Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12733 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Pagano Giuseppe;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Fratello Carlo;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/01/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
06/10/2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
1
l'obbligo a carico del marito di versare la complessiva somma di euro 700,00 mensili, di cui euro 300,00 per la moglie ed euro 400,00 a titolo di contribu- to al mantenimento del figlio, oltre al pagamento nella misura del 70% delle spese straordinarie necessarie.
2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 16/02/2023, stante la mancata costituzione del resistente, il
Presidente, con ordinanza emessa in pari data rimetteva le parti davanti al
Giudice istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi: “autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
affida il figlio minore nato il [...], ad [...] i genito- Persona_1 ri con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre come in parte motiva;
assegna la causa coniugale a;
pone a carico di Parte_1 [...]
l'obbligo di corrispondere in favore di , en- Controparte_1 Parte_1 tro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 400,00 di cui € 150,00 a titolo di mantenimento personale della ricorrente ed € 250,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore Persona_1 dispone che le spese straordinarie relative allo stesso siano ripartite nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico di Controparte_1 [...]
, secondo il protocollo approvato presso il Tribunale di Paler- Parte_2 mo;
”
3. Con comparsa depositata il 12/09/2023 si è costituito in giudizio
[...]
, il quale, pur aderendo alle domande con le quali è Controparte_1 stato chiesto pronunciarsi la separazione personale, nonché l'affidamento condiviso del figlio e l'assegnazione della casa coniugale alla ricorren- CP_1
- 2 - te, ha contestato le richieste economiche formulate dalla controparte e ha dedotto di non poter corrispondere un assegno superiore ad euro 250,00 mensili, peraltro esclusivamente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, essendo state respinte le richieste istruttorie articolate dal resistente (cfr. ordinanza del 13/05/2024).
Infine, all'esito dell'ascolto del figlio minore delle parti Persona_1 all'udienza del 27/01/2025- celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti con- clusivi.
5. Sulla domanda di separazione
Occorre, anzitutto, dare atto che in data 22/11/2023 è stata emessa la sentenza non definitiva n. 5256/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
6. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che dalla coppia è nato, il 2/02/2008, il figlio che Persona_1 oggi ha 17 anni e, sentito all'udienza del 22/10/2024, ha raccontato: “(…) mio padre mi lascia libero di vederci quando io posso, comunque quando lui ha il giorno libero mi invita a mangiare da lui o fuori. Mi chiede spesso di dormire da lui, ma io preferisco di no solo perché sono abituato a dormire ad Isola con mia madre. Io ho un bel rapporto con entrambi i miei genitori e non mi sento forzato a fare nulla perché li vedo entrambi quando voglio. Ovviamente abi- tando con mia madre trascorro più tempo con lei, ma comunque ho un buon rapporto con entrambi, anzi posso dire che da quando i miei genitori non stan- no più insieme il rapporto con mio padre è migliorato (…) per me così è perfetto”
(si veda verbale d'ud. citato).
Nel caso di specie non sussistono ragioni per discostarsi dal modello legale dell'affidamento condiviso, oggetto di domanda da parte della ricorrente e a cui il coniuge ha peraltro da subito aderito, con previsione del domicilio pre-
- 3 - valente presso l'abitazione materna a Isola delle Femmine (PA), Viale Ve- spucci Amerigo n. 4, in conformità alla situazione di fatto già da tempo con- solidata sin dalla cessazione della convivenza dei genitori.
7. Regime di visita
In ordine al regime di visita con il padre, tenuto conto dell'età oggi rag- giunta dal figlio delle parti, nulla va disposto in relazione al regime di fre- quentazione residuale con il padre, avendo ormai raggiunto Persona_1 un'età ed un grado di maturità ed autonomia decisionale tale da consentirgli di decidere liberamente con quali modalità incontrare il genitore.
8. Sull'assegnazione della casa coniugale
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a ca- Parte_1 sa coniugale, ubicato a Isola delle Femmine (PA), Viale Vespucci Amerigo n.
4, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preserva- zione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vi- ta familiare.
9. Provvedimenti di carattere economico
9.1 Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di man- tenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un te- nore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di or- dine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si im- pone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matri- monio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge ri-
- 4 - chiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valu- tazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazio- ne dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile rico- struzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di manteni- mento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma an- che di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economi- ca (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
9.2 Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione per- sonale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e ma- teriale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le ne- cessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla ca- pacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che impli-
- 5 - ca una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cas- sazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-
- 6 - creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
9.3 Nella vicenda in disamina la ricorrente ha dichiarato di essere disoc- cupata e di essersi sempre occupata della gestione della casa e della crescita del figlio nel corso della convivenza matrimoniale. Persona_1
Ha soggiunto di essersi attivata, senza successo, nella ricerca di un'occupazione lavorativa attraverso l'iscrizione presso il Centro per l'impiego (cfr. all.1 alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c. del
25/01/2024), di essere attualmente aiutata economicamente dai propri geni- tori, di vivere con il figlio nell'immobile, di proprietà di questi ultimi, già adi- bito a casa coniugale e di non percepire alcun reddito o sussidio statale.
Effettivamente dalle certificazioni dell'Agenzia delle Entrate, versate in atti, si evince che per gli anni di imposta 2017-2021 non ha Parte_1 percepito redditi, nel 2022 ha avuto redditi esenti per 612,50 euro e nel
2023 di euro 1.135,20 (cfr. all.3 alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c. del 25/01/2024 e alle note depositate il 18.01.2025).
Ha, inoltre, prodotto le movimentazioni relative alla “Postepay evolution” dall'1.1.2021 sino al 31.12.2023 e non risultano entrate ad eccezione dell'assegno di mantenimento versato dal coniuge e dell'assegno unico per i figli a carico erogato dall'INPS nella misura di euro 94,00 (cfr. all.4 alla me- moria ex art. 183, co. VI, n. 3, c.p.c. del 6/02/2024).
Ha esposto che il coniuge lavora come cuoco, ha un reddito base mensile di circa euro 1.600,00 mensili che riesce ad incrementare sino ad euro
2.000,00 in occasione di eventi particolari e durante le festività (vigilia di ca- podanno, capodanno, giorno di Natale, banchetti per laure, comunioni o compleanni, ecc.), circostanza quest'ultima che non è stata invero specifica- tamente contestata dal il quale, nel costituirsi ha a sua volta riferito CP_1 che la moglie, dopo la nascita del figlio, durante il matrimonio, dal 2012 sino
- 7 - al 2016 aveva lavorato come commessa in un negozio.
Ha confermato di lavorare come cuoco alle dipendenze di “Progetto Olimpo soc. coop.” ma ha rappresentato di percepire con una retribuzione mensile di circa 1400,00 euro.
Dalla documentazione offerta in comunicazione emerge, invero, che negli anni 2020, 2021 e 2022 ha avuto un reddito da lavoro rispettivamente di eu- ro 21.684,20, di euro 22.243,97 e di euro 22.143,71 (cfr. Certificazioni Uni- che 2021,2022,2023 allegate alla memoria di costituzione), nel 2023 ha di- chiarato un reddito imponibile pari a 23.474,00 euro (si veda mod. 730 2024 allegato alle note di precisazione delle conclusioni del 20/01/2025).
Ha, altresì, riferito di dover far fronte con il suo stipendio al pagamento delle rate di due finanziamenti contratti per esigenze familiari, pari ad euro
400,00 mensili, e non ha, tuttavia, depositato alcuna documentazione onde comprovare l'effettivo ammontare e la durata dell'anzidetta esposizione debi- toria.
Occorre, d'altro canto, confermare l'ordinanza del 13.5.2024 di rigetto del- le richieste istruttorie articolate dal resistente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c. e della quale la difesa ha solleci- tato la revoca nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il
20.1.2025.
In proposito, è appena, infatti, il caso di osservare che le prove testimonia- li dedotte dal (“Vero è che alle riunioni dei genitori fissate dall'Istituto CP_1 professionale che il sig. frequenta è sempre venuto il Persona_1 padre, sig. , “Vero è che non conosco, non avendola mai vista, la ma- CP_1 dre dell'alunno ”) sono sia inammissibili, in quanto i Persona_1 relativi capitoli sono stati formulati in termini generici, poiché non conten- gono un riferimento topico preciso o un riferimento storico di dettaglio) che, comunque, ininfluenti ai fini del decidere, non essendo in contestazione, nel- lo specifico, la sussistenza dei presupposti per l'esercizio della responsabilità genitoriale congiunta.
Analogamente, d'altronde, sono parimenti superflue le richieste di esibi- zione formulate dal resistente ai sensi dell'art. 210 c.p.c. tanto in ordine agli estratti conto della Postepay intestata alla ricorrente (essendo state prodotte,
- 8 - come già innanzi rilevato, le movimentazioni del triennio 2021-2023) quanto rispetto alla percezione da parte della sig.ra dell'assegno Parte_1 sociale o reddito di cittadinanza o comunque di ogni altra misura di soste- gno, avendo la predetta depositato le Certificazioni dell'Agenzia delle Entrate.
9.4 Ciò posto, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimo- nio nonché le rispettive disponibilità economiche e capacità reddituali, seb- bene la ricorrente risulti dotata di capacità lavorativa, generica, in ragione della sua età (39 anni), e specifica, alla luce della sua pregressa esperienza lavorativa come commessa, è emersa la prova di una situazione di sperequa- zione tra le condizioni economiche delle parti, sicché la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento in suo fa- vore va accolta, dal momento che, contrariamente all'assunto del resistente, non assume rilievo contrario la circostanza, invero del tutto indimostrata, che potrebbe ottenere la corresponsione della provviden- Parte_1 za del c.d. assegno d'inclusione da parte dello Stato.
Non pare, infatti, superfluo rammentare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a fa- vore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimo- nio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non pre- senta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale de- riva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convi- venza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarie- tà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n.
12196/2017).
Nel quadro normativo del codice civile la separazione dei coniugi ha fun- zione conservativa, pur se la legge sul divorzio le ha affiancato anche una funzione dissolutiva, tanto che questa Corte ha affermato che in tema di crisi familiare, in ragione dell'unica causa della crisi, nell'ambito del procedimen- to di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi propo-
- 9 - sto anche con domanda congiunta e cumulata di separazione e di sciogli- mento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo l'id quod pre- lumque accidit, si osserva che la crisi separativa conduce, sia pure attraver- so la disciplina di una graduazione e assottigliamento delle posizioni sogget- tive (diritti e doveri) dei coniugi, dal fatto separativo e con altissima probabi- lità all'esito divorzile successivo (Cass. n. 28727 del 16/10/2023).
La funzione conservativa della separazione, ad oggi, si invera prevalente- mente nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita. In fase di separazione infatti alcuni doveri matrimoniali vengono meno (ad esempio l'obbligo di coabitazione) oppure si attenuano (ad esempio l'obbligo di fedeltà), ma è essenzialmente conservata la solidarietà economica, espressione del principio costituzionale di parità dei coniugi, che si esprime nel dovere di assistenza, in ragione della quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevere un assegno di mante- nimento dal coniuge economicamente più forte.
La giurisprudenza della Corte ha affermato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a fa- vore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimo- nio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non pre- senta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale de- riva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convi- venza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarie- tà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196 del
16/05/2017; conf. Cass. n. 16809 del 24/06/2019; Cass. n. 4327 del
10/02/2022).
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale so- stegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne
- 10 - ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere con- sapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconcilia- zione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di di- vorzio è riconosciuto -se riconosciuto- sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (Cass. civ. sez. un. n.
18287/2018).
Tuttavia, finché perdura lo stato di separazione resta attiva la solidarietà matrimoniale, che si concreta nel dovere di assistenza tra coniugi, sebbene diversamente attuato che in costanza di convivenza, e cioè con una presta- zione patrimoniale periodica, perché i coniugi non vivono più insieme;
ed è attivo anche — di conseguenza — il legame con il modello matrimoniale con- cretamente vissuto dai coniugi e cioè il pregresso tenore di vita.
Pertanto, alla stregua delle argomentazioni illustrate, appare equo confer- mare l'obbligo posto in capo al resistente, già stabilito nell'ordinanza presi- denziale, di versare in favore di la somma di 150,00 Parte_1 mensili.
Con riguardo, invece, al mantenimento del minore, alla luce delle condi- zioni reddituali precedentemente indicate, dello svolgimento di attività lavo- rativa da parte del delle esigenze di vita del figlio della coppia in ra- CP_1 gione dell'età e della fissazione del domicilio prevalente del medesimo presso l'abitazione materna, appare del pari congrua la misura del contributo al mantenimento dovuto da in favore della ricorrente Controparte_1 di euro 250,00 mensili per il figlio minore somma Persona_1 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale se- condo gli indici ISTAT F.O.I.
Il resistente va obbligato, altresì, a contribuire nella misura del 50%, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza – fermo restando quanto già stabilito per il periodo pregresso nell'ordinanza presi- denziale -, alle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella acce- zione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pa- lermo in data 2 luglio 2019.
- 11 - 10. Spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, della soccom- benza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, si riten- gono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1) richiama la sentenza non definitiva n. 5256/2023 emessa il
22/11/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_2
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto ma-
[...] trimonio a Isola Delle Femmine (PA) il 15/12/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, parte I, dell'anno 2007;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_2 si, nato il [...], ad [...] i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita con il genitore non collocatario secondo le modalità indicate in parte motiva;
3) assegna la casa coniugale, ubicata a Isola delle Femmina (PA), Viale Ve- spucci Amerigo n. 4, a;
Parte_1
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore di , la complessiva somma di euro 400,00 Parte_1 mensili, di cui euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del fi- glio della coppia ed euro 150,00 per ilmante- Persona_1 nimento della moglie, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da riva- lutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
5) dichiara tenuto al pagamento del 50% delle Controparte_1 spese straordinarie da sostenere in favore del figlio a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie ap- provato in data 2 luglio 2019;
7) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
- 12 - 8) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 5/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
- 13 -