Articolo 1 della Legge 10 dicembre 1953, n. 933
Versione
13 gennaio 1954
Art. 1. Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303 , e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

Entrata in vigore il 13 gennaio 1954