Art. 1. Articolo unico.
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303 , e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303 , e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.