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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 617/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 617/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ghio Domenico, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Franchini Andrea CP_1 C.F._2
Romano e dell'avv. Capra Alberto
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cornaglia Serena Maria Controparte_2 P.IVA_1
appellati
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
appellato contumace
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 11.04.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
10.04.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale, lesione personale pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: in riforma dell'appellata sentenza n. 415/2024, resa il 02.05.2024 e depositata il 03.05.2024 dal
Tribunale di Alessandria - Sezione Civile – in composizione monocratica - Giudice Ill.ma
Dott.ssa Antonella Dragotto, nella causa n. R.G. 3120/2021, notificata a mezzo p.e.c. in data
06.05.2024 ad istanza di come sopra. CP_1
In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'impugnata sentenza n. 415/2024, resa il 02.05.2023 e depositata il 03.05.2024 dal Tribunale di Alessandria.
Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria eccezione e premessi i necessari incombenti istruttori, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità esclusiva del IG. conducente la vettura BMW X5 targata CP_1
FC656TA, nella causazione del sinistro di cui in narrativa e conseguentemente condannarlo, in solido con (già , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 Controparte_4
pro-tempore e con in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
protempore, al risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e patiendi dalla Parte_1
conchiudente in conseguenza del sinistro per cui è causa. Danni che si indicano nella complessiva e residuale misura di € 62.093,44 ovvero nella somma meglio vista e ritenuta in corso di causa dall'Ill.mo Tribunale. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge decorsi e decorrendi dal dì dell'evento dannoso al saldo. Vinte le spese e le competenze di causa.
Fatto debito richiamo alle difese in atti e, viste le memorie autorizzate ex art. 183, 6° comma,
n.
1. c.p.c. delle convenute, come in atti, ne contesta integralmente il contenuto. Parte_1
Ciò premesso e ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6°, n. 2), c.p.c., indica, ed insiste per l'ammissione, dei seguenti mezzi istruttori:
In via istruttoria:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
A) Disporre Consulenza Tecnica Medico-Legale, al fine di descrivere e confermare grado ed entità delle lesioni subite dalla IG.na Il tutto indicando sin d'ora quale C.T.P. il Parte_1
Dott. con Studio in Alessandria, Via Firenze n. 5. Persona_1
B) Ammettere prova per testimoni e per interrogatorio formale del IG. , sui CP_1
seguenti capitoli di prova [omissis];
pagina 2 di 14 C) La difesa attorea, vista la relazione depositata in data 17.05.2023 dal C.T.U. Dott. Per_2
, ribadisce le contestazioni al contenuto della stessa alla luce delle osservazioni in data
[...]
02.06.2023 svolte dal C.T. di parte attrice, Dott. in atti e che, per Persona_3
semplificazione, si uniscono al presente e vengono integralmente richiamate e fatte proprie nonché da intendersi qui riportate e trascritte, anche con riferimento alla quantificazione dei danni. Alla luce di quanto sopra, si chiede quindi che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia disporre la rinnovazione delle indagini peritali espletate o, in subordine, l'espletamento di consulenza suppletiva, ovvero, in via ulteriormente subordinata, la richiesta di chiarimenti al C.T.U. in contraddittorio con le parti ed i rispettivi Consulenti Tecnici.”
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed accessori di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : CP_1
“In via principale:
- dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avverse con integrale conferma della sentenza di primo grado n. 415/2024, rep.
n. 738/2024, pubblicata il successivo 03.05.2024 a firma del Tribunale di Alessandria, Dott.ssa
Antonella Dragotto, in esito al procedimento n. R.G. 3120/2021, notificata in data 06.05.2024; - condannare per tutte le ragioni esposte in atti la IG.ra , ai sensi e per gli effetti di Parte_1 cui all'art. 96 c.p.c., al pagamento del risarcimento dei danni cagionati al IG. , da CP_1 quantificarsi in via equitativa e in misura, comunque, non inferiore ad € 10.000,00.
In subordine:
a) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento le domande proposte da parte appellante, riconoscendo alla stessa un danno biologico in misura pari o inferiore al 9%, condannare a corrispondere alla propria assicurata Controparte_2
l'indennizzo entro i limiti del giusto e del provato, giusta applicazione dell'art. 1227 c.c., in ogni caso al netto delle somme già versate ante causam;
b) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento le domande proposte da parte appellante, riconoscendo alla stessa un danno biologico in misura superiore al
9%, applicate le riduzioni dovute ai sensi dell'art. 1227 c.c., dichiarare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire e Controparte_3
manlevare il proprio assicurato IG. da ogni conseguenza negativa del giudizio. CP_1
pagina 3 di 14 In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
- con ogni più ampia riserva di legge”.
Per l'appellato Controparte_2
“Si chiede che questa Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dato atto del già intervenuto rigetto dell'istanza di sospensiva in data 5/12/24,
Nel merito
Rigetti l'appello interposto nei confronti della sentenza n. 415/2024 emessa dal Tribunale di
Alessandria, dott.ssa A. Dragotto, il 3 maggio 2024, poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi meglio precisati in atti, confermando la statuizione in ogni sua parte;
Per l'effetto,
Dato atto che la ha già provveduto a liquidare, in favore della signora Controparte_2 [...]
, la somma capitale di € 6.300,00, più che satisfattiva di ogni avversaria pretesa, Pt_1
Respinga la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto, mandando assolta la
[...]
da ogni ulteriore pretesa. CP_2
In via meramente subordinata, salvo ulteriore gravame Contenga l'onere risarcitorio in capo alla conchiudente entro i limiti del giusto e del provato, al netto, in ogni caso, delle somme già versate dalla a qualunque titolo, nei confronti della signora e, comunque, Controparte_2 Pt_1
entro e non oltre il limite del 9% di Invalidità Permanente eventualmente accertato in capo all'attrice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 139 e 149 C.d.A., oltre il quale è tenuta a rispondere del danno la Compagnia garante il veicolo del responsabile del sinistro , già evocata in giudizio. CP_1 Controparte_3
Respinga, in ogni caso, la domanda di garanzia e manleva del signor nei CP_1
confronti della poiché irritualmente proposta e, comunque, poiché Controparte_2
infondata in fatto ed in diritto.
Sempre con espressa riserva di rivalsa nei confronti della Controparte_3
per le somme a qualunque titolo già versate e versande dalla in favore della Controparte_2
signora . Parte_1
Con il favore delle spese, compenso professionale, IVA, CPA, rimborso forfettario 15% ed esposti di entrambi i gradi di giudizio.
Per mero tuziorismo e scrupolo difensivo, si richiamano le istanze istruttorie di cui alla memoria pagina 4 di 14 ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. del 6 settembre 2022 (fascicolo Tribunale di Alessandria, R.G. n.
3120/21), insistendo per la loro ammissione.
Ci si oppone, infine, ad ogni avversaria istanza finalizzata alla convocazione del CTU dott.
a chiarimenti, ovvero alla rinnovazione della stessa Consulenza Tecnica ovvero, Persona_2
ancora, all'espletamento di una perizia suppletiva, per i motivi già esposti in atti, nonché all'ammissione delle prove orali avversarie, per i motivi già precisati in atti”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. conveniva in giudizio in qualità di assicuratrice dello stesso Parte_1 Controparte_2
veicolo da lei condotto (di proprietà della madre) nonché in qualità di CP_1
conducente e proprietario della BMW X5 al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro stradale occorso in data 06/03/2019 con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dell'importo residuo di € 62.093,44
(già detratto l'acconto ricevuto di € 6.300,00).
Deduceva che per effetto del sinistro aveva riportato un “importante trauma distorsivo del rachide cervicale, frattura acromion claveare dx con distacco di frammento acromiale, frattura articolare prossimale della falange intermedia del III^ dito della mano dx, contusione del ginocchio dx”, con postumi permanenti quantificabili nell' 11 –12% ed inabilità temporanea complessiva di circa tre mesi.
contestava la propria responsabilità in ordine al sinistro, riteneva ampiamente CP_1 satisfattivo l'importo già liquidato da e chiedeva in ogni caso di essere Controparte_2
autorizzato a chiamare in manleva la propria assicurazione R.C.A. ( Controparte_3
che non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
[...]
contestava la quantificazione del danno non patrimoniale-biologico operata Controparte_2 dall'attrice, negando che la “frattura alla spalla destra” (frattura acromion claveare dx con distacco di frammento acromiale) fosse conseguente al sinistro oggetto di causa.
pagina 5 di 14 II) Sulla sentenza di primo grado.
Istruita la causa mediante CTU medico legale, con sentenza n. 415/2024 pubblicata in data
03/05/2024, il Tribunale di Alessandria rigettava le domande proposte da con Parte_1
conseguente condanna alle spese di lite ed addebito delle spese di CTU.
Pur accertando l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, il CP_1
Tribunale considerava ampiamente statisfattivo l'importo già versato dall'assicurazione, difettando la prova del nesso di causalità tra gli esiti fratturativi alla spalla destra ed il sinistro oggetto di causa.
In particolare, il Tribunale osservava che:
- al Pronto Soccorso di Tortona non era stata rilevata alcuna frattura ma solo un dismorfismo dell'estremo distale della clavicola destra;
- era stata dimessa con diagnosi di semplice contusione alla spalla;
Parte_1
- il giorno dopo era stata sottoposta a visita ortopedica che aveva confermato la Parte_1
diagnosi del Pronto soccorso, rilevando solo una frattura al terzo dito della mano destra e una distorsione cervicale con contrattura paravertebrale;
- in tale sede la paziente aveva lamentato dolore al rachide, ma nulla aveva riferito quanto alla spalla;
- era stata sottoposta a ulteriori due visite ortopediche di controllo il 15 e il 28 Parte_1
marzo 2019 e a tre visite fisiatriche con altrettanti esami obiettivi in cui non erano stati rilevati dolori o disfunzioni alla spalla;
- era stata dichiarata clinicamente guarita il 10 giugno 2019 dal dott. Parte_1 Per_4 incaricato da che aveva quindi liquidato alla propria assicurata € 6.300,00 per CP_2
danno alla persona (consistente nella frattura al terzo dito della mano destra, contusione spalla e ginocchio destro, distorsione rachide cervicale) ed € 750,00 per danni al motociclo;
- solo a distanza di 10 mesi dal sinistro, in data 20.01.2020, a seguito di TC alla spalla destra era stato diagnosticato alla paziente un “Distacco di frammento osseo a livello dell'acromion claveare, senza callo osseo” ed a seguito di visita ortopedica erano state date indicazioni per un intervento chirurgico di osteosintesi della clavicola che era stato poi eseguito in data 21.01.2021;
- successivamente in data 29 agosto 2022 era stata nuovamente operata per la Parte_1
rimozione del dispositivo di osteosintesi le cui viti erano risultate rotte.
pagina 6 di 14 Il Tribunale precisava che il CTU aveva ritenuto che fosse impossibile che una frattura alla clavicola fosse passata inosservata in ben sette visite mediche specialistiche cui era stata sottoposta la paziente e non era neppure credibile che manifestazioni del genere fossero state portate all'attenzione o rilevate da diversi medici senza che nessuno di essi le avesse riportate nei referti delle visite, se non altro per le gravi ripercussioni algiche e disfunzionali che una frattura del genere comportava.
Il Tribunale evidenziava inoltre che in sede di CTU i radiogrammi del 06.03.2019 erano stati fatti esaminare da uno specialista radiologo che aveva confermato che le stesse non evidenziavano alcuna frattura alla spalla destra.
Il CTU aveva inoltre osservato che, oltre ad ulteriore sinistro taciuto da parte attrice avvenuto in data 19.09.2021 (con accesso in pari data al Pronto Soccorso di Pietra Ligure), molto probabilmente anche la rottura delle viti del mezzo di osteosintesi, rilevata durante l'asportazione chirurgica del 29 agosto 2022, era dovuta ad un ulteriore evento traumatico.
Il CTU aveva accertato un'invalidità permanente del 4% causalmente collegata all'evento ed un danno temporaneo, valutato al 50% per 20 giorni e al 25% per ulteriori 60 giorni in questione.
Applicando le tabelle per i danni micropermanenti, ritenendovi incluso anche il danno da sofferenza soggettiva, nulla riconoscendo a titolo di personalizzazione (in quanto non allegata, non dimostrata e probabilmente insussistente), computando rivalutazione monetaria ed interessi legali, aggiungendo infine le spese mediche, il Tribunale stimava il danno in complessivi
€ 5.645,35, importo inferiore a quanto già liquidato dall'assicurazione.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo sostiene che il Tribunale abbia errato nel valutare i Parte_1
documenti.
Ritiene che la frattura alla spalla destra risulti proprio dalla Cartella di Pronto Soccorso del
06.03.2019 dell'Ospedale di Tortona con i relativi referti e radiogrammi.
Ritiene che ad analoghe conclusioni debba giungersi raffrontando il referto della TAC del
20.01.2020 ed il referto del dott. relativo alla RG del 06.03.2019 in quanto il Per_5
dimorfismo del tratto distale della clavicola destra (di cui ai RX del 06.03.2019) corrisponde al frammento clavicolare distale rilevato con la TAC del 20.01.2020.
pagina 7 di 14 Deduce che non sia affatto vero che la paziente non abbia segnalato ai curanti la persistenza del dolore alla spalla.
Precisa che la rottura delle viti non possa essere ricondotta al secondo trauma relativo alla caduta avvenuta in data 19.09.2021, dovendo essere ricondotta unicamente alle manovre di rimozione delle stesse poste in essere durante l'intervento chirurgico.
Contesta di aver taciuto il sinistro del 19.09.2021.
Con il secondo motivo si duole che il Tribunale non abbia considerato le due relazioni redatte dal perito di parte nelle quali è stato evidenziato che a seguito del sinistro ha riportato Parte_1
un importante trauma distorsivo del rachide cervicale, frattura acromion claverare dx con distacco di frammento acromiale esitata in pseudoartrosi, frattura articolare prossimale della falange intermedia del III^ dito della mano dx, contusione del ginocchio dx.
Lamenta che il Tribunale non abbia preso in considerazione le osservazioni del CTP e non abbia motivato le ragioni per cui non ha ritenuto di disporre la rinnovazione della CTU.
Si duole infine che il Tribunale non abbia ammesso la prova orale per interrogatorio formale di e per testi deducendo che tali prove avrebbero consentito oltre che di definire la CP_1
dinamica del sinistro anche di provare il nesso di causa tra la frattura alla spalla e la caduta.
Con il terzo motivo impugna la sentenza in relazione alla liquidazione del danno, ritenendo che la quantificazione operata sia stata insufficiente al ristoro dei danni effettivamente subiti. Ribadisce quindi la quantificazione già proposta in primo grado pari ad € 62.093,44.
Con il quarto motivo si duole dell'eccessiva liquidazione delle spese legali, ritenendo che tale liquidazione sia ingiustamente afflittiva attesa la giovane età dell'attrice.
IV) Difese di parti appellate. osserva anzitutto che il primo e al secondo motivo sono meramente Controparte_2
ripropositivi delle difese già svolte in primo grado.
Rileva che non vi è evidenza né strumentale né clinica della frattura lamentata da parte attorea, avendo oltre tutto il CTU “smontato” punto per punto le osservazioni critiche del CT attoreo.
pagina 8 di 14 Ritiene che sia priva di pregio la doglianza afferente alla mancata disamina da parte del Tribunale delle relazioni del perito di parte, peraltro sovrapponibili a quelle effettuate dal medesimo medico legale poi nominato come CTP e disattese dal CTU.
Deduce l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del terzo motivo ritenendo che lo stesso ignori completamente la diversa quantificazione medico legale del danno operata dal CTU ed evidenziando che il Tribunale ha correttamente posto alla base della liquidazione quanto stabilito dalla CTU in merito agli esiti invalidanti del sinistro.
Quanto al quarto motivo osserva che il Tribunale ha correttamente liquidato tutte e quattro le fasi tabellari ed ha fatto riferimento al valore della causa come desumibile dalla quantificazione della domanda attorea, avendo oltre tutto applicato gli importi minimi.
Evidenzia inoltre parte appellante non ha neppure motivato la ragione per la quale tali importi sarebbero eccessivi.
ha svolto difese in gran parte sovrapponibili con quelle di CP_1 Controparte_2 concludendo per il rigetto dell'appello e la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante (da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 10.000,00). In via subordinata ha riproposto la domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione.
V) Decisione della Corte.
L'appello è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.
1) Il Tribunale non ha espressamente motivato sulle richieste istruttorie delle parti e Pt_1
con l'atto di appello, ha insistito nelle proprie istanze istruttorie.
[...]
Le istanze istruttorie di prova orale sono superflue ai fini della decisione in quanto aventi ad oggetto in parte la dinamica del sinistro (non oggetto di impugnazione incidentale in appello) ed in parte la mera conferma della documentazione medica già in atti.
La richiesta di rinnovazione della CTU e/o di esperimento di supplemento di CTU e/o di pagina 9 di 14 convocazione del CTU a chiarimenti deve essere rigettata, avendo il CTU ampiamente risposto ai quesiti formulati ed alle osservazioni critiche del CT attoreo.
2) Il primo motivo, concernente il preteso travisamento delle radiografie e dei documenti prodotti, è infondato.
In data 06.03.2019, in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso, tra le altre cose Parte_1 ha lamentato “algia spalla dx”. La paziente è stata quindi sottoposta a raggi X ed il referto dà atto di “dismorfismo dell'estremo distale della clavicola destra da possibili esiti di frattura se concorda con i dati clinici”. è stata quindi dimessa dal Pronto Soccorso e nella Parte_1
diagnosi di dimissioni non si menziona alcun esito fratturativo alla spalla destra, segno evidente che l'iniziale segnalazione di possibili esiti fratturativi alla spalla destra è stata ritenuta non concorde con i dati clinici rilevati.
In sede di operazioni peritali i raggi X, con il consenso di tutti i CTP, sono stati fatti “ri-refertare dal dott. , Direttore del Centro Radiologico Cento Cannoni di Alessandria che Persona_6
li ha anche comparati con la TAC eseguita in data 20/01/2020. Il radiologo ha “conferma(to) un dismorfismo del tratto distale della clavicola destra con calcificazione del nucleo di ossificazione della clavicola senza evidenti fratture recenti”.
Pur nella non chiarissima tecnica espositiva, è evidente che il radiologo ha inteso commentare quanto risultante dalla visione dei raggi X del 06.03.2019, dando atto che dagli stessi non risultano “evidenti fratture recenti”.
Non vi è quindi alcun contrasto tra refertazione dei raggi X operata in occasione dell'accesso al
Pronto Soccorso in data 06.03.2019 (ove il radiologo ha stimato come “possibile” la frattura solo se confermata dai dati clinici) e la ri-refertazione operata nel corso della CTU (ove il radiologo ha escluso la frattura).
2.1) E' inammissibile, in quanto prospettata solamente con le memorie conclusionali, la deduzione della nullità della CTU per essersi il consulente tecnico d'ufficio avvalso della collaborazione di un medico radiologo ai fini della lettura dei raggi X.
Oltre alla constatazione che è la stessa appellante a riconoscere che il CTU è stato autorizzato ad pagina 10 di 14 avvalersi di un ausiliario radiologo/ortopedico, alcuna eccezione di nullità è stata formulata nel giudizio di primo grado dopo il deposito della relazione peritale e tanto meno con l'atto di appello.
2.2) Ciò detto in relazione alla refertazione dei raggi X, è comunque dirimente quanto rilevato dal
CTU ovverosia che “la frattura di clavicola (in successivo quadro di pseudoartrosi) è condizione francamente dolorosa e tale da portare al grave ed evidente deficit funzionale tanto da poter pervenire al non utilizzare la spalla nei comuni movimenti;
e stiamo parlando della spalla destra”
(relazione CTU pag. 26).
Ancora, il CTU ha chiarito che “una frattura di clavicola che evolve in pseudoartrosi definisce un quadro algico, ma soprattutto disfunzionale, di non indifferente obiettivabile impegno e ben evidenziabile alla visita sia di uno Specialista Ortopedico sia di uno Specialista Fisiatra, quadro mai segnalato dagli Ortopedici e dai Fisiatri che visitarono, e in non poche occasioni, la paziente nel periodo 6 marzo – 10 giugno 2019; precisamente: (a) visite ortopediche: 7, 15, 28 marzo, 29 aprile 2019; (b) visite fisiatriche: 4 aprile, 6 maggio, 10 giugno 2019” (relazione CTU pag. 18).
In proposito non coglie nel segno la deduzione di parte appellante secondo cui il dolore alla spalla destra risulta sia dall'anamnesi in sede di accesso al Pronto Soccorso in data 06.03.2019
(“algia spalla dx”) sia dal referto della visita ortopedica del 04.03.2020 (persistenza di dolore alla spalla).
In primo luogo, neanche il Pronto Soccorso ha ritenuto che l'iniziale segnalazione da parte della paziente di algia alla spalla destra fosse clinicamente rilevante ai fini dell'accertamento della frattura.
Ad ogni modo ciò che il CTU ed il Tribunale hanno voluto rimarcare è che è impossibile che nell'arco di tempo compreso tra tali due visite e sostanzialmente corrispondente all'annualità non abbia mai riferito dolore intenso e non abbia manifestato un quadro Parte_1
disfunzionale obiettivabile.
Trattasi di constatazione più volte ribadita dal CTU e non efficacemente impugnata da parte appellante che si è limitata a sostenere che la segnalazione del dolore risulti da tali due referti.
In definitiva deve escludersi che la frattura acromion claveare dx con distacco di frammento acromiale sia riconducibile al sinistro stradale oggetto di causa.
pagina 11 di 14 Sono conseguentemente assorbite le doglianze concernenti gli ulteriori possibili sinistri cui è andata incontro parte attrice, il fatto che la stessa abbia o meno sottaciuto nel presente giudizio alcuni di tali sinistri, la riconducibilità della rottura dei mezzi di sintesi ad un sinistro piuttosto che all'intervento di rimozione dei medesimi mezzi di sintesi.
3) Il secondo motivo è infondato.
L'appellante si duole che il Tribunale non abbia considerato le due relazioni medico legali di parte sub docc. 20 e 21 prodotte con l'atto di citazione in primo grado.
L'assunto è privo di rilievo decisorio.
In disparte della constatazione che in tali relazioni non è stato esaminato in maniera approfondita ed argomentata il problema della sussistenza o meno degli esiti fratturativi alla spalla destra, si rileva che il medico legale che ha redatto tali relazioni è stato poi nominato CTP ed in sede di operazioni peritali il CTP ha svolto tutte le osservazioni critiche ritenute rilevanti ai fini della valutazione medico legale del caso.
Non corrisponde al vero che il CTU non abbia risposto alle osservazioni critiche del CT attoreo.
Tralasciando la genericità della doglianza, deve darsi atto che la semplice lettura dell'elaborato peritale consente di constatare che il CTU ha risposto ampiamente alle osservazioni critiche svolte dalle parti.
4) Il terzo motivo, afferente alla liquidazione del danno, è inammissibile ex art. 342 c.p.c..
Parte appellante si è sostanzialmente limitata a riproporre la propria valutazione medico legale in relazione alle conseguenze dannose derivate dal sinistro, senza censurare il percorso motivazionale del Tribunale che sul punto ha aderito appieno alla relazione di CTU.
Il motivo non è neanche articolato in chiave critica rispetto a quanto ha spiegato il CTU, in sede di risposta alle osservazioni critiche delle parti, in merito alla quantificazione del danno biologico permanente e dell'invalidità temporanea. Il CTU ha rimarcato che i postumi residui sono davvero contenuti, che alcuni postumi indicati dal CTP non sono risultati più sussistenti all'esito dell'esame obiettivo della perizianda e che la quantificazione proposta l'appellante comprende (in parte) anche la frattura alla spalla che non si pone in rapporto causale con il sinistro oggetto di pagina 12 di 14 causa.
Infine, il Tribunale ha motivato anche su danno morale e sulla personalizzazione del danno non patrimoniale e sul punto è mancata una specifica e motivata impugnazione.
5) Il quarto motivo in punto spese di lite è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il motivo è inammissibile nella misura in cui l'appellante si limita a dolersi della quantificazione, che reputa eccessiva, delle spese di lite senza indicare rispetto a quali parametri la liquidazione sia in ipotesi errata e quale sia l'importo corretto.
Si osserva oltre tutto che il Tribunale ha liquidato i compensi avuto riguardo al valore della causa
(corrispondente al petitum) e valori tabellari minimi, essendo priva di rilievo decisorio ai fini della liquidazione la giovane età dell'attrice-appellante.
6) Deve infine essere disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da . CP_1
Pur nell'infondatezza del gravame, la circostanza che la documentazione medica in atti abbia constatato la sussistenza di possibili esiti fratturativi se concordi con la clinica, consente di escludere che la parte abbia proposto gravame con dolo o colpa grave.
7) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore Parte_1
di e di CP_1 Controparte_2
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al
DM n. 55/2014 come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, nei limiti della nota spese depositata nell'interesse di . CP_1
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 CU GA è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
pagina 13 di 14 2) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
CP_1
3) Condanna a rimborsare a parti appellate le spese di lite del presente gravame, Parte_1
che si liquidano per compensi rispettivamente in € 9.991,00 in favore di ed Controparte_2 in € 9.800,00 in favore di , oltre rimborso forfettario delle spese generali in CP_1
misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 617/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ghio Domenico, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Franchini Andrea CP_1 C.F._2
Romano e dell'avv. Capra Alberto
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cornaglia Serena Maria Controparte_2 P.IVA_1
appellati
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
appellato contumace
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 11.04.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
10.04.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale, lesione personale pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: in riforma dell'appellata sentenza n. 415/2024, resa il 02.05.2024 e depositata il 03.05.2024 dal
Tribunale di Alessandria - Sezione Civile – in composizione monocratica - Giudice Ill.ma
Dott.ssa Antonella Dragotto, nella causa n. R.G. 3120/2021, notificata a mezzo p.e.c. in data
06.05.2024 ad istanza di come sopra. CP_1
In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'impugnata sentenza n. 415/2024, resa il 02.05.2023 e depositata il 03.05.2024 dal Tribunale di Alessandria.
Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria eccezione e premessi i necessari incombenti istruttori, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità esclusiva del IG. conducente la vettura BMW X5 targata CP_1
FC656TA, nella causazione del sinistro di cui in narrativa e conseguentemente condannarlo, in solido con (già , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 Controparte_4
pro-tempore e con in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
protempore, al risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e patiendi dalla Parte_1
conchiudente in conseguenza del sinistro per cui è causa. Danni che si indicano nella complessiva e residuale misura di € 62.093,44 ovvero nella somma meglio vista e ritenuta in corso di causa dall'Ill.mo Tribunale. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge decorsi e decorrendi dal dì dell'evento dannoso al saldo. Vinte le spese e le competenze di causa.
Fatto debito richiamo alle difese in atti e, viste le memorie autorizzate ex art. 183, 6° comma,
n.
1. c.p.c. delle convenute, come in atti, ne contesta integralmente il contenuto. Parte_1
Ciò premesso e ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6°, n. 2), c.p.c., indica, ed insiste per l'ammissione, dei seguenti mezzi istruttori:
In via istruttoria:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
A) Disporre Consulenza Tecnica Medico-Legale, al fine di descrivere e confermare grado ed entità delle lesioni subite dalla IG.na Il tutto indicando sin d'ora quale C.T.P. il Parte_1
Dott. con Studio in Alessandria, Via Firenze n. 5. Persona_1
B) Ammettere prova per testimoni e per interrogatorio formale del IG. , sui CP_1
seguenti capitoli di prova [omissis];
pagina 2 di 14 C) La difesa attorea, vista la relazione depositata in data 17.05.2023 dal C.T.U. Dott. Per_2
, ribadisce le contestazioni al contenuto della stessa alla luce delle osservazioni in data
[...]
02.06.2023 svolte dal C.T. di parte attrice, Dott. in atti e che, per Persona_3
semplificazione, si uniscono al presente e vengono integralmente richiamate e fatte proprie nonché da intendersi qui riportate e trascritte, anche con riferimento alla quantificazione dei danni. Alla luce di quanto sopra, si chiede quindi che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia disporre la rinnovazione delle indagini peritali espletate o, in subordine, l'espletamento di consulenza suppletiva, ovvero, in via ulteriormente subordinata, la richiesta di chiarimenti al C.T.U. in contraddittorio con le parti ed i rispettivi Consulenti Tecnici.”
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed accessori di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : CP_1
“In via principale:
- dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avverse con integrale conferma della sentenza di primo grado n. 415/2024, rep.
n. 738/2024, pubblicata il successivo 03.05.2024 a firma del Tribunale di Alessandria, Dott.ssa
Antonella Dragotto, in esito al procedimento n. R.G. 3120/2021, notificata in data 06.05.2024; - condannare per tutte le ragioni esposte in atti la IG.ra , ai sensi e per gli effetti di Parte_1 cui all'art. 96 c.p.c., al pagamento del risarcimento dei danni cagionati al IG. , da CP_1 quantificarsi in via equitativa e in misura, comunque, non inferiore ad € 10.000,00.
In subordine:
a) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento le domande proposte da parte appellante, riconoscendo alla stessa un danno biologico in misura pari o inferiore al 9%, condannare a corrispondere alla propria assicurata Controparte_2
l'indennizzo entro i limiti del giusto e del provato, giusta applicazione dell'art. 1227 c.c., in ogni caso al netto delle somme già versate ante causam;
b) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento le domande proposte da parte appellante, riconoscendo alla stessa un danno biologico in misura superiore al
9%, applicate le riduzioni dovute ai sensi dell'art. 1227 c.c., dichiarare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire e Controparte_3
manlevare il proprio assicurato IG. da ogni conseguenza negativa del giudizio. CP_1
pagina 3 di 14 In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
- con ogni più ampia riserva di legge”.
Per l'appellato Controparte_2
“Si chiede che questa Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dato atto del già intervenuto rigetto dell'istanza di sospensiva in data 5/12/24,
Nel merito
Rigetti l'appello interposto nei confronti della sentenza n. 415/2024 emessa dal Tribunale di
Alessandria, dott.ssa A. Dragotto, il 3 maggio 2024, poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi meglio precisati in atti, confermando la statuizione in ogni sua parte;
Per l'effetto,
Dato atto che la ha già provveduto a liquidare, in favore della signora Controparte_2 [...]
, la somma capitale di € 6.300,00, più che satisfattiva di ogni avversaria pretesa, Pt_1
Respinga la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto, mandando assolta la
[...]
da ogni ulteriore pretesa. CP_2
In via meramente subordinata, salvo ulteriore gravame Contenga l'onere risarcitorio in capo alla conchiudente entro i limiti del giusto e del provato, al netto, in ogni caso, delle somme già versate dalla a qualunque titolo, nei confronti della signora e, comunque, Controparte_2 Pt_1
entro e non oltre il limite del 9% di Invalidità Permanente eventualmente accertato in capo all'attrice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 139 e 149 C.d.A., oltre il quale è tenuta a rispondere del danno la Compagnia garante il veicolo del responsabile del sinistro , già evocata in giudizio. CP_1 Controparte_3
Respinga, in ogni caso, la domanda di garanzia e manleva del signor nei CP_1
confronti della poiché irritualmente proposta e, comunque, poiché Controparte_2
infondata in fatto ed in diritto.
Sempre con espressa riserva di rivalsa nei confronti della Controparte_3
per le somme a qualunque titolo già versate e versande dalla in favore della Controparte_2
signora . Parte_1
Con il favore delle spese, compenso professionale, IVA, CPA, rimborso forfettario 15% ed esposti di entrambi i gradi di giudizio.
Per mero tuziorismo e scrupolo difensivo, si richiamano le istanze istruttorie di cui alla memoria pagina 4 di 14 ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. del 6 settembre 2022 (fascicolo Tribunale di Alessandria, R.G. n.
3120/21), insistendo per la loro ammissione.
Ci si oppone, infine, ad ogni avversaria istanza finalizzata alla convocazione del CTU dott.
a chiarimenti, ovvero alla rinnovazione della stessa Consulenza Tecnica ovvero, Persona_2
ancora, all'espletamento di una perizia suppletiva, per i motivi già esposti in atti, nonché all'ammissione delle prove orali avversarie, per i motivi già precisati in atti”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. conveniva in giudizio in qualità di assicuratrice dello stesso Parte_1 Controparte_2
veicolo da lei condotto (di proprietà della madre) nonché in qualità di CP_1
conducente e proprietario della BMW X5 al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro stradale occorso in data 06/03/2019 con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dell'importo residuo di € 62.093,44
(già detratto l'acconto ricevuto di € 6.300,00).
Deduceva che per effetto del sinistro aveva riportato un “importante trauma distorsivo del rachide cervicale, frattura acromion claveare dx con distacco di frammento acromiale, frattura articolare prossimale della falange intermedia del III^ dito della mano dx, contusione del ginocchio dx”, con postumi permanenti quantificabili nell' 11 –12% ed inabilità temporanea complessiva di circa tre mesi.
contestava la propria responsabilità in ordine al sinistro, riteneva ampiamente CP_1 satisfattivo l'importo già liquidato da e chiedeva in ogni caso di essere Controparte_2
autorizzato a chiamare in manleva la propria assicurazione R.C.A. ( Controparte_3
che non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
[...]
contestava la quantificazione del danno non patrimoniale-biologico operata Controparte_2 dall'attrice, negando che la “frattura alla spalla destra” (frattura acromion claveare dx con distacco di frammento acromiale) fosse conseguente al sinistro oggetto di causa.
pagina 5 di 14 II) Sulla sentenza di primo grado.
Istruita la causa mediante CTU medico legale, con sentenza n. 415/2024 pubblicata in data
03/05/2024, il Tribunale di Alessandria rigettava le domande proposte da con Parte_1
conseguente condanna alle spese di lite ed addebito delle spese di CTU.
Pur accertando l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, il CP_1
Tribunale considerava ampiamente statisfattivo l'importo già versato dall'assicurazione, difettando la prova del nesso di causalità tra gli esiti fratturativi alla spalla destra ed il sinistro oggetto di causa.
In particolare, il Tribunale osservava che:
- al Pronto Soccorso di Tortona non era stata rilevata alcuna frattura ma solo un dismorfismo dell'estremo distale della clavicola destra;
- era stata dimessa con diagnosi di semplice contusione alla spalla;
Parte_1
- il giorno dopo era stata sottoposta a visita ortopedica che aveva confermato la Parte_1
diagnosi del Pronto soccorso, rilevando solo una frattura al terzo dito della mano destra e una distorsione cervicale con contrattura paravertebrale;
- in tale sede la paziente aveva lamentato dolore al rachide, ma nulla aveva riferito quanto alla spalla;
- era stata sottoposta a ulteriori due visite ortopediche di controllo il 15 e il 28 Parte_1
marzo 2019 e a tre visite fisiatriche con altrettanti esami obiettivi in cui non erano stati rilevati dolori o disfunzioni alla spalla;
- era stata dichiarata clinicamente guarita il 10 giugno 2019 dal dott. Parte_1 Per_4 incaricato da che aveva quindi liquidato alla propria assicurata € 6.300,00 per CP_2
danno alla persona (consistente nella frattura al terzo dito della mano destra, contusione spalla e ginocchio destro, distorsione rachide cervicale) ed € 750,00 per danni al motociclo;
- solo a distanza di 10 mesi dal sinistro, in data 20.01.2020, a seguito di TC alla spalla destra era stato diagnosticato alla paziente un “Distacco di frammento osseo a livello dell'acromion claveare, senza callo osseo” ed a seguito di visita ortopedica erano state date indicazioni per un intervento chirurgico di osteosintesi della clavicola che era stato poi eseguito in data 21.01.2021;
- successivamente in data 29 agosto 2022 era stata nuovamente operata per la Parte_1
rimozione del dispositivo di osteosintesi le cui viti erano risultate rotte.
pagina 6 di 14 Il Tribunale precisava che il CTU aveva ritenuto che fosse impossibile che una frattura alla clavicola fosse passata inosservata in ben sette visite mediche specialistiche cui era stata sottoposta la paziente e non era neppure credibile che manifestazioni del genere fossero state portate all'attenzione o rilevate da diversi medici senza che nessuno di essi le avesse riportate nei referti delle visite, se non altro per le gravi ripercussioni algiche e disfunzionali che una frattura del genere comportava.
Il Tribunale evidenziava inoltre che in sede di CTU i radiogrammi del 06.03.2019 erano stati fatti esaminare da uno specialista radiologo che aveva confermato che le stesse non evidenziavano alcuna frattura alla spalla destra.
Il CTU aveva inoltre osservato che, oltre ad ulteriore sinistro taciuto da parte attrice avvenuto in data 19.09.2021 (con accesso in pari data al Pronto Soccorso di Pietra Ligure), molto probabilmente anche la rottura delle viti del mezzo di osteosintesi, rilevata durante l'asportazione chirurgica del 29 agosto 2022, era dovuta ad un ulteriore evento traumatico.
Il CTU aveva accertato un'invalidità permanente del 4% causalmente collegata all'evento ed un danno temporaneo, valutato al 50% per 20 giorni e al 25% per ulteriori 60 giorni in questione.
Applicando le tabelle per i danni micropermanenti, ritenendovi incluso anche il danno da sofferenza soggettiva, nulla riconoscendo a titolo di personalizzazione (in quanto non allegata, non dimostrata e probabilmente insussistente), computando rivalutazione monetaria ed interessi legali, aggiungendo infine le spese mediche, il Tribunale stimava il danno in complessivi
€ 5.645,35, importo inferiore a quanto già liquidato dall'assicurazione.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo sostiene che il Tribunale abbia errato nel valutare i Parte_1
documenti.
Ritiene che la frattura alla spalla destra risulti proprio dalla Cartella di Pronto Soccorso del
06.03.2019 dell'Ospedale di Tortona con i relativi referti e radiogrammi.
Ritiene che ad analoghe conclusioni debba giungersi raffrontando il referto della TAC del
20.01.2020 ed il referto del dott. relativo alla RG del 06.03.2019 in quanto il Per_5
dimorfismo del tratto distale della clavicola destra (di cui ai RX del 06.03.2019) corrisponde al frammento clavicolare distale rilevato con la TAC del 20.01.2020.
pagina 7 di 14 Deduce che non sia affatto vero che la paziente non abbia segnalato ai curanti la persistenza del dolore alla spalla.
Precisa che la rottura delle viti non possa essere ricondotta al secondo trauma relativo alla caduta avvenuta in data 19.09.2021, dovendo essere ricondotta unicamente alle manovre di rimozione delle stesse poste in essere durante l'intervento chirurgico.
Contesta di aver taciuto il sinistro del 19.09.2021.
Con il secondo motivo si duole che il Tribunale non abbia considerato le due relazioni redatte dal perito di parte nelle quali è stato evidenziato che a seguito del sinistro ha riportato Parte_1
un importante trauma distorsivo del rachide cervicale, frattura acromion claverare dx con distacco di frammento acromiale esitata in pseudoartrosi, frattura articolare prossimale della falange intermedia del III^ dito della mano dx, contusione del ginocchio dx.
Lamenta che il Tribunale non abbia preso in considerazione le osservazioni del CTP e non abbia motivato le ragioni per cui non ha ritenuto di disporre la rinnovazione della CTU.
Si duole infine che il Tribunale non abbia ammesso la prova orale per interrogatorio formale di e per testi deducendo che tali prove avrebbero consentito oltre che di definire la CP_1
dinamica del sinistro anche di provare il nesso di causa tra la frattura alla spalla e la caduta.
Con il terzo motivo impugna la sentenza in relazione alla liquidazione del danno, ritenendo che la quantificazione operata sia stata insufficiente al ristoro dei danni effettivamente subiti. Ribadisce quindi la quantificazione già proposta in primo grado pari ad € 62.093,44.
Con il quarto motivo si duole dell'eccessiva liquidazione delle spese legali, ritenendo che tale liquidazione sia ingiustamente afflittiva attesa la giovane età dell'attrice.
IV) Difese di parti appellate. osserva anzitutto che il primo e al secondo motivo sono meramente Controparte_2
ripropositivi delle difese già svolte in primo grado.
Rileva che non vi è evidenza né strumentale né clinica della frattura lamentata da parte attorea, avendo oltre tutto il CTU “smontato” punto per punto le osservazioni critiche del CT attoreo.
pagina 8 di 14 Ritiene che sia priva di pregio la doglianza afferente alla mancata disamina da parte del Tribunale delle relazioni del perito di parte, peraltro sovrapponibili a quelle effettuate dal medesimo medico legale poi nominato come CTP e disattese dal CTU.
Deduce l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del terzo motivo ritenendo che lo stesso ignori completamente la diversa quantificazione medico legale del danno operata dal CTU ed evidenziando che il Tribunale ha correttamente posto alla base della liquidazione quanto stabilito dalla CTU in merito agli esiti invalidanti del sinistro.
Quanto al quarto motivo osserva che il Tribunale ha correttamente liquidato tutte e quattro le fasi tabellari ed ha fatto riferimento al valore della causa come desumibile dalla quantificazione della domanda attorea, avendo oltre tutto applicato gli importi minimi.
Evidenzia inoltre parte appellante non ha neppure motivato la ragione per la quale tali importi sarebbero eccessivi.
ha svolto difese in gran parte sovrapponibili con quelle di CP_1 Controparte_2 concludendo per il rigetto dell'appello e la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante (da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 10.000,00). In via subordinata ha riproposto la domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione.
V) Decisione della Corte.
L'appello è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.
1) Il Tribunale non ha espressamente motivato sulle richieste istruttorie delle parti e Pt_1
con l'atto di appello, ha insistito nelle proprie istanze istruttorie.
[...]
Le istanze istruttorie di prova orale sono superflue ai fini della decisione in quanto aventi ad oggetto in parte la dinamica del sinistro (non oggetto di impugnazione incidentale in appello) ed in parte la mera conferma della documentazione medica già in atti.
La richiesta di rinnovazione della CTU e/o di esperimento di supplemento di CTU e/o di pagina 9 di 14 convocazione del CTU a chiarimenti deve essere rigettata, avendo il CTU ampiamente risposto ai quesiti formulati ed alle osservazioni critiche del CT attoreo.
2) Il primo motivo, concernente il preteso travisamento delle radiografie e dei documenti prodotti, è infondato.
In data 06.03.2019, in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso, tra le altre cose Parte_1 ha lamentato “algia spalla dx”. La paziente è stata quindi sottoposta a raggi X ed il referto dà atto di “dismorfismo dell'estremo distale della clavicola destra da possibili esiti di frattura se concorda con i dati clinici”. è stata quindi dimessa dal Pronto Soccorso e nella Parte_1
diagnosi di dimissioni non si menziona alcun esito fratturativo alla spalla destra, segno evidente che l'iniziale segnalazione di possibili esiti fratturativi alla spalla destra è stata ritenuta non concorde con i dati clinici rilevati.
In sede di operazioni peritali i raggi X, con il consenso di tutti i CTP, sono stati fatti “ri-refertare dal dott. , Direttore del Centro Radiologico Cento Cannoni di Alessandria che Persona_6
li ha anche comparati con la TAC eseguita in data 20/01/2020. Il radiologo ha “conferma(to) un dismorfismo del tratto distale della clavicola destra con calcificazione del nucleo di ossificazione della clavicola senza evidenti fratture recenti”.
Pur nella non chiarissima tecnica espositiva, è evidente che il radiologo ha inteso commentare quanto risultante dalla visione dei raggi X del 06.03.2019, dando atto che dagli stessi non risultano “evidenti fratture recenti”.
Non vi è quindi alcun contrasto tra refertazione dei raggi X operata in occasione dell'accesso al
Pronto Soccorso in data 06.03.2019 (ove il radiologo ha stimato come “possibile” la frattura solo se confermata dai dati clinici) e la ri-refertazione operata nel corso della CTU (ove il radiologo ha escluso la frattura).
2.1) E' inammissibile, in quanto prospettata solamente con le memorie conclusionali, la deduzione della nullità della CTU per essersi il consulente tecnico d'ufficio avvalso della collaborazione di un medico radiologo ai fini della lettura dei raggi X.
Oltre alla constatazione che è la stessa appellante a riconoscere che il CTU è stato autorizzato ad pagina 10 di 14 avvalersi di un ausiliario radiologo/ortopedico, alcuna eccezione di nullità è stata formulata nel giudizio di primo grado dopo il deposito della relazione peritale e tanto meno con l'atto di appello.
2.2) Ciò detto in relazione alla refertazione dei raggi X, è comunque dirimente quanto rilevato dal
CTU ovverosia che “la frattura di clavicola (in successivo quadro di pseudoartrosi) è condizione francamente dolorosa e tale da portare al grave ed evidente deficit funzionale tanto da poter pervenire al non utilizzare la spalla nei comuni movimenti;
e stiamo parlando della spalla destra”
(relazione CTU pag. 26).
Ancora, il CTU ha chiarito che “una frattura di clavicola che evolve in pseudoartrosi definisce un quadro algico, ma soprattutto disfunzionale, di non indifferente obiettivabile impegno e ben evidenziabile alla visita sia di uno Specialista Ortopedico sia di uno Specialista Fisiatra, quadro mai segnalato dagli Ortopedici e dai Fisiatri che visitarono, e in non poche occasioni, la paziente nel periodo 6 marzo – 10 giugno 2019; precisamente: (a) visite ortopediche: 7, 15, 28 marzo, 29 aprile 2019; (b) visite fisiatriche: 4 aprile, 6 maggio, 10 giugno 2019” (relazione CTU pag. 18).
In proposito non coglie nel segno la deduzione di parte appellante secondo cui il dolore alla spalla destra risulta sia dall'anamnesi in sede di accesso al Pronto Soccorso in data 06.03.2019
(“algia spalla dx”) sia dal referto della visita ortopedica del 04.03.2020 (persistenza di dolore alla spalla).
In primo luogo, neanche il Pronto Soccorso ha ritenuto che l'iniziale segnalazione da parte della paziente di algia alla spalla destra fosse clinicamente rilevante ai fini dell'accertamento della frattura.
Ad ogni modo ciò che il CTU ed il Tribunale hanno voluto rimarcare è che è impossibile che nell'arco di tempo compreso tra tali due visite e sostanzialmente corrispondente all'annualità non abbia mai riferito dolore intenso e non abbia manifestato un quadro Parte_1
disfunzionale obiettivabile.
Trattasi di constatazione più volte ribadita dal CTU e non efficacemente impugnata da parte appellante che si è limitata a sostenere che la segnalazione del dolore risulti da tali due referti.
In definitiva deve escludersi che la frattura acromion claveare dx con distacco di frammento acromiale sia riconducibile al sinistro stradale oggetto di causa.
pagina 11 di 14 Sono conseguentemente assorbite le doglianze concernenti gli ulteriori possibili sinistri cui è andata incontro parte attrice, il fatto che la stessa abbia o meno sottaciuto nel presente giudizio alcuni di tali sinistri, la riconducibilità della rottura dei mezzi di sintesi ad un sinistro piuttosto che all'intervento di rimozione dei medesimi mezzi di sintesi.
3) Il secondo motivo è infondato.
L'appellante si duole che il Tribunale non abbia considerato le due relazioni medico legali di parte sub docc. 20 e 21 prodotte con l'atto di citazione in primo grado.
L'assunto è privo di rilievo decisorio.
In disparte della constatazione che in tali relazioni non è stato esaminato in maniera approfondita ed argomentata il problema della sussistenza o meno degli esiti fratturativi alla spalla destra, si rileva che il medico legale che ha redatto tali relazioni è stato poi nominato CTP ed in sede di operazioni peritali il CTP ha svolto tutte le osservazioni critiche ritenute rilevanti ai fini della valutazione medico legale del caso.
Non corrisponde al vero che il CTU non abbia risposto alle osservazioni critiche del CT attoreo.
Tralasciando la genericità della doglianza, deve darsi atto che la semplice lettura dell'elaborato peritale consente di constatare che il CTU ha risposto ampiamente alle osservazioni critiche svolte dalle parti.
4) Il terzo motivo, afferente alla liquidazione del danno, è inammissibile ex art. 342 c.p.c..
Parte appellante si è sostanzialmente limitata a riproporre la propria valutazione medico legale in relazione alle conseguenze dannose derivate dal sinistro, senza censurare il percorso motivazionale del Tribunale che sul punto ha aderito appieno alla relazione di CTU.
Il motivo non è neanche articolato in chiave critica rispetto a quanto ha spiegato il CTU, in sede di risposta alle osservazioni critiche delle parti, in merito alla quantificazione del danno biologico permanente e dell'invalidità temporanea. Il CTU ha rimarcato che i postumi residui sono davvero contenuti, che alcuni postumi indicati dal CTP non sono risultati più sussistenti all'esito dell'esame obiettivo della perizianda e che la quantificazione proposta l'appellante comprende (in parte) anche la frattura alla spalla che non si pone in rapporto causale con il sinistro oggetto di pagina 12 di 14 causa.
Infine, il Tribunale ha motivato anche su danno morale e sulla personalizzazione del danno non patrimoniale e sul punto è mancata una specifica e motivata impugnazione.
5) Il quarto motivo in punto spese di lite è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il motivo è inammissibile nella misura in cui l'appellante si limita a dolersi della quantificazione, che reputa eccessiva, delle spese di lite senza indicare rispetto a quali parametri la liquidazione sia in ipotesi errata e quale sia l'importo corretto.
Si osserva oltre tutto che il Tribunale ha liquidato i compensi avuto riguardo al valore della causa
(corrispondente al petitum) e valori tabellari minimi, essendo priva di rilievo decisorio ai fini della liquidazione la giovane età dell'attrice-appellante.
6) Deve infine essere disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da . CP_1
Pur nell'infondatezza del gravame, la circostanza che la documentazione medica in atti abbia constatato la sussistenza di possibili esiti fratturativi se concordi con la clinica, consente di escludere che la parte abbia proposto gravame con dolo o colpa grave.
7) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore Parte_1
di e di CP_1 Controparte_2
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al
DM n. 55/2014 come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, nei limiti della nota spese depositata nell'interesse di . CP_1
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 CU GA è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
pagina 13 di 14 2) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
CP_1
3) Condanna a rimborsare a parti appellate le spese di lite del presente gravame, Parte_1
che si liquidano per compensi rispettivamente in € 9.991,00 in favore di ed Controparte_2 in € 9.800,00 in favore di , oltre rimborso forfettario delle spese generali in CP_1
misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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