Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ED HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 964 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 12.5.2025 tra
(cod. fisc. ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc. elettivamente domiciliati presso
[...] CodiceFiscale_2
l'avv. Alessandro Mariani (p.e.c.: , che li rappresenta e Email_1 difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e (cod. fisc. ), in per- Controparte_1 P.IVA_1 sona del legale rappresentante pro tempore, dott. , eletti- Controparte_2 vamente domiciliata presso l'avv. Cristiano D'Ettorre (p.e.c.:
[...]
, che la rappresenta e difende per procura alle liti su fo- Email_2 glio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
-appellata- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Ap- Parte_1 Parte_2 pello di Roma adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 106/2024 del 16.01.2024 e pubblicata in pari data e notificata in data 17.01.2024 emessa dal Tribunale di Latina, II Sezione Civile, Dott. Fava, e conseguente- mente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
2) In accoglimento dei motivi di appello accerti e dichiari che il decreto in- giuntivo non ha effetti nei confronti dei fideiussori accertando e dichiarando che i contratti di fideiussione sottesi al credito opposto sono parzialmente nulli perché generati su clausole inefficaci e sono violativi nei confronti delle garanzie imposte per legge in favore dei consumatori;
per gli effetti, ricono- scendo la detta qualità agli odierni appellanti, dichiari il credito sotteso al decreto ingiuntivo opposto, nei confronti dei fideiussori appellanti, inesigi- bile dichiarando, in riforma della sentenza impugnata sul punto, la decadenza del creditore opposto da ogni pretesa verso i fideiussori appellanti ex art. 1957 cod. civ. essendo decorsi i sei mesi dalla condizione di risoluzione del rapporto verso i debitori fideiussori.
3) In via subordinata, e solo in caso di reiezione dei principali motivi di ap- pello che si ritiene siano decisamente assorbenti, dichiari i contratti di fi- deiussione nulli o parzialmente nulli perché generati su clausole nulle ineffi- caci e comunque costituite da contratti vietati quali doppia garanzia vietata ex lege rispetto alla garanzia statale del mediocredito.
4) Con il favore dei compensi e delle spese di lite del doppio grado”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_1
Roma, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: (…)
- nel merito, dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e/o 348-bis c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa;
- in ogni caso, rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto infon- dato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di appello, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procura- tore dichiaratosi antistatario.”
FATTO E DIRITTO
1. e hanno proposto opposizione av- Parte_1 Parte_2 verso il decreto ingiuntivo n. 2043/2022 emesso dal Tribunale di Latina il
2 13.12.2022, con cui è stato ingiunto loro, quali fideiussori della Melone Store s.r.l., di pagare alla la somma com- Controparte_1 plessiva di € 36.272,28, di cui € 29.988,65 quale residuo dovuto a fronte del contratto di finanziamento n. 655/113021 del 7.10.2020 ed €
6.283,63 quale saldo debitore del conto corrente n. 27042 del 21.8.2020. In particolare, e hanno domandato che Parte_1 Parte_2 venisse dichiarata la nullità della fideiussione prestata dagli stessi in data
7.10.2020 in favore della debitrice principale: (i) in quanto riproduttiva dello schema A.B.I censurato dalla Banca d'IA con il provvedimento n. 55/2005 e, quindi, che venisse dichiarata la decadenza del creditore per ritardato esercizio dell'azione giudiziale rispetto al termine di cui all'art. 1957 c.c.; (ii) per violazione del divieto di doppia garanzia per il medesimo debito in quanto rilasciata sia dai fideiussori sia dal Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 669/1996, e quindi che venisse accertata la nullità della garanzia prestata dagli stessi in favore della debitrice principale.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1 che ha contestato i motivi di opposizione, chiedendone il rigetto e la con- danna per lite temerario degli opponenti.
Con la sentenza n. 106/2024 del 16.1.2024 il Tribunale di Latina, in com- posizione monocratica, ha rigettato le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello Vin- cenzo e , che hanno svolto i motivi riportati di Parte_1 Parte_2 seguito e concluso come in epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si è costituita la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti,
[...] concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la Banca opposta abbia rispettato il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. con la lettera raccomandata inviata il 29.6.2022, e quindi ha ritenuto assorbita la quesitone della dedotta nullità della fideiussione sottoscritta dagli opponenti in favore della Melone
Store s.r.l. per essere riproduttiva dello schema A.B.I. sanzionato dalla Banca d'IA con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005. In particolare, gli odierni
3 appellanti deducono l'inidoneità della notifica di un atto stragiudiziale ad interrompere il termine di cui all'art. 1957 c.c. e rilevano come l'odierna ap- pellata non abbia agito in sede giudiziale, ai sensi di tale disposizione, entro sei mesi da quando la debitrice principale era decaduta dal beneficio del termine a sensi di contratto.
Il motivo non è fondato.
Secondo parte appellante, poiché l'art. 8 del contratto di finanziamento sot- toscritto dalla Melone Store s.r.l. in data 7.10.2020 prevedeva che il man- cato puntuale pagamento, anche di una sola rata, determinasse la decadenza del beneficio di rateizzazione;
e poiché in relazione alle sei rate scadute ed insolute, a cui viene fatto riferimento nel ricorso introduttivo del procedi- mento monitorio, relative al periodo 7.1.2022 – 7.6.2022, la debitrice sa- rebbe decaduta dal decadenza dal beneficio del termine almeno al 7.6.2022; allora, avendo la deposito il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data CP_1
12.12.2022, la domanda giudiziale sarebbe stata intrapresa oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.
In verità, nel caso in esame la decadenza dal beneficio del termine è da porre in relazione con il ricevimento da parte dell'obbligata principale, nonché dei due fideiussori di questa (odierni appellanti), della raccomandata a.r. in data
29.6.2022, con cui la ha dichiarato di av- Controparte_1 valersi della facoltà prevista dal contratto e dall'art. 1186 c.c., la quale risulta giunta nella sfera di conoscibilità dei due fideiussori in data 12.7.2022 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Ad as- sumere rilevanza, infatti, non è la circostanza in presenza della quale il cre- ditore può avvalersi del beneficio della decadenza del suo debitore dal ter- mine, e nella specie il mancato pagamento anche solo di una rata secondo quanto previsto nel contratto di finanziamento, quanto piuttosto il momento in cui il creditore esercita tale facoltà e comunica tale sua intenzione al de- bitore.
L'art. 1186 c.c. dispone, infatti, che “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le
[...]
che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”. Non Pt_3 vi è, dunque, alcun automatismo al verificarsi di una delle condizioni, previste
4 da tale disposizione o dal contratto, in presenza delle quali il debitore de- cade dal beneficio del termine. Piuttosto, quella prevista dalla disposizione normativa suddetta, e specificata all'art. 8 del contratto di finanziamento sti- pulato tra la e la Melone Store s.r.l., è una Controparte_1 facoltà accordata al creditore (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. VI-1, 27.1.2022,
n. 2411; Cass. civ., Sez. I, ord. 24.9.2020, n. 20042).
È vero, allora, che – come deduce parte appellante - l'istanza del creditore deve necessariamente essere "giudiziale", ossia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto, in via di cognizione o esecutiva- mente, secondo le forme e nei modi di legge, all'accertamento ed al soddi- sfacimento delle pretese del creditore indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 2.4.2025, n. 8477; Cass. civ., Sez. III, ord. 24.8.2023, n. 2023; Cass. civ., Sez. II, 29.1.2016, n. 1724; Cass. civ., Sez. III, 3.10.2005, n. 19300;
Cass. civ., Sez. III, 20.4.2004, n. 7502; Cass. civ., Sez. III, 18.5.2001, n. 6823; Cass. civ., Sez. III, 14.7.1994, n. 6604). Non costituiscono, pertanto, valida "istanza” ex art. 1957 c.c. la notifica di un atto stragiudiziale e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall'esecuzione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.12.2016, n. 1274).
Nel caso in esame, tuttavia, considerato che la Banca appellata ha esercitato la facoltà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine della propria debitrice con la raccomanda a.r. in data 29.6.2022, ricevuta in data succes- siva, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 12.12.2022 è stata esercitata l'azione giudiziale richiesta dall'art. 1957 c.c. per impedire la decadenza dalla garanzia prestata dai fideiussori nel termine previsto da tale disposizione.
Come ha ritenuto il giudice di primo grado, questo assorbe le questioni della nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione del
7.10.2020 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellata – procedimento mo- nitorio – primo grado di giudizio), che prevede la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., sia per violazione della normativa antitrust sia in quanto abusiva in base alla disciplina consumeristica. Solo per opportuna comple- tezza di motivazione, allora, si deve osservare che la dedotta nullità non sussiste sotto alcuno dei profili dedotti.
5 3. Gli odierni appellanti hanno dedotto la loro qualità di consumatori e, quindi, la nullità della previsione dell'art. 5 del contratto di fideiussione del 7.10.2020 alla luce della disciplina consumeristica. Infatti, la Suprema Corte ha ritenuto vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione tem- poris), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, co. 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del ter- mine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.9.2023, n. 27558).
La nozione di “consumatore” contenuta nell'art. 3, co. 1, lett. a), del d.lgs. 6.9.2006, n. 206 (“Codice del consumo”) si incentra sulla finalità dell'azione del soggetto, la quale deve essere indirizzata verso scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, con l'eliminazione dell'originaria previsione (inserita nell'art. 6 della legge 27.1.2012, n. 6 dal d.l. 28.10.2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18.12.2020, n. 176) secondo la quale i debiti devono avere fonte esclusivamente in finalità estranee a dette attività.
Con riguardo al riconoscimento della qualifica di “consumatore” alla persona fisica che abbia prestato garanzia a favore di una società commerciale, dopo un iniziale orientamento della giurisprudenza di legittimità contrario sul pre- supposto che “è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito sog- gettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore (…), attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.11.2011, n. 25212; Cass. civ., Sez. I, 9.8.2016, n.
16827), quello attuale ritiene come il giudice debba determinare se una per- sona fisica abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale nell'ambito della sua attività professionale, e quindi non quale consumatore, o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima, o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, ovvero se abbia agito per scopi di natura privata, con il corollario che solo in tale ultimo caso gli può essere ricono- sciuta la qualifica di “consumatore” (cfr. Cass. civ., SS.UU., ord. 27.2.2023, n. 5868; Cass. civ., Sez VI-1, ord. 24.1.2020, n. 1666; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 16.1.2020, n. 742; Cass. civ., Sez. III, ord. 13.12.2018, n. 32225).
6 Con tale più recente orientamento, la giurisprudenza di legittimità si è con- formata alla giurisprudenza della C.G.U.E., la quale dapprima ha riconosciuto l'applicabilità della Direttiva del Consiglio CEE n. 93/13 (concernente le clau- sole abusive nei contratti stipulati con il consumatore) al contratto di fideius- sione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha assunto nei confronti della banca, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la società garantita (cfr. C.G.U.E. 19.11.2005, causa C-74/15 Tarcau contro
); e, successivamente, ha sta- Controparte_3 tuito che la nozione di “consumatore” contenuta nell'art. 2, lett. b), della Direttiva n. 93/13 ha carattere oggettivo e deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione (cfr. sen- tenza , C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). CP_4
Come ha rilevato la Banca appellata, al momento della sottoscrizione del contratto di fideiussione azionato in sede monitoria e Parte_1
erano entrambi soci (per 1/3 del capitale la prima e per 2/3 Parte_2 il secondo) della Melone Store s.r.l. Inoltre, il primo ricopriva la carica di
[...]
a fare data dal 24.6.2020, vale a dire oltre tre mesi prima Controparte_5 della sottoscrizione della fideiussione in data 7.10.2020. Si deve ritenere, allora, che entrambi gli odierni appellanti abbiano prestato la garanzia per- sonale azionata in sede monitoria dalla non Controparte_6 per scopi di natura privata, ma bensì nel perseguimento di una finalità im- prenditoriale comune con la società di cui erano entrambi soci, con una quota rilevante del capitale, e di cui il secondo era anche amministratore unico.
4. Neanche sussiste la dedotta nullità parziale, limitatamente all'art. 5, del contratto di fideiussione sottoscritto da e Parte_1 Parte_2
in data 7.10.2020 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Melone
[...]
Store s.r.l. nei confronti della Controparte_7
. I due odierni appellanti prendono le mosse dal provvedimento n. 55
[...] emesso dalla Banca d'IA in data 2.5.2005, deducendo – in buona so- stanza – come lo stesso consentirebbe di ritenere provata, in virtù della pre- sunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei
7 presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Di contro, nel caso in esame, in relazione alla fi- deiussione sottoscritta dagli stessi in data 7.10.2020, non vi è un prece- dente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Au- torità amministrativa. Nel caso in esame, spetta dunque al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
L'odierna appellante ha sottoscritto la fideiussione omnibus in favore della sino al limite di € 70.000,00, a garanzia Controparte_1 delle obbligazioni assunte nei confronti di quest'ultima dalla Melone Store s.r.l. in data 7.10.2020, vale a dire a distanza di oltre quindici anni dal prov- vedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'IA il 2.5.2005, che costitui- sce sì prova privilegiata, ma soltanto con riguardo alla sussistenza del com- portamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rive- stita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esami- nato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un pe- riodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Au- torità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IA vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte dello stesso, gli opponenti (odierni appel- lanti) erano onerati dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costi- tutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotta nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro,
[...]
e non hanno allegato la sussistenza di Persona_1 Parte_2 tali presupposti e non hanno dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nell'ottobre 2020 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mer- cato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. 8 Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale delle due fideiussioni sot- toposte all'attenzione di questo giudicante risulti speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla Banca d'IA con il suddetto provvedimento, come pure deduce parte appellante. In effetti, se si considera che il provvedimento della Banca d'IA ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità la clausola con- trattuale indicata dall'appellante dello schema A.B.I. nella misura in cui veniva applicata in modo uniforme, in quanto restrittiva della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di molti anni (quasi tre lustri), deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alla clausola dell'art. 5
“incriminata” – per il contratto di fideiussione sottoscritto da Parte_1
e in data 7.10.2020 sia espressione di un'in-
[...] Parte_4 tesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti
(cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 13.11.2024, n. 30383).
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la (con cui Controparte_1 sono state sottoscritte le fideiussioni per cui è causa), ancora nell'anno 2020, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo (ottobre
2020), utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus con- tenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'IA e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
4.2. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n.
41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riprodu- cono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché
9 restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'IA, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fi- deiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al prov- vedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla Banca d'IA, quando le banche non avevano ancora predispo- sto modelli contrattuali diversi e utilizzavano ancora quello sanzionato dalla
Banca d'IA con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005.
In altri termini, la decisione in questione si fonda sulla presunzione che, a quell'epoca, le banche ancora utilizzassero il modello sanzionato e non aves- sero adattato la modulistica in ragione del provvedimento sanzionatorio so- pra richiamato. A prescindere dalla condivisibilità di tale impostazione, in ogni caso la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata non è in contrasto con la stessa quanto sopra ritenuto da questo giudicante, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clau- sole sanzionate dalla Banca d'IA con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n.
287/1990), occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento in questione o se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei con- tratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà con- trattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni con- trattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del sud- detto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondi- zionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
10 5. Con il secondo motivo di appello si censura si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, in relazione alla dedotta nullità della fideiussione prestata per violazione del divieto di cumulo della garanzia fideiussoria pre- stata dagli odierni appellanti e la garanzia statale rilasciata dal Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 66/1996 gestito dal Controparte_8
ha ritenuto di “non potendo[r] condividere quanto stabilito dal Tribu-
[...] nale di Torino con l'ordinanza dell'aprile 2022 allegata da parte opponente al proprio atto di opposizione”. In particolare, gli appellanti richiamano nuo- vamente, come avevano fatto nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., l'art.
4.4. delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia e l'interpreta- zione fornita dall'ordinanza del Tribunale di Torino del 30.6.2022, secondo la quale “la fideiussione bancaria rientra fra le garanzie vietate in copresenza del Fondo di Garanzia”.
Il motivo non è fondato.
La norma richiamata a sostegno della nullità della fideiussione sottoscritta fa espresso riferimento alle garanzie reali e alle garanzie prestate da interme- diari assicurativi e bancari, ma non menziona in alcun modo le garanzie per- sonali prestate da persone fisiche. La fideiussione concessa da persona fisica non è qualificabile come “bancaria”, potendo ritenersi tale soltanto quella accordata da una banca, così come è “assicurativa” soltanto quella prestata da una compagnia assicurativa.
In tale senso si è espresse anche l'Arbitro Bancario e Finanziario, laddove ha affermato che “la richiamata disposizione [art.
4.4. delle Disposizioni Opera- tive del Fondo di Garanzia] contempla limitazioni che concernono le “garan- zie reali, assicurative e bancarie”, mentre non esclude la possibilità di stipu- lare garanzie personali rilasciate da soggetti che agiscano al di fuori della loro attività professionale, quali sono le fideiussioni oggetto di contesta- zione. L'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione è dunque, sotto que- sto profilo, priva di pregio e non merita accoglimento” (così ABF - Collegio di Roma, decisione n. 20294/2021).
Peraltro, a dirimere qualsiasi dubbio interpretativo è intervenuto il legislatore attraverso il testo vigente delle Disposizioni Operative del Fondo di Garan- zia, approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, la cui formulazione non genera alcun dubbio sull'ammissibilità
11 di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali con- cesse da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanzia- mento assistito dalla Garanzia del Fondo. Infatti, il C.4 delle Disposizioni
Operative così recita: “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale”.
Si tratta di una disposizione emanata successivamente alla stipula del con- tratto di finanziamento, e della fideiussione, per cui è causa, e quindi non trova diretta applicazione nel presente giudizio. Ciò nondimeno può costi- tuire un ulteriore orientamento nell'interpretazione della previsione di cui all'art.
4.4. delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia invocato dagli odierni appellanti.
6. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 106/2024 emessa dal Tribunale Latina, in com-
[...] posizione monocratica, il 16.1.2024 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella parte indicata in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv.
Cristiano D'Ettorre, dichiaratosene antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 106/2024 emessa dal Tribunale Latina, in composi- zione monocratica, il 16.1.2024; condanna e , in solido tra loro, a Pt_1 Parte_1 Parte_2 rimborsare alla le spese del presente grado Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Cristiano D'Ettorre, di- chiaratosene antistatario;
12 dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 12.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ED Thellung de Courtelary
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