Ordinanza collegiale 13 luglio 2017
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2018
Sentenza 7 agosto 2018
Decreto presidenziale 3 gennaio 2019
Parere definitivo 15 marzo 2019
Inammissibile
Sentenza 14 ottobre 2019
Parere definitivo 3 maggio 2021
Sentenza 26 aprile 2022
Commentario • 1
- 1. Art. 96Claudio Cataldi · https://www.filodiritto.com/
Bibliografia. A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, XII ed., Giappichelli, 2018; S. Perongini, Le impugnazioni in generale, in G. P. Cirillo (a cura di) Diritto e processo amministrativo, Utet, 2017; P. M. Vipiana Perpetua, Appello per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – venire contra factum proprium in tema di giurisdizione: il nodo della soccombenza, in Giurisprudenza Italiana, 2017, fasc. 2; S. Valaguzza, Le nuove norme in tema di impugnazioni incidentali e la disciplina della translatio a partire dai chiarimenti resi dall'Adunanza Plenaria n. 24/2011. Appello incidentale e questione di giurisdizione, in Diritto processuale amministrativo, 2013, fasc. 1; F. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/04/2022, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 03200/2022REG.PROV.COLL.
N. 05309/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5309 del 2020, proposto da RA AR MA RE, rappresentata e difesa dall’avvocato Dario Alessandro Ricciardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Cardi in Roma, viale B. Buozzi, n. 51 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
il Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, per legge domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
EO CE, AO CI, FR IN, AB EL, ET LL, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo De Vincenti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Santa AR Ausiliatrice, n. 63 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ZO OL TT, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 6977 del 14 ottobre 2019
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Sig.ri EO CE, AO CI, FR IN, AB EL, ET LL e del Consiglio Nazionale Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022 il Cons. Brunella Bruno;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 20 giugno 2020 e depositato il successivo 3 luglio 2020, la Sig.ra RA AR MA RE ha chiesto la revocazione della sentenza della Sezione Sesta di questo Consiglio n. 6977 del 14 ottobre 2019, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso in appello (R.G. n. 21 del 2019) proposto avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza, n. 8891 del 7 agosto 2018, di rigetto del gravame originario, riferito agli esiti della procedura selettiva indetta dal C.N.R. per l’assunzione di dirigenti di ricerca, di cui 15 da assegnare alla Macro Area Dipartimentale “Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti”.
2. La declaratoria di inammissibilità di cui alla sentenza oggetto di revocazione è scaturita dalla ravvisata violazione dell’art. 101 c.p.a., essendo stata rilevata la mancanza nell’atto introduttivo del giudizio della puntuale elencazione e distinzione di motivi contenenti critiche alle argomentazioni poste a base della sentenza appellata, nonché la mera riproposizione delle considerazioni poste a base delle censure di prime cure, prive di adeguata specificazione.
3. Tale pronuncia sarebbe inficiata, ad avviso della ricorrente, per quanto riguarda la fase rescindente, da errori di fatto, dovuti a svista e disattenzione, risultando con adeguata chiarezza, sia dal punto di vista grafico che contenutistico, le critiche rivolte alla sentenza appellata.
3.1. Per quanto riguarda la fase rescissoria, la ricorrente ha riproposto le deduzioni articolate nel giudizio d’appello.
4. Si sono costituiti in giudizio i controinteressati, Sig.ri EO CE, AO CI, FR IN, AB EL ed ET LL, concludendo per la reiezione del ricorso.
5. Con atto depositato in data 7 febbraio 2022, ritualmente notificato alle controparti, l’appellante ha espresso rinuncia all’impugnazione, con richiesta della declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
6. Con atto depositato in data 17 febbraio 2022 i sopra indicati controinteressati hanno espresso adesione alla rinuncia con compensazione delle spese di giudizio.
7. Con atto depositato in data 9 marzo 2022 si è costituito solo formalmente in giudizio il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
8. La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 15 marzo 2022.
9. Il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.
9.1. L’art. 84 c.p.a. prevede che: i) « la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale » (comma 1); ii) «il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle » (comma 2); iii) « la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza » (comma 3); iv) « se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue » (comma 3).
9.2. Nel caso in esame, la ricorrente ha prodotto in giudizio l’atto di rinuncia in conformità alle sopra riportate regole processuali, con la conseguenza che deve procedersi alla declaratoria di estinzione del giudizio.
10. In considerazione dell’attività defensionale svolta, apprezzata nella sua effettiva consistenza, della circostanza che il C.N.R. si è costituito solo successivamente alla rinuncia ritualmente espressa dalla ricorrente, nonché dell’adesione dichairata dai controinteressati con atto depositato in data 17 febbraio 2022, si valutano sussistenti i presupposti per disporre la integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione (R.G. 5309 del 2020), come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per intervenuta rinuncia.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
AB Franconiero, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria AR Castorina, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO