soggetto terzo, ma sintomatica della fine del rapporto) ed in seguito ha cessato la CP_1 collaborazione;
mentre nel verbale ispettivo in questione l' a preannunciato il recupero della CP_1 contribuzione fino al maggio 2019.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, il decreto ingiuntivo n. 2746/2022, al cui interno era presente la pretesa contributiva per il va revocato;
e l'appellante condannato al pagamento in favore Pt_4 dell' della minore somma (rispetto a quella ingiunta) costituita dalla differenza fra l'importo CP_1 ingiunto e quanto richiesto dall'Istituto a titolo di contribuzione per per il Parte_4 periodo successivo al mese di maggio 2017, oltre interessi come per legge.
5.
Con un secondo motivo di appello l' torna a sostenere la mancanza di prova degli Parte_1 elementi caratterizzanti la collaborazione per come ipotizzata dagli ispettori e la sussistenza, all'opposto, di plurimi elementi caratterizzanti la natura autonoma degli otto rapporti.
Con un terzo motivo, sempre relativo alla mancanza di prova delle asserzioni dell'INPGI quale attore sostanziale, la lamenta che le due sole testimonianze raccolte non coprano tutte Parte_1 le posizioni oggetto di domanda.
Con un quarto motivo si denuncia, poi, l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado della sussistenza degli elementi della continuità e del coordinamento con specifico riferimento a precedenti giurisprudenziali favorevoli.
6 Anche sulla scorta dei precedenti di questa Corte intervenuti fra le stesse parti a proposito del medesimo verbale ispettivo (per altre posizioni scrutinate: cfr. sentenza n. 3417/2024), i motivi, strettamente connessi, devono ritenersi tutti infondati sulla base delle seguenti considerazioni, che sono basate non solo sulle due testimonianze ma anche sulla documentazione in atti e sulle dichiarazioni degli otto professionisti ed anche di numerosi altri soggetti, raccolte in sede ispettiva.
Va sin da subito puntualizzato che nel caso specifico si controverte non già del noto discrimine fra autonomia e subordinazione, bensì su un rapporto di collaborazione che è, per principio, estraneo all'organizzazione aziendale, atteso che, pur nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, rimane pur sempre un rapporto di lavoro autonomo.
Quindi, ai fini dell'individuazione di una siffatta collaborazione non rileva né il mancato inserimento nell'attività di redazione aziendale, né la mancanza di un accordo per garantire un numero minimo di pezzi, né la mancanza di accesso ai sistemi editoriali aziendali, tutte circostanze ininfluenti ai fini della predetta qualificazione.
Quanto agli elementi che sarebbero stati trascurati nel valutare la concreta fattispecie, in primo luogo, l'asserita mancanza della fissità della retribuzione non pare, appunto, al Collegio un elemento scriminante fra rapporto di collaborazione e rapporto autonomo, semmai fra rapporto di lavoro subordinato e para (o non) subordinato, discrimine che non rileva nel caso di specie.
Anzitutto, bisogna distinguere fra retribuzione prestabilita e retribuzione fissa (come sembra intendere parte appellante) che si addice, invece, ai lavoratori subordinati.
Va infatti ricordato che il rapporto di lavoro parasubordinato (o collaborazione coordinata e continuativa) è pur sempre un rapporto di lavoro autonomo riconducibile all'archetipo dell'art. 2222
c.c., avente ad oggetto però una prestazione lavorativa personale (o prevalentemente personale) del lavoratore parasubordinato, svolta in maniera continuativa e soggetta al coordinamento del committente.
Nella specie, come meglio si dirà, anche una cadenza di fatture non consecutiva e non mensile ma comunque di frequenza significative e tendenzialmente uniforme per l'intero periodo oggetto di accertamento (come riscontrabile dalla documentazione in atti per tutti i professionisti interessati) può ritenersi sintomatica di un rapporto continuativo, ancorché non esclusivo (l'esclusività non essendo, come noto, nemmeno una caratteristica esigibile dal lavoratore subordinato, entro dati limiti).
Lo stesso posizione portata ad esempio della mancanza di continuatività, ha emesso nei Parte_2 confronti della sei fatture a copertura dei primi otto mesi del 2018 (dunque con Parte_1 cadenza, almeno tendenzialmente, mensile), come meglio si dirà analizzando le singole posizioni.
7 Le prestazioni dei collaboratori che si occupavano di calcio, poi, anche se concentrate in determinati periodi dell'anno, avvenivano in genere con frequenza tendenzialmente settimanale, in relazione alla cadenza degli eventi seguiti.
Come statuito nel condivisibile precedente di questa Corte reso sul medesimo verbale ispettivo (n.
3417/2024), infatti, “Non si richiede, per ravvisare tale requisito, né che l'attività emergente dalla fatturazione abbia cadenza mensile né che vi sia una consecutività numero delle fatture emesse. È, invece, sufficiente che la fatturazione o comunque l'attività sia stata effettuata con una frequenza significativa in relazione alla durata complessiva del periodo interessato per ciascun collaboratore
(nella specie, l'accertamento attiene al periodo maggio 2014 – maggio 2019), di talché se ne possa dedurre il suo carattere non occasionale.”.
Ancora, non si deve confondere l'unitarietà del rapporto con la circostanza che gli incarichi fossero affidati volta per volta, modalità peraltro fisiologica in un rapporto di collaborazione giornalistica
(cfr. la sentenza di questa Sezione n. 1772/2024). Il fatto che il rapporto fosse unitario si evince, fra l'altro, dalle dichiarazioni rilasciate agli ispettori e dalle deposizioni testimoniali richiamate CP_1 dalla sentenza impugnata, nonché dalle fatture emesse dai giornalisti, da cui emerge che il pagamento del compenso avveniva con frequenza assimilabile a quella mensile per tutti gli articoli pubblicati nel mese, mentre in caso di rapporti singolari il pagamento sarebbe dovuto avvenire singolarmente per ciascun articolo.
In secondo luogo, come noto, il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto in sede di accordo (di incarico retribuito “a gettone”) non può considerarsi prova della sua effettiva natura, da accertarsi con riguardo allo svolgimento in concreto dell'attività ivi dedotta: effettiva natura che nella specie è stata ben valutata dal Tribunale, avuto riguardo ai plurimi elementi istruttori che depongono per una attività di fatto continuativa e coordinata nel limitato senso (tipico del lavoro giornalistico) per cui le direttive di coordinamento ben possono limitarsi a quanto necessario ad assicurare la coerenza dei contenuti informativi con la linea editoriale.
Del resto gli stessi accordi non sono interpretabili univocamente, laddove in diversi dei contratti di incarico si fa riferimento (per la , l' e altri) alla necessità di “coordinarsi con le altre CP_3 Parte_3 risorse di e che l'attività è svolta “nel rispetto delle indicazioni e richieste di volta in volta
Pt_1 formulate dai delegati di;
il giornalista deve prendere atto “che la sua attività professionale
Pt_1 deve essere inderogabilmente resa secondo le linee editoriali previste da in coordinamento e
Pt_1 relazionandosi con le altre strutture preposte dalla stessa alle medesime attività produttive”;
Pt_1 oppure laddove è espressamente pattuito un corrispettivo da corrispondere mensilmente (per
Aprile); e così via.
8 In terzo luogo, laddove l'appellante critica il passaggio motivazionale sulla continuatività degli otto rapporti evidenziando che solo i giornalisti e avevano incarichi continuativi da Pt_4 CP_3 ottobre a marzo di ciascun anno recanti un compenso complessivo per seguire la Coppa del Mondo degli sport invernali, il gravame non si confronta pienamente con la sentenza impugnata laddove specifica che “non sia necessario che la continuità sia convenzionalmente stabilita, potendo tale requisito essere accertato a posteriori, in base alla reiterazione di fatto delle prestazioni, che manifesti che il committente faccia normale affidamento sulla persistenza dell'apporto del collaboratore (Cass. n. 23897/2004)…si ritiene sufficiente la natura non occasionale della prestazione e la sua durata nel tempo, tale da richiedere un impegno costante del prestatore di lavoro”.
Tali considerazioni, che il Collegio condivide, prevalgono e costituiscono una risposta alle difese dell'appellante in merito alla mancanza di una periodicità prestabilita e alla commisurazione del compenso al singolo servizio eseguito, tale essendo sovente anche la modalità per retribuire i co.co.co.
La discontinuità delle fatture, poi, come accennato, a nulla rileva, dal momento che nemmeno per i lavoratori subordinati si richiede l'esclusività, tenuto conto che la pretesa contributiva è basata sugli importi concretamente erogati a ciascun lavoratore.
Altro aspetto indispensabile per la qualificazione invocata dall'Istituto è, infine, il coordinamento dell'attività del collaboratore con la struttura aziendale: il collaboratore non è inserito all'interno della struttura, ma all'attività di questa deve coordinare il suo apporto.
Il coordinamento delle prestazioni, nella specie, può dirsi dimostrato anche alla luce delle riportate deposizioni dei due testi, nel senso che, a fronte della circostanza pacifica (compatibile con la parasubordinazione) per cui i lavoratori potessero di volta in volta negare la disponibilità ad eseguire quel certo servizio in quel certo giorno, prevale il dato, dimostrato, che vi erano figure preposte al coordinamento fra le singole prestazioni (per evitare scoperture e sovrapposizioni) e a fornire le direttive sul quomodo dirette alla piena utilizzabilità dei servizi da parte della committente;
inoltre è emerso che veniva utilizzata, in prevalenza, la strumentazione della società, con correlata necessità di coordinarsi anche con i tecnici montatori;
vi è poi, a sostegno, la documentazione in atti nella parte riguardante le comunicazioni fra i preposti della committente e gli otto collaboratori.
È emerso, infatti, che i giornalisti in questione, con cadenza non predeterminabile (“garantendo comunque alla la produzione del servizio giornalistico richiesto”), erano tenuti a Parte_1 coordinarsi con i propri referenti ( ecc.) nel rispetto delle turnazioni Tes_2 Per_9 Per_10 Per_7
9 da questi predisposte – sia pure sulla base di una iniziale dichiarazione di disponibilità dei giornalisti stessi - atteso anche la peculiare attività svolta di telecronaca e/o commento di eventi sportivi live che presumono necessariamente l'uso di strumentazione tecnica e/o personale messo a disposizione dalla società appellante.
Quanto, in particolare, alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, è pacifico che esse non facciano piena prova fino a querela di falso, bensì siano liberamente valutabili ed apprezzabili dal giudice (cfr. ad es. Cass. n. 9827/2000). Ma l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice ben può ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (v. Cass.10427/2014).
Ecco perché (come condivisibilmente affermano alcuni precedenti di questa Corte intervenuti fra le medesime parti: sentenze nn. 1657/2024, 3417/2024, 798/2025, 953/2025) nel materiale istruttorio utilizzabile per la decisione rientrano anche le dichiarazioni rese dai numerosi altri soggetti che lavorarono per la , i quali sono stati sentiti dagli ispettori in sede amministrativa, Parte_1 potendo tali dichiarazioni concorrere a formare il convincimento del giudice, specie quando, come nella fattispecie avvenuto, non sono state elevate concrete contestazioni in ordine alla regolarità di tale acquisizione e con riferimento a specifiche dichiarazioni rese in tale sede. Tali dichiarazioni vanno considerate unitamente a quelle rilasciate in giudizio contribuendo, anche attesa la maggiore vicinanza all'epoca dei fatti, a chiarire significativi elementi di contesto, precisare i connotati delle specifiche prestazioni rese dai “collaboratori” e ridimensionare la significanza delle dichiarazioni rese innanzi al Tribunale.
Fra le dichiarazioni rese agli Ispettori dunque in primo luogo andranno considerate quelle degli stessi giornalisti interessati dall'ispezione per cui è causa, tanto più quando riferiscono dei loro colleghi;
e a maggior ragione le dichiarazioni di terzi rispetto ai quali non si pone alcun problema di attendibilità.
1) la giornalista AR detta in proposito il 12.12.2018 dichiara “…lavoro per CP_3 Pt_5 dal 2002, con contratto a partita IVA- Per il prodotto Snowtime ora Snowbit, programma Pt_1 sulla coppa del mondo di sci alpino, accreditata da seguo le gare secondo un piano Pt_1 concordato e faccio interviste - ….redigo testi come da richieste della redazione e realizzo servizi anche extra gare – Lavoro principalmente nella stagione autunnale/invernale con un impegno di
10 circa 3 giorni a settimana, in concomitanza con le gare in calendario. In trasferta il mio lavoro si svolge con un cineoperatore fornito da – I miei referenti per le attività da svolgere sono stati Pt_1
(parte organizzativa e logistica), con i quali mi Persona_7 Persona_11 Persona_12 confronto per le scelte di contenuti e linee guida. Il Signor svolge attività simile alla mia Pt_4 nel settore Snowboard e Freestyle”;
2) in sede ispettiva il 30.11.2018 dichiara “ …Lavoro per la società dal Parte_4 Pt_1
2005 – negli ultimi 5 anni ho svolto le mansioni di TV reporter durante le tappe di coppa del mondo di snowboard e sci freestyle, per un programma settimanale di 15/20 puntate l'anno.- Circa la metà del mio tempo lavoro in trasferta l'altra metà in redazione per montaggio telecronache. – Il mio impegno è a tempo pieno nei mesi tra Novembre e fine Marzo- Sono comunque a disposizione della redazione anche mentre sono in trasferta per indicazioni su video, servizi montaggio e testi che mi vengono sottoposti via email.-… Il mio referente 2005/2016 è stata dopodiché Persona_13
– Con i vari referenti mi coordino su trasferte, eventi da seguire, contenuti- Con lo Persona_14 staff editoriale per il montaggio e la realizzazione globale delle puntate.
3) Sigismondo il 18.12.2018 dichiara agli Ispettori INPGI: “ ho lavorato per Parte_3 Parte_1 dal 2009 al 2017 con contratto a partita IVA – Realizzazione di servizi, interviste, telecronache
[...] sportive in italiano ed inglese- “ basket, calcio, volley, pallamano, hockey su ghiaccio , sci alpino” “ ogni settimana mi veniva chiesta la disponibilità per la settimana successiva e poi ricevevo una schedule con gli eventi che avrei dovuto coprire da lunedì a domenica – C'erano fasce orarie per i servizi di telefonia per la copertura live degli eventi veniva richiesta la presenza un'ora prima dell'inizio dell'evento, coprivo tutti i giorni dal lunedì alla domenica – realizzavo una media di 5 servizi a settimana – utilizzavo una postazione libera , altrimenti usano il computer e la tv che mi veniva assegnata per seguire un match – per le telecronache e gli highlights utilizzavo una sala speaker – I miei referenti erano con cui mi Persona_7 Persona_15 Persona_16 coordinavo settimanalmente via email.
4) il 23.11.2018 riferisce: “ Mi occupavo prevalentemente di calcio, ma anche Controparte_5 hockey su ghiaccio, pallamano e badminton -…4 ore a servizio per una media di 4 servizi settimanali – il lavoro era organizzato per la copertura di eventi live- lavoravo in redazione con un computer messo a disposizione – il coordinamento era svolto inizialmente da Persona_15 alcune volte da poi da – il coordinamento avveniva tramite mail;
Persona_7 Persona_17 tra i componenti della redazione indica tra gli altri Parte_2
5) il 18.12.2018 riferisce: “Il mio impegno è concentrato soprattutto nel weekend Parte_2 in media per 3 ore per ogni evento da fine Agosto fino alla fine del Campionato – L'attività si
11 svolge in redazione affiancato dai montatori per la scelta delle immagini - Il coordinamento avviene con a cui comunico la disponibilità e da cui ricevo il planning delle convocazioni. Persona_17
– Ad inizio stagione si stabiliscono delle linee editoriali e durante la stagione vi è una supervisione di queste linee guida. – Questo tipo di attività viene svolta anche dal Collega .”; Persona_18
6) il 29.04.2018 dichiara agli Ispettori: “Fino al 2017 lavoravo 2-3 giorni alla settimana Persona_1 poi dal 2018 sono passato a 4-5 giorni alla settimana – Segnalavo le mie disponibilità prima a ed attualmente a ”; Testimone_2 Parte_6
7) il 23.11.2018, dichiara agli Ispettori: “ … Ho lavorato dal Gennaio al mese Persona_2 di Agosto 2018 – Realizzazione di highlights e brevi clip live, realizzazione pre e post evento -Mi occupavo di Badminton -Lavoravo nei weekend per circa 5-6 ore a turno -Con il collega mio omologo, stabilivamo turni giornalieri di 5-6 ore a turno approvati dai responsabili – in particolare avevo l'esclusiva di realizzare tutte le clip riassuntive a fine torneo ogni domenica.- Usavo il computer messo a disposizione in redazione – I miei referenti erano Persona_19 Per_17
– Il coordinamento avveniva in presenza in redazione altrimenti via
[...] Persona_20 telefono o email. A secondo dell'urgenza anche più volte al giorno. Partecipavo a riunioni di redazione con i responsabili in occasione di grandi eventi da seguire”;
Nello stesso senso depongono, del resto e come si è accennato, anche le numerose dichiarazioni rese agli ispettori non solo dagli interessati ma anche da altri colleghi che a vario titolo concorrevano all'attività della società appellante: ad esempio (e rinviandosi per il resto agli allegati ai due procedimenti monitori):
- ha dato atto che lavorava a tempo pieno in redazione (conforme il Parte_7 Per_21
Per_2 Per_ dichiarante e il dichiarante fra gli altri) e che durante gli eventi live venivano convocati in redazione e e veniva richiesta, per ciascun evento, la loro Persona_4 Parte_2 presenza in redazione di 4-5 ore “tra messaggistica, montaggio e controllo degli highlights, il tutto sulla base di un planning;
- ha riferito che e “seguivano i turni per tutto il weekend”; Tes_4 Parte_2 Per_4 Per_24
- che coordinava i magazine invernali, ha riferito dell'attività della e di Persona_12 CP_3 con i quali dichiara di avere “contatti settimanali per coordinare le linee editoriali, le Pt_4 interviste da fare, materiale da girare, contenuti da realizzare”
- coordinatore, annovera e Testimone_2 Persona_1 Parte_4 Controparte_4 quali “componenti della redazione” dal 2013;
- giornalista che ha lavorato per dal 2003 al 2018, annovera Parte_8 Pt_1 Per_1
oltre che a , tra i “componenti della redazione”, perlomeno dal 2013; Pt_4 CP_3 Per_3
12 - dipendente della dal 2011, dichiara che oltre a lui prestava impegno Persona_15 Parte_1 quotidiano anche che si occupavano esclusivamente di telecronache e highlights Per_21 Per_4
; che tutti i collaboratori erano coordinati in modo
[...] Persona_3 Persona_2 similare ai dipendenti;
- , che lavorava in redazione con lui, coordinato da il quale Persona_17 Per_1 Persona_7 attraverso riunioni periodiche condivideva le linee guida;
inoltre, si facevano riunioni a inizio progetto;
che il era presente in redazione per due o tre volte alla settimana per circa tre ore Per_1 ciascuna;
che anche , e concordavano la loro presenza con Parte_3 Per_4 Per_2 Per_24 per il progetto calcio e con il dichiarante stesso per altri eventi sportivi Testimone_2
Le numerosissime dichiarazioni, per i motivi già esposti, ben possono concorrere ad integrare le sole due deposizioni testimoniali raccolte con riguardo alle figure cui i due testi non hanno fatto specifico riferimento.
6.
Alla luce, pertanto, del materiale complessivamente raccolto, deve dirsi che per ciascuna delle otto posizioni sono emersi sufficienti elementi probatori per riqualificare i relativi rapporti come parasubordinati in luogo di autonomi.
Invero:
1) Per quanto riguarda la giornalista , risulta assoggettabile alla contribuzione dei Controparte_4 co.co.co. il periodo (05/14 – 03/19), in cui le fatture rilasciate ad sono 57, con Parte_1 cadenza mensile, due fatture al mese (una per compensi ed una per rimborso spese) nei periodi coincidenti con l'avvio e la chiusura della stagione della Coppa del Mondo di Sci, ovvero delle competizioni Internazionali connesse a tale sport (indicativamente da Ottobre a Maggio);
2) Per quanto riguarda il giornalista risulta assoggettabile alla contribuzione dei Parte_4 co.co.co. il periodo (05/14 –03/19), in cui il rilasciava ad fatture di Pt_4 Parte_1 importi consistenti (tra € 3.000,00 ed € 4.000,00) con cadenza mensile, distinte per compensi e rimborsi spese nel periodo coincidente con la stagione degli sport invernali dal medesimo seguiti (in particolare Sci Freestyle;
Snowboard, Hockey su Ghiaccio);
3) Per quanto riguarda, il giornalista risulta assoggettabile alla contribuzione dei Per_21 co.co.co. il periodo (05/14-3/19) poiché: a Giugno 2014, rilascia fattura per n. 09 Telecronache di partite del campionato di calcio di serie B e/o Primavera (Giovanili) nel periodo 16 Marzo / 07
Giugno ovvero circa una telecronaca a settimana;
a Novembre 2014 fattura prestazioni per n. 10
Telecronache di partite del campionato di calcio di serie B e/o Primavera (Campionati Giovanili) nel periodo 30 Agosto/16 Novembre, ovvero circa 1 telecronaca a settimana;
a Febbraio 2015
13 fattura prestazioni pern. 10 Telecronache di partite del campionato di calcio di serie B e/o Primavera
(Giovanili) nel periodo 29 Novembre/ 07 Febbraio, ovvero in media oltre 1 (una) telecronaca a settimana;
ad Aprile 2015 fattura n. 10 Prestazioni tra Servizi e Telecronache nel periodo 22
Febbraio/ 01 Aprile;
per un totale nel periodo 16 Marzo 2014 – 01 Aprile 2015, di n. 39 Prestazioni tra telecronache e servizi per partite di calcio, garantendo in media, alla società appellante una telecronaca e/o un servizio a settimana in cui vi è stato l'effettivo svolgimento dei Tornei, atteso che da Giugno ad Agosto, notoriamente i Campionati di Calcio sono fermi per la pausa estiva;
successivamente a tale periodo, il rapporto di lavoro si è ulteriormente intensificato, con copertura in media di circa 3-4 eventi a settimana: da Giugno 2014 ad Aprile 2019, vengono complessivamente emesse dal in favore di oltre 50 fatture, ognuna per molteplici Per_1 Parte_1 prestazioni professionali;
4) Per la posizione di risulta assoggettabile alla contribuzione dei co.co.co. il Persona_2 periodo 01-08/2018, in cui il giornalista, come pacificamente ammesso da controparte, era titolare di un contratto di lavoro giornalistico con ed emette 7 fatture, praticamente con Parte_1 cadenza mensile, di cui una per copertura n. 18 Eventi sport dal 13/01/2018 al 05/02/2018; una per copertura n. 14 Eventi sport dal 06/02/18 al 21/03/18 una per copertura n. 14 Eventi sport dal
22.03.18 al 15/04/18; una per copertura n. 14 Eventi sport dal 22/04/18 al 13/05/18; una per copertura n. 14 Eventi sport dal 20/05/18 al 13/06/18; una per copertura n. 13 Eventi sport dal
20/06/18 al 20/07/18; la n. 09 per copertura n. 21 Eventi sport dal 21/07/18 al 07/08/18: dunque fornendo copertura per 108 eventi nell'arco di sette mesi;
5) Per la posizione di risulta assoggettabile alla contribuzione dei co.co.co. il Parte_2 periodo (05/14-03/19), in cui il giornalista ha stipulato con la società appellante plurimi contratti di lavoro per prestazioni di natura giornalistica (Servizi c.d Highlights delle partite di calcio del campionato di Serie A;
telecronache), che avevano decorrenza in concomitanza dell'inizio dei campionati (Agosto-Settembre) e scadenza coincidente con la fine dei medesimi (Giugno); emettendo n. 41 Fatture, con cadenza praticamente mensile per la copertura di 421 eventi sportivi;
6) Per la posizione , risulta assoggettabile alla contribuzione dei co.co.co. il periodo Persona_3
(05/14-03/19), in cui il giornalista ha stipulato con la società appellante plurimi contratti di lavoro per prestazioni di natura giornalistica (Servizi c.d Highlights delle partite di calcio del campionato di Serie A;
telecronache), che avevano decorrenza in concomitanza dell'inizio dei campionati
(Agosto-Settembre) e scadenza coincidente con la fine dei medesimi (Giugno), emettendo n. 51
Fatture, con cadenza praticamente mensile;
14 7) Per la posizione risulta assoggettabile alla contribuzione dei co.co.co. il Parte_3 periodo (5/14-4/17), nel quale il giornalista ha emesso in favore di n. 38 Fatture, Parte_1 con cadenza praticamente mensile per la copertura di n. 619 eventi sportivi, con una media di oltre
16 prestazioni al mese per telecronache di partite di Calcio e Basket;
8) Per la posizione risulta assoggettabile alla contribuzione dei co.co.co. il Controparte_5 periodo (5/14-3/19) in cui il giornalista ha stipulato con la società appellante plurimi contratti di lavoro per prestazioni di natura giornalistica (Servizi c.d Highlights e/o telecronache delle partite di calcio del campionato di Serie A, Basket;
Hockey su Ghiaccio;
Badminton), che avevano decorrenza in concomitanza dell'inizio dei campionati (Agosto- Settembre) e scadenza coincidente con la fine dei medesimi (Giugno), con emissione in favore di di n. 46 Fatture, con Parte_1 cadenza praticamente mensile e con una media di oltre 16 prestazioni al mese.
7.
Con un ultimo motivo di appello si deduce l'erroneità dei conteggi, la carenza probatoria e l'erronea decisione del giudice di prime cure: la quantificazione del dovuto sarebbe frutto di errore:
- per la posizione del sempre per la discrasia fra l'ultima fattura del maggio 2017 e Pt_4 il periodo considerato come soggetto a contribuzione che arriva al 2019;
- per e , perché la fatturazione ha valori che a malapena superano i Per_1 Per_3 Per_2
5000,00 euro annui;
- perché non è stato decurtato dalla richiesta l'importo del 4% indicato nelle fatture a titolo di rivalsa, contributo versato dalla committente al professionista che poi lo riversa all' il CP_1 quale si trova pertanto a ricevere due volte le medesime somme.
L'INPGI replica che i conteggi non sono generici e sono basati sulle fatture in atti e sui dati forniti dalla stessa azienda in merito ai compensi erogati;
e che l'eccezione relativa alla rivalsa è generica;
nonché svolgendo ulteriori difese non specificamente connesse con il motivo di appello (ad esempio, sulla debenza, non contestata, delle sanzioni civili).
A parte la questione del accolta come parte del primo motivo di appello, anche questo Pt_4 motivo è, per il resto, infondato.
La questione in merito alla esiguità dei compensi percepiti da e , a ben Per_1 Per_24 Per_2 vedere, si risolve in una riedizione delle difese dell'appellante relative all'occasionalità del rapporto
(oggetto dei precedenti motivi di appello), poiché, ai fini che qui ci occupano, è pacifico che i compensi dei tre professionisti abbiano superato i cinquemila euro annui e tanto basta (una volta dimostrata la sussistenza delle caratteristiche peculiari della collaborazione coordinata e continuativa) a ritenerli assoggettabili alla corretta contribuzione.
15 Infine, in merito alla c.d. rivalsa, merita adesione quanto questa Corte ha già statuito nella sentenza n. 3417/2024, resa fra le stesse parti e avente analogo oggetto, ove si legge: “il motivo di censura inerente ad una pretesa decurtazione dalle somme dovute della rivalsa applicata sulle fatture e versata all' è del tutto generica, non spiegando la parte, nel motivo di appello, che tipo di CP_1 rivalsa sia stata effettuata, con quali modalità, in quale contesto e, in concreto, su quali fatture…senza argomentare in ordine all' istituto della rivalsa e senza individuare in base a quali elementi debba ritenersi che il versamento sia avvenuto per conto della società.”.
A tanto deve aggiungersi che la genericità della censura emerge con ancora maggiore chiarezza se si pone mente al fatto che la rivalsa del 4% (la quale consente ai lavoratori autonomi di addebitare ai committenti il 4% del compenso in fattura a titolo di contributo al pagamento dei contributi a carico dell'autonomo stesso) è istituto meramente facoltativo e relativo ai soli professionisti iscritti alla
Gestione Separata (non dunque di quelli che, per altri motivi, fossero in ipotesi iscritti ad altre gestioni previdenziali); e che in ogni caso il professionista rimane responsabile del versamento dei contributi previdenziali, inclusa la rivalsa ricevuta dal cliente. L'appellante non ha allegato né tantomeno dimostrato:
- se gli otto professionisti abbiano optato per l'applicazione della rivalsa e per quali dei loro incarichi, non essendo esigibile che il giudice ricerchi e includa nella valutazione elementi per come disseminati nelle produzioni dei due gradi;
- se essi siano iscritti alla gestione separata, o chi di loro lo sia;
- se i contributi siano stati effettivamente versati all' dai professionisti e dunque se e in CP_1 quale misura il loro importo possa decurtarsi a titolo di compensazione dalla contribuzione oggi pretesa dall' . CP_1
8.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, il decreto ingiuntivo n. 2746/2022 va revocato e l'appellante condannato al pagamento in favore dell' della differenza fra l'importo ingiunto e quanto richiesto CP_1 dall'Istituto a titolo di contribuzione per per il periodo successivo al mese di Parte_4 maggio 2017, oltre interessi come per legge;
mentre per il resto l'appello va respinto, anche con conseguente conferma integrale dell'altro decreto ingiuntivo opposto, n. 3898/21 del Tribunale di
Roma.
La soccombenza assolutamente prevalente, all'esito dei due gradi, resta della e Parte_1 pertanto, liquidate come in dispositivo, faranno carico a detta società le spese di lite:
- delle due procedure monitorie, nella misura ivi determinata;
16 - del giudizio di primo grado, come ivi liquidate;
- del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 30.8.2024 da avverso la sentenza n. 8499/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data Parte_1
19.7.2024, nei confronti dell così provvede: CP_1
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2746/2022 e condanna l'appellante al pagamento in favore dell' della differenza fra l'importo ingiunto e quanto richiesto CP_1 dall'Istituto a titolo di contribuzione per per il periodo successivo al mese Parte_4 di maggio 2017, oltre interessi come per legge e oltre alle spese di quel procedimento monitorio;
- respinge, per il resto, l'appello;
- conferma la regolazione delle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 7.500,00 oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
AR Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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