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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6921/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6921/2022 tra
Parte_1
opponente e
Controparte_1
opposto
Oggi 9 gennaio 2025 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono comparsi l'Avv. Barbalace, il quale precisa le conclusioni come da atto di opposizione, e l'Avv. Reami, la quale Reami, la quale precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I difensori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente sentenza
Il Giudice
dott. Pier Paolo Lanni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6921/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DOMENICO BARBALACE
opponente contro
in persona del legale rappresentante (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. ANNA MARIA REAMI P.IVA_2
opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 7.10.22 la ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 42.700 in favore della a titolo di corrispettivo dovuto per Controparte_1
l'attività di raccolta, trasporto ed essiccazione della canapa previste dal contratto stipulato dalle parti il 30.3.21 e risultanti dalla fattura n. 1/22 emessa dalla società creditrice e dalla scrittura privata di riconoscimento del debito del 6.12.21.
In particolare, l'opponente ha eccepito il pagamento della somma di € 38.600 e la pagina 2 di 4 mancanza di prova del credito (sotto il profilo dell'esecuzione delle prestazioni), disconoscendo la sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 6.12.21.
Con comparsa depositata il 6.4.23 si è costituita l'opposta e ha contestato la fondatezza dell'opposizione, eccependo, tra l'altro, l'imputazione dei pagamenti ai crediti derivanti dalle distinte prestazioni ricollegabili all'esecuzione del contratto del 26.3.21, avente ad oggetto la coltivazione della canapa.
Orbene, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente è infondata, atteso che: -)
l'opposta ha eccepito l'imputabilità dei pagamenti ai crediti derivanti dalla distinta scrittura privata del 26.3.21 avente ad oggetto la coltivazione della canapa, e alle fatture emesse a tale titolo ed allegate come documento n. 8 del fascicolo di parte;
-) l'opponente non ha disconosciuto questo contratto né contestato l'esecuzione delle prestazioni ivi previste, ma, in udienza, ha invocato una precedente contestazione di tali fatture, risultante dalla e,mail del 21.10.21 e ha dedotto la nullità del contratto del 26.3.21; -) questa e.mail, tuttavia, non contiene una contestazione del credito, ma solo una richiesta di modificazione dell'oggetto della fattura e dell'iva applicata;
-) inoltre, la contestazione della validità del contratto del 26.3.21 è del tutto generica, tanto che non è seguita alcuna deduzione alla difesa formulata in udienza;
-) non sono dedotti ulteriori pagamenti;
-) la stessa opponente, a fronte della richiesta di pagamento anche del credito posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo, con e,mail del 2.4.22, successiva all'esecuzione dei pagamenti su indicati, ha riconosciuto di voler definire tutte le proprie posizioni debitorie, senza invocare i precedenti pagamenti e senza alcuna contestazione sulla validità ed esecuzione dei rapporti;
-) questi riscontri sono sufficienti per ritenere acquisita la prova dell'imputabilità di tali pagamenti ai crediti derivanti dalla distinta scrittura privata del
26.3.21.
Anche la contestazione della prova dei fatti costitutivi del credito derivante dalla scrittura privata del 30.3.21 è infondata, a prescindere dall'esclusione del valore probatorio della scrittura privata di ricognizione del debito del 6.12.21, atteso che: -) i testimoni Testimone_1 Tes_2
con deposizioni puntuali, convergenti e nel complesso immuni
[...] Testimone_3
da censure di inattendibilità, hanno confermato, in qualità di dipendenti dell'opposta all'epoca dei fatti, l'esecuzione di prestazioni corrispondenti a quelle indicate nella fattura n. 1/22 per un numero di giorni (e di ore) congruente;
-) queste prestazioni corrispondono a quelle previste dal pagina 3 di 4 contratto del 30.3.21, ad eccezione delle attività di raccolta e fresatura;
-) queste attività, pur non essendo previste dal contratto, sono state effettivamente eseguite ed di fatto accettate dall'opponente, che è intervenuta durante la raccolta con i propri collaboratori e si è quindi giovata dell'opera dei dipendenti dell'opposta; -) del resto, come già evidenziato, l'opponente, a fronte della richiesta di pagamento anche del credito posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo, con e,mail del 2.4.22, ha riconosciuto di voler definire tutte le proprie posizioni debitorie, senza invocare i precedenti pagamenti e senza alcuna contestazione sulla validità ed esecuzione dei rapporti;
-) questi riscontri sono sufficienti per ritenere acquisita la prova dei fatti costitutivi dei crediti derivanti dalla scrittura privata del 30.3.21
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi previsti dal DM n.
55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la a rimborsare alla le spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 7616, oltre rimborso forfettario delle spese generali e cpa.
Verona 9.1.25
Il Giudice dott. Pier Paolo Lanni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6921/2022 tra
Parte_1
opponente e
Controparte_1
opposto
Oggi 9 gennaio 2025 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono comparsi l'Avv. Barbalace, il quale precisa le conclusioni come da atto di opposizione, e l'Avv. Reami, la quale Reami, la quale precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I difensori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente sentenza
Il Giudice
dott. Pier Paolo Lanni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6921/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DOMENICO BARBALACE
opponente contro
in persona del legale rappresentante (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. ANNA MARIA REAMI P.IVA_2
opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 7.10.22 la ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 42.700 in favore della a titolo di corrispettivo dovuto per Controparte_1
l'attività di raccolta, trasporto ed essiccazione della canapa previste dal contratto stipulato dalle parti il 30.3.21 e risultanti dalla fattura n. 1/22 emessa dalla società creditrice e dalla scrittura privata di riconoscimento del debito del 6.12.21.
In particolare, l'opponente ha eccepito il pagamento della somma di € 38.600 e la pagina 2 di 4 mancanza di prova del credito (sotto il profilo dell'esecuzione delle prestazioni), disconoscendo la sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 6.12.21.
Con comparsa depositata il 6.4.23 si è costituita l'opposta e ha contestato la fondatezza dell'opposizione, eccependo, tra l'altro, l'imputazione dei pagamenti ai crediti derivanti dalle distinte prestazioni ricollegabili all'esecuzione del contratto del 26.3.21, avente ad oggetto la coltivazione della canapa.
Orbene, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente è infondata, atteso che: -)
l'opposta ha eccepito l'imputabilità dei pagamenti ai crediti derivanti dalla distinta scrittura privata del 26.3.21 avente ad oggetto la coltivazione della canapa, e alle fatture emesse a tale titolo ed allegate come documento n. 8 del fascicolo di parte;
-) l'opponente non ha disconosciuto questo contratto né contestato l'esecuzione delle prestazioni ivi previste, ma, in udienza, ha invocato una precedente contestazione di tali fatture, risultante dalla e,mail del 21.10.21 e ha dedotto la nullità del contratto del 26.3.21; -) questa e.mail, tuttavia, non contiene una contestazione del credito, ma solo una richiesta di modificazione dell'oggetto della fattura e dell'iva applicata;
-) inoltre, la contestazione della validità del contratto del 26.3.21 è del tutto generica, tanto che non è seguita alcuna deduzione alla difesa formulata in udienza;
-) non sono dedotti ulteriori pagamenti;
-) la stessa opponente, a fronte della richiesta di pagamento anche del credito posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo, con e,mail del 2.4.22, successiva all'esecuzione dei pagamenti su indicati, ha riconosciuto di voler definire tutte le proprie posizioni debitorie, senza invocare i precedenti pagamenti e senza alcuna contestazione sulla validità ed esecuzione dei rapporti;
-) questi riscontri sono sufficienti per ritenere acquisita la prova dell'imputabilità di tali pagamenti ai crediti derivanti dalla distinta scrittura privata del
26.3.21.
Anche la contestazione della prova dei fatti costitutivi del credito derivante dalla scrittura privata del 30.3.21 è infondata, a prescindere dall'esclusione del valore probatorio della scrittura privata di ricognizione del debito del 6.12.21, atteso che: -) i testimoni Testimone_1 Tes_2
con deposizioni puntuali, convergenti e nel complesso immuni
[...] Testimone_3
da censure di inattendibilità, hanno confermato, in qualità di dipendenti dell'opposta all'epoca dei fatti, l'esecuzione di prestazioni corrispondenti a quelle indicate nella fattura n. 1/22 per un numero di giorni (e di ore) congruente;
-) queste prestazioni corrispondono a quelle previste dal pagina 3 di 4 contratto del 30.3.21, ad eccezione delle attività di raccolta e fresatura;
-) queste attività, pur non essendo previste dal contratto, sono state effettivamente eseguite ed di fatto accettate dall'opponente, che è intervenuta durante la raccolta con i propri collaboratori e si è quindi giovata dell'opera dei dipendenti dell'opposta; -) del resto, come già evidenziato, l'opponente, a fronte della richiesta di pagamento anche del credito posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo, con e,mail del 2.4.22, ha riconosciuto di voler definire tutte le proprie posizioni debitorie, senza invocare i precedenti pagamenti e senza alcuna contestazione sulla validità ed esecuzione dei rapporti;
-) questi riscontri sono sufficienti per ritenere acquisita la prova dei fatti costitutivi dei crediti derivanti dalla scrittura privata del 30.3.21
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi previsti dal DM n.
55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la a rimborsare alla le spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 7616, oltre rimborso forfettario delle spese generali e cpa.
Verona 9.1.25
Il Giudice dott. Pier Paolo Lanni
pagina 4 di 4