CA
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/10/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1536/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Salvatore Grillo Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Prestazione d'opera professionale”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1536 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 2635/2023 emessa dal Tribunale di Foggia – Seconda Sezione Civile, pubblicata il 26.10.2023 TRA
(CF: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale C.F._2 sulle gemelle minori E , rappresentati e difesi Persona_1 Per_2 congiuntamente e disgiuntamente dall' AVV. MASSAIU GIUSEPPINA e dall'AVV. BALESTRA ROSA ALBA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Balestra Rosa Albe in Massafra (TA), via Bolzano, n. 38, giusta procura in atti APPELLANTI CONTRO
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
(p. iva ), con
[...] P.IVA_1 sede in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini, in persona del vice presidente e legale rappresentante Dott. rappresentata e difesa dall'AVV. Controparte_3
pagina 1 di 12 LI NZ ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Lecce (LE) al Viale Ugo Foscolo n. 39, giusta procura in atti APPELLATA Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 7.05.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione del 15.03.2011, e , in proprio e Parte_3 Parte_2 nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle minori e Persona_3 Per_4
, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia l
[...] [...]
in persone del Direttore generale pro tempore, al fine di Controparte_2 ottenere, previo accertamento e declaratoria di responsabilità della struttura sanitaria, la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza delle errate cure somministrate alle figlie.
A fondamento della domanda gli attori deducevano che: in data 11.08.2006, nascevano prematuramente, alla 24° settimana di gestazione, presso la “ Controparte_2
” di San Giovanni Rotondo, con parto cesareo, le gemelline e
[...] Persona_3
, le quali – data la condizione tipica dei neonati estremamente prematuri, Per_1 venivano immediatamente ricoverate nel reparto di terapia intensiva dello stesso nosocomio;
in data 8.09.2006, rilevata l'elevata probabilità di sviluppo della retinopatia del prematuro (ROP), le bimbe venivano sottoposte alla prima visita oculistica che evidenziava per “FOO (per entrambi gli occhi) non alterazioni al polo ed Persona_3 in media periferia. Solo immaturità vascolare in media periferia” e per Persona_4
OD (occhio destro) molto elevato si evidenzia plus al polo posteriore con cresta posteriore e anomalie vascolari evidenti. La retina appare giallastra. FO (occhio sinistro) si esplora meglio che il controlaterale;
polo posteriore plus meno interessato dal plus né piega stellata di media periferia. Anomalie vascolari dei vasi periferici e cresta evidente”; all'esito della diagnosi entrambe ricevevano trattamento di
“fotocoagulazione” (laserterapia) cui seguivano altri controlli. In data 5.02.2007 Per_3
subiva l'asportazione del cristallino in entrambi gli occhi e, alla luce del quadro
[...] clinico che suggeriva un'evoluzione verso l'atrofia bulbare, si rendeva necessario il ricorso all'impianto di protesi oculari per ridurre l'impatto dell'atrofia sullo sviluppo del volto. , a seguito della laserterapia, in data 19.09.2006, riceveva diagnosi Persona_4 di “emovitreo bilaterale” e i successivi controlli riferivano “distacco retinico pagina 2 di 12 imbutiforme ed emorragieintra e retro bulbari”; pertanto, in data 3.02.2007 veniva trasferita presso il e subiva l'asportazione del cristallino e Controparte_4 vitrectomia, parziale asportazione delle membrane epiretiniche in occhio sinistro;
successivamente, il 12.03.2007 veniva sottoposta ad intervento di asportazione di cataratta e vitrectomia in occhio destro, nel corso del quale di verificava una rottura retinica iatrogena. Gli attori denunciavano che l'esito del trattamento laser, eseguito in modo quantitativamente diverso sulle due figlie, aveva causato in entrambe una “cecità bilaterale assoluta con atrofia bulbare” e che tanto fosse da imputare alle cure inadeguate fornite dal personale sanitario dell convenuto, il quale non avrebbe Controparte_5 effettuato una valutazione appropriata della situazione clinica secondo gli standard riconosciuti dalle società scientifiche;
nel dettaglio, secondo la prospettiva difensiva degli attori, l'utilizzo di sorgenti laser prima della 30° settimana di vita postconcezionale (età di gestazione + età dalla nascita) era non solo rischiosa (come rilevatasi nel caso di specie, ove gran parte dell'energia del laser veniva assorbita dal sangue presente nei vasi sanguinei, così disperdendosi il suo effetto nei tessuti circostanti anziché sulla retina) ma anche contraria alle linee guida vigenti. Tanto premesso, e : - nella qualità di esercenti la potestà Parte_3 Parte_2 genitoriale sulle minori e chiedevano il riconoscimento del Persona_3 Persona_4 danno biologico nella misura di € 1.165.956,60 per ciascuna delle figlie, “di cui € 896.692,10 per danno da invalidità permanente al 100% (aumentandosi del 30% secondo equità, il valore base di ogni punto di invalidità ex tabelle di Milano, 2006, stante la prognosi futura, il danno estetico e ogni conseguenza) ed € 269.067,50 = per danno morale per l'esistenza inequivocabile del reato per lesioni personali gravissime, le conseguenze personali, sociali, affettive e psichiche future” con riferimento al momento in cui e non avranno più i genitori, nonché l'accertamento e la Per_1 Per_3 liquidazione del danno patrimoniale, “ossia le spese mediche presenti e future e, soprattutto il danno alla capacità lavorativa da accertarsi in corso di causa. Trattasi di danno patrimoniale vero e proprio, cioè economico da “mancato guadagno”, danno non aleatorio ma autentico, con le caratteristiche del danno “futuro”, cioè che si attuerà sicuramente o molto probabilmente nel corso degli anni e del quale si può prevedere sin d'ora l'esistenza, rientrando nell'area di una presunzione semplice ma 'grave, precisa e concordante' di una incidenza peggiorativa sull'attività lavorativo- lucrativa futura. Il tutto oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, dal giorno dell'evento sino al saldo”. Gli attori, in proprio, chiedevano la condanna dell'Ente Ospedaliero convenuto “al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
[…] da quantificarsi in via equitativa (oltre interessi e rivalutazione monetaria): danno pagina 3 di 12 emergente (spese di assistenza e di viaggi per i controlli medici, terapie, ecc.) lucro cessante (mancata acquisizione di ulteriori fondi di reddito) in base all'id quod plerumque accidit;
Danno morale per l'ingiusta sofferenza psico-emotiva, per la rovinata serenità familiare”; con vittoria di spese e competenze. 1.1 Costituendosi in giudizio, la “ ” Controparte_1 Controparte_1
, contestava la pretesa attorea in fatto e in diritto deducendo: - sotto il profilo
[...] dell'an debeatur che il trattamento foto/coagulativo era indicato per pazienti affette da ROP in V stadio (caratterizzato da ploriferazione fibro-vascolare) in zona II con componente plus (i.e. congestione e tortuosità dei vasi retinici), nonché l'assenza di prova circa la riconducibilità eziologica della retinopatia sviluppata da e Persona_3
alla prestazione sanitaria;
- sotto il profilo del quantum debeatur l'errata Per_1 valutazione di invalidità permanente delle minori, determinata in citazione nella misura del 100% per la tipologia dei postumi a fondamento della pretesa risarcitoria e per la riconducibilità della patologia sofferta anche a cause genetiche e/o concomitanti alla nascita, nonché l'assenza di prova con riferimento al danno patrimoniale. L'Ente Ospedaliero chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi. 1.2 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti e l'espletamento di una prima consulenza medico-legale nella persona del dott. cui faceva seguito una seconda consulenza medico legale collegiale Persona_5 nelle persone del Prof , medico legale, Dott.ssa Persona_6 Persona_7
neonatologa e Dott oculista, resasi necessaria, secondo il
[...] Persona_8 giudice di prime cure, considerata la lacunosità della prima ctu. 1.3 Con sentenza n. 2635/2023, pubblicata il 26.10.2023, il Tribunale di Foggia, in considerazione dei principi vigenti in materia di responsabilità medica e del periodo temporale in cui si sono verificati gli eventi alla base della richiesta risarcitoria, riconosceva la natura contrattuale o da “contatto sociale” dell'obbligazione assunta dal medico nei confronti delle pazienti e, all'esito dell'istruttoria, escludeva profili di responsabilità a carico della struttura sanitaria. Pertanto, così provvedeva: “1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;
3) pone definitivamente a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuno, le spese della CTU come liquidate in corso di causa”.
2. Avverso detta sentenza, con atto di citazione in appello, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. il 4.12.2023, e , in proprio e in qualità di Parte_3 Parte_2 genitori esercenti la potestà genitoriale sulle gemelle minori e , Persona_3 Per_1 hanno interposto tempestivo gravame chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il pagina 4 di 12 conseguente accoglimento della domanda risarcitoria, reiterando le medesime richieste già formulate in primo grado e insistendo sul rinnovo della CTU. Con unico e articolato motivo gli appellanti impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo sostanzialmente che il Tribunale si sia erroneamente e acriticamente uniformato alla relazione dei CCTTUU, giungendo così a escludere ingiustamente la responsabilità dell' . Secondo la prospettiva difensiva di Controparte_5 [...]
e , la perizia risulterebbe inficiata dalle seguenti omissioni e/o Parte_3 Parte_2 contraddizioni. Ed invero i CCTTUU non avrebbero considerato:
- che la cartella clinica non rispetterebbe i canoni minimi previsti dalla normativa vigente al 2011, poiché le pagine non sono numerate, molte non riportano il nome delle pazienti;
inoltre, gli appellanti rilevano l'assenza dei referti ecografici essenziali ai fini della prova sulla stadiazione della ROP e delle immagini dello stato reale della retina e dei segmenti esaminati nonché delle schede operatorie;
- che gli screening sono riportati su fogli bianchi, ove manca intestazione dell CP_2 del reparto, i dati identificativi delle pazienti, la timbratura, l'indicazione delle modalità di svolgimento di detto esame. Osservano altresì che sono compilati a penna, non contengono la sequenza delle pagine e delle visite, non potendo dunque assurgere a prova che l'esame sia stato eseguito nei giorni indicati e tanto sarebbe provato anche dal fatto che nel diario clinico non sono state riportate talune visite mediche;
- che i sanitari si sono discostati dalle linee guida dell'epoca nella specifica problematica connessa alla ROP, determinando, in tal modo, non solo l'insuccesso dell'intervento ma addirittura un peggioramento e gravi lesioni fisiognomiche alle bambine che oggi sono costrette ad indossare i cosiddetti “occhi di vetro”. A tal riguardo, gli appellanti censurano in particolare quella parte della sentenza in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni dei CCTTUU, i quali, pur rilevando che la prima visita oculistica fu eseguita in anticipo, hanno comunque ritenuto che ciò abbia consentito di diagnosticare le anomalie presenti nel fondo oculare delle gemelle. Conseguentemente, il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato la sussistenza della responsabilità medica in capo ai sanitari per l'inadeguata esecuzione degli screening (modalità e tempistiche delle visite oculistiche) degli interventi (esecuzione anticipata della laserterapia e omessa vitrectomia), causalmente collegati alle gravi lesioni riportate dalle figlie, come sostenuto dal CTP dott.
[...] in giudizio la Persona_9 Controparte_1
, Ente gestore dell'
[...] Controparte_2
, in persona del vicepresidente e legale rappresentante Dott.
[...] CP_3
pagina 5 di 12 ha contestato gli avversi assunti chiedendo il rigetto del gravame in quanto CP_3 infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio. 2.2 A seguito di trattazione scritta, in data 7 maggio 2025, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*********************
3. L'appello, ai limiti della inammissibilità, non merita accoglimento, risolvendosi in una mera riproposizione di quanto già esposto dagli appellanti nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e, in particolare, nella medesima contestazione della CTU medico legale collegiale ivi espletata.
Tutte le critiche mosse da parte appellante alla consulenza hanno già formato oggetto della contestazione alla bozza della CTU ed hanno ricevuto il relativo riscontro in sede di relazione definitiva. In particolare l'atto di appello, dopo aver ripercorso le vicende sanitarie occorse alle minori, ribadisce i motivi di censura all'operato del Collegio peritale riportando invero in maniera parziale da quanto illustrato dal CTU. Per contro la lettura complessiva di ben DUE elaborati medico/legali ha consentito di verificare la correttezza dell'operato dei sanitari della struttura originariamente convenuta che “è stato effettuato secondo la migliore scienza medica”. Già la prima CTU elaborata dal Dr. Rosa concludeva nel senso che : << va comunque affermato che la patologia da cui erano affette le periziate è estremamente grave ed anche un intervento precoce avrebbe avuto scarse possibilità di successo e, comunque, non avrebbe riportato ad un visus sufficiente alla normale vita di relazione. Trattasi, pertanto, di caso di particolare complessità e difficoltà. Inoltre non può dirsi, seppure con il criterio civilistico del “più probabile che non” che a seguito dell'intervento si sarebbe ottenuto un esito diverso da quello attuale>>. In esito alle contestazioni di controparte, è stata disposta una seconda CTUcollegiale
La relazione che i CCTTUU - Prof medico legale, Dott.ssa Persona_6
neonatologa e Dott oculista - hanno Persona_7 Persona_8 depositato ha confermato quanto argomentato nel precedente elaborato in relazione alla mancanza di prova in relazione alla domanda risarcitoria ed all'assenza di responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta. Scrivono infatti in proposito i periti di ufficio nelle loro conclusioni: <1) Le vicende cliniche di ed che hanno preceduto l'esecuzione dei trattamenti di Per_10 Persona_4
Fotoablazione laser della retina e le ragioni che condussero all'esecuzione degli stessi sono descritte nella parte descrittivo-analitica della presente relazione. Sulla base degli atti e di quanto riscontrato le bambine risultano entrambe affette da cecità. Non pagina 6 di 12 si è avuta a disposizione alcuna CTP del Dott. 2) Alla luce della bibliografia di Per_9 settore relativa ai tempi in cui si ebbero gli accadimenti, le piccole furono sottoposte ad un programma di screening “precoce” ed in funzione di tanto furono prese le scelte terapeutiche;
la estrema prematurità alla nascita postulava di per sé lo sviluppo di una ROP con probabilità superiori al 50%. Nessuna censura può essere mossa al trattamento al quale fu sottoposta . Per ricorre un ritardo nel Per_1 Per_10 timing d'intervento di 48 h. 3) Il caso descritto presenta carattere di complessità clinica in relazione alla estrema prematurità delle bambine. Per quanto detto alla nascita ed in relazione a quanto sopra la probabilità di sviluppare la ROP era per entrambe superiore al 50%. Per quanto concerne la sola ed il ritardo di 48 h Per_10 nel trattamento, l'eventuale effetto migliorativo è solo aleatorio. Di certo il ritardo ha privato la piccola di una possibilità di miglioramento, non quantificabile Per_10 percentualmente. 4) Come detto sopra il “danno iatrogeno” della è solo Parte_4 di tipo eventuale. Di certo, per entrambe, la condizione di cecità ha gravi riflessi sulla sfera individuale, su quella relazionale e sull'espletamento delle normali attività. Non è però possibile esprimersi in termini percentuali su quanto – per – il ritardo Per_10 abbia inciso. 5) Le bambine nacquero in età estremamente precoce (24 settimana di età gestazionale) l'11 Agosto del 2006 presso l'U.O. di Ginecologia dell CP_2
“ di San Giovanni Rotondo e trasferite Controparte_1 immediatamente presso la TIN del medesimo nosocomio ove rimasero ricoverate fino al 30 Novembre 2006. Qualora la ROP fosse stata diagnosticata/trattata diversamente, in ragione delle condizioni generali dettate dalla estrema prematurità, le due nasciture in ogni caso sarebbero state ricoverate. 6) Non sono possibili miglioramenti. 7) Le spese sono congrue. 8) Non si è addivenuti ad una composizione bonaria della lite”. Ciò posto e con riferimento all'appello di controparte si osserva che, come detto, l'impugnazione consiste essenzialmente e sostanzialmente nella riproposizione delle censure già sollevate dai CCTTP attorei avverso la prima stesura della CTU e che hanno trovato puntuale riscontro (e smentita) da parte dei CCTTU nelle “Note a chiarimento” del 12.07.2021. Ed infatti, con riferimento alla controdeduzione di parte attrice che le visite di screening per la ROP nelle due gemelle furono eseguite precocemente ovvero secondo un timing differente rispetto a quello previsto dalle linee guida, i CCTTU replicano tecnicamente affermando che “l'inizio dello screening è basato più sull'età post- mestruale (e.g. alla nascita + età cronologica) piuttosto che sull'età post-natale. In accordo a quanto previsto dalle linee guida di riferimento, la prima visita per neonati con età gestazionale pari a 24 settimane, deve essere effettuata alla 31° settimana post- mestruale. Nel caso in esame, le piccole ed , entrambe nate pretermine Per_10 Per_1 pagina 7 di 12 alla 24° settimana di età gestazionale, furono sottoposte alla prima visita di screening per ROP alla 28° settimana di vita post-concezionale. È un fatto – ma tanto lo si era già evidenziato nel corpo della relazione preliminare inoltrata alle parti – che la prima visita oculistica fu effettuata “in anticipo” sulle gemelle ma tanto permise di Per_3 evidenziare le anomalie vascolari delle due gemelle e di porre in essere il trattamento.” In merito alla mancata esecuzione di rilievi fotografici nel corso delle visite oculistiche di screening non furono eseguiti rilievi fotografici i CCTTU replicano che “Le modalità d'esecuzione dello screening prevedono l'utilizzo per il monitoraggio della malattia della RETCAM, apparecchiatura munita di telecamera che consente di fornire immagini fotografiche del fondo oculare. In atti non risultano allegate immagini prodotte nel corso delle visite di screening. Non vi è obbligo di allegare gli eventuali screen fotografici alla cartella clinica. Le risultanze degli esami oculistici sono però trascritte in cartella e ad esse ci si è attenuti, non essendovi indicazioni di non correttezza degli stessi. Quanto ai rilievi in ordine alla incompletezza della cartella clinica, può osservarsi come gli appellanti non indicano le conseguenze pregiudizievoli che le “incompletezze” avrebbero comportato nello studio della vicenda clinica e quali omissioni specifiche vi siano state (affermano che non risultano annotate alcune visite), considerato peraltro che anche i quattro CTP, sulla base della medesima cartella clinica hanno potuto agevolmente redigere la propria perizia. Per quanto riguarda il caso di i consulenti tecnici di parte attrice specificano Per_10 che: “3) l'evoluzione da “immaturità vascolare in periferia” a “ROP III plus in zona I” realizzatasi nell'arco di sette giorni sia da considerarsi altamente improbabile;
4) il trattamento laser sia stato eseguito, in assenza di bibliografia internazionale in merito alla tempistica di intervento, “precocemente”. Gli stessi, tuttavia, lamentano un ritardo di 48h nell'esecuzione dello stesso. Tanto avrebbe favorito, in relazione alla precocità Parte_ del suo utilizzo, l'evoluzione disastrosa della fino alla cecità totale. 5) non vi fu tempestiva indicazione ad intervento di vitrectomia, stante la diagnosi di distacco di retina in data 14.10. In merito a tali censure riguardanti la specifica situazione di il collegio dei Per_10
CCTTU ha così replicato “3) fu sottoposta alla prima visita di screening Per_10
l'8.09.2006, all'esito della quale le fu refertata “solo immaturità vascolare”. I successivi controlli oculistici furono eseguiti il 12.9 ed il 19.9. In occasione di tale terza visita - e dunque dopo 11 e non 7 giorni dalla prima visita - fu rilevata “ROP III° plus in zona I”. Occorre sottolineare che l'evoluzione della ROP può essere estremamente variabile: tanto non consente di valutare come più o meno probabile l'evoluzione da immaturità
pagina 8 di 12 vascolare a ROP III° plus in zona I occorsa nell'arco di 11 giorni. Tanto, oltretutto, tenendo conto che a 24 settimane di età gestazionale il rischio di sviluppare la ROP è compreso tra il 90 ed il 100% ed il rischio di sviluppare una forma grave tra l'80 ed il 90% nonché degli elementi di specifica del caso concreti correlati ad alto rischio (età gestazionale alla nascita, basso peso alla nascita, necessità di ventilazione meccanica, sepsi, anemia e ittero della prematurità). 4) Non esistono in letteratura linee guida di riferimento che diano indicazioni circa il timing d'esecuzione della laserterapia in relazione alla età gestazionale. Quel che è indicato è che la presenza di plus disease (definita come dilatazione e tortuosità dei vasi sanguigni retinici posteriori) in zona I o II suggerisce una appropriata ablazione periferica piuttosto che l'osservazione. Pur in assenza di specifiche linee guida di riferimento sulla esecuzione del trattamento in età così precoce, è evidente che una condotta interventista era preferibile ad una attendista. Per quanto concerne il ritardo di 48h occorso nel trattamento in giova ribadire Per_10 come, tenuto conto di tutti gli elementi di specifica, il ruolo causale nel determinismo degli eventi è pressoché aleatorio, atteso che l'evoluzione infausta della ROP avrebbe comunque potuto realizzarsi. 5) La vitrectomia è il trattamento da effettuarsi prima del distacco di retina completo. La vitrectomia avrebbe infatti la finalità di rimuovere quei fattori angiogenetici responsabili dell'evoluzione inesorabile della malattia verso la proliferazione fibrovascolare e verso il distacco di retina. L'intervento di vitrectomia al 5° stadio, visti gli scarsi esiti funzionali, è stato quasi del tutto abbandonato. I risultati del trattamento di vitrectomia, da intendersi come successo anatomico, variano dall'84% al 100% per ROP stadio 4A e dal 73% al 92% per ROP stadio 4B come indicato dai consulenti tecnici di parte attrice sulla base di un dato di letteratura (2018) successivo agli eventi per i quali è il presente accertamento (2006). Premettendo che il recupero visivo è legato oltre che alla corretta conduzione dell'intervento, alle condizioni anatomiche funzionali del nervo ottico e della retina che, sebbene accollata, non può esplicare correttamente le proprie funzioni se presenta lesioni degenerative, miopiche, infiammatorie, traumatiche rilevanti o esiti di retinopatia del prematuro, le evidenze disponibili all'epoca dei fatti per cui è causa, ci dicono che in effetti, l'early vitrectomy effettuata alla 38-42ma settimana di età post-concezionale, ha come scopo la rimozione precoce delle trazioni vitreali, nello stadio IVa, in modo tale da consentire di ottenere un riaccollamento della retina anche solo parziale, preservando la fissazione centrale e la riduzione delle alterazioni cicatriziali del polo posteriore, quali pieghe o dragging maculare. Per quanto riguarda i casi di ROP stadio IVb e stadio V rappresentati da un distacco di retina prevalentemente trazionale esteso e coinvolgente la macula, in queste forme la proliferazione non è solo vitreale ma si trova sulla superficie retinica. L'obiettivo in questo caso non è solo l'asportazione delle trazioni pagina 9 di 12 intravitreali, ma soprattutto la rimozione delle membrane pre-retiniche caratterizza l'evoluzione verso lo stadio V. Soprattutto in quest'ultimo caso, ma anche nello stadio IV b, si può avere un coinvolgimento del cristallino e del vitreo retrolenticolare, che obbliga ad una vitrectomia associata a lensectomia. L'utilità della vitrectomia non è priva di controversie, così come si evince dall'analisi degli “outcome” chirurgici, in quanto, a fronte di un successo funzionale molto scarso (15% di “ambulatori vision”, ovvero mera percezione delle ombre), si ha un successo anatomico nel 90% dei casi. Sulla gestione del caso di i consulenti tecnici di parte attrice Per_1 osservano che: 1 ) vi fu un evidente errore di diagnosi o, in alternativa, di trattamento: se la diagnosi era ROP stadio IV, non vi era assolutamente alcuna indicazione al laser;
2) nonostante l'inesplorabilità del fundus oculi già evidenziata alle visite oculistiche del 19 e del 21 Settembre, vi fu un ritardo nella prescrizione dell'ecografia eseguita il 18 Ottobre che ha ritardato l'indicazione all'intervento di vitrectomia. In risposta a tali osservazioni, i CCTTU argomentano nel modo che segue: “Nel caso di ES il precoce monitoraggio della funzionalità visiva permise una tempestiva diagnosi e dunque immediato trattamento della condizione patologica. Di fatto alla piccola furono rilevate “anomalie vascolari e cresta periferica Per_1 evidente” già nel corso della prima visita oculistica dell'8 Settembre 2006 (28esima settimana di età post-concezionale) tanto che a distanza di 24h (il 9.09), confermata la diagnosi di ROP al 4 stadio (plus al polo posteriore maggiormente evidente all'occhio destro rispetto al sinistro), la piccola fu correttamente sottoposta al trattamento fotocoagulativo bilateralmente. Infatti nel 2003, l'Early Treatment for Rethinopathy of Prematurity Randomized Trial, ha identificato all'interno delle ROP presoglia un sottogruppo di forme ad alto rischio retinico e cecità (ROP TIPO I) e pertanto meritevole d'intervento di laserterapia precoce, identificabile con i seguenti criteri: - ZONA 1, qualsiasi stadio di ROP con plus disease -ZONA 1, ROP stadio III, con o senza plus disease -ZONA 2, ROP stadio II o III con plus disease. Rinviene come la presenza del plus disease sia un elemento che indica come necessario il trattamento. Inesatta fu invero la diagnosi di dimissione di “retinopatia della prematurità di 4° stadio bilaterale” posta a fronte del riscontro di un “distacco totale di retina ad imbuto chiuso” da correlarsi ad uno stadio 5 nella stadiazione della ROP così come indicato dai dati della letteratura di riferimento: si trattò dunque di inesattezza nella compilazione della cartella, essendo il dato incongruente con quanto riscontrato all'esame del fondo oculare.
pagina 10 di 12 Relativamente al ritardo di esecuzione della vitrectomia per , valgono le Per_1 considerazioni già svolte per . L'effetto migliorativo dell'intervento sarebbe stato Per_10 solo “eventuale” ed aleatorio dal punto di vista funzionale.” Il Tribunale, in sede di decisione, ha poi fatto riferimento analiticamente alla relazione peritale, riportandone dettagliatamente i punti salienti ed affermando che trattasi di
“conclusioni assolutamente condivisibili – perché ancora una volta fondate sull'attento studio degli atti, esenti da vizi logici e sorrette da ampie ed articolate argomentazioni che consentono di superare anche le generiche osservazioni contenute nelle brevi relazioni a firma del Dr. del 13.3.2007 e del 18.3.2007 in ordine Per_9 agli effetti del trattamento precoce cui le minori furono sottoposte”. Conclusivamente, sulla base degli esiti della CTU collegiale, non si può non rilevare come la causa dei serissimi deficit vada ravvisata esclusivamente in una complicanza inemendabile rientrante nella statistica già evidenziata che accerta, per i nei neonati con età gestazionale inferiore alla 26 settimana, uno sviluppo della ROP nell'80% dei casi. Quanto alla documentazione allegata e alle critiche relative alle gravi conseguenze in soggetto prematuro affetto da ROP, deve rilevarsi – concordemente a quanto osservato dalla difesa della struttura - come, alla luce dei rilievi dei CCTTUU, esse non attengano al fulcro della questione, rappresentato dal nesso causale tra correlazione causale tra prematurità e Rop e possibile incidenza che avrebbe avuto un trattamento alternativo, essendo incontrovertibile l'aggravarsi delle condizioni delle neonate e la riduzione delle loro capacità visive, da leggersi nel contesto delle gravi patologie da cui le stesse erano già affette dalla nascita. Nella sostanza, dunque, le doglianze espresse nei confronti della CTU non esprimono una ricostruzione alternativa valida in termini di determinazione causale di uno stato patologico permanente che abbia peggiorato, sovrapponendovisi, gli effetti ingravescenti Per_1 delle patologie da cui le piccole e erano già affette, né sotto il profilo di un Per_1 eventuale danno da perdita di chances. In primo luogo in quanto neppure i CCTTU ritengono che le pazienti avessero delle concrete ed effettive possibilità di evitare l'evoluzione della malattia né che il trattamento sanitario le ha vanificate. In secondo luogo in quanto tale tipo di pregiudizio non è mai stato domandato ed è – per costante giurisprudenza – ontologicamente differente dal risarcimento del danno incentrato sul nesso causale. Si tratta infatti di un particolare tipo di danno e, segnatamente, una distinta ed autonoma ipotesi di danno emergente incidente su di un diverso bene giuridico, quale la mera possibilità del risultato finale. Pertanto la relativa domanda deve essere espressamente dedotta e richiesta ab origine (atto di citazione) mentre, nel caso di specie, non è mai stata avanzata né può essere pagina 11 di 12 operata d'ufficio dal giudice, non essendo la relativa domanda insita implicitamente, come un minus, in quella volta a far valere il pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato in quanto trattasi di domanda del tutto differente, sulla quale, ove non proposta, il giudice non può pronunciare (cfr. altresì Cass. Civ., sez. III, sentenza 4 marzo 2004, n. 4400)
4. Le spese del presente giudizio devono porsi a carico degli appellanti, in solido, e a favore della struttura sanitaria, secondo il criterio della soccombenza ( non vi è appello sulla compensazione operata dal giudice di prime cure) e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 ( valore indeterminabile – complessità bassa – valori minimi e con esclusione della fase istruttoria)
5. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Parte_3 Parte_2 genitoriale sulle minori e , con atto di citazione Persona_3 Persona_4 regolarmente notificato a mezzo p.e.c. il 4 dicembre 2023, nei confronti della Controparte_1
, Ente gestore dell , in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante, avverso la sentenza n. 2635/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 26.10.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in complessivi €. 3.480,00 per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, del 10.09.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Paola Barracchia Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Salvatore Grillo Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Prestazione d'opera professionale”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1536 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 2635/2023 emessa dal Tribunale di Foggia – Seconda Sezione Civile, pubblicata il 26.10.2023 TRA
(CF: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale C.F._2 sulle gemelle minori E , rappresentati e difesi Persona_1 Per_2 congiuntamente e disgiuntamente dall' AVV. MASSAIU GIUSEPPINA e dall'AVV. BALESTRA ROSA ALBA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Balestra Rosa Albe in Massafra (TA), via Bolzano, n. 38, giusta procura in atti APPELLANTI CONTRO
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
(p. iva ), con
[...] P.IVA_1 sede in San Giovanni Rotondo (FG) al Viale Cappuccini, in persona del vice presidente e legale rappresentante Dott. rappresentata e difesa dall'AVV. Controparte_3
pagina 1 di 12 LI NZ ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Lecce (LE) al Viale Ugo Foscolo n. 39, giusta procura in atti APPELLATA Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 7.05.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione del 15.03.2011, e , in proprio e Parte_3 Parte_2 nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle minori e Persona_3 Per_4
, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia l
[...] [...]
in persone del Direttore generale pro tempore, al fine di Controparte_2 ottenere, previo accertamento e declaratoria di responsabilità della struttura sanitaria, la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza delle errate cure somministrate alle figlie.
A fondamento della domanda gli attori deducevano che: in data 11.08.2006, nascevano prematuramente, alla 24° settimana di gestazione, presso la “ Controparte_2
” di San Giovanni Rotondo, con parto cesareo, le gemelline e
[...] Persona_3
, le quali – data la condizione tipica dei neonati estremamente prematuri, Per_1 venivano immediatamente ricoverate nel reparto di terapia intensiva dello stesso nosocomio;
in data 8.09.2006, rilevata l'elevata probabilità di sviluppo della retinopatia del prematuro (ROP), le bimbe venivano sottoposte alla prima visita oculistica che evidenziava per “FOO (per entrambi gli occhi) non alterazioni al polo ed Persona_3 in media periferia. Solo immaturità vascolare in media periferia” e per Persona_4
OD (occhio destro) molto elevato si evidenzia plus al polo posteriore con cresta posteriore e anomalie vascolari evidenti. La retina appare giallastra. FO (occhio sinistro) si esplora meglio che il controlaterale;
polo posteriore plus meno interessato dal plus né piega stellata di media periferia. Anomalie vascolari dei vasi periferici e cresta evidente”; all'esito della diagnosi entrambe ricevevano trattamento di
“fotocoagulazione” (laserterapia) cui seguivano altri controlli. In data 5.02.2007 Per_3
subiva l'asportazione del cristallino in entrambi gli occhi e, alla luce del quadro
[...] clinico che suggeriva un'evoluzione verso l'atrofia bulbare, si rendeva necessario il ricorso all'impianto di protesi oculari per ridurre l'impatto dell'atrofia sullo sviluppo del volto. , a seguito della laserterapia, in data 19.09.2006, riceveva diagnosi Persona_4 di “emovitreo bilaterale” e i successivi controlli riferivano “distacco retinico pagina 2 di 12 imbutiforme ed emorragieintra e retro bulbari”; pertanto, in data 3.02.2007 veniva trasferita presso il e subiva l'asportazione del cristallino e Controparte_4 vitrectomia, parziale asportazione delle membrane epiretiniche in occhio sinistro;
successivamente, il 12.03.2007 veniva sottoposta ad intervento di asportazione di cataratta e vitrectomia in occhio destro, nel corso del quale di verificava una rottura retinica iatrogena. Gli attori denunciavano che l'esito del trattamento laser, eseguito in modo quantitativamente diverso sulle due figlie, aveva causato in entrambe una “cecità bilaterale assoluta con atrofia bulbare” e che tanto fosse da imputare alle cure inadeguate fornite dal personale sanitario dell convenuto, il quale non avrebbe Controparte_5 effettuato una valutazione appropriata della situazione clinica secondo gli standard riconosciuti dalle società scientifiche;
nel dettaglio, secondo la prospettiva difensiva degli attori, l'utilizzo di sorgenti laser prima della 30° settimana di vita postconcezionale (età di gestazione + età dalla nascita) era non solo rischiosa (come rilevatasi nel caso di specie, ove gran parte dell'energia del laser veniva assorbita dal sangue presente nei vasi sanguinei, così disperdendosi il suo effetto nei tessuti circostanti anziché sulla retina) ma anche contraria alle linee guida vigenti. Tanto premesso, e : - nella qualità di esercenti la potestà Parte_3 Parte_2 genitoriale sulle minori e chiedevano il riconoscimento del Persona_3 Persona_4 danno biologico nella misura di € 1.165.956,60 per ciascuna delle figlie, “di cui € 896.692,10 per danno da invalidità permanente al 100% (aumentandosi del 30% secondo equità, il valore base di ogni punto di invalidità ex tabelle di Milano, 2006, stante la prognosi futura, il danno estetico e ogni conseguenza) ed € 269.067,50 = per danno morale per l'esistenza inequivocabile del reato per lesioni personali gravissime, le conseguenze personali, sociali, affettive e psichiche future” con riferimento al momento in cui e non avranno più i genitori, nonché l'accertamento e la Per_1 Per_3 liquidazione del danno patrimoniale, “ossia le spese mediche presenti e future e, soprattutto il danno alla capacità lavorativa da accertarsi in corso di causa. Trattasi di danno patrimoniale vero e proprio, cioè economico da “mancato guadagno”, danno non aleatorio ma autentico, con le caratteristiche del danno “futuro”, cioè che si attuerà sicuramente o molto probabilmente nel corso degli anni e del quale si può prevedere sin d'ora l'esistenza, rientrando nell'area di una presunzione semplice ma 'grave, precisa e concordante' di una incidenza peggiorativa sull'attività lavorativo- lucrativa futura. Il tutto oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, dal giorno dell'evento sino al saldo”. Gli attori, in proprio, chiedevano la condanna dell'Ente Ospedaliero convenuto “al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
[…] da quantificarsi in via equitativa (oltre interessi e rivalutazione monetaria): danno pagina 3 di 12 emergente (spese di assistenza e di viaggi per i controlli medici, terapie, ecc.) lucro cessante (mancata acquisizione di ulteriori fondi di reddito) in base all'id quod plerumque accidit;
Danno morale per l'ingiusta sofferenza psico-emotiva, per la rovinata serenità familiare”; con vittoria di spese e competenze. 1.1 Costituendosi in giudizio, la “ ” Controparte_1 Controparte_1
, contestava la pretesa attorea in fatto e in diritto deducendo: - sotto il profilo
[...] dell'an debeatur che il trattamento foto/coagulativo era indicato per pazienti affette da ROP in V stadio (caratterizzato da ploriferazione fibro-vascolare) in zona II con componente plus (i.e. congestione e tortuosità dei vasi retinici), nonché l'assenza di prova circa la riconducibilità eziologica della retinopatia sviluppata da e Persona_3
alla prestazione sanitaria;
- sotto il profilo del quantum debeatur l'errata Per_1 valutazione di invalidità permanente delle minori, determinata in citazione nella misura del 100% per la tipologia dei postumi a fondamento della pretesa risarcitoria e per la riconducibilità della patologia sofferta anche a cause genetiche e/o concomitanti alla nascita, nonché l'assenza di prova con riferimento al danno patrimoniale. L'Ente Ospedaliero chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi. 1.2 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti e l'espletamento di una prima consulenza medico-legale nella persona del dott. cui faceva seguito una seconda consulenza medico legale collegiale Persona_5 nelle persone del Prof , medico legale, Dott.ssa Persona_6 Persona_7
neonatologa e Dott oculista, resasi necessaria, secondo il
[...] Persona_8 giudice di prime cure, considerata la lacunosità della prima ctu. 1.3 Con sentenza n. 2635/2023, pubblicata il 26.10.2023, il Tribunale di Foggia, in considerazione dei principi vigenti in materia di responsabilità medica e del periodo temporale in cui si sono verificati gli eventi alla base della richiesta risarcitoria, riconosceva la natura contrattuale o da “contatto sociale” dell'obbligazione assunta dal medico nei confronti delle pazienti e, all'esito dell'istruttoria, escludeva profili di responsabilità a carico della struttura sanitaria. Pertanto, così provvedeva: “1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;
3) pone definitivamente a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuno, le spese della CTU come liquidate in corso di causa”.
2. Avverso detta sentenza, con atto di citazione in appello, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. il 4.12.2023, e , in proprio e in qualità di Parte_3 Parte_2 genitori esercenti la potestà genitoriale sulle gemelle minori e , Persona_3 Per_1 hanno interposto tempestivo gravame chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il pagina 4 di 12 conseguente accoglimento della domanda risarcitoria, reiterando le medesime richieste già formulate in primo grado e insistendo sul rinnovo della CTU. Con unico e articolato motivo gli appellanti impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo sostanzialmente che il Tribunale si sia erroneamente e acriticamente uniformato alla relazione dei CCTTUU, giungendo così a escludere ingiustamente la responsabilità dell' . Secondo la prospettiva difensiva di Controparte_5 [...]
e , la perizia risulterebbe inficiata dalle seguenti omissioni e/o Parte_3 Parte_2 contraddizioni. Ed invero i CCTTUU non avrebbero considerato:
- che la cartella clinica non rispetterebbe i canoni minimi previsti dalla normativa vigente al 2011, poiché le pagine non sono numerate, molte non riportano il nome delle pazienti;
inoltre, gli appellanti rilevano l'assenza dei referti ecografici essenziali ai fini della prova sulla stadiazione della ROP e delle immagini dello stato reale della retina e dei segmenti esaminati nonché delle schede operatorie;
- che gli screening sono riportati su fogli bianchi, ove manca intestazione dell CP_2 del reparto, i dati identificativi delle pazienti, la timbratura, l'indicazione delle modalità di svolgimento di detto esame. Osservano altresì che sono compilati a penna, non contengono la sequenza delle pagine e delle visite, non potendo dunque assurgere a prova che l'esame sia stato eseguito nei giorni indicati e tanto sarebbe provato anche dal fatto che nel diario clinico non sono state riportate talune visite mediche;
- che i sanitari si sono discostati dalle linee guida dell'epoca nella specifica problematica connessa alla ROP, determinando, in tal modo, non solo l'insuccesso dell'intervento ma addirittura un peggioramento e gravi lesioni fisiognomiche alle bambine che oggi sono costrette ad indossare i cosiddetti “occhi di vetro”. A tal riguardo, gli appellanti censurano in particolare quella parte della sentenza in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni dei CCTTUU, i quali, pur rilevando che la prima visita oculistica fu eseguita in anticipo, hanno comunque ritenuto che ciò abbia consentito di diagnosticare le anomalie presenti nel fondo oculare delle gemelle. Conseguentemente, il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato la sussistenza della responsabilità medica in capo ai sanitari per l'inadeguata esecuzione degli screening (modalità e tempistiche delle visite oculistiche) degli interventi (esecuzione anticipata della laserterapia e omessa vitrectomia), causalmente collegati alle gravi lesioni riportate dalle figlie, come sostenuto dal CTP dott.
[...] in giudizio la Persona_9 Controparte_1
, Ente gestore dell'
[...] Controparte_2
, in persona del vicepresidente e legale rappresentante Dott.
[...] CP_3
pagina 5 di 12 ha contestato gli avversi assunti chiedendo il rigetto del gravame in quanto CP_3 infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio. 2.2 A seguito di trattazione scritta, in data 7 maggio 2025, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*********************
3. L'appello, ai limiti della inammissibilità, non merita accoglimento, risolvendosi in una mera riproposizione di quanto già esposto dagli appellanti nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e, in particolare, nella medesima contestazione della CTU medico legale collegiale ivi espletata.
Tutte le critiche mosse da parte appellante alla consulenza hanno già formato oggetto della contestazione alla bozza della CTU ed hanno ricevuto il relativo riscontro in sede di relazione definitiva. In particolare l'atto di appello, dopo aver ripercorso le vicende sanitarie occorse alle minori, ribadisce i motivi di censura all'operato del Collegio peritale riportando invero in maniera parziale da quanto illustrato dal CTU. Per contro la lettura complessiva di ben DUE elaborati medico/legali ha consentito di verificare la correttezza dell'operato dei sanitari della struttura originariamente convenuta che “è stato effettuato secondo la migliore scienza medica”. Già la prima CTU elaborata dal Dr. Rosa concludeva nel senso che : << va comunque affermato che la patologia da cui erano affette le periziate è estremamente grave ed anche un intervento precoce avrebbe avuto scarse possibilità di successo e, comunque, non avrebbe riportato ad un visus sufficiente alla normale vita di relazione. Trattasi, pertanto, di caso di particolare complessità e difficoltà. Inoltre non può dirsi, seppure con il criterio civilistico del “più probabile che non” che a seguito dell'intervento si sarebbe ottenuto un esito diverso da quello attuale>>. In esito alle contestazioni di controparte, è stata disposta una seconda CTUcollegiale
La relazione che i CCTTUU - Prof medico legale, Dott.ssa Persona_6
neonatologa e Dott oculista - hanno Persona_7 Persona_8 depositato ha confermato quanto argomentato nel precedente elaborato in relazione alla mancanza di prova in relazione alla domanda risarcitoria ed all'assenza di responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta. Scrivono infatti in proposito i periti di ufficio nelle loro conclusioni: <1) Le vicende cliniche di ed che hanno preceduto l'esecuzione dei trattamenti di Per_10 Persona_4
Fotoablazione laser della retina e le ragioni che condussero all'esecuzione degli stessi sono descritte nella parte descrittivo-analitica della presente relazione. Sulla base degli atti e di quanto riscontrato le bambine risultano entrambe affette da cecità. Non pagina 6 di 12 si è avuta a disposizione alcuna CTP del Dott. 2) Alla luce della bibliografia di Per_9 settore relativa ai tempi in cui si ebbero gli accadimenti, le piccole furono sottoposte ad un programma di screening “precoce” ed in funzione di tanto furono prese le scelte terapeutiche;
la estrema prematurità alla nascita postulava di per sé lo sviluppo di una ROP con probabilità superiori al 50%. Nessuna censura può essere mossa al trattamento al quale fu sottoposta . Per ricorre un ritardo nel Per_1 Per_10 timing d'intervento di 48 h. 3) Il caso descritto presenta carattere di complessità clinica in relazione alla estrema prematurità delle bambine. Per quanto detto alla nascita ed in relazione a quanto sopra la probabilità di sviluppare la ROP era per entrambe superiore al 50%. Per quanto concerne la sola ed il ritardo di 48 h Per_10 nel trattamento, l'eventuale effetto migliorativo è solo aleatorio. Di certo il ritardo ha privato la piccola di una possibilità di miglioramento, non quantificabile Per_10 percentualmente. 4) Come detto sopra il “danno iatrogeno” della è solo Parte_4 di tipo eventuale. Di certo, per entrambe, la condizione di cecità ha gravi riflessi sulla sfera individuale, su quella relazionale e sull'espletamento delle normali attività. Non è però possibile esprimersi in termini percentuali su quanto – per – il ritardo Per_10 abbia inciso. 5) Le bambine nacquero in età estremamente precoce (24 settimana di età gestazionale) l'11 Agosto del 2006 presso l'U.O. di Ginecologia dell CP_2
“ di San Giovanni Rotondo e trasferite Controparte_1 immediatamente presso la TIN del medesimo nosocomio ove rimasero ricoverate fino al 30 Novembre 2006. Qualora la ROP fosse stata diagnosticata/trattata diversamente, in ragione delle condizioni generali dettate dalla estrema prematurità, le due nasciture in ogni caso sarebbero state ricoverate. 6) Non sono possibili miglioramenti. 7) Le spese sono congrue. 8) Non si è addivenuti ad una composizione bonaria della lite”. Ciò posto e con riferimento all'appello di controparte si osserva che, come detto, l'impugnazione consiste essenzialmente e sostanzialmente nella riproposizione delle censure già sollevate dai CCTTP attorei avverso la prima stesura della CTU e che hanno trovato puntuale riscontro (e smentita) da parte dei CCTTU nelle “Note a chiarimento” del 12.07.2021. Ed infatti, con riferimento alla controdeduzione di parte attrice che le visite di screening per la ROP nelle due gemelle furono eseguite precocemente ovvero secondo un timing differente rispetto a quello previsto dalle linee guida, i CCTTU replicano tecnicamente affermando che “l'inizio dello screening è basato più sull'età post- mestruale (e.g. alla nascita + età cronologica) piuttosto che sull'età post-natale. In accordo a quanto previsto dalle linee guida di riferimento, la prima visita per neonati con età gestazionale pari a 24 settimane, deve essere effettuata alla 31° settimana post- mestruale. Nel caso in esame, le piccole ed , entrambe nate pretermine Per_10 Per_1 pagina 7 di 12 alla 24° settimana di età gestazionale, furono sottoposte alla prima visita di screening per ROP alla 28° settimana di vita post-concezionale. È un fatto – ma tanto lo si era già evidenziato nel corpo della relazione preliminare inoltrata alle parti – che la prima visita oculistica fu effettuata “in anticipo” sulle gemelle ma tanto permise di Per_3 evidenziare le anomalie vascolari delle due gemelle e di porre in essere il trattamento.” In merito alla mancata esecuzione di rilievi fotografici nel corso delle visite oculistiche di screening non furono eseguiti rilievi fotografici i CCTTU replicano che “Le modalità d'esecuzione dello screening prevedono l'utilizzo per il monitoraggio della malattia della RETCAM, apparecchiatura munita di telecamera che consente di fornire immagini fotografiche del fondo oculare. In atti non risultano allegate immagini prodotte nel corso delle visite di screening. Non vi è obbligo di allegare gli eventuali screen fotografici alla cartella clinica. Le risultanze degli esami oculistici sono però trascritte in cartella e ad esse ci si è attenuti, non essendovi indicazioni di non correttezza degli stessi. Quanto ai rilievi in ordine alla incompletezza della cartella clinica, può osservarsi come gli appellanti non indicano le conseguenze pregiudizievoli che le “incompletezze” avrebbero comportato nello studio della vicenda clinica e quali omissioni specifiche vi siano state (affermano che non risultano annotate alcune visite), considerato peraltro che anche i quattro CTP, sulla base della medesima cartella clinica hanno potuto agevolmente redigere la propria perizia. Per quanto riguarda il caso di i consulenti tecnici di parte attrice specificano Per_10 che: “3) l'evoluzione da “immaturità vascolare in periferia” a “ROP III plus in zona I” realizzatasi nell'arco di sette giorni sia da considerarsi altamente improbabile;
4) il trattamento laser sia stato eseguito, in assenza di bibliografia internazionale in merito alla tempistica di intervento, “precocemente”. Gli stessi, tuttavia, lamentano un ritardo di 48h nell'esecuzione dello stesso. Tanto avrebbe favorito, in relazione alla precocità Parte_ del suo utilizzo, l'evoluzione disastrosa della fino alla cecità totale. 5) non vi fu tempestiva indicazione ad intervento di vitrectomia, stante la diagnosi di distacco di retina in data 14.10. In merito a tali censure riguardanti la specifica situazione di il collegio dei Per_10
CCTTU ha così replicato “3) fu sottoposta alla prima visita di screening Per_10
l'8.09.2006, all'esito della quale le fu refertata “solo immaturità vascolare”. I successivi controlli oculistici furono eseguiti il 12.9 ed il 19.9. In occasione di tale terza visita - e dunque dopo 11 e non 7 giorni dalla prima visita - fu rilevata “ROP III° plus in zona I”. Occorre sottolineare che l'evoluzione della ROP può essere estremamente variabile: tanto non consente di valutare come più o meno probabile l'evoluzione da immaturità
pagina 8 di 12 vascolare a ROP III° plus in zona I occorsa nell'arco di 11 giorni. Tanto, oltretutto, tenendo conto che a 24 settimane di età gestazionale il rischio di sviluppare la ROP è compreso tra il 90 ed il 100% ed il rischio di sviluppare una forma grave tra l'80 ed il 90% nonché degli elementi di specifica del caso concreti correlati ad alto rischio (età gestazionale alla nascita, basso peso alla nascita, necessità di ventilazione meccanica, sepsi, anemia e ittero della prematurità). 4) Non esistono in letteratura linee guida di riferimento che diano indicazioni circa il timing d'esecuzione della laserterapia in relazione alla età gestazionale. Quel che è indicato è che la presenza di plus disease (definita come dilatazione e tortuosità dei vasi sanguigni retinici posteriori) in zona I o II suggerisce una appropriata ablazione periferica piuttosto che l'osservazione. Pur in assenza di specifiche linee guida di riferimento sulla esecuzione del trattamento in età così precoce, è evidente che una condotta interventista era preferibile ad una attendista. Per quanto concerne il ritardo di 48h occorso nel trattamento in giova ribadire Per_10 come, tenuto conto di tutti gli elementi di specifica, il ruolo causale nel determinismo degli eventi è pressoché aleatorio, atteso che l'evoluzione infausta della ROP avrebbe comunque potuto realizzarsi. 5) La vitrectomia è il trattamento da effettuarsi prima del distacco di retina completo. La vitrectomia avrebbe infatti la finalità di rimuovere quei fattori angiogenetici responsabili dell'evoluzione inesorabile della malattia verso la proliferazione fibrovascolare e verso il distacco di retina. L'intervento di vitrectomia al 5° stadio, visti gli scarsi esiti funzionali, è stato quasi del tutto abbandonato. I risultati del trattamento di vitrectomia, da intendersi come successo anatomico, variano dall'84% al 100% per ROP stadio 4A e dal 73% al 92% per ROP stadio 4B come indicato dai consulenti tecnici di parte attrice sulla base di un dato di letteratura (2018) successivo agli eventi per i quali è il presente accertamento (2006). Premettendo che il recupero visivo è legato oltre che alla corretta conduzione dell'intervento, alle condizioni anatomiche funzionali del nervo ottico e della retina che, sebbene accollata, non può esplicare correttamente le proprie funzioni se presenta lesioni degenerative, miopiche, infiammatorie, traumatiche rilevanti o esiti di retinopatia del prematuro, le evidenze disponibili all'epoca dei fatti per cui è causa, ci dicono che in effetti, l'early vitrectomy effettuata alla 38-42ma settimana di età post-concezionale, ha come scopo la rimozione precoce delle trazioni vitreali, nello stadio IVa, in modo tale da consentire di ottenere un riaccollamento della retina anche solo parziale, preservando la fissazione centrale e la riduzione delle alterazioni cicatriziali del polo posteriore, quali pieghe o dragging maculare. Per quanto riguarda i casi di ROP stadio IVb e stadio V rappresentati da un distacco di retina prevalentemente trazionale esteso e coinvolgente la macula, in queste forme la proliferazione non è solo vitreale ma si trova sulla superficie retinica. L'obiettivo in questo caso non è solo l'asportazione delle trazioni pagina 9 di 12 intravitreali, ma soprattutto la rimozione delle membrane pre-retiniche caratterizza l'evoluzione verso lo stadio V. Soprattutto in quest'ultimo caso, ma anche nello stadio IV b, si può avere un coinvolgimento del cristallino e del vitreo retrolenticolare, che obbliga ad una vitrectomia associata a lensectomia. L'utilità della vitrectomia non è priva di controversie, così come si evince dall'analisi degli “outcome” chirurgici, in quanto, a fronte di un successo funzionale molto scarso (15% di “ambulatori vision”, ovvero mera percezione delle ombre), si ha un successo anatomico nel 90% dei casi. Sulla gestione del caso di i consulenti tecnici di parte attrice Per_1 osservano che: 1 ) vi fu un evidente errore di diagnosi o, in alternativa, di trattamento: se la diagnosi era ROP stadio IV, non vi era assolutamente alcuna indicazione al laser;
2) nonostante l'inesplorabilità del fundus oculi già evidenziata alle visite oculistiche del 19 e del 21 Settembre, vi fu un ritardo nella prescrizione dell'ecografia eseguita il 18 Ottobre che ha ritardato l'indicazione all'intervento di vitrectomia. In risposta a tali osservazioni, i CCTTU argomentano nel modo che segue: “Nel caso di ES il precoce monitoraggio della funzionalità visiva permise una tempestiva diagnosi e dunque immediato trattamento della condizione patologica. Di fatto alla piccola furono rilevate “anomalie vascolari e cresta periferica Per_1 evidente” già nel corso della prima visita oculistica dell'8 Settembre 2006 (28esima settimana di età post-concezionale) tanto che a distanza di 24h (il 9.09), confermata la diagnosi di ROP al 4 stadio (plus al polo posteriore maggiormente evidente all'occhio destro rispetto al sinistro), la piccola fu correttamente sottoposta al trattamento fotocoagulativo bilateralmente. Infatti nel 2003, l'Early Treatment for Rethinopathy of Prematurity Randomized Trial, ha identificato all'interno delle ROP presoglia un sottogruppo di forme ad alto rischio retinico e cecità (ROP TIPO I) e pertanto meritevole d'intervento di laserterapia precoce, identificabile con i seguenti criteri: - ZONA 1, qualsiasi stadio di ROP con plus disease -ZONA 1, ROP stadio III, con o senza plus disease -ZONA 2, ROP stadio II o III con plus disease. Rinviene come la presenza del plus disease sia un elemento che indica come necessario il trattamento. Inesatta fu invero la diagnosi di dimissione di “retinopatia della prematurità di 4° stadio bilaterale” posta a fronte del riscontro di un “distacco totale di retina ad imbuto chiuso” da correlarsi ad uno stadio 5 nella stadiazione della ROP così come indicato dai dati della letteratura di riferimento: si trattò dunque di inesattezza nella compilazione della cartella, essendo il dato incongruente con quanto riscontrato all'esame del fondo oculare.
pagina 10 di 12 Relativamente al ritardo di esecuzione della vitrectomia per , valgono le Per_1 considerazioni già svolte per . L'effetto migliorativo dell'intervento sarebbe stato Per_10 solo “eventuale” ed aleatorio dal punto di vista funzionale.” Il Tribunale, in sede di decisione, ha poi fatto riferimento analiticamente alla relazione peritale, riportandone dettagliatamente i punti salienti ed affermando che trattasi di
“conclusioni assolutamente condivisibili – perché ancora una volta fondate sull'attento studio degli atti, esenti da vizi logici e sorrette da ampie ed articolate argomentazioni che consentono di superare anche le generiche osservazioni contenute nelle brevi relazioni a firma del Dr. del 13.3.2007 e del 18.3.2007 in ordine Per_9 agli effetti del trattamento precoce cui le minori furono sottoposte”. Conclusivamente, sulla base degli esiti della CTU collegiale, non si può non rilevare come la causa dei serissimi deficit vada ravvisata esclusivamente in una complicanza inemendabile rientrante nella statistica già evidenziata che accerta, per i nei neonati con età gestazionale inferiore alla 26 settimana, uno sviluppo della ROP nell'80% dei casi. Quanto alla documentazione allegata e alle critiche relative alle gravi conseguenze in soggetto prematuro affetto da ROP, deve rilevarsi – concordemente a quanto osservato dalla difesa della struttura - come, alla luce dei rilievi dei CCTTUU, esse non attengano al fulcro della questione, rappresentato dal nesso causale tra correlazione causale tra prematurità e Rop e possibile incidenza che avrebbe avuto un trattamento alternativo, essendo incontrovertibile l'aggravarsi delle condizioni delle neonate e la riduzione delle loro capacità visive, da leggersi nel contesto delle gravi patologie da cui le stesse erano già affette dalla nascita. Nella sostanza, dunque, le doglianze espresse nei confronti della CTU non esprimono una ricostruzione alternativa valida in termini di determinazione causale di uno stato patologico permanente che abbia peggiorato, sovrapponendovisi, gli effetti ingravescenti Per_1 delle patologie da cui le piccole e erano già affette, né sotto il profilo di un Per_1 eventuale danno da perdita di chances. In primo luogo in quanto neppure i CCTTU ritengono che le pazienti avessero delle concrete ed effettive possibilità di evitare l'evoluzione della malattia né che il trattamento sanitario le ha vanificate. In secondo luogo in quanto tale tipo di pregiudizio non è mai stato domandato ed è – per costante giurisprudenza – ontologicamente differente dal risarcimento del danno incentrato sul nesso causale. Si tratta infatti di un particolare tipo di danno e, segnatamente, una distinta ed autonoma ipotesi di danno emergente incidente su di un diverso bene giuridico, quale la mera possibilità del risultato finale. Pertanto la relativa domanda deve essere espressamente dedotta e richiesta ab origine (atto di citazione) mentre, nel caso di specie, non è mai stata avanzata né può essere pagina 11 di 12 operata d'ufficio dal giudice, non essendo la relativa domanda insita implicitamente, come un minus, in quella volta a far valere il pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato in quanto trattasi di domanda del tutto differente, sulla quale, ove non proposta, il giudice non può pronunciare (cfr. altresì Cass. Civ., sez. III, sentenza 4 marzo 2004, n. 4400)
4. Le spese del presente giudizio devono porsi a carico degli appellanti, in solido, e a favore della struttura sanitaria, secondo il criterio della soccombenza ( non vi è appello sulla compensazione operata dal giudice di prime cure) e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 ( valore indeterminabile – complessità bassa – valori minimi e con esclusione della fase istruttoria)
5. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Parte_3 Parte_2 genitoriale sulle minori e , con atto di citazione Persona_3 Persona_4 regolarmente notificato a mezzo p.e.c. il 4 dicembre 2023, nei confronti della Controparte_1
, Ente gestore dell , in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante, avverso la sentenza n. 2635/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 26.10.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in complessivi €. 3.480,00 per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, del 10.09.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Paola Barracchia Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo pagina 12 di 12