Decreto cautelare 28 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/05/2022, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2022
N. 00769/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01752/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi n. 43;
contro
Comune di Nociglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Unione dei Comuni “Terre di Mezzo”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione del Responsabile del Servizio del Settore 3° Assetto del Territorio e LL.PP. del Comune di Nociglia n. -OMISSIS-, pubblicata il 17/11 successivo, con cui la gara per “ Efficientamento energetico della sede municipale ” (CUP -OMISSIS-– CIG -OMISSIS-) è stata aggiudicata in via definitiva alla società -OMISSIS-, per l’importo contrattuale di € 437.350,82, oltre IVA, di cui € 25.295,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso del 23,52% sull’importo a base di gara;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, segnatamente, nei limiti dell’interesse, dei verbali di gara, nella parte in cui non hanno escluso la ditta -OMISSIS-;
- nonché degli atti del subprocedimento di anomalia dell’offerta, seppure allo stato non integralmente conosciuti, perché la stazione appaltante ha rifiutato l’ostensione delle giustificazioni;
- della nota in data 21/12/2021, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stato comunicato il diniego di accesso alle giustificazioni depositate dall’aggiudicataria nel subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta;
- del contratto di appalto, ove nelle more stipulato, e con espressa istanza di subentro, previa declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, ed in subordine, per equivalente (comprensivo di danno emergente, lucro cessante e danno curriculare) nella misura che sarà dimostrata in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. L. Quinto per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame veniva impugnato il provvedimento e gli atti procedimentali ad esso presupposti, con cui il Comune di Nociglia aggiudicava alla società -OMISSIS- la gara per l’ “Efficientamento energetico della sede municipale” , per l’importo contrattuale di € 437.350,82 oltre IVA.
In particolare, con il primo motivo di ricorso la Ditta -OMISSIS- lamentava, in sostanza, la violazione delle prescrizioni del disciplinare di gara (in particolare, del Titolo 7 – Busta “B” Offerta Tecnica), avendo la controinteressata allegato nella busta dell’offerta tecnica un computo metrico contenente non soltanto le quantità, ma anche i prezzi di numerose lavorazioni oggetto dell’appalto.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduceva di aver appreso da notizie di stampa che il legale rappresentante della società -OMISSIS- S.r.l., Sig. -OMISSIS-, era stato rinviato a giudizio dal GIP/GUP del Tribunale di Lecce all’esito dell’udienza preliminare del 15.10.2021 per gravi ipotesi di reato (art. 314, 479 e 61 n. 2 c.p.) e che nei confronti dello stesso amministratore era stato adottato un provvedimento interdittivo dell’attività imprenditoriale per un anno.
Stigmatizzava l’omessa comunicazione da parte della aggiudicataria delle indagini prima e del rinvio a giudizio poi, nonché del provvedimento interdittivo a carico del suo legale rappresentante, da cui sarebbe dovuta scaturire l’esclusione automatica del concorrente, a norma dell’art. 85, commi 5 lett. f ) e 6, del D. lgs. n. 50/2016 o, comunque, una valutazione della P.A. di affidabilità dell’operatore economico ex art. 80, comma, 5, lett. c ), del D. Lgs. n. 50 cit.
Con il terzo motivo, infine, la parte sosteneva l’illegittimità del diniego di accesso alle giustificazioni prodotte dall’aggiudicatario nel sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta, in quanto fondata su una generica opposizione del controinteressato, come tale non idonea a paralizzare l’accesso, alla stregua degli arresti giurisprudenziali in analoga fattispecie.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, l’annullamento - previa sospensione dell’efficacia - degli atti gravati, nonché il subentro nel contratto, ove già sottoscritto, e in subordine il risarcimento del danno, con vittoria di spese ed onorari di causa; chiedeva, inoltre, che fosse ordinato alla stazione appaltante l’ostensione delle giustificazioni prodotte dalla controinteressata nel sub-procedimento di anomalia dell’offerta.
Si costituiva in giudizio la controinteressata, instando per la irricevibilità e l’infondatezza dei motivi proposti, chiedendo la reiezione del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Comune di Nociglia e l’Unione dei Comuni “Terre di Mezzo”, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano.
Con ordinanza n. 36 del 17.1.2022 il Collegio accoglieva l’istanza cautelare “ ai fini del riesame da parte della P.A. […] dell’impatto delle circostanze emerse sulla integrità e/o affidabilità dell’impresa -OMISSIS- S.r.l., ex art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 ”.
In ottemperanza alla predetta ordinanza cautelare, l’Amministrazione comunale intimata, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, depositato agli atti del giudizio in data 4.3.2022, riesaminava la posizione della controinteressata, confermando il provvedimento di aggiudicazione in precedenza assunto.
In vista della trattazione del merito della causa, la difesa di parte ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite, ma insistendo per la refusione del contributo unificato.
All’udienza pubblica del 28 aprile 2022, la causa veniva riservata in decisione.
Ciò premesso, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come da istanza a firma del procuratore della società ricorrente, depositata in data 14 aprile 2022.
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Considerata la vicenda nel suo complesso, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa; peraltro, trattandosi di pronuncia in rito, non può essere riconosciuta la refusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO