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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2635/2024 promosso da:
, nata l'[...] a [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LANARI LAURA;
e
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. CANCELLIER ENRICO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Walddorfhaeslach
(Germania) il 06/02/1981 ed iscritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Putignano al n.15, parte II, Serie C dell'anno 1983, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Putignano di procedere all'annotazione della sentenza;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Walddorf - Haeslach (Germania) il
6/02/1981, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Putignano.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., che ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 9.02.2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale l'8.07.2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a -H
(Germania) il 6/02/1981 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Putignano
(BA) al n. 15, parte II, serie C dell'anno 1981.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a -H (Germania) il 6/02/1981 e trascritto nel Registro dello Stato
[...]
Civile del Comune di Putignano (BA) al n. 15, parte II, serie C dell'anno 1983; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Putignano (BA) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2635/2024 promosso da:
, nata l'[...] a [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LANARI LAURA;
e
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. CANCELLIER ENRICO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Walddorfhaeslach
(Germania) il 06/02/1981 ed iscritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Putignano al n.15, parte II, Serie C dell'anno 1983, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Putignano di procedere all'annotazione della sentenza;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Walddorf - Haeslach (Germania) il
6/02/1981, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Putignano.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., che ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 9.02.2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale l'8.07.2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a -H
(Germania) il 6/02/1981 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Putignano
(BA) al n. 15, parte II, serie C dell'anno 1981.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a -H (Germania) il 6/02/1981 e trascritto nel Registro dello Stato
[...]
Civile del Comune di Putignano (BA) al n. 15, parte II, serie C dell'anno 1983; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Putignano (BA) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi