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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5133 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 17.12.25 ore 11.00 sono presenti l'avv. Francesco
UN per parte attrice e l'avv. Maria Concetta Consiglio in sostituzione dell'avv. Di Liberto per la società convenuta. I
procuratori concludono riportandosi alle rispettive difese e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.O.P.
dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12214/2021 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv. Francesco UN )
Attore
e :
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
( avv. Giuseppe Di Liberto )
Convenuto
1 CP_2
Convenuto contumace
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_2
, così provvede:
[...]
- condanna e in solido al pagamento in favore di CP_1 CP_2 Parte_1
della complessiva somma di € 21.960,83, oltre interessi e rivalutazione da
[...]
calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali
( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ) che liquida in complessivi € 5.077,00, quantificati come in parte motiva, oltre oneri accessori come per legge;
ed oltre le spese di
CTU liquidate come da decreti in atti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha invocato – nei confronti di ( proprietario dell‟autovettura Parte_1 CP_2
coinvolta nel sinistro ) e della ( che assicura l‟autovettura ) – una condanna al CP_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell‟incidente stradale avvenuto a Palermo in data
22.05.20, mentre si trovava alla guida della bicicletta di proprietà di . Parte_2
Ora, la valutazione di fondatezza della domanda risarcitoria formulata dal ( della cui Pt_1
proponibilità e procedibilità deve darsi atto alla luce delle richieste risarcitorie stragiudiziali in atti e dell‟invito attoreo formulato ope iudicis nei confronti di parte avversa a stipulare convenzione di negoziazione assistita ) muove – anzitutto – dalla considerazione che, in ragione delle risultanze probatorie e segnatamente della mancata risposta da parte del convenuto contumace
2 all‟interrogatorio formale ammesso ( cui attribuire pertanto gli effetti di cui all‟art. 232 c.p.c. ) e delle dichiarazioni rese dal teste ( che ha riferito di aver assistito al sinistro ), deve ritenersi Tes_1
acclarato che in data 22.05.20 alle ore 17.30 circa la bicicletta condotta dall‟odierno attore, allorquando transitava regolarmente in questa via Aloi, veniva tamponata dall‟autovettura Fiat
Punto tg. AW196AG di proprietà di dallo stesso condotta, rovinando a terra CP_2
unitamente al suo conducente che a seguito dell‟occorso riportava lesioni personali.
D‟altro canto, il C.T.U. nominato in corso di causa al fine di verificare la compatibilità dei danni riportati dal velocipede con la prospettazione attorea in punto di dinamica del sinistro, con relazione
( comprensiva di risposta alle osservazioni di parte ) logica, lineare ed esaustiva, le cui conclusioni in questa sede si condividono, ha accertato che detta dinamica “intesa come urto autovettura- bicicletta, risulta compatibile in relazione ai danni riportati dalla bicicletta”, precisando che “in un
sinistro autovettura-bicicletta, in relazione alla differente massa dei mezzi, è possibile che non si riscontrino punti d'urto su entrambi i mezzi. Infatti, considerata anche l'instabilità tipica di un
veicolo a due ruote, è sufficiente un piccolo urto ( anche per modestissime differenze di velocità )
per provocare eventuali deformazioni sul velocipede e comunque la successiva caduta dello stesso, senza che rimangano tracce e/o segni evidenti sull'autovettura”.
Le superiori risultanze consentono di superare, anche a fronte del disconoscimento operato da parte attrice ai sensi dell‟art. 2712 c.c. ( che priverebbe la riproduzione del valore di „piena prova‟ ),
il contenuto del file audio, prodotto in atti, relativo alla registrazione della chiamata al SUES 118 –
effettuato da persona rimasta anonima – ove si riferisce di una caduta autonoma dalla bici di un ragazzo, tenuto peraltro conto della presenza di altra registrazione, anche essa prodotta in atti, nella quale non viene riportata alcuna conversazione tra l‟operatore del 118 ed il chiamante che, rimasto parimenti anonimo, non rilasciava alcuna dichiarazione pervenendo a interrompere bruscamente la chiamata e considerato che la scheda della centrale operativa 118 allegata agli atti e relativa al sinistro per cui è causa non fornisce elementi ulteriori a sostegno dell‟una o dell‟altra prospettazione
( non potendo desumersi dall‟espressione “unico paziente coinvolto” ivi contenuta che il Pt_1
fosse più generalmente l‟unico soggetto coinvolto nel sinistro ).
3 Acclarato, pertanto, il fatto storico del tamponamento, mette conto evidenziare che per il disposto dell‟art. 149, comma 1, C.d.S. ( T.U. del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 ), sostanzialmente riproduttivo dell‟art. 107 C.d.S. previgente, il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l‟arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il mezzo che precede, per cui l‟avvenuta collisione pone a suo carico una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all‟art. 2054,
comma secondo, c.c., e onere del guidatore di dimostrare che il mancato, tempestivo arresto del mezzo e il successivo impatto sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili
( v. Cass. civ. nn. 19493/07, 12108/06 ).
Nel caso di specie, detto onere non è stato assolto, di guisa che gli odierni convenuti ( CP_1
e ) vanno condannati in solido al risarcimento dei danni che
[...] CP_2 Parte_1
ha provato di aver sofferto nel sinistro per cui è causa.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona dell‟attore si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dello stesso pari all‟8% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U. con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto,
in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dal danneggiato, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “fratture scomposte della testa III, IV e soprattuto V metatarso del piede sinistro” ) e ritenuti dal C.T.U. compatibili con la dinamica prospettata.
L‟esperto ha, altresì, accertato la sussistenza in capo alla persona dell‟odierno attore di una inabilità temporanea totale di giorni 10 e di una inabilità temporanea al 75% di giorni 20, al 50% di giorni 30 e al 25% di giorni 60.
Sotto il profilo del danno biologico, da intendersi, alla luce dell‟orientamento manifestato dalle
Sezioni Unite del Supremo Collegio, quale unico aspetto del danno non patrimoniale richiesto,
ricomprendente anche gli aspetti cd. esistenziali o, meglio, dinamico – relazionali caratterizzanti gli effetti dei postumi, si utilizzano, trattandosi nella specie di cd. lesioni micropermanenti, i correnti parametri legislativi di stima ( tabelle risarcitorie per il danno biologico da lieve entità, da ultimo aggiornate con il D.M. 18.07.2025, di cui alla legge n. 57/2001 – oggi art. 139 codice delle
4 assicurazioni, D. Lgs. n. 209/2005 ) sulla base del valore – punto adeguato all‟età del soggetto e al livello dell‟invalidità; e inoltre computando l‟inabilità temporanea totale di giorni 10 e parziale di giorni 20 al 75%, di giorni 30 al 50% e di giorni 60 al 25%, come accertato dal C.T.U..
E così in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati ( 8% ), dell‟età della parte lesa all‟epoca del sinistro ( 28 anni ), può essere liquidata equitativamente all‟odierno attore la somma complessiva, espressa in moneta attuale, di € 17.818,36, comprensiva della maggiorazione dipendente dall‟inabilità temporanea ( liquidando la somma di € 56,18 giornaliere per ITT e ITP per un totale di € 3.089,90 in valuta attuale ) per il periodo riconosciuto dal consulente ( ITT gg. 10 e
ITP gg. 20 al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 60 al 25% ).
A parte attrice compete, inoltre, il risarcimento dell‟ulteriore aspetto del danno non patrimoniale, afferente le conseguenze di natura morale ( quindi, come ulteriore aspetto delle conseguenze derivate dalle lesioni ); e ciò in considerazione dell‟entità delle lesioni, dal punto di vista dell‟incidenza sul complessivo assetto psico-fisico del soggetto, che può fare presuntivamente desumere la sussistenza di una particolare sofferenza emotiva quale voce di danno ulteriore rispetto a quella connessa alla lesione del bene salute e alle sue implicazioni dinamico – relazionali.
Ora, la liquidazione di tale voce, in accordo alle argomentazioni di Cassazione SS.UU. Civili 24
giugno - 11 novembre 2008 n° 26973, segue:
- alla precisazione che tale voce di danno non patrimoniale risulta priva di autonoma rilevanza classificatoria ed è adoperata al solo fine di rendere palesi i diversi profili presi in considerazione nella liquidazione e così di evitare duplicazione di poste risarcitorie;
- alla precisazione che la liquidazione, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell‟arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole intuire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d‟animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del danno biologico, esprimendosi in una frazione di esso.
Consegue a quanto premesso che, tenuto conto dell‟entità delle lesioni nella specie subite da
, si liquida tale voce in € 2.672,75, pari al 15% del danno biologico. Parte_1
5 Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., spese mediche in misura pari ad € 1.469,72, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla data media di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 21.960,83 ( oltre rivalutazione limitatamente ad € 1.469,72 ).
Spetta, pertanto, a il complessivo importo di € 21.960,83, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione da ponderare in base alle direttive di cui sopra, al cui pagamento vanno condannati in solido e;
sono dovuti infine sulla somma totale così determinata e da CP_1 CP_2
determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, i convenuti devono rifondere a parte attrice le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
■
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 17.12.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
6
UN per parte attrice e l'avv. Maria Concetta Consiglio in sostituzione dell'avv. Di Liberto per la società convenuta. I
procuratori concludono riportandosi alle rispettive difese e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.O.P.
dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12214/2021 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv. Francesco UN )
Attore
e :
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
( avv. Giuseppe Di Liberto )
Convenuto
1 CP_2
Convenuto contumace
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_2
, così provvede:
[...]
- condanna e in solido al pagamento in favore di CP_1 CP_2 Parte_1
della complessiva somma di € 21.960,83, oltre interessi e rivalutazione da
[...]
calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali
( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ) che liquida in complessivi € 5.077,00, quantificati come in parte motiva, oltre oneri accessori come per legge;
ed oltre le spese di
CTU liquidate come da decreti in atti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha invocato – nei confronti di ( proprietario dell‟autovettura Parte_1 CP_2
coinvolta nel sinistro ) e della ( che assicura l‟autovettura ) – una condanna al CP_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell‟incidente stradale avvenuto a Palermo in data
22.05.20, mentre si trovava alla guida della bicicletta di proprietà di . Parte_2
Ora, la valutazione di fondatezza della domanda risarcitoria formulata dal ( della cui Pt_1
proponibilità e procedibilità deve darsi atto alla luce delle richieste risarcitorie stragiudiziali in atti e dell‟invito attoreo formulato ope iudicis nei confronti di parte avversa a stipulare convenzione di negoziazione assistita ) muove – anzitutto – dalla considerazione che, in ragione delle risultanze probatorie e segnatamente della mancata risposta da parte del convenuto contumace
2 all‟interrogatorio formale ammesso ( cui attribuire pertanto gli effetti di cui all‟art. 232 c.p.c. ) e delle dichiarazioni rese dal teste ( che ha riferito di aver assistito al sinistro ), deve ritenersi Tes_1
acclarato che in data 22.05.20 alle ore 17.30 circa la bicicletta condotta dall‟odierno attore, allorquando transitava regolarmente in questa via Aloi, veniva tamponata dall‟autovettura Fiat
Punto tg. AW196AG di proprietà di dallo stesso condotta, rovinando a terra CP_2
unitamente al suo conducente che a seguito dell‟occorso riportava lesioni personali.
D‟altro canto, il C.T.U. nominato in corso di causa al fine di verificare la compatibilità dei danni riportati dal velocipede con la prospettazione attorea in punto di dinamica del sinistro, con relazione
( comprensiva di risposta alle osservazioni di parte ) logica, lineare ed esaustiva, le cui conclusioni in questa sede si condividono, ha accertato che detta dinamica “intesa come urto autovettura- bicicletta, risulta compatibile in relazione ai danni riportati dalla bicicletta”, precisando che “in un
sinistro autovettura-bicicletta, in relazione alla differente massa dei mezzi, è possibile che non si riscontrino punti d'urto su entrambi i mezzi. Infatti, considerata anche l'instabilità tipica di un
veicolo a due ruote, è sufficiente un piccolo urto ( anche per modestissime differenze di velocità )
per provocare eventuali deformazioni sul velocipede e comunque la successiva caduta dello stesso, senza che rimangano tracce e/o segni evidenti sull'autovettura”.
Le superiori risultanze consentono di superare, anche a fronte del disconoscimento operato da parte attrice ai sensi dell‟art. 2712 c.c. ( che priverebbe la riproduzione del valore di „piena prova‟ ),
il contenuto del file audio, prodotto in atti, relativo alla registrazione della chiamata al SUES 118 –
effettuato da persona rimasta anonima – ove si riferisce di una caduta autonoma dalla bici di un ragazzo, tenuto peraltro conto della presenza di altra registrazione, anche essa prodotta in atti, nella quale non viene riportata alcuna conversazione tra l‟operatore del 118 ed il chiamante che, rimasto parimenti anonimo, non rilasciava alcuna dichiarazione pervenendo a interrompere bruscamente la chiamata e considerato che la scheda della centrale operativa 118 allegata agli atti e relativa al sinistro per cui è causa non fornisce elementi ulteriori a sostegno dell‟una o dell‟altra prospettazione
( non potendo desumersi dall‟espressione “unico paziente coinvolto” ivi contenuta che il Pt_1
fosse più generalmente l‟unico soggetto coinvolto nel sinistro ).
3 Acclarato, pertanto, il fatto storico del tamponamento, mette conto evidenziare che per il disposto dell‟art. 149, comma 1, C.d.S. ( T.U. del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 ), sostanzialmente riproduttivo dell‟art. 107 C.d.S. previgente, il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l‟arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il mezzo che precede, per cui l‟avvenuta collisione pone a suo carico una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all‟art. 2054,
comma secondo, c.c., e onere del guidatore di dimostrare che il mancato, tempestivo arresto del mezzo e il successivo impatto sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili
( v. Cass. civ. nn. 19493/07, 12108/06 ).
Nel caso di specie, detto onere non è stato assolto, di guisa che gli odierni convenuti ( CP_1
e ) vanno condannati in solido al risarcimento dei danni che
[...] CP_2 Parte_1
ha provato di aver sofferto nel sinistro per cui è causa.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona dell‟attore si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dello stesso pari all‟8% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U. con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto,
in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dal danneggiato, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “fratture scomposte della testa III, IV e soprattuto V metatarso del piede sinistro” ) e ritenuti dal C.T.U. compatibili con la dinamica prospettata.
L‟esperto ha, altresì, accertato la sussistenza in capo alla persona dell‟odierno attore di una inabilità temporanea totale di giorni 10 e di una inabilità temporanea al 75% di giorni 20, al 50% di giorni 30 e al 25% di giorni 60.
Sotto il profilo del danno biologico, da intendersi, alla luce dell‟orientamento manifestato dalle
Sezioni Unite del Supremo Collegio, quale unico aspetto del danno non patrimoniale richiesto,
ricomprendente anche gli aspetti cd. esistenziali o, meglio, dinamico – relazionali caratterizzanti gli effetti dei postumi, si utilizzano, trattandosi nella specie di cd. lesioni micropermanenti, i correnti parametri legislativi di stima ( tabelle risarcitorie per il danno biologico da lieve entità, da ultimo aggiornate con il D.M. 18.07.2025, di cui alla legge n. 57/2001 – oggi art. 139 codice delle
4 assicurazioni, D. Lgs. n. 209/2005 ) sulla base del valore – punto adeguato all‟età del soggetto e al livello dell‟invalidità; e inoltre computando l‟inabilità temporanea totale di giorni 10 e parziale di giorni 20 al 75%, di giorni 30 al 50% e di giorni 60 al 25%, come accertato dal C.T.U..
E così in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati ( 8% ), dell‟età della parte lesa all‟epoca del sinistro ( 28 anni ), può essere liquidata equitativamente all‟odierno attore la somma complessiva, espressa in moneta attuale, di € 17.818,36, comprensiva della maggiorazione dipendente dall‟inabilità temporanea ( liquidando la somma di € 56,18 giornaliere per ITT e ITP per un totale di € 3.089,90 in valuta attuale ) per il periodo riconosciuto dal consulente ( ITT gg. 10 e
ITP gg. 20 al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 60 al 25% ).
A parte attrice compete, inoltre, il risarcimento dell‟ulteriore aspetto del danno non patrimoniale, afferente le conseguenze di natura morale ( quindi, come ulteriore aspetto delle conseguenze derivate dalle lesioni ); e ciò in considerazione dell‟entità delle lesioni, dal punto di vista dell‟incidenza sul complessivo assetto psico-fisico del soggetto, che può fare presuntivamente desumere la sussistenza di una particolare sofferenza emotiva quale voce di danno ulteriore rispetto a quella connessa alla lesione del bene salute e alle sue implicazioni dinamico – relazionali.
Ora, la liquidazione di tale voce, in accordo alle argomentazioni di Cassazione SS.UU. Civili 24
giugno - 11 novembre 2008 n° 26973, segue:
- alla precisazione che tale voce di danno non patrimoniale risulta priva di autonoma rilevanza classificatoria ed è adoperata al solo fine di rendere palesi i diversi profili presi in considerazione nella liquidazione e così di evitare duplicazione di poste risarcitorie;
- alla precisazione che la liquidazione, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell‟arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole intuire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d‟animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del danno biologico, esprimendosi in una frazione di esso.
Consegue a quanto premesso che, tenuto conto dell‟entità delle lesioni nella specie subite da
, si liquida tale voce in € 2.672,75, pari al 15% del danno biologico. Parte_1
5 Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., spese mediche in misura pari ad € 1.469,72, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla data media di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 21.960,83 ( oltre rivalutazione limitatamente ad € 1.469,72 ).
Spetta, pertanto, a il complessivo importo di € 21.960,83, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione da ponderare in base alle direttive di cui sopra, al cui pagamento vanno condannati in solido e;
sono dovuti infine sulla somma totale così determinata e da CP_1 CP_2
determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, i convenuti devono rifondere a parte attrice le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
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Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 17.12.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
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