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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1359/2023
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla C. da Fontanelle, Parte_1
8, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Nava, presso il quale elettivamente domicilia in Circello
(BN) alla Via Chiesa, 11;
Appellante
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Fernando Bagnasco, elettivamente domiciliato in Benevento, via Michele Foschini n. 28, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.6.2023 presso questa Corte territoriale, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 419/2023 pubblicata in data 21.4.2023 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa appellante al fine di accertare la legittimità della domanda di reddito di cittadinanza del 20.9.2021 e annullare il CP_ provvedimento di rigetto dell' del 15.10.2021, con compensazione integrale delle spese di lite.
CP_ Si è costituito l' che, resistendo al gravame, ne ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ex artt. 127-127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione
Il gravame è infondato e va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre. ha esposto di aver presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza in data Parte_1 CP_ 20.9.2021 e che l' con provvedimento del 15.10.2021 ha respinto la richiesta con la seguente motivazione “domanda presentata prima dello spirare del termine di sei mesi di cui all'art. 7 c. 11 della L. n. 26 del 2019”; che già nell'anno 2019 aveva presentato domanda di reddito di cittadinanza CP_ iscritta al protocollo n. 1693950, accolta dall' che successivamente l' odierno appellato CP_2 con provvedimento del 23.9.2021 (ricevuto dalla ricorrente alla metà di ottobre 2021, ben oltre il 20.9.2021, data di presentazione della nuova domanda del 2021) ha disposto la revoca della suddetta domanda 1693950 del 2019 per “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Già nel ricorso di primo grado la aveva osservato che il comma 11 dell'articolo 7 del D.L. Pt_1 CP_ n. 4 del 2019, come convertito in L. 26/2019, richiamato nel provvedimento di diniego dell' dispone che: “Il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”. Aveva quindi rilevato di aver presentato la domanda volta a percepire il reddito in questione per il 2021 in data 20.09.2021, mentre il provvedimento di CP_ revoca (relativo ad altra domanda del 2019) era stato emesso dall' solo in data 23.09.2021, quindi successivamente alla data di presentazione della domanda stessa.
CP_ Su queste basi la ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento di diniego del 15.10.2021 relativo alla nuova domanda del 2021, con dichiarazione del suo diritto alla CP_ prestazione richiesta e condanna dell' al pagamento.
Con la sentenza gravata, il giudice di prime cure ha osservato che “nella fattispecie concreta, parte ricorrente ha dedotto e documentato che la precedente domanda di concessione del RDC del 2019 era stata revocata dall' in data 23.9.21 (a seguito di accertamento dei CC del 30.8.21) e notificata CP_1 alla parte ricorrente solo il 15.10.21. Pertanto, al momento della presentazione della nuova domanda in data 20.9.21 effettivamente non sussisteva alcun provvedimento di revoca, comunicato solo successivamente, tanto che la domanda veniva accettata dal sistema. Ne consegue che illegittimamente l' respingeva la nuova domanda della ricorrente adducendo la violazione del CP_1 comma 11 citato. Tuttavia, parte ricorrente nel presente giudizio non ha documentato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, essendosi limitata ad allegare lo stato di famiglia, di disoccupazione e di separazione legale, mentre nulla ha dedotto o documentato con riferimento alla sua situazione patrimoniale, anche alla luce degli accertamenti dei CC (motivo per il quale veniva disposta la revoca del beneficio con riferimento alla domanda del 2019). Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato”.
La ha lamentato la illogicità e contraddittorietà della sentenza e la violazione del principio Pt_1 di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Ha osservato come il Giudice di prime cure abbia accolto la tesi della istante, ritenendo illegittimo il CP_ motivo di diniego contenuto nel provvedimento del 15.10.2021. Ha rilevato come il cit. provvedimento del 15.10.2021, come impugnato con il ricorso di primo grado, abbia ad oggetto esclusivamente i termini oltre i quali presentare nuova domanda, mentre il Giudice di primo grado si
è spinto oltre detta motivazione di rigetto, come impugnata e contestata, respingendo il ricorso. La CP_ domanda del 20.9.2021 non è stata respinta dall' per la insussistenza degli elementi e presupposti ai fini della percezione del reddito di cittadinanza ma unico motivo di rigetto, contestato dalla ricorrente, era il mancato rispetto del termine previsto dal D.L. n. 4/2019, art. 7, co. 11. Ad esso il giudice di prime cure avrebbe dovuto limitare la cognizione, senza estenderla alla sussistenza o no di altri requisiti per usufruire della prestazione e in particolare alla situazione patrimoniale della istante, CP_ mai contestata dall'
Secondo l'appellante, dunque, il giudizio di primo grado era focalizzato sulla illegittimità (poi CP_ accertata) del provvedimento del 15.10.2021, avente ad oggetto esclusivamente il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge, mentre la sentenza impugnata prima ha accolto la tesi di parte CP_ ricorrente e dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego dell' poi non ha riconosciuto il diritto alla prestazione per difetto dei requisiti, non provati dall'istante ma in realtà mai negati dall' resistente. Il Tribunale, chiamato a decidere su una domanda ben precisa (inerente le CP_2 tempistiche di presentazione della domanda del 2021, in virtù dei termini ex D.L. n. 4/2019 art. 7, co.
11), con la sua decisione ha superato quanto richiesto, incorrendo nel vizio di ultra petizione.
La ha poi ribadito la sussistenza dei presupposti della prestazione richiesta, evidenziando di Pt_1 essere separata con due figli a carico, disoccupata, senza reddito né proprietà immobiliari.
In contrario, l'ente appellato ha osservato che la presente controversia non verte sulla impugnazione di un provvedimento amministrativo, tant'è vero che essa si svolge innanzi al giudice ordinario (e non già davanti al T.A.R./Consiglio di Stato) e deve, necessariamente, concernere l'accertamento del diritto contestato e, di conseguenza, della sussistenza o meno di tutti i suoi elementi costitutivi. La
, invero, incentra il ricorso introduttivo esclusivamente su asseriti vizi formali/temporali del Pt_1 provvedimento di diniego, mentre non svolge alcuna idonea allegazione/produzione in merito alla sussistenza dei requisiti ex lege richiesti per il reddito di cittadinanza.
Le doglianze della appellante non sono condivisibili, mentre colgono il segno le controdeduzioni CP_ dell'
Il processo del lavoro è giudizio sul rapporto e non sull'atto. Il giudice del lavoro è chiamato ad accertare la sussistenza del diritto azionato in tutti i suoi elementi costitutivi;
la sua cognizione non è limitata alla legittimità o no del provvedimento che nega il diritto. Se così fosse, il giudice dovrebbe limitarsi a rimuovere l'atto amministrativo ritenuto illegittimo, senza pronunciarsi sulla spettanza del diritto.
CP_ Nella fattispecie, oggetto di causa non è la verifica della legittimità o no del provvedimento del
15.10.2021, ma la sussistenza/insussistenza del diritto della istante alla percezione del reddito di cittadinanza, coma da domanda del 20.9.2021.
La stessa lettura del ricorso introduttivo rende evidente l'inconsistenza degli assunti della appellante.
La con il ricorso di primo grado chiede al Giudice di “1) accertare la legittimità della Pt_1 domanda RDC 2021 4799419 e di conseguenza annullare il provvedimento di rigetto del 15/10/2021.
2) Dichiarare che la ricorrente ha diritto al reddito di cittadinanza richiesto con domanda n. RDC
2021 4799419, nella misura di legge. 3) Conseguentemente condannare l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore della relativa prestazione …”.
La pretesa azionata dalla ricorrente non è limitata all'accertamento della illegittimità del diniego CP_ dell' ma riguarda il diritto alla prestazione richiesta con domanda n. 4799419 del 20.9.2021, con CP_ condanna dell' al relativo pagamento. La stessa ricorrente, quindi, ha esteso l'oggetto del giudizio, e quindi la cognizione del giudice, alla spettanza del beneficio economico (reddito di cittadinanza). L'azione in esame, diretta ad ottenere l'erogazione del reddito di cittadinanza, comprende necessariamente la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della pretesa dell'assicurato.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Incombe sulla ricorrente, quindi, l'onere di provare, e ancora prima di allegare, il possesso dei requisiti alla base del diritto azionato e, tra questi, della situazione patrimoniale al di sotto delle soglie previste dalla legge.
Il ricorso di primo grado, come peraltro evidenziato dalla appellante in sede di gravame, è incentrato CP_ sui vizi dell'emesso provvedimento di rigetto dell' in relazione ai termini ex D.L. n. 26 del 2019, art. 7, co.11. La non ha idoneamente allegato né provato la sussistenza degli elementi Pt_1 costitutivi fondanti il diritto da essa invocato;
si è limitata a produrre documentazione relativa allo stato di famiglia, di disoccupazione e di separazione legale (cfr. doc. 7, 8 e 9 del ricorso di primo grado) e ad affermare di essere legalmente separata con due figli a carico, inoccupata, senza reddito né proprietà immobiliari. Nulla ha specificamente dedotto e documentato sulla sua situazione patrimoniale e sul possesso dei relativi requisiti di legge per l'accesso al beneficio richiesto. Né rilevano eventuali allegazioni/produzioni integrative svolte in appello, che costituiscono elementi nuovi e inammissibili.
Vale, da ultimo, rammentare il principio affermato dalla S.C. secondo cui “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali” (Cass. n. 2174 del 2021).
I fatti costitutivi della domanda di prestazione inerenti l'assicurato non rientrano nella sfera di conoscibilità dell'Ente. In ogni caso nella specie il difetto di compiuta allegazione e prova dei requisiti per poter accedere al reddito di cittadinanza, in particolare di quelli relativi alla situazione patrimoniale dell'istante, esclude che questi possano essere ritenuti pacifici e non contestato, con conseguente onere della prova a carico della ricorrente, rimasto disatteso.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, va confermata la pronuncia di CP_ prime cure che, accertata l'illegittimità del provvedimento del 15.10.2021, ha poi negato il riconoscimento del diritto invocato (reddito di cittadinanza) con la domanda del 20.9.2021 motivando con il difetto di prova dei relativi elementi costitutivi.
L'appello va dunque respinto.
Le spese sono irripetibili attesa la richiesta della appellante di esenzione, in caso di soccombenza, dal pagamento delle spese processuali e la dichiarazione della stessa di possedere redditi in misura inferiore alla soglia prevista dall'art. 152 disp.att. c.p.c. (in atti).
L'esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte così provvede: -rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-nulla sulle spese;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della , di un Pt_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 2002/115, introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 228/2012.
Napoli, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1359/2023
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla C. da Fontanelle, Parte_1
8, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Nava, presso il quale elettivamente domicilia in Circello
(BN) alla Via Chiesa, 11;
Appellante
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Fernando Bagnasco, elettivamente domiciliato in Benevento, via Michele Foschini n. 28, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.6.2023 presso questa Corte territoriale, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 419/2023 pubblicata in data 21.4.2023 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa appellante al fine di accertare la legittimità della domanda di reddito di cittadinanza del 20.9.2021 e annullare il CP_ provvedimento di rigetto dell' del 15.10.2021, con compensazione integrale delle spese di lite.
CP_ Si è costituito l' che, resistendo al gravame, ne ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ex artt. 127-127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione
Il gravame è infondato e va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre. ha esposto di aver presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza in data Parte_1 CP_ 20.9.2021 e che l' con provvedimento del 15.10.2021 ha respinto la richiesta con la seguente motivazione “domanda presentata prima dello spirare del termine di sei mesi di cui all'art. 7 c. 11 della L. n. 26 del 2019”; che già nell'anno 2019 aveva presentato domanda di reddito di cittadinanza CP_ iscritta al protocollo n. 1693950, accolta dall' che successivamente l' odierno appellato CP_2 con provvedimento del 23.9.2021 (ricevuto dalla ricorrente alla metà di ottobre 2021, ben oltre il 20.9.2021, data di presentazione della nuova domanda del 2021) ha disposto la revoca della suddetta domanda 1693950 del 2019 per “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Già nel ricorso di primo grado la aveva osservato che il comma 11 dell'articolo 7 del D.L. Pt_1 CP_ n. 4 del 2019, come convertito in L. 26/2019, richiamato nel provvedimento di diniego dell' dispone che: “Il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”. Aveva quindi rilevato di aver presentato la domanda volta a percepire il reddito in questione per il 2021 in data 20.09.2021, mentre il provvedimento di CP_ revoca (relativo ad altra domanda del 2019) era stato emesso dall' solo in data 23.09.2021, quindi successivamente alla data di presentazione della domanda stessa.
CP_ Su queste basi la ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento di diniego del 15.10.2021 relativo alla nuova domanda del 2021, con dichiarazione del suo diritto alla CP_ prestazione richiesta e condanna dell' al pagamento.
Con la sentenza gravata, il giudice di prime cure ha osservato che “nella fattispecie concreta, parte ricorrente ha dedotto e documentato che la precedente domanda di concessione del RDC del 2019 era stata revocata dall' in data 23.9.21 (a seguito di accertamento dei CC del 30.8.21) e notificata CP_1 alla parte ricorrente solo il 15.10.21. Pertanto, al momento della presentazione della nuova domanda in data 20.9.21 effettivamente non sussisteva alcun provvedimento di revoca, comunicato solo successivamente, tanto che la domanda veniva accettata dal sistema. Ne consegue che illegittimamente l' respingeva la nuova domanda della ricorrente adducendo la violazione del CP_1 comma 11 citato. Tuttavia, parte ricorrente nel presente giudizio non ha documentato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, essendosi limitata ad allegare lo stato di famiglia, di disoccupazione e di separazione legale, mentre nulla ha dedotto o documentato con riferimento alla sua situazione patrimoniale, anche alla luce degli accertamenti dei CC (motivo per il quale veniva disposta la revoca del beneficio con riferimento alla domanda del 2019). Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato”.
La ha lamentato la illogicità e contraddittorietà della sentenza e la violazione del principio Pt_1 di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Ha osservato come il Giudice di prime cure abbia accolto la tesi della istante, ritenendo illegittimo il CP_ motivo di diniego contenuto nel provvedimento del 15.10.2021. Ha rilevato come il cit. provvedimento del 15.10.2021, come impugnato con il ricorso di primo grado, abbia ad oggetto esclusivamente i termini oltre i quali presentare nuova domanda, mentre il Giudice di primo grado si
è spinto oltre detta motivazione di rigetto, come impugnata e contestata, respingendo il ricorso. La CP_ domanda del 20.9.2021 non è stata respinta dall' per la insussistenza degli elementi e presupposti ai fini della percezione del reddito di cittadinanza ma unico motivo di rigetto, contestato dalla ricorrente, era il mancato rispetto del termine previsto dal D.L. n. 4/2019, art. 7, co. 11. Ad esso il giudice di prime cure avrebbe dovuto limitare la cognizione, senza estenderla alla sussistenza o no di altri requisiti per usufruire della prestazione e in particolare alla situazione patrimoniale della istante, CP_ mai contestata dall'
Secondo l'appellante, dunque, il giudizio di primo grado era focalizzato sulla illegittimità (poi CP_ accertata) del provvedimento del 15.10.2021, avente ad oggetto esclusivamente il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge, mentre la sentenza impugnata prima ha accolto la tesi di parte CP_ ricorrente e dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego dell' poi non ha riconosciuto il diritto alla prestazione per difetto dei requisiti, non provati dall'istante ma in realtà mai negati dall' resistente. Il Tribunale, chiamato a decidere su una domanda ben precisa (inerente le CP_2 tempistiche di presentazione della domanda del 2021, in virtù dei termini ex D.L. n. 4/2019 art. 7, co.
11), con la sua decisione ha superato quanto richiesto, incorrendo nel vizio di ultra petizione.
La ha poi ribadito la sussistenza dei presupposti della prestazione richiesta, evidenziando di Pt_1 essere separata con due figli a carico, disoccupata, senza reddito né proprietà immobiliari.
In contrario, l'ente appellato ha osservato che la presente controversia non verte sulla impugnazione di un provvedimento amministrativo, tant'è vero che essa si svolge innanzi al giudice ordinario (e non già davanti al T.A.R./Consiglio di Stato) e deve, necessariamente, concernere l'accertamento del diritto contestato e, di conseguenza, della sussistenza o meno di tutti i suoi elementi costitutivi. La
, invero, incentra il ricorso introduttivo esclusivamente su asseriti vizi formali/temporali del Pt_1 provvedimento di diniego, mentre non svolge alcuna idonea allegazione/produzione in merito alla sussistenza dei requisiti ex lege richiesti per il reddito di cittadinanza.
Le doglianze della appellante non sono condivisibili, mentre colgono il segno le controdeduzioni CP_ dell'
Il processo del lavoro è giudizio sul rapporto e non sull'atto. Il giudice del lavoro è chiamato ad accertare la sussistenza del diritto azionato in tutti i suoi elementi costitutivi;
la sua cognizione non è limitata alla legittimità o no del provvedimento che nega il diritto. Se così fosse, il giudice dovrebbe limitarsi a rimuovere l'atto amministrativo ritenuto illegittimo, senza pronunciarsi sulla spettanza del diritto.
CP_ Nella fattispecie, oggetto di causa non è la verifica della legittimità o no del provvedimento del
15.10.2021, ma la sussistenza/insussistenza del diritto della istante alla percezione del reddito di cittadinanza, coma da domanda del 20.9.2021.
La stessa lettura del ricorso introduttivo rende evidente l'inconsistenza degli assunti della appellante.
La con il ricorso di primo grado chiede al Giudice di “1) accertare la legittimità della Pt_1 domanda RDC 2021 4799419 e di conseguenza annullare il provvedimento di rigetto del 15/10/2021.
2) Dichiarare che la ricorrente ha diritto al reddito di cittadinanza richiesto con domanda n. RDC
2021 4799419, nella misura di legge. 3) Conseguentemente condannare l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore della relativa prestazione …”.
La pretesa azionata dalla ricorrente non è limitata all'accertamento della illegittimità del diniego CP_ dell' ma riguarda il diritto alla prestazione richiesta con domanda n. 4799419 del 20.9.2021, con CP_ condanna dell' al relativo pagamento. La stessa ricorrente, quindi, ha esteso l'oggetto del giudizio, e quindi la cognizione del giudice, alla spettanza del beneficio economico (reddito di cittadinanza). L'azione in esame, diretta ad ottenere l'erogazione del reddito di cittadinanza, comprende necessariamente la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della pretesa dell'assicurato.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Incombe sulla ricorrente, quindi, l'onere di provare, e ancora prima di allegare, il possesso dei requisiti alla base del diritto azionato e, tra questi, della situazione patrimoniale al di sotto delle soglie previste dalla legge.
Il ricorso di primo grado, come peraltro evidenziato dalla appellante in sede di gravame, è incentrato CP_ sui vizi dell'emesso provvedimento di rigetto dell' in relazione ai termini ex D.L. n. 26 del 2019, art. 7, co.11. La non ha idoneamente allegato né provato la sussistenza degli elementi Pt_1 costitutivi fondanti il diritto da essa invocato;
si è limitata a produrre documentazione relativa allo stato di famiglia, di disoccupazione e di separazione legale (cfr. doc. 7, 8 e 9 del ricorso di primo grado) e ad affermare di essere legalmente separata con due figli a carico, inoccupata, senza reddito né proprietà immobiliari. Nulla ha specificamente dedotto e documentato sulla sua situazione patrimoniale e sul possesso dei relativi requisiti di legge per l'accesso al beneficio richiesto. Né rilevano eventuali allegazioni/produzioni integrative svolte in appello, che costituiscono elementi nuovi e inammissibili.
Vale, da ultimo, rammentare il principio affermato dalla S.C. secondo cui “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali” (Cass. n. 2174 del 2021).
I fatti costitutivi della domanda di prestazione inerenti l'assicurato non rientrano nella sfera di conoscibilità dell'Ente. In ogni caso nella specie il difetto di compiuta allegazione e prova dei requisiti per poter accedere al reddito di cittadinanza, in particolare di quelli relativi alla situazione patrimoniale dell'istante, esclude che questi possano essere ritenuti pacifici e non contestato, con conseguente onere della prova a carico della ricorrente, rimasto disatteso.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, va confermata la pronuncia di CP_ prime cure che, accertata l'illegittimità del provvedimento del 15.10.2021, ha poi negato il riconoscimento del diritto invocato (reddito di cittadinanza) con la domanda del 20.9.2021 motivando con il difetto di prova dei relativi elementi costitutivi.
L'appello va dunque respinto.
Le spese sono irripetibili attesa la richiesta della appellante di esenzione, in caso di soccombenza, dal pagamento delle spese processuali e la dichiarazione della stessa di possedere redditi in misura inferiore alla soglia prevista dall'art. 152 disp.att. c.p.c. (in atti).
L'esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte così provvede: -rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-nulla sulle spese;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della , di un Pt_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 2002/115, introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 228/2012.
Napoli, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano