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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/05/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8504/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8504/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
e residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Brumgnach, C.F. , del Foro di Monza, C.F._3 con studio in Via Monsignor Talamoni, 3, PEC presso il cui Email_1 studio elegge domicilio, giusta procura alle liti in calce al ricorso,
- Ricorrente -
contro nato a [...] il [...], C.F. e residente CP_1 CodiceFiscale_4 in CU IN MI, Cap. 20095, via Filippo Corridoni, 4,
- Resistente contumace - Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1
CHIEDE all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Monza che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 01 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 1 di 6 - Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in località Cinisello
Balsamo MI il 10.04.1993, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 31 parte 2 Serie A dell'anno 1993, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo;
- disporsi che il SI. corrispondi mensilmente l'importo di euro 3.000,00 a titolo di CP_1 concorso al mantenimento della SI.ra e del FI;
Parte_1 Per_1
- assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi ivi presenti alla SI.ra . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 1123/2024 passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data della prima udienza avanti il Giudice delegato, in data
27.3.2024, in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Relativamente all'assegnazione della casa coniugale, va evidenziato che la ricorrente ha dichiarato all'udienza del 27.3.2024:
“Mio marito ha la residenza nell'immobile di CU IN via Filippo Corridoni 4, che abbiamo in comproprietà, ma adesso non si sa dove sia. Pensiamo che sia in Liguria, cosa che abbiamo dedotto dai pagamenti che vediamo sugli estratti conto. Non abbiamo più sue notizie, né io né i miei figli.
I figli hanno provato a mandargli dei messaggi, ma lui non risponde.
La quota del 1% della P4 Laser s.r.l. è detenuta da nostro FI , che non lavora lì. PE Lavora in amministrazione presso l'Università delle Belle Arti di Milano, guadagna euro 1.300/1.400 mensili e convive con la fidanzata. Mi ha accompagnato in Tribunale questa mattina e sta aspettando fuori dall'aula. La società non sta andando bene e mio marito ha trovato un'altra donna.
Le autovetture della famiglia sono intestate alla società e la finanziaria ci ha chiesto la restituzione, perché mio marito non sta pagando quanto deve.
I miei cognati mi hanno detto che mio marito sta lavorando per la Verisure. Nostro FI ha un contratto di apprendistato e guadagna euro 1.300 mensili. Per_1
Il condominio di via Corridoni 4 in CU IN ha deliberato rilevanti lavori straordinari, che dovrò pagare.
Io ho sempre lavorato nelle mense scolastiche, ho smesso nel 2014, poi ho collaborato nella società di mio marito fino al 2017, senza stipendio, prima la società andava bene. Siamo in regime di comunione dei beni.” All'udienza del 27.3.2024 è stato sentito quale teste nato a [...] il Tes_1
13.5.1996, residente in [...] Cinisello Balsamo, FI delle parti.
Sul cap. 1: Dal maggio 2018 mio padre ha lasciato la casa coniugale;
pagina 2 di 6 sul cap. 2: da quando se n'è andato dalla casa coniugale, ha continuato a effettuare dei bonifici sul suo conto presso il Banco di Desio sul quale mia madre poteva operare, utilizzando le somme per le spese della famiglia. Non so esattamente quanto versasse ogni mese mio padre. Sul cap. 3:”da quando se n'è andato, ha continuato a pagare le rate di leasing e il bollo delle due autovetture che usiamo io e mio fratello, l'ultima revisione l'ho pagata io. Sul cap. 4:Da quando se n'è andato ha continuato a pagare le utenze telefoniche dei cellulari di tutta la famiglia.
Alle domande del giudice ha risposto:
“Relativamente alle auto penso che abbia smesso di pagare le rate di leasing, in quanto ci viene chiesta la restituzione dalla finanziaria.
Io e mio fratello stiamo pagando da fine dicembre 2022 le rate di mutuo gravanti sulla casa di Cinisello, le bollette, le spese condominiali, il vitto. Stiamo pagando le spese condominiali arretrate della casa di CU IN, a breve dovremmo iniziare a pagare le spese della facciata di CU IN. Io lavoro presso la Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano in forza di contratto a tempo indeterminato, guadagno euro 1.650 mensili circa per 13 mensilità, è aumentato da novembre 2023 e da qualche mese convivo con la mia fidanzata.
Mio fratello vive con mia madre a Cinisello Balsamo via Montegrappa, lavora in forza di contratto di apprendistato per tre anni da settembre 2023. L'ultima volta che abbiamo visto nostro padre è stato a marzo 2023, ci ha detto che aveva un momento di difficoltà, ma ne sarebbe venuto fuori a breve, che ci avrebbe restituito tutto quanto avevamo anticipato, poi non lo abbiamo più visto, gli ultimi tentativi per contattarlo non sono andati a buon fine, non risponde al telefono o ai messaggi. Sappiamo dagli zii e dal suo parrucchiere che forse sta vendendo e installando allarmi”. Per costante giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, l'assegnazione della casa coniugale può essere disposta dal Tribunale a favore di uno dei coniugi solo in presenza di prole minore di età ovvero di prole maggiore di età, convivente con il richiedente e non economicamente indipendente, in quanto trattasi di misura volta a garantire una forma di protezione alla prole rispetto alla conservazione con l'habitat nel quale si è sviluppata la comunità familiare (cfr. Cass. civ. sez. I ord. n. 3015 del 7 febbraio 2018 e n. 25604 del 12 ottobre 2018). L'art. 337 sexies comma 1° cod. civ, la cui formulazione richiama il precedente art. 155 quater cod. civ., indica quale criterio prioritario per l'assegnazione della casa coniugale l'interesse della prole, volendosi tutelare l'interesse dei figli (dopo la crisi matrimoniale) a continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti, al fine di salvaguardare la continuità dell'ambiente domestico in funzione del mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (vedi Cass. n. 25604/2018; conf. Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 14553/2011).
Il FI è economicamente autosufficiente e convive con la fidanzata. PE
Il FI lavora in forza di contratto di apprendistato per tre anni da settembre Per_1
2023.
In considerazione della precarietà della situazione lavorativa del FI che ha un Per_1 contratto di apprendistato di tre anni da settembre 2023 e vive con la madre, va disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, per garantire al FI di pagina 3 di 6 rimanere a vivere nell'ambiente in cui è cresciuto almeno fino a quando non si stabilizzerà la sua situazione lavorativa.
II. Con sentenza nr. 11504 del 10.5.2017 la S.C. ha enunciato i principi di diritto cui il Giudice del divorzio deve uniformarsi se richiesto di pronunciarsi in merito al riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6 L. 898 del 1970: Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:
A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'"autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all"'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu
"imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della «solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto-, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[ .... ] condizioni dei coniugi, [ .... ] ragioni della decisione, [ .... ] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [
.... ] reddito di entrambi [ .... ]» ), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.). Con la pronuncia n. 18287 del 11 luglio 2018 le SS.UU., nel comporre il contrasto giurisprudenziale di cui precede, hanno preso le distanze da entrambi gli orientamenti ora citati, offrendo una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 5 c. 6 L. div. Più nello specifico, le SS.UU. hanno osservato che entrambi gli orientamenti precedenti avrebbero ricercato il parametro della adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi in capo al coniuge richiedente l'assegno al di fuori degli indici contenuti nell'art. 5 della L. div., con il rischio di astrattezza rispetto alla effettività della relazione matrimoniale. La stessa scelta di distinguere nettamente le fasi dell'an e del quantum debeatur, utilizzando criteri diversi nell'una e nell'altra, sarebbe contraria alla ratio dell'art. 5, comma 6 l. div. come modificato nel 1987. Con la novella del 1987, infatti, il legislatore pagina 4 di 6 avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. In tale logica, la valutazione della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno ha natura necessariamente comparativa e concreta. Ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. In un simile quadro, l'assegno divorzile assumerà una funzione equilibratrice e perequativa piuttosto che assistenziale in senso stretto, e si eviteranno i rischi di locupletazioni ingiustificate senza sacrificare il principio di pari dignità tra i coniugi codificato all'interno dell'art. 5, VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948 e degli artt. 2, 3 e 29
Cost.
Ciò premesso, la ricorrente ha lavorato fino al 2014 come addetta alle mense scolastiche. Successivamente, ha collaborato nella società del marito, senza stipendio, fino a quando lui non si è allontanato dalla casa coniugale nel 2018. Dopo l'allontanamento della casa coniugale, il marito ha continuato a pagare le rate del leasing e il bollo delle auto intestate alla società ma utilizzate dai figli e, secondo quanto allegato dalla ricorrente e confermato in sede testimoniale dal FI il padre PE versava ogni mese del denaro sul conto corrente a sè intestato, che veniva utilizzato per le esigenze della famiglia. Da più di un anno circa non dà più sue notizie, non risponde alle chiamate dei figli, che stanno provvedendo al mantenimento della madre e al pagamento delle spese della famiglia, comprese le rate di mutuo gravanti sulla casa coniugale.
Presumibilmente, non sta più pagando le rate di leasing delle auto intestate alla società, in quanto la finanziaria ha chiesto il pagamento.
Non sono noti i redditi attuali del marito, che sta lavorando a provvigione, sembra che lavori per Verisure, non sta versando il contributo stabilito in sede di separazione per cui la ricorrente ha dovuto procedere a pignoramento. E' pacifico che la società P4 Laser s.r.l, di cui è titolare al 99%, non stia andando bene, per cui l'attività della società è ferma e la moglie non può proseguire il lavoro che ha svolto fino a poco tempo fa, ma deve pagare il mutuo di euro 835 mensili fino a giugno 2024 gravante sulla casa coniugale.
Le parti sono comproprietarie di un altro immobile in CU IN, ove il resistente risulta residente. La moglie sarebbe disponibile a venderla, ma non può procedere senza la firma del marito, deve pagare le imposte e le spese condominiali. In considerazione della mancanza di redditi propri della moglie, che non può continuare a lavorare nella società del marito per i motivi esposti e viene aiutata economicamente dai figli anche per far fronte agli oneri assunti, tenuto conto delle ragioni della separazione e della durata del matrimonio, sussistono i presupposti per l'attribuzione di un assegno divorzile a carico del marito in favore della moglie con funzione assistenziale e pagina 5 di 6 compensativa, che viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
III. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in CINISELLO BALSAMO in data 10.4.1993 (trascritto al nr. 31 parte CP_1
II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1993);
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CINISELLO BALSAMO per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. Assegna la casa coniugale in CINISELLO BALSAMO VIA MONTE GRAPPA 216/B a
; Parte_1 IV. Pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile la somma di euro 1.000 mensili con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
V. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 8 maggio 2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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