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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/12/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 133/2024 promossa tra:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PENNA ALFONSO (C.F. , giusta procura in C.F._2 atti;
RICORRENTE
pagina1 di 8 E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere visto reso in data
15/15/25
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/02/2024, (C.F Parte_1
chiedeva che fosse pronunciata in primis la C.F._1 separazione con sentenza anche parziale con (C.F. Controparte_1
esponendo, in particolare: C.F._3
- Che la signora e il sig. in NO Parte_1 Controparte_1
pagina2 di 8 (SA), in data 15 del mese di ottobre del 2011, hanno contratto matrimonio concordatario, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- che il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile del
Comune di NO (SA) al n.23 P. 2, S.A. come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (V. all. 2 );
- che dall'unione coniugale sono nate due figlie: 1)
[...]
, nata a [...], il [...] residente in Parte_2
NO (SA), alla via Quaddariello snc, ( Atto n. 26, parte 1, Serie A,
VOLUME 1 - anno 2012 –, Comune di NO SA - Ufficio 1), C.F.:
[...]
2) nata a [...], il C.F._4 Parte_3
18.06.2014, residente in [...], alla via Quaddariello snc, ( Atto
n. 13 parte 1, Serie A . anno 2014 – Comune di NO SA), C.F.:
[...]
; C.F._5
- Che negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
- Che, invero, tra i coniugi è in corso una separazione di fatto che ormai dura da nove anni;
tant'è che la ricorrente fin dal 2014 ha stabilito la sua effettiva dimora in via Quaddariello, in tenimento del Comune di
NO (SA), unitamente alle proprie figlie minori Parte_2
e ;
[...] Pt_3 non si costituiva, dichiarandosene la contumacia. Controparte_1
Il giudice relatore, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, riservava la causa in decisione.
Con sentenza del 20/6/24 veniva dichiarata la separazione e la causa veniva rimessa in istruttoria per la domanda di cessazione previa pagina3 di 8 attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione notificata al contumace, come da documentazione depositata con note del 8/11/25.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Ricorre nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno, pertanto, disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Quanto agli ulteriori provvedimenti di natura economica, ritiene il
Tribunale che possa essere accolta la domanda diretta all'imposizione a carico del resistente di un contributo al mantenimento dei figli e le ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente.
Quanto alla misura del contributo paterno, ritiene il Collegio che, tenuto conto delle esigenze di vita e di relazione dei figli, delle condizione economica della madre, dichiarante un reddito annuo di euro 255 per l'anno 2021, di euro 2.766 per l'anno 2022 ed euro 2.195 per l'anno
2023, e l'attività di coltivatrice diretta, sia congrua la somma mensile di
€ 400,00 (quattrocento/00), di cui euro 200 per ciascun minore, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Va altresì posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie per i figli, purché debitamente documentate.
pagina4 di 8 Considerata la natura necessitata della sentenza sullo status e la mancata contestazione del resistente, rimasto contumace, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in SASSANO il 15/10/2011 (atto anno
2011 , n. 23, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F Parte_1
e (C.F. C.F._1 Controparte_1
; C.F._3
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, per le annotazioni previste dall'art. 69, lett. d), D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone che la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni verrà esercitata dai genitori secondo le forme dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337-ter c.c. con pagina5 di 8 collocamento presso l'abitazione della madre, dove viene fissata la residenza anagrafica dei minori;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minorenni senza particolari limitazioni di tempi e orari previo accordo con la madre.
Solo al fine di disciplinare una regolamentazione minima volta a prevenire futuri contrasti, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni già programmati dai minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità e tempi:
5. il figlio trascorrerà le festività, in avvicinamento alternativo con ciascun genitore, cominciando dalla madre, per: A) Natale e Santo
Stefano nei giorni dal 24 al 26 dicembre;
B) Capodanno dal 31
dicembre al seguente 1 gennaio;
C) l'Epifania; D) Pasqua;
E)
Pasquetta, separatamente, nell'arco dell'anno (invertendosi l'ordine per quello successivo) per specificare;
il minore trascorrerà un periodo di vacanza estiva con ciascuno dei genitori della durata di 15 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi all'altro genitore preferibilmente entro il 30 giugno di ogni anno;
6. pone in capo al resistente l'obbligo, altresì, di corrispondere alla ricorrente, a titolo di concorso sugli oneri di mantenimento dei figli pagina6 di 8 minori, la somma mensile di € 400,00 (euro 200 per ciascuno figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT come per legge;
tali somme dovranno essere versate alla beneficiaria entro il giorno 5 di ogni mese;
7. pone in capo al resistente l'obbliga, di rimborsare alla ricorrente il
50% delle spese straordinarie occorrende per il soddisfacimento di esigenze del figlio legate a ragioni di salute, educazione scolastico-
formativa e ricreative, preventivamente concordate tra i genitori”;
8. Compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
15/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
pagina7 di 8 Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 133/2024 promossa tra:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PENNA ALFONSO (C.F. , giusta procura in C.F._2 atti;
RICORRENTE
pagina1 di 8 E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere visto reso in data
15/15/25
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/02/2024, (C.F Parte_1
chiedeva che fosse pronunciata in primis la C.F._1 separazione con sentenza anche parziale con (C.F. Controparte_1
esponendo, in particolare: C.F._3
- Che la signora e il sig. in NO Parte_1 Controparte_1
pagina2 di 8 (SA), in data 15 del mese di ottobre del 2011, hanno contratto matrimonio concordatario, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- che il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile del
Comune di NO (SA) al n.23 P. 2, S.A. come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (V. all. 2 );
- che dall'unione coniugale sono nate due figlie: 1)
[...]
, nata a [...], il [...] residente in Parte_2
NO (SA), alla via Quaddariello snc, ( Atto n. 26, parte 1, Serie A,
VOLUME 1 - anno 2012 –, Comune di NO SA - Ufficio 1), C.F.:
[...]
2) nata a [...], il C.F._4 Parte_3
18.06.2014, residente in [...], alla via Quaddariello snc, ( Atto
n. 13 parte 1, Serie A . anno 2014 – Comune di NO SA), C.F.:
[...]
; C.F._5
- Che negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
- Che, invero, tra i coniugi è in corso una separazione di fatto che ormai dura da nove anni;
tant'è che la ricorrente fin dal 2014 ha stabilito la sua effettiva dimora in via Quaddariello, in tenimento del Comune di
NO (SA), unitamente alle proprie figlie minori Parte_2
e ;
[...] Pt_3 non si costituiva, dichiarandosene la contumacia. Controparte_1
Il giudice relatore, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, riservava la causa in decisione.
Con sentenza del 20/6/24 veniva dichiarata la separazione e la causa veniva rimessa in istruttoria per la domanda di cessazione previa pagina3 di 8 attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione notificata al contumace, come da documentazione depositata con note del 8/11/25.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Ricorre nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno, pertanto, disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Quanto agli ulteriori provvedimenti di natura economica, ritiene il
Tribunale che possa essere accolta la domanda diretta all'imposizione a carico del resistente di un contributo al mantenimento dei figli e le ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente.
Quanto alla misura del contributo paterno, ritiene il Collegio che, tenuto conto delle esigenze di vita e di relazione dei figli, delle condizione economica della madre, dichiarante un reddito annuo di euro 255 per l'anno 2021, di euro 2.766 per l'anno 2022 ed euro 2.195 per l'anno
2023, e l'attività di coltivatrice diretta, sia congrua la somma mensile di
€ 400,00 (quattrocento/00), di cui euro 200 per ciascun minore, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Va altresì posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie per i figli, purché debitamente documentate.
pagina4 di 8 Considerata la natura necessitata della sentenza sullo status e la mancata contestazione del resistente, rimasto contumace, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in SASSANO il 15/10/2011 (atto anno
2011 , n. 23, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F Parte_1
e (C.F. C.F._1 Controparte_1
; C.F._3
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, per le annotazioni previste dall'art. 69, lett. d), D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone che la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni verrà esercitata dai genitori secondo le forme dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337-ter c.c. con pagina5 di 8 collocamento presso l'abitazione della madre, dove viene fissata la residenza anagrafica dei minori;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minorenni senza particolari limitazioni di tempi e orari previo accordo con la madre.
Solo al fine di disciplinare una regolamentazione minima volta a prevenire futuri contrasti, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni già programmati dai minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità e tempi:
5. il figlio trascorrerà le festività, in avvicinamento alternativo con ciascun genitore, cominciando dalla madre, per: A) Natale e Santo
Stefano nei giorni dal 24 al 26 dicembre;
B) Capodanno dal 31
dicembre al seguente 1 gennaio;
C) l'Epifania; D) Pasqua;
E)
Pasquetta, separatamente, nell'arco dell'anno (invertendosi l'ordine per quello successivo) per specificare;
il minore trascorrerà un periodo di vacanza estiva con ciascuno dei genitori della durata di 15 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi all'altro genitore preferibilmente entro il 30 giugno di ogni anno;
6. pone in capo al resistente l'obbligo, altresì, di corrispondere alla ricorrente, a titolo di concorso sugli oneri di mantenimento dei figli pagina6 di 8 minori, la somma mensile di € 400,00 (euro 200 per ciascuno figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT come per legge;
tali somme dovranno essere versate alla beneficiaria entro il giorno 5 di ogni mese;
7. pone in capo al resistente l'obbliga, di rimborsare alla ricorrente il
50% delle spese straordinarie occorrende per il soddisfacimento di esigenze del figlio legate a ragioni di salute, educazione scolastico-
formativa e ricreative, preventivamente concordate tra i genitori”;
8. Compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
15/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
pagina7 di 8 Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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