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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 6985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6985 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 24306/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vergerio di Parte_1
Cesana e dall'Avv. Leonardo Lener ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Vergerio di Cesana, sito in Roma Via Luciano Manara n.47, giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art.417 bis c.p.c., Dott.ssa Dott.ssa , Controparte_2 Controparte_3
Dott. Dott.ssa , Dott.ssa , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Dott. Dott.ssa , Dott.ssa , Dott.ssa CP_7 CP_8 CP_9
, Dott. , Dott. Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
OPPOSTO
E
, in persona del legale Controparte_13
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana De Bello presso il cui studio sito in Salerno, Piazza R. Casalbore n.32, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
OPPOSTA
Conclusioni: come in atti
Oggetto: impugnazione cartella esattoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 24.06.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha impugnato cartella esattoriale n. Parte_1
097 2019 01466487 73 di importo pari a € 192.081,31, emessa per conto dell' , per il presunto omesso Controparte_1
pagamento di sanzioni amministrative ex legge n. 689/81 riferite all'anno 2013
e notificatagli da in data 28.05.2024. CP_14
Al proposito ha eccepito l'illegittimità dell'azione esecutiva promossa dall' per intervenuta prescrizione dei crediti Controparte_13
vantati dall' , per omessa notificazione delle ordinanze Controparte_1
ingiunzione nel termine perentorio previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981, nonché per prescrizione successiva, essendo la cartella esattoriale stata notificata oltre il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla asserita data di notifica delle ingiunzioni di pagamento.
Tanto premesso, parte opponente ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione ai sensi della L. n. 689/91 del diritto fatto valere dall' nei confronti del Sig. Controparte_1
con riferimento al presunto omesso pagamento di sanzioni Parte_1
amministrative ex legge n. 689/81 riferite al 2013 e, per l'effetto, annullare la cartella esattoriale n. 097 2019 01466487 73 ed ogni atto ad essi conseguente.
2 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”
2. L' si è costituito in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza dell'avverso ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con In via preliminare, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'azione giudiziale per intervenuta decadenza ex art.6 del d.lgs.150/2011 ai sensi del quale l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Parte opposta inoltre ha affermato la propria carenza di legittimazione passiva per tutto ciò che concerne la fase esecutiva di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
3. Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'avvero ricorso e chiedendo quindi il rigetto dello stesso.
In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito per appartenere la competenza al Tribunale di L'Aquila, quale Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione ex art.6 del d. lgs.150/2011. Sempre in via preliminare ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al merito delle pretese vantate dall'opponente ed all'eccepita prescrizione dei crediti sottesi alla cartella di pagamento per omessa notificazione della ordinanza ingiunzione nei termini perentori previsti dall'art.28 della legge
689/1981; in relazione alla fase esecutiva di propria competenza, ha invece contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente, in particolare, sostenendo di avere notificato nei termini di prescrizione la cartella esattoriale impugnata, tenuto conto dei periodi di sospensione della riscossione previsti durante la pandemia da Covid-19, e rilevando l'inconferenza del richiamo all'art.1 della legge 244/2007 in quanto riguardante normativa estranea
(violazioni al codice della strada) al caso di specie.
3 4.Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., con successivo deposito di sentenza contestuale.
5. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Invero, come rappresentato anche da parte opponente, si è in presenza di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 e art.617 c.p.c., pertanto, la competenza per territorio spetta al Giudice dell'esecuzione, che deve essere individuato secondo quanto previsto dall' art. 27 c.p.c. e tenuto conto di quanto indicato dall'art.480, c. 3 c.p.c, potendosi equiparare la cartella esattoriale all'atto di precetto. Ciò posto, nel caso in esame, il ricorrente ha la residenza in Roma e presso tale luogo è stata notificata la cartella esattoriale, pertanto, tenuto conto delle disposizioni suddette, competente per territorio è il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro.
Entrando nel merito del giudizio, la cartella esattoriale n.097 2019 01466487
73 notificata in data 28.5.2024 deve essere annullata per intervenuta prescrizione dei crediti alla stessa sottesi.
Ebbene, come già menzionato, la cartella di pagamento è stata emessa dall' in relazione alle ordinanze ingiunzione Controparte_13
n.341 e 344, emesse a loro volta dall' Controparte_1
per pagamento di sanzioni amministrative riguardanti violazioni
[...]
dell'anno 2013.
L' sostiene che le ordinanze Controparte_1
ingiuntive sarebbero state correttamente notificate al ricorrente in data
19.6.2018 e a tal fine produce la corrispondenza via mail intercorsa tra l'odierno opponente ed il Consolato generale italiano di Dubai, incaricato della notifica delle predette ordinanze ingiunzione.
4 Con Tuttavia, dalla corrispondenza via mail prodotta in atti dall' , non vi è prova certa dell'avvenuta notificazione delle due ordinanze ingiunzione sottese alla cartella esattoriale oggi impugnata.
Ebbene nelle predette mail si legge che la notifica dei provvedimenti in questione sarebbe stata “trasmessa via email su richiesta dell'interessato unitamente alla relata di notifica, che il signor aveva restituito Pt_1
controfirmata allegando il passaporto”, tuttavia in nessuna delle mail scambiate tra le parti interessate risultano allegati tali provvedimenti. L' non CP_1
ha del resto prodotto alcuna successiva od ulteriore mail indirizzata al Pt_1
e contenente le due ordinanze in questione.
Pertanto, non può ritenersi raggiunta la prova della notificazione delle ordinanze ingiuntive all'opponente nella data del 19.6.2018 (cfr. mail
Con depositate in atti dall' ).
Ciò posto, poiché la cartella è stata notificata in data 28.5.2024 e le ordinanze ingiunzione si riferiscono a violazioni avvenute nel 2013, è ormai decorsa la prescrizione quinquennale ex art.28 della legge 689/1981 secondo il quale “ll diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Con L'avvenuta prescrizione fa venire meno la legittimità delle richieste dell' con conseguente non debenza delle somme indicate nella cartella esattoriale oggi impugnata.
6. Tanto premesso il ricorso deve essere accolto con dichiarazione della
Con prescrizione del diritto fatto valere dal e con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore dell'odierno opponente, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Le spese si liquidano in base ai
5 parametri di cui al D.M. 147/2022 (valore € 192.081,31, fase introduttiva, di studio e decisionale).
Spese tra opponente e interamente compensante tra le parti. CP_14
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso RG n. 24306/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'avvenuta prescrizione ai sensi della legge n. 689/1991 del diritto fatto valere dall' Controparte_1
nei confronti di e, per l'effetto, dichiara la
[...] Parte_1
non debenza delle somme di cui alla cartella esattoriale n. 097 2019 01466487
73 e delle ordinanze ingiunzione ad essa sottese;
-condanna l' al pagamento, in Controparte_1
favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
4201,00 oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
-compensa integralmente le spese di lite tra e l'Agenzia delle Parte_1
Entrate-Riscossione.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Roma, lì 21.5.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara
Urbani.
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