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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/09/2025, n. 4913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4913 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6087/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 6087 dell'anno 2022, trattenuto in decisione con decreto del 7 novembre 2024, depositato il 20 novembre 2024 con cui sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma, via Machiavelli 50, presso lo studio del procuratore, avv. Fabrizio PREZIOSI, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E
1 Controparte_1
in persona del ministro pro tempore
[...]
non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n° 31603/22, depositata il 25 ottobre 2022 in tema di riconoscimento protezione umanitaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 632/21, pubblicata il 27 gennaio 2021, la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame proposto da avverso l'ordinanza emessa il 17 Parte_1
febbraio 2020 a definizione del giudizio n° 57370/17, comunicata il 30 giugno 2020, con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorso dalla medesima proposto ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato,
o di una protezione internazionale sussidiaria o per motivi umanitari, che le era stata negata dalla competente Controparte_1
.
[...]
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione , affidato a quattro Parte_1
motivi di censura.
Con ordinanza n° 31603/22, la Corte di Cassazione sottolineando che erano parzialmente fondati i motivi e che la Corte d'appello era incorsa negli <… “errores in iudicando”, sub specie di “falsa applicazione” denunciati con il secondo ed il terzo mezzo di impugnazione…>> e che
2 tali rilievi <… accreditano simultaneamente la “falsa applicazione” addotta con il quarto mezzo di impugnazione con riferimento, peraltro, alla previsione dell'art. 19, 1° co., del d.lgs. n. 286/1998.>> ha accolto nel senso e nei limiti indicati in motivazione i motivi di ricorso proposti da e ha cassato l'indicata sentenza n° 632/21 della Corte d'Appello di Roma, Parte_1
cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa e per l'applicazione del principio di diritto enunciato in proposito.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16 novembre 2022 ha Parte_1
riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio, venisse riconosciuto in suo favore lo status di rifugiata o le fosse riconosciuta la protezione sussidiaria;
in estremo subordine ha chiesto che le fosse concessa la protezione umanitaria.
Il Controparte_1
seppur ritualmente citato, non si è
[...]
costituito.
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi in data 11 ottobre 2024, non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con decreto presidenziale dell'8 ottobre 2024, depositato in data 9 ottobre 2024, è stato disposto che l'udienza del 7 novembre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; con successiva ordinanza del 7 novembre 2024, depositata il 20 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alla parte costituita di termine per il deposito delle sole comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata in via preliminare la contumacia del
[...]
Controparte_2
3 in persona del Ministro pro tempore che, seppur ritualmente citato, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
Va quindi sottolineato, ancora in via preliminare, che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata dell'ordinanza n° 31603/22 con cui la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i motivi di ricorso e cassato con rinvio la sentenza n° 632/21 della Corte d'Appello di Roma per l'applicazione del principio di diritto affermato nell'indicata ordinanza. Va quindi in proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n° 15952/06, Cass. n° 636/19 e Cass.
n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la
Corte di Cassazione, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione (così le citate Cass. n° 15952/06 e Cass.
n° 14075/02).
Ciò precisato, sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'indicata ordinanza n° 31603/22 – ritenuta congrua la motivazione con cui la Corte d'Appello ha valutato inattendibili le dichiarazioni rese dall'appellante in relazione agli atti di persecuzione di cui ella sarebbe stata vittima ed escluso che fosse onere della medesima corte vagliare “in via estrinseca” la credibilità delle
4 dichiarazioni rese - ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. perché la
Corte d'Appello di Roma, nella sua precedente composizione non aveva <… vagliato se, in ipotesi di rimpatrio, sia esposta comunque al rischio di atti persecutori, non ha vagliato se, Parte_1
in ipotesi di rimpatrio, la comminatoria di sanzioni penali esponga comunque al rischio di Parte_2
irrogazione di pena inumana o degradante …>> poiché si era <… limitata, da un canto, ad affermare, per certi versi in maniera avulsa dalla testuale prefigurazione di cui alla lett. b) dell'art. 14 cit., che “le misure adottate dall'ordinamento nei confronti dei culti clandestini non possono essere annoverate tra le ipotesi di violenza diffusa e generalizzata” …>> e si era altresì limitata ad affermare che
rientrando in patria ben potrebbe continuare a professare la propria religione Parte_3
aderendo ad associazioni religiose registrate, in modo da evitare di contrapporsi alle regole interne di quello
Stato…>> (così testualmente a pag. 9 e 10 della citata ordinanza n° 31603/22 della Corte di Cassazione) così incorrendo in errores in iudicando e nel vizio di falsa applicazione della legge, denunciati con il secondo e terzo motivo di censura nonché con il quarto motivo, dedotto in relazione alla previsione dell'art. 19, 1° comma del d. lgs. n° 286/98.
Ciò precisato, l'appello originariamente proposto da , cui aveva resistito il Parte_1
ministero oggi contumace, è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Osserva in proposito questo collegio che la richiedente, ascoltata nel 2007 dalla
, ha dichiarato di essere nata ad [...], di appartenere Controparte_1
al gruppo etnico Han e di essersi trasferita nel 2006 nella Mongolia interna;
di avere madre e padre viventi e tre sorelle;
di essere sposata e di avere una figlia, nata nel 1992; di aver frequentato la scuola per otto anni e di aver lavorato tra il 1998 e il 2004, anno in cui si era convertita alla Chiesa del Dio EN;
ha inoltre riferito di essere stata coinvolta in un incidente nel 2006 mentre cercava di sfuggire a un'autopattuglia della polizia, di essere stata ricoverata in ospedale dove era rimasta in coma per tre giorni e di essere fuggita avendo sentito medici e infermieri che, parlando tra di loro, dicevano che in caso di suo risveglio avrebbero dovuto comunicarlo alla polizia. Ha ancora riferito l'odierna appellante di aver fatto attività di proselitismo durante la quale, nell'agosto 2008, era stata arrestata unitamente a una consorella e a una coppia da sei poliziotti avvisati dai suoi vicini: i poliziotti erano entrati in casa, avevano schiacciato a terra i partecipanti alla riunione, li
5 avevano ammanettati e, dopo aver perquisito la casa, avevano prelevato i libri, i materiali sacri, i cellulari e 6.000,00 Yuan in contanti. Successivamente era stata sottoposta a interrogatorio, era stata torturata per otto giorni e infine condannata alla pena di cinque anni di reclusione senza che fosse stata formulata alcuna accusa nei suoi confronti. I racconti riferiti dalla riassumente sono stati ritenuti del tutto inverosimili dalla Corte
d'Appello nella sue precedente composizione che, in proposito ha – del tutto condivisibilmente – osservato che non risultava credibile che <… la interessata, dopo essere stata investita da un'auto della polizia, nel 2006, per sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine che avevano seguito un suo confratello fino al luogo ove si svolgeva la riunione tra i fedeli della chiesa domestica
e dopo essere stata ricoverata in stato di coma per ben tre giorni in ospedale, sia riuscita a fuggire dal nosocomio poche ore dopo il risveglio, sottraendosi al controllo degli addetti alla struttura …>> e inoltre che <… dopo una esperienza così provante (tre giorni di coma), la abbia deciso di riprendere a Pt_1
fare attività di proselitismo per la Chiesa del Dio onnipotente e a distanza di due anni dall'investimento si sia fatta nuovamente sorprendere dalla polizia nel corso di una riunione religiosa e che per questo sia stata arrestata, torturata per otto giorni, processata e imprigionata in un campo di riabilitazione e lavoro per ben cinque anni, senza aver mai rivelato le sue generalità e, soprattutto, senza che, in questo lungo lasso temporale, la sua vera identità sia mai stata individuata dai poliziotti.>> (così testualmente a pag. 6 della motivazione della sentenza n° 632/21). Tuttavia la Corte d'Appello, nel decidere il gravame proposto dall'odierna riassumente negandole ogni forma di protezione, non aveva tenuto conto che ella, rientrando in patria, avrebbe potuto essere esposta comunque al rischio di atti persecutori ovvero che la stessa potesse per tale ragione essere esposta al rischio di sanzioni penali consistenti in pene inumane o degradanti.
Risulta infatti dall'esame delle COI, anche recenti, che in Cina la libertà di culto è vincolata a un forte e capillare controllo statale esercitato tramite regolamenti finalizzati a garantire che l'attività religiosa sia pienamente controllata. La norma di riferimento in Cina è l'art. 36 della Costituzione che sancisce la libertà religiosa dei cittadini, senza che tuttavia siano previsti rimedi alla violazione di tale libertà. Inoltre sempre l'art. 36 limita la protezione dello Stato alle attività religiose “normali”, concetto che, non essendo definito, si presta a molteplici interpretazioni. Il citato articolo stabilisce poi che “nessuno può utilizzare la
6 religione per compiere attività che disturbino l'ordine pubblico, compromettendo la salute dei cittadini o interferiscano con il sistema educativo dello Stato” specificando altresì che
“gli organi e gli affari religiosi non sono soggetti a nessun dominio straniero se non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la stabilità del Paese” (China Constitution of the people's Republic of China, 4.12.82). A partire dal 2016 si è rivelata un'impennata del controllo statale sulle religioni, in quanto il presidente ha invocato una Persona_1
“sinizzazione” delle confessioni religiose e le Autorità hanno avviato un percorso di rimodulazione delle religioni in modo da renderle coerenti con l'ideologia del Partito
Comunista Cinese e da renderle un ulteriore strumento di promozione della fedeltà al partito del Presidente. Il regime del P.C.C. gestisce oggi un completo apparato approntato al fine di sorvegliare tutti gli aspetti dell'attività religiosa dei cittadini cinesi;
esso controlla l'affidabilità politica dei leader religiosi, pone limiti al numero di Autorità religiose, richiede una conformità ideologica all'interno della dottrina religiosa e installa telecamere di sicurezza all'interno degli istituti religiosi. Inoltre i gruppi religiosi passano attraverso un rigoroso processo di certificazione e riconoscimento ufficiale;
quelli che rifiutano di farlo, vengono etichettati come illegali e perseguitati. Le attività religiose ammesse dallo Stato cinese sono regolate dall'Amministrazione di stato per gli affari religiosi (ARA) che gestisce tutti gli aspetti della vita religiosa, comprese le nomine dei leader nonché
l'interpretazione della dottrina (PRC State Council Information office China's Policies and
Protecting Freedom of Religious Belief, aprile 2018). professore del Purdue Persona_2
University,s Center on Religious and chinese Society, ha operato una classifica dei culti a seconda del grado di riconoscimento e del trattamento riservato agli stessi dallo Stato. Tra
i culti religiosi banditi dalla Cina e totalmente vietati perché definiti “culti malvagi” vi è la
“Chiesa di Dio EN”. Secondo il governo cinese gli appartenenti ai “culti malvagi” non sono credenti di una religione ma sovversivi. Tale culto, secondo lo studioso
Introgiovine (Bitter\Winter, la Chiesa di Dio EN: il movimento religioso più perseguitato in Cina, 25 ottobre 2018, è divenuto l'obiettivo Parte_4
principale della repressione del P.C.C. e di altre Chiese cristiane. In particolare la “Chiesa di Dio EN” è stata ritenuta responsabile del rapimento a scopo di conversione di 34 responsabili della “China Gospel Fellowship”; di aver previsto la fine del mondo per
7 il 2012, cagionando una serie di disordini;
di aver causato nel 2014 un omicidio. Nel 2023 le autorità cinesi hanno arrestato e torturato migliaia di persone fedeli alla “Chiesa di Dio
EN” e alcune di queste, secondo quanto riferito, sono decedute a causa degli abusi subiti (USCIRF annual report 2024, pag. 22). Nel report del 2013 sulle libertà religiose del dipartimento di Stato americano si dà atto che, per la sua diffusione, la “Chiesa di Dio EN” è divenuta l'obiettivo principale della repressione del P.C.C.; nel report del 2023 sulle libertà religiose del Dipartimento di Stato americano (USDOS 2023
Report of International Religious Freedom annual: China 26.6.2024) si dà atto che la
“Chiesa di Dio EN” ha affrontato detenzioni e arresti su larga scala in 29 province- e in particolare nelle province di NGsu, Anhui, Zhejiang e Shandong dove si sono verificati il maggior numero di arresti - secondo i rapporti della società civile;
ancora, la “Chiesa di Dio EN” ha riferito altresì che durante l'anno (il 2023) il governo aveva arrestato almeno 12.463 persone (nel 2022 gli arresti erano stati 10.895);
2.207 persone erano state condannate al carcere (rispetto alle 1.901 del 2022) e 1.094 di queste avevano ricevuto condanne a tre o più anni. Risulta ancora dall'indicato report che le autorità avevano sottoposto a tortura o indottrinamento forzato almeno 5.832 persone, almeno 20 delle quali erano decedute a causa delle persecuzioni subite durante l'anno. La
“Chiesa di Dio EN” ha dichiarato che la polizia aveva sottoposto i detenuti che si rifiutavano di rinunciare alla loro fede alla privazione del sonno per un massimo di dieci giorni;
alla sospensione con i polsi ammanettati;
alla posizione eretta o seduta prolungata;
alle posizioni di stress, alle scosse elettriche e alle percosse. Secondo i familiari, alcune persone morte in custodia apparivano <… contuse, malnutrite, emaciate…>> (così sempre il citato report USDOS del 2023).
Osserva ancora questa Corte che, con decisione pubblicata il 18 aprile 2024 all'esito di un giudizio instaurato da una richiedente asilo di nazionalità cinese, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che i fedeli della Chiesa di Dio EN (
[...]
”) sono vittime di persecuzione in Cina e sono pertanto sistematicamente CP_3
esposti al rischio di subire trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. L'indicato ricorso aveva in particolare a oggetto la violazione dell'art. 3 CEDU nel suo volet sostanziale, poiché il
8 mancato riconoscimento di qualsivoglia forma di protezione internazionale da parte delle autorità amministrative e giudiziarie italiane esponeva la ricorrente al rischio attuale e concreto di subire tortura e trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio, proprio in ragione del suo credo religioso. A dire della Corte non solo le autorità nazionali non avrebbero adeguatamente considerato le informazioni rese dalla ricorrente in merito, ma neppure avrebbero consultato l'ampia gamma di fonti internazionali secondo cui “the
Curch is banned by law in China, the authorities have made repeated attemps at eraditing it and those belonging to the Curch risk imprisonment”.
Venendo al caso in esame, osserva questa Corte che sussistono indubbiamente i presupposti per riconoscere in favore di la protezione sussidiaria di cui Parte_1
all'art. 14, lett. b) del d.lgs. n° 251/07 ove si consideri che, nel caso in cui quest'ultima – nei cui confronti non può essere riconosciuto lo status di rifugiato per come sottolineato dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza rimettente essendo stato sul punto respinto il ricorso proposto dall'odierna riassumente - rientrasse nel suo paese e venisse identificata e individuata come membro appartenente a un culto vitato, si troverebbe esposta al rischio di subire sanzioni consistenti anche nella tortura o in altro trattamento inumano o degradante, essendo stato accertato nel pregresso corso del presente giudizio, con valenza di giudicato, che ella appartiene alla Chiesa di Dio onnipotente.
L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, tenendo conto che la richiesta originariamente proposta dall'odierno appellante riguardava in via principale anche il riconoscimento della maggior forma di protezione internazionale costituita dallo status di rifugiato, domanda che è stata definitivamente respinta.
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da , Parte_2
con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
9 dichiara la contumacia del Controparte_2
in persona del pro
[...] CP_4
tempore;
riconosce in favore di lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. Parte_1
14, lett. b) del d.lgs. n° 251/07;
compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 28 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 6087 dell'anno 2022, trattenuto in decisione con decreto del 7 novembre 2024, depositato il 20 novembre 2024 con cui sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma, via Machiavelli 50, presso lo studio del procuratore, avv. Fabrizio PREZIOSI, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E
1 Controparte_1
in persona del ministro pro tempore
[...]
non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n° 31603/22, depositata il 25 ottobre 2022 in tema di riconoscimento protezione umanitaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 632/21, pubblicata il 27 gennaio 2021, la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame proposto da avverso l'ordinanza emessa il 17 Parte_1
febbraio 2020 a definizione del giudizio n° 57370/17, comunicata il 30 giugno 2020, con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorso dalla medesima proposto ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato,
o di una protezione internazionale sussidiaria o per motivi umanitari, che le era stata negata dalla competente Controparte_1
.
[...]
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione , affidato a quattro Parte_1
motivi di censura.
Con ordinanza n° 31603/22, la Corte di Cassazione sottolineando che erano parzialmente fondati i motivi e che la Corte d'appello era incorsa negli <… “errores in iudicando”, sub specie di “falsa applicazione” denunciati con il secondo ed il terzo mezzo di impugnazione…>> e che
2 tali rilievi <… accreditano simultaneamente la “falsa applicazione” addotta con il quarto mezzo di impugnazione con riferimento, peraltro, alla previsione dell'art. 19, 1° co., del d.lgs. n. 286/1998.>> ha accolto nel senso e nei limiti indicati in motivazione i motivi di ricorso proposti da e ha cassato l'indicata sentenza n° 632/21 della Corte d'Appello di Roma, Parte_1
cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa e per l'applicazione del principio di diritto enunciato in proposito.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16 novembre 2022 ha Parte_1
riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio, venisse riconosciuto in suo favore lo status di rifugiata o le fosse riconosciuta la protezione sussidiaria;
in estremo subordine ha chiesto che le fosse concessa la protezione umanitaria.
Il Controparte_1
seppur ritualmente citato, non si è
[...]
costituito.
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi in data 11 ottobre 2024, non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con decreto presidenziale dell'8 ottobre 2024, depositato in data 9 ottobre 2024, è stato disposto che l'udienza del 7 novembre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; con successiva ordinanza del 7 novembre 2024, depositata il 20 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alla parte costituita di termine per il deposito delle sole comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata in via preliminare la contumacia del
[...]
Controparte_2
3 in persona del Ministro pro tempore che, seppur ritualmente citato, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
Va quindi sottolineato, ancora in via preliminare, che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata dell'ordinanza n° 31603/22 con cui la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i motivi di ricorso e cassato con rinvio la sentenza n° 632/21 della Corte d'Appello di Roma per l'applicazione del principio di diritto affermato nell'indicata ordinanza. Va quindi in proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n° 15952/06, Cass. n° 636/19 e Cass.
n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la
Corte di Cassazione, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione (così le citate Cass. n° 15952/06 e Cass.
n° 14075/02).
Ciò precisato, sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'indicata ordinanza n° 31603/22 – ritenuta congrua la motivazione con cui la Corte d'Appello ha valutato inattendibili le dichiarazioni rese dall'appellante in relazione agli atti di persecuzione di cui ella sarebbe stata vittima ed escluso che fosse onere della medesima corte vagliare “in via estrinseca” la credibilità delle
4 dichiarazioni rese - ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. perché la
Corte d'Appello di Roma, nella sua precedente composizione non aveva <… vagliato se, in ipotesi di rimpatrio, sia esposta comunque al rischio di atti persecutori, non ha vagliato se, Parte_1
in ipotesi di rimpatrio, la comminatoria di sanzioni penali esponga comunque al rischio di Parte_2
irrogazione di pena inumana o degradante …>> poiché si era <… limitata, da un canto, ad affermare, per certi versi in maniera avulsa dalla testuale prefigurazione di cui alla lett. b) dell'art. 14 cit., che “le misure adottate dall'ordinamento nei confronti dei culti clandestini non possono essere annoverate tra le ipotesi di violenza diffusa e generalizzata” …>> e si era altresì limitata ad affermare che
rientrando in patria ben potrebbe continuare a professare la propria religione Parte_3
aderendo ad associazioni religiose registrate, in modo da evitare di contrapporsi alle regole interne di quello
Stato…>> (così testualmente a pag. 9 e 10 della citata ordinanza n° 31603/22 della Corte di Cassazione) così incorrendo in errores in iudicando e nel vizio di falsa applicazione della legge, denunciati con il secondo e terzo motivo di censura nonché con il quarto motivo, dedotto in relazione alla previsione dell'art. 19, 1° comma del d. lgs. n° 286/98.
Ciò precisato, l'appello originariamente proposto da , cui aveva resistito il Parte_1
ministero oggi contumace, è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Osserva in proposito questo collegio che la richiedente, ascoltata nel 2007 dalla
, ha dichiarato di essere nata ad [...], di appartenere Controparte_1
al gruppo etnico Han e di essersi trasferita nel 2006 nella Mongolia interna;
di avere madre e padre viventi e tre sorelle;
di essere sposata e di avere una figlia, nata nel 1992; di aver frequentato la scuola per otto anni e di aver lavorato tra il 1998 e il 2004, anno in cui si era convertita alla Chiesa del Dio EN;
ha inoltre riferito di essere stata coinvolta in un incidente nel 2006 mentre cercava di sfuggire a un'autopattuglia della polizia, di essere stata ricoverata in ospedale dove era rimasta in coma per tre giorni e di essere fuggita avendo sentito medici e infermieri che, parlando tra di loro, dicevano che in caso di suo risveglio avrebbero dovuto comunicarlo alla polizia. Ha ancora riferito l'odierna appellante di aver fatto attività di proselitismo durante la quale, nell'agosto 2008, era stata arrestata unitamente a una consorella e a una coppia da sei poliziotti avvisati dai suoi vicini: i poliziotti erano entrati in casa, avevano schiacciato a terra i partecipanti alla riunione, li
5 avevano ammanettati e, dopo aver perquisito la casa, avevano prelevato i libri, i materiali sacri, i cellulari e 6.000,00 Yuan in contanti. Successivamente era stata sottoposta a interrogatorio, era stata torturata per otto giorni e infine condannata alla pena di cinque anni di reclusione senza che fosse stata formulata alcuna accusa nei suoi confronti. I racconti riferiti dalla riassumente sono stati ritenuti del tutto inverosimili dalla Corte
d'Appello nella sue precedente composizione che, in proposito ha – del tutto condivisibilmente – osservato che non risultava credibile che <… la interessata, dopo essere stata investita da un'auto della polizia, nel 2006, per sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine che avevano seguito un suo confratello fino al luogo ove si svolgeva la riunione tra i fedeli della chiesa domestica
e dopo essere stata ricoverata in stato di coma per ben tre giorni in ospedale, sia riuscita a fuggire dal nosocomio poche ore dopo il risveglio, sottraendosi al controllo degli addetti alla struttura …>> e inoltre che <… dopo una esperienza così provante (tre giorni di coma), la abbia deciso di riprendere a Pt_1
fare attività di proselitismo per la Chiesa del Dio onnipotente e a distanza di due anni dall'investimento si sia fatta nuovamente sorprendere dalla polizia nel corso di una riunione religiosa e che per questo sia stata arrestata, torturata per otto giorni, processata e imprigionata in un campo di riabilitazione e lavoro per ben cinque anni, senza aver mai rivelato le sue generalità e, soprattutto, senza che, in questo lungo lasso temporale, la sua vera identità sia mai stata individuata dai poliziotti.>> (così testualmente a pag. 6 della motivazione della sentenza n° 632/21). Tuttavia la Corte d'Appello, nel decidere il gravame proposto dall'odierna riassumente negandole ogni forma di protezione, non aveva tenuto conto che ella, rientrando in patria, avrebbe potuto essere esposta comunque al rischio di atti persecutori ovvero che la stessa potesse per tale ragione essere esposta al rischio di sanzioni penali consistenti in pene inumane o degradanti.
Risulta infatti dall'esame delle COI, anche recenti, che in Cina la libertà di culto è vincolata a un forte e capillare controllo statale esercitato tramite regolamenti finalizzati a garantire che l'attività religiosa sia pienamente controllata. La norma di riferimento in Cina è l'art. 36 della Costituzione che sancisce la libertà religiosa dei cittadini, senza che tuttavia siano previsti rimedi alla violazione di tale libertà. Inoltre sempre l'art. 36 limita la protezione dello Stato alle attività religiose “normali”, concetto che, non essendo definito, si presta a molteplici interpretazioni. Il citato articolo stabilisce poi che “nessuno può utilizzare la
6 religione per compiere attività che disturbino l'ordine pubblico, compromettendo la salute dei cittadini o interferiscano con il sistema educativo dello Stato” specificando altresì che
“gli organi e gli affari religiosi non sono soggetti a nessun dominio straniero se non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la stabilità del Paese” (China Constitution of the people's Republic of China, 4.12.82). A partire dal 2016 si è rivelata un'impennata del controllo statale sulle religioni, in quanto il presidente ha invocato una Persona_1
“sinizzazione” delle confessioni religiose e le Autorità hanno avviato un percorso di rimodulazione delle religioni in modo da renderle coerenti con l'ideologia del Partito
Comunista Cinese e da renderle un ulteriore strumento di promozione della fedeltà al partito del Presidente. Il regime del P.C.C. gestisce oggi un completo apparato approntato al fine di sorvegliare tutti gli aspetti dell'attività religiosa dei cittadini cinesi;
esso controlla l'affidabilità politica dei leader religiosi, pone limiti al numero di Autorità religiose, richiede una conformità ideologica all'interno della dottrina religiosa e installa telecamere di sicurezza all'interno degli istituti religiosi. Inoltre i gruppi religiosi passano attraverso un rigoroso processo di certificazione e riconoscimento ufficiale;
quelli che rifiutano di farlo, vengono etichettati come illegali e perseguitati. Le attività religiose ammesse dallo Stato cinese sono regolate dall'Amministrazione di stato per gli affari religiosi (ARA) che gestisce tutti gli aspetti della vita religiosa, comprese le nomine dei leader nonché
l'interpretazione della dottrina (PRC State Council Information office China's Policies and
Protecting Freedom of Religious Belief, aprile 2018). professore del Purdue Persona_2
University,s Center on Religious and chinese Society, ha operato una classifica dei culti a seconda del grado di riconoscimento e del trattamento riservato agli stessi dallo Stato. Tra
i culti religiosi banditi dalla Cina e totalmente vietati perché definiti “culti malvagi” vi è la
“Chiesa di Dio EN”. Secondo il governo cinese gli appartenenti ai “culti malvagi” non sono credenti di una religione ma sovversivi. Tale culto, secondo lo studioso
Introgiovine (Bitter\Winter, la Chiesa di Dio EN: il movimento religioso più perseguitato in Cina, 25 ottobre 2018, è divenuto l'obiettivo Parte_4
principale della repressione del P.C.C. e di altre Chiese cristiane. In particolare la “Chiesa di Dio EN” è stata ritenuta responsabile del rapimento a scopo di conversione di 34 responsabili della “China Gospel Fellowship”; di aver previsto la fine del mondo per
7 il 2012, cagionando una serie di disordini;
di aver causato nel 2014 un omicidio. Nel 2023 le autorità cinesi hanno arrestato e torturato migliaia di persone fedeli alla “Chiesa di Dio
EN” e alcune di queste, secondo quanto riferito, sono decedute a causa degli abusi subiti (USCIRF annual report 2024, pag. 22). Nel report del 2013 sulle libertà religiose del dipartimento di Stato americano si dà atto che, per la sua diffusione, la “Chiesa di Dio EN” è divenuta l'obiettivo principale della repressione del P.C.C.; nel report del 2023 sulle libertà religiose del Dipartimento di Stato americano (USDOS 2023
Report of International Religious Freedom annual: China 26.6.2024) si dà atto che la
“Chiesa di Dio EN” ha affrontato detenzioni e arresti su larga scala in 29 province- e in particolare nelle province di NGsu, Anhui, Zhejiang e Shandong dove si sono verificati il maggior numero di arresti - secondo i rapporti della società civile;
ancora, la “Chiesa di Dio EN” ha riferito altresì che durante l'anno (il 2023) il governo aveva arrestato almeno 12.463 persone (nel 2022 gli arresti erano stati 10.895);
2.207 persone erano state condannate al carcere (rispetto alle 1.901 del 2022) e 1.094 di queste avevano ricevuto condanne a tre o più anni. Risulta ancora dall'indicato report che le autorità avevano sottoposto a tortura o indottrinamento forzato almeno 5.832 persone, almeno 20 delle quali erano decedute a causa delle persecuzioni subite durante l'anno. La
“Chiesa di Dio EN” ha dichiarato che la polizia aveva sottoposto i detenuti che si rifiutavano di rinunciare alla loro fede alla privazione del sonno per un massimo di dieci giorni;
alla sospensione con i polsi ammanettati;
alla posizione eretta o seduta prolungata;
alle posizioni di stress, alle scosse elettriche e alle percosse. Secondo i familiari, alcune persone morte in custodia apparivano <… contuse, malnutrite, emaciate…>> (così sempre il citato report USDOS del 2023).
Osserva ancora questa Corte che, con decisione pubblicata il 18 aprile 2024 all'esito di un giudizio instaurato da una richiedente asilo di nazionalità cinese, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che i fedeli della Chiesa di Dio EN (
[...]
”) sono vittime di persecuzione in Cina e sono pertanto sistematicamente CP_3
esposti al rischio di subire trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. L'indicato ricorso aveva in particolare a oggetto la violazione dell'art. 3 CEDU nel suo volet sostanziale, poiché il
8 mancato riconoscimento di qualsivoglia forma di protezione internazionale da parte delle autorità amministrative e giudiziarie italiane esponeva la ricorrente al rischio attuale e concreto di subire tortura e trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio, proprio in ragione del suo credo religioso. A dire della Corte non solo le autorità nazionali non avrebbero adeguatamente considerato le informazioni rese dalla ricorrente in merito, ma neppure avrebbero consultato l'ampia gamma di fonti internazionali secondo cui “the
Curch is banned by law in China, the authorities have made repeated attemps at eraditing it and those belonging to the Curch risk imprisonment”.
Venendo al caso in esame, osserva questa Corte che sussistono indubbiamente i presupposti per riconoscere in favore di la protezione sussidiaria di cui Parte_1
all'art. 14, lett. b) del d.lgs. n° 251/07 ove si consideri che, nel caso in cui quest'ultima – nei cui confronti non può essere riconosciuto lo status di rifugiato per come sottolineato dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza rimettente essendo stato sul punto respinto il ricorso proposto dall'odierna riassumente - rientrasse nel suo paese e venisse identificata e individuata come membro appartenente a un culto vitato, si troverebbe esposta al rischio di subire sanzioni consistenti anche nella tortura o in altro trattamento inumano o degradante, essendo stato accertato nel pregresso corso del presente giudizio, con valenza di giudicato, che ella appartiene alla Chiesa di Dio onnipotente.
L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, tenendo conto che la richiesta originariamente proposta dall'odierno appellante riguardava in via principale anche il riconoscimento della maggior forma di protezione internazionale costituita dallo status di rifugiato, domanda che è stata definitivamente respinta.
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da , Parte_2
con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
9 dichiara la contumacia del Controparte_2
in persona del pro
[...] CP_4
tempore;
riconosce in favore di lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. Parte_1
14, lett. b) del d.lgs. n° 251/07;
compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 28 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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