TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/07/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3520/2019 R.G.
(C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1969 (C.F. ), e residente in [...]
Nazionale n.20/C rappresentata e difesa dagli avv.ti Santi Milardo e Silvia
Margherita, giusta procura in atti -attrice-
CONTRO
(Cod. Fisc. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.05.1959 e (Cod. Fisc. , nata ad _2 C.F._4
Avola il 12.12.1963, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Venera Elisabetta Andolina, la quale li rappresenta e difende, giusta procura in atti -convenuti-
E NEI CONFRONTI
(C.F. ) chiamato in causa contumace- CP_3 C.F._5
OGGETTO: Nullità contrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale i coniugi e _2 Controparte_1 chiamando al contempo in causa il sig. . L'attrice esponeva di essere CP_3 figlia del defunto sig. , nonché sorella di e Persona_1 _2
, assieme ai quali aveva a lungo collaborato nell'accudire il genitore CP_3 non più autosufficiente a causa dell'età avanzata e delle precarie condizioni di salute. Parte attrice deduceva altresì il brusco e immotivato cambiamento della situazione di fatto appena descritta, poiché, improvvisamente, _2 prese ad occuparsi del padre in maniera esclusiva, precludendo i rapporti tra il padre e gli altri due figli e escludendoli da Parte_1 Controparte_4 ogni attività gestoria.
In tale contesto si inserisce la doglianza attorea relativa al vizio di nullità che affliggerebbe due contratti stipulati da prima della di lui Persona_1 morte, avvenuta il 2.10.2017:
1) Contratto atipico di cessione contro prestazione stipulato in data 7.6.2015 ai rogiti del notaio in forza del quale , in qualità di Per_2 Persona_1 cedente, si impegnava a trasferire la nuda proprietà del fabbricato sito in Cassibile alla Via delle Rose n. 4 alla figlia , la quale si assumeva l'obbligo _2 di mantenere e assistere il padre per tutta la durata della sua vita.
2) Contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 1.6.2016 in forza del quale , a fronte di un canone annuo di € 1.500, concedeva ad Persona_1
, coniuge di , la gestione e il godimento di Controparte_1 _2 taluni fondi produttivi (di cui al foglio 152 p.lle 61 62 63 e al foglio 157 p.lle 2295
2356 2527 2528).
La censura di nullità veniva mossa da parte ricorrente sulla scorta della grave demenza senile che avrebbe afflitto il padre al momento della stipula, al punto da escluderne la capacità di intendere e d volere con gravi ripercussioni sul piano dell'equilibrio contrattuale.
In maniera più dettagliata, deduceva altresì la natura non infungibile delle prestazioni assistenziali erogate da e la loro sproporzione per _2 difetto rispetto al trasferimento del bene immobile. In relazione al contratto di affitto di fondo rustico, censurava invece la durata inferiore al minimo legale,
pag. 2/12 l'inserimento di clausole predisposte in esclusivo favore del Sig. , la CP_1 pattuizione di un canone sproporzionato per difetto rispetto all'ampiezza e alla tipologia dei beni.
Premesso quanto sopra, parte attrice specificava che, dopo l'apertura della successione, il patrimonio ereditario, pur aggredito dai creditori, aveva continuato ad essere amministrato in maniera esclusiva dai convenuti sig.ri
[...]
ed , con conseguente potenziale pregiudizio per i P_ Controparte_1 creditori e gli altri eredi. Pertanto, concludeva chiedendo accertarsi la nullità de contratti de quibus, ordinarsi la loro restituzione all'asse ereditario provvedendo contestualmente alla nomina di un custode che provvedesse ad amministrare il patrimonio e a soddisfare i creditori dividendo il residuo tra gli eredi.
Si costituivano le parti convenute resistendo alla domanda e contestando il difetto di capacità del sig. l momento della stipula del contratto atipico, nonché P_ la riconducibilità ai minimi legali del contratto di affitto stipulato in deroga a norme imperative, di cui deduceva comunque l'avvenuto riconoscimento. Si opponeva, infine, alla nomina del custode/amministratore, ritenuta inutile e dispendiosa.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6, la sola parte attrice provvedeva al deposito di memorie e repliche e per l'indicazione dei mezzi di prova contraria.
La causa veniva istruita mediante prova testi e CTU psichiatrica
Precisate le conclusioni all'udienza del 13.02.2025, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di , il quale, CP_3 seppur regolarmente citato, non risulta costituito in giudizio. Deve altresì rilevarsi il soddisfacimento della condizione di procedibilità, in quanto, la mediazione pag. 3/12 obbligatoria si è conclusa con esito negativo per ingiustificata partecipazione delle parti invitate, come da verbale dell'Organismo di Mediazione Forense di Siracusa, allegato agli atti del giudizio.
Detto ciò, la presente controversia verte sulla validità degli atti negoziali compiuti in data 7.06.2015 e 1.06.2016 da . Tuttavia, prima di Persona_1 addentrarsi nel merito della vicenda, pare opportuno provvedere ad una corretta qualificazione del contratto atipico su cui verte la domanda.
Il contratto in discussione appare riconducibile alla figura del vitalizio alimentare
o contratto di mantenimento, figura questa che si distingue dal contratto di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, inerente non solo la durata del rapporto, connessa alla vita del beneficiario, ma anche all'obbiettiva entità delle prestazioni (di fare e di dare) dedotte nel negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (quali le condizioni di salute del beneficiario) e per la natura accentuatamente spirituale di queste ultime (così, tra le tante, Cass.
Civ. Sez. II 22.4.2016, n. 8209). Il contratto de quo è dunque un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive per mezzo del quale la parte cedente trasferisce un bene mobile o immobile a favore dell'altra, in cambio dell'obbligo, in capo a quest'ultima, di provvedere al mantenimento materiale ed alla cura morale del trasferente per tutta la durata della vita di quest'ultimo.
Carattere essenziale della figura negoziale in esame è dunque, innanzitutto,
l'aleatorietà, posto che l'entità delle prestazioni dedotte in contratto dipendono da fattori privi di certezza, quali la maggiore o minore longevità del vitaliziato e la variabilità dei bisogni assistenziali dello stesso. Nonostante il carattere intrinsecamente aleatorio del contratto, è comunque necessario che le prestazioni a carico delle parti siano caratterizzate da omogeneità e proporzione, “secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca in ordine alla durata della vita ed alle esigenze
pag. 4/12 assistenziali del vitaliziato” (cfr. Sez. Un. n. 6532/1994). Come anche ribadito più di recente, “l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni” (cfr. Cass.
n. 7479/2013). In definitiva, l'alea che costituisce elemento essenziale del negozio va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto (Cass.
Ordinanza n. 6729 del 2018; Cass. Sent. n. 19214/2016) e il contratto si configura affetto da nullità per difetto di causa nelle ipotesi di mancanza di alea ovvero
“se al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile” (cfr. Cass. n.
19214/2016).
Per quanto invece attiene alle prestazioni erogate dal vitaliziante, esse consistono in prestazioni sia di dare sia di fare ed aventi carattere sia materiale che morale, collegate alle mutevoli condizioni di vita ed esigenze del vitaliziato, come tale non rigidamente predeterminabili. Di tutta evidenza è altresì la circostanza che tali prestazioni si basano sulla fiducia e su peculiarità proprie dei rapporti e delle qualità personali. Pertanto, stante l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali, esse sono eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle proprie qualità personali (Corte di Cass., Sez. 2, Ord. n.
27914 del 2017). Per questo, sono naturalmente infungibili e contraddistinte dall'intuitus personae.
pag. 5/12 Chiarito ciò, la disciplina del contratto di mantenimento/vitalizio alimentare è facilmente e doverosamente ricavabile, in via analogica, da quella codicistica riguardante la rendita vitalizia. Infatti, tra la figura contrattuale tipica e quella atipica sussiste un innegabile contiguità, sotto il profilo della causa, dell'oggetto e dello scopo perseguito dalle parti.
Effettuata tale necessaria premessa e coniugati i principi di diritto appena enucleati con le peculiarità del caso in esame, emergono come doverose le seguenti considerazioni.
L'odierna parte attrice non ha mai formalmente contestato l'effettiva esecuzione, da parte del vitaliziante, delle prestazioni dedotte in contratto, essendosi piuttosto limitata a contestarne la proporzionalità rispetto alla controprestazione. Sul punto deve ritenersi che la parte eccipiente non abbia assolto l'onere della prova relativo alla dedotta nullità. Come detto, l'alea costituente elemento essenziale del negozio va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto, radicandosi in tale momento il giudizio prognostico attinente alla equivalenza o alla palese sproporzione tra le prestazioni.
Sotto tale profilo, la parte attrice non ha adeguatamente provato che le condizioni di salute e l'aspettativa di vita del fossero irrimediabilmente P_ compromesse. Infatti, sebbene il de cuius avesse raggiunto gli 80 anni di età al tempo della stipula, ciò non lascia presumere la prossimità dell'evento morte, non essendo affatto raro il raggiungimento di un'età anche più avanzata da parte di soggetti affetti da un quadro patologico simile e che invero si manifesta piuttosto comunemente nella fascia di età presa in considerazione. Al più, la malattia neurologica del de cuius, siccome naturalmente soggetta ad una progressiva ingravescenza, lasciava semmai suppore che l'obbligazione assunta dal vitaliziante avrebbe assunto un carattere via via più gravoso, portando ad un progressivo bilanciamento di valore tra le prestazioni dedotte in contratto. A questo punto, pare opportuno ribadire l'irrilevanza, ai fini della nullità, del fatto che solo alla naturale scadenza del contratto le prestazioni erogate si siano rivelate pag. 6/12 sproporzionate per difetto rispetto a quanto ricevuto, rientrando questa generica eventualità nel perimetro dell'alea contrattuale rilevando semmai ed in via esclusiva il fatto che già al momento della stipula le due prestazioni potessero già dirsi sproporzionate, circostanza questa non provata dalla parte onerata. Per di più le prestazioni assistenziali, come già accennato, non si esauriscono sul piano materiale ma si estendono al piano morale, circostanza queste che rende particolarmente rigoroso l'onere di provare la sproporzione per valore tra le prestazioni del cedente e del vitaliziante. Sul punto, non può condividersi nemmeno la censura secondo la quale i caratteri di infungibilità della prestazione resa dalla vitaliziante risulterebbero “non chiari”. Infatti, tali prestazioni sono naturalmente infungibili e contraddistinte dall'intuitus personae, per cui non rileva la circostanza che altri soggetti siano astrattamente in grado di assicurare le prestazioni assistenziali previste nel contratto di vitalizio, tenuto conto del fatto che la naturale infungibilità della persona del vitaliziante può essere convenzionalmente derogata, essendo ammessa la possibilità che l'assistenza venga prestata anche da terzi se emerge dal contratto (Cass. Ordin. n. 1080 del
2020).
Per quanto sopra, possono ritenersi sussistenti alla luce degli enunciati parametri valutativi, sia elemento dell'alea sia l'astratta proporzionalità delle prestazioni al tempo della stipula. Conseguentemente, le esaminate censure di nullità vanno rigettate.
Venendo al contratto di affitto dei fondi rustici, deve ritenersi inammissibile la censura di eccessiva vantaggiosità delle clausole convenute, siccome formulata in maniera assolutamente generica e senza alcuna specifica prova del fatto che i limiti dell'autonomia negoziale siano stati superati al punto da compromettere la posizione contrattuale di . Altrettanto generica e inammissibile Persona_1 si palesa la censura di irrisorietà del canone pattuito. Infatti, la L. 203/1982 prevede l'esistenza e disciplina la formazione di apposite tabelle per la determinazione dell'equo canone. Tuttavia, tali tabelle, pur richiamate dalla norma,
pag. 7/12 non sono incorporate alla stessa né sono state prodotte dalla parte che ne contesta il mancato rispetto, facendo mancare al decidente gli elementi necessari all'accoglimento della censura.
Venendo alla censurata nullità per violazione di norme imperative, deve osservarsi che l'art. 45 della L. 203/1982 permette alle parti di derogare le norme dettate in materia di contratti agrari, purché i relativi accordi siano stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Dalla lettura dell'atto pubblico si evince chiaramente il mancato intervento delle organizzazioni maggiormente rappresentative, ciò che comporta la nullità delle clausole pattuite in deroga alle norme inderogabili di cui alla L. 203/1982. La nullità di tali clausole, tuttavia, non comporta la nullità dell'intero contratto quanto piuttosto l'applicazione dell'art
1419 c.c. in materia di nullità parziale, con conseguente sostituzione automatica delle clausole nulle e riconduzione del contratto al modello legale.
Esclusa la radicale nullità dei contratti, deve infine esaminarsi la censura secondo la quale il sarebbe stato incapace di intendere e di volere al Persona_1 momento della stipula. Preliminare rispetto a qualsiasi valutazione è il rilievo che la mancanza di capacità di intendere e di volere del contraente è un vizio che comporta l'annullabilità del contratto e non la più grave nullità dello stesso. Sul punto, l'art. 428 comma 2 c.c. dispone che l'annullamento dei contratti può essere pronunziato solo quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente, precisando che la relativa azione di annullamento è soggetta alla prescrizione quinquennale, che decorre dal giorno in cui il contratto è stato compiuto.
Pertanto, l'azione intrapresa dalla sig.ra dovrà decidersi in Parte_1 applicazione dell'art 428 c.c. Infatti, fermi i fatti accertati, spetta al giudice decidere quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie, secondo il principio iura novit curia. In altre parole, il giudice è investito del potere-dovere di “porre a
pag. 8/12 fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti", purché "i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame" (cfr Cass. Sez. 3, ord. 27 novembre 2018, n. 30607; Cass.
Sez. 3, ord. 10 giugno 2020, n. 11103).
Tanto premesso per completezza argomentativa, il giudizio di capacità formulato da codesto Tribunale è stato affidato alle prove testimoniali ed alla CTU.
Le dichiarazioni testimoniali, per quanto di rilevanza, convergono sul fatto che il sig. , manifestasse segni di disorientamento, confusione e Persona_1 angoscia. Tale condizione, per come descritta dai testi non pare temporalmente limitata al periodo immediatamente successivo alla perdita della moglie. Infatti, i testi hanno riferito di avere riscontrato tale stato di decadimento del in P_ più occasioni, nelle quali il mostrava di non “ricordare più le cose” e di P_
“non essere più in grado di gestire le attività e gli aspetti economici della vita quotidiana”, al punto che lo stesso, non ricordando più le strade del proprio paese
(Cassibile), vi si smarrì, dovendo essere riaccompagnato a casa da uno dei testi
(cfr. dichiarazioni dei testi e ). Testimone_1 Tes_2
Quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali ha infine trovato univoco riscontro nella relazione peritale, nella quale, il CTU nominato dott. ha Persona_3 concluso che “Il de cuius fin dal mese di marzo 2013 era Persona_1 affetto da Disturbo Neurocognitivo Maggiore, patologia neurocognitiva di tale livello di gravità da determinare uno stato di incapacità di intendere e volere e notevole difficoltà a comprendere anche il significato degli atti più semplici ed elementari”.
L'istruttoria svolta ed in particolare le conclusioni del CTU che fanno risalire la incapacità di intendere e di volere del de cuius sin dal 2013 non lascia alcun dubbio sul fatto che in data 2.10.2017 e, 7.6.2015, rispettivamente in occasione della stipula del contratto di mantenimento e del contratto di affitto, il
[...]
fosse già del tutto privo della capacità di intendere e di volere, ciò che Per_1 rende annullabili i contratti dallo stesso stipulati.
pag. 9/12 Alla luce dell'accertata incapacità, resta da valutarsi la sussistenza dei presupposti ai quali l'art. 428 c.c. ancora l'annullamento, ovvero la tempestività dell'azione e malafede dell'altro contraente. Infatti, come chiarito dai giudici di legittimità, in caso di annullamento di un contratto a causa di incapacità di uno dei contraenti, il grave pregiudizio, a differenza della ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 428 c.c., non è richiesto per l'annullamento dei contratti, ma costituisce solo uno degli indizi rivelatori del(l'unico) requisito essenziale costituito dalla malafede dell'altro contraente e che consiste nella consapevolezza - o, addirittura, delle conoscenza - che questi abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva dell'altro (cfr. Cass. Civ. sez. III, 13/12/2011, n.26729).
Chiarito ciò, l'azione si palesa tempestiva siccome esperita entro il termine quinquennale decorrente dalla data di stipula (la causa risulta iscritta al ruolo in data 6.07.2019 a fronte delle stipule avvenute rispettivamente il 2.10.2017 e il
7.6.2015).
La prova della malafede dell'altro contraente può ritenersi raggiunta sulla scorta del fatto che un quadro patologico così grave, manifestatosi con evidenti e molteplici sintomi di decadenza cognitiva quali confusione, disorientamento, angoscia, smarrimento, incapacità di gestire le attività proprie della vita quotidiana e gli aspetti economici della stessa non potevano che essere immediatamente percepibili da parte di un soggetto che si fosse accostato al con Persona_1
l'intento di contrarre e trasferire, in particolare, la proprietà di beni immobili. Deve dunque concludersi che qualsiasi soggetto dotato della diligenza propria del buon padre di famiglia avrebbe potuto immediatamente constatare l'incapacità di intendere e di volere della propria controparte parte negoziale. Aggiungasi, infine, che proprio i familiari del ovvero la figlia e il genero P_ _2
, non potevano certamente dirsi ignari della condizione del Controparte_1 dal momento che la prima ha pacificamente provveduto ad accudire il P_ genitore.
Sulla scorta di tali considerazioni, le controparti negoziali, individuate nelle persone di e , siccome verosimilmente _2 Controparte_1
pag. 10/12 consapevoli dello stato di incapacità naturale che affliggeva Persona_1 all'atto del contrarre, non potevano ragionevolmente confidare nella validità dei contratti stipulati. Pertanto, in mancanza di affidamento da parte di questi ultimi sulla validità dei contratti oggetto del presente giudizio, deve riconoscersi prevalenza all'esigenza di tutela dell'incapace (rectius dei suoi eredi), concedendo l'invocato rimedio dell'annullamento.
L'accertata malafede con cui parte convenuta ha dapprima contratto e successivamente resistito in giudizio, giustifica la condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Alla luce di quanto chiesto, dedotto ed allegato le parti, non sussistono i presupposti per la nomina di un custode/curatore dell'eredità, posto che la stessa non è affatto giacente, essendo stata la stessa accettata dagli eredi con beneficio di inventario.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio svolte e di ogni altra peculiarità del caso di specie, con compensazione di 1/3 delle stesse in ragione della soccombenza su alcune delle domande attoree
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3520/2019 R.G., così provvede:
1) Rigetta la domanda di declaratoria di nullità contrattuale formulata da parte attrice;
2) Rigetta la domanda di nomina un custode/curatore dell'eredità di
[...]
; Per_1
pag. 11/12 3) Annulla il contratto atipico di cessione contro prestazione stipulato in data
7.6.2015 ai rogiti del notaio ed il contratto di affitto di fondo rustico Per_2 stipulato in data 1.6.2016 ed avente per oggetto i fondi di cui al foglio 152 p.lle 61
62 63 e al foglio 157 p.lle 2295 2356 2527 2528, per totale incapacità di intendere e di volere di al momento della stipula degli atti;
Persona_1
4) Ordina alla competente Agenzia del territorio di Siracusa la trascrizione della presente sentenza a norma dell'art. 2689 c.c., con esonero da ogni responsabilità;
5) Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU;
7) Condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi € 10.860 (causa di valore Parte_1 indeterminabile – complessità media – valori medi), oltre € 600,00 per spese, oltre
15% rimborso spese generali, iva e cpa se dovute, con compensazione tra le parti di 1/3 in ragione della parziale soccombenza dell'attrice sulla domanda principale di dichiarazione di nullità contrattuale;
8) Compensa integralmente le spese rispetto al terzo chiamato rimasto contumace, sig. . CP_3
Così deciso in Siracusa il 24.07.2025
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 12/12
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3520/2019 R.G.
(C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1969 (C.F. ), e residente in [...]
Nazionale n.20/C rappresentata e difesa dagli avv.ti Santi Milardo e Silvia
Margherita, giusta procura in atti -attrice-
CONTRO
(Cod. Fisc. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.05.1959 e (Cod. Fisc. , nata ad _2 C.F._4
Avola il 12.12.1963, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Venera Elisabetta Andolina, la quale li rappresenta e difende, giusta procura in atti -convenuti-
E NEI CONFRONTI
(C.F. ) chiamato in causa contumace- CP_3 C.F._5
OGGETTO: Nullità contrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale i coniugi e _2 Controparte_1 chiamando al contempo in causa il sig. . L'attrice esponeva di essere CP_3 figlia del defunto sig. , nonché sorella di e Persona_1 _2
, assieme ai quali aveva a lungo collaborato nell'accudire il genitore CP_3 non più autosufficiente a causa dell'età avanzata e delle precarie condizioni di salute. Parte attrice deduceva altresì il brusco e immotivato cambiamento della situazione di fatto appena descritta, poiché, improvvisamente, _2 prese ad occuparsi del padre in maniera esclusiva, precludendo i rapporti tra il padre e gli altri due figli e escludendoli da Parte_1 Controparte_4 ogni attività gestoria.
In tale contesto si inserisce la doglianza attorea relativa al vizio di nullità che affliggerebbe due contratti stipulati da prima della di lui Persona_1 morte, avvenuta il 2.10.2017:
1) Contratto atipico di cessione contro prestazione stipulato in data 7.6.2015 ai rogiti del notaio in forza del quale , in qualità di Per_2 Persona_1 cedente, si impegnava a trasferire la nuda proprietà del fabbricato sito in Cassibile alla Via delle Rose n. 4 alla figlia , la quale si assumeva l'obbligo _2 di mantenere e assistere il padre per tutta la durata della sua vita.
2) Contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 1.6.2016 in forza del quale , a fronte di un canone annuo di € 1.500, concedeva ad Persona_1
, coniuge di , la gestione e il godimento di Controparte_1 _2 taluni fondi produttivi (di cui al foglio 152 p.lle 61 62 63 e al foglio 157 p.lle 2295
2356 2527 2528).
La censura di nullità veniva mossa da parte ricorrente sulla scorta della grave demenza senile che avrebbe afflitto il padre al momento della stipula, al punto da escluderne la capacità di intendere e d volere con gravi ripercussioni sul piano dell'equilibrio contrattuale.
In maniera più dettagliata, deduceva altresì la natura non infungibile delle prestazioni assistenziali erogate da e la loro sproporzione per _2 difetto rispetto al trasferimento del bene immobile. In relazione al contratto di affitto di fondo rustico, censurava invece la durata inferiore al minimo legale,
pag. 2/12 l'inserimento di clausole predisposte in esclusivo favore del Sig. , la CP_1 pattuizione di un canone sproporzionato per difetto rispetto all'ampiezza e alla tipologia dei beni.
Premesso quanto sopra, parte attrice specificava che, dopo l'apertura della successione, il patrimonio ereditario, pur aggredito dai creditori, aveva continuato ad essere amministrato in maniera esclusiva dai convenuti sig.ri
[...]
ed , con conseguente potenziale pregiudizio per i P_ Controparte_1 creditori e gli altri eredi. Pertanto, concludeva chiedendo accertarsi la nullità de contratti de quibus, ordinarsi la loro restituzione all'asse ereditario provvedendo contestualmente alla nomina di un custode che provvedesse ad amministrare il patrimonio e a soddisfare i creditori dividendo il residuo tra gli eredi.
Si costituivano le parti convenute resistendo alla domanda e contestando il difetto di capacità del sig. l momento della stipula del contratto atipico, nonché P_ la riconducibilità ai minimi legali del contratto di affitto stipulato in deroga a norme imperative, di cui deduceva comunque l'avvenuto riconoscimento. Si opponeva, infine, alla nomina del custode/amministratore, ritenuta inutile e dispendiosa.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6, la sola parte attrice provvedeva al deposito di memorie e repliche e per l'indicazione dei mezzi di prova contraria.
La causa veniva istruita mediante prova testi e CTU psichiatrica
Precisate le conclusioni all'udienza del 13.02.2025, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di , il quale, CP_3 seppur regolarmente citato, non risulta costituito in giudizio. Deve altresì rilevarsi il soddisfacimento della condizione di procedibilità, in quanto, la mediazione pag. 3/12 obbligatoria si è conclusa con esito negativo per ingiustificata partecipazione delle parti invitate, come da verbale dell'Organismo di Mediazione Forense di Siracusa, allegato agli atti del giudizio.
Detto ciò, la presente controversia verte sulla validità degli atti negoziali compiuti in data 7.06.2015 e 1.06.2016 da . Tuttavia, prima di Persona_1 addentrarsi nel merito della vicenda, pare opportuno provvedere ad una corretta qualificazione del contratto atipico su cui verte la domanda.
Il contratto in discussione appare riconducibile alla figura del vitalizio alimentare
o contratto di mantenimento, figura questa che si distingue dal contratto di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, inerente non solo la durata del rapporto, connessa alla vita del beneficiario, ma anche all'obbiettiva entità delle prestazioni (di fare e di dare) dedotte nel negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (quali le condizioni di salute del beneficiario) e per la natura accentuatamente spirituale di queste ultime (così, tra le tante, Cass.
Civ. Sez. II 22.4.2016, n. 8209). Il contratto de quo è dunque un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive per mezzo del quale la parte cedente trasferisce un bene mobile o immobile a favore dell'altra, in cambio dell'obbligo, in capo a quest'ultima, di provvedere al mantenimento materiale ed alla cura morale del trasferente per tutta la durata della vita di quest'ultimo.
Carattere essenziale della figura negoziale in esame è dunque, innanzitutto,
l'aleatorietà, posto che l'entità delle prestazioni dedotte in contratto dipendono da fattori privi di certezza, quali la maggiore o minore longevità del vitaliziato e la variabilità dei bisogni assistenziali dello stesso. Nonostante il carattere intrinsecamente aleatorio del contratto, è comunque necessario che le prestazioni a carico delle parti siano caratterizzate da omogeneità e proporzione, “secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca in ordine alla durata della vita ed alle esigenze
pag. 4/12 assistenziali del vitaliziato” (cfr. Sez. Un. n. 6532/1994). Come anche ribadito più di recente, “l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni” (cfr. Cass.
n. 7479/2013). In definitiva, l'alea che costituisce elemento essenziale del negozio va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto (Cass.
Ordinanza n. 6729 del 2018; Cass. Sent. n. 19214/2016) e il contratto si configura affetto da nullità per difetto di causa nelle ipotesi di mancanza di alea ovvero
“se al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile” (cfr. Cass. n.
19214/2016).
Per quanto invece attiene alle prestazioni erogate dal vitaliziante, esse consistono in prestazioni sia di dare sia di fare ed aventi carattere sia materiale che morale, collegate alle mutevoli condizioni di vita ed esigenze del vitaliziato, come tale non rigidamente predeterminabili. Di tutta evidenza è altresì la circostanza che tali prestazioni si basano sulla fiducia e su peculiarità proprie dei rapporti e delle qualità personali. Pertanto, stante l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali, esse sono eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle proprie qualità personali (Corte di Cass., Sez. 2, Ord. n.
27914 del 2017). Per questo, sono naturalmente infungibili e contraddistinte dall'intuitus personae.
pag. 5/12 Chiarito ciò, la disciplina del contratto di mantenimento/vitalizio alimentare è facilmente e doverosamente ricavabile, in via analogica, da quella codicistica riguardante la rendita vitalizia. Infatti, tra la figura contrattuale tipica e quella atipica sussiste un innegabile contiguità, sotto il profilo della causa, dell'oggetto e dello scopo perseguito dalle parti.
Effettuata tale necessaria premessa e coniugati i principi di diritto appena enucleati con le peculiarità del caso in esame, emergono come doverose le seguenti considerazioni.
L'odierna parte attrice non ha mai formalmente contestato l'effettiva esecuzione, da parte del vitaliziante, delle prestazioni dedotte in contratto, essendosi piuttosto limitata a contestarne la proporzionalità rispetto alla controprestazione. Sul punto deve ritenersi che la parte eccipiente non abbia assolto l'onere della prova relativo alla dedotta nullità. Come detto, l'alea costituente elemento essenziale del negozio va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto, radicandosi in tale momento il giudizio prognostico attinente alla equivalenza o alla palese sproporzione tra le prestazioni.
Sotto tale profilo, la parte attrice non ha adeguatamente provato che le condizioni di salute e l'aspettativa di vita del fossero irrimediabilmente P_ compromesse. Infatti, sebbene il de cuius avesse raggiunto gli 80 anni di età al tempo della stipula, ciò non lascia presumere la prossimità dell'evento morte, non essendo affatto raro il raggiungimento di un'età anche più avanzata da parte di soggetti affetti da un quadro patologico simile e che invero si manifesta piuttosto comunemente nella fascia di età presa in considerazione. Al più, la malattia neurologica del de cuius, siccome naturalmente soggetta ad una progressiva ingravescenza, lasciava semmai suppore che l'obbligazione assunta dal vitaliziante avrebbe assunto un carattere via via più gravoso, portando ad un progressivo bilanciamento di valore tra le prestazioni dedotte in contratto. A questo punto, pare opportuno ribadire l'irrilevanza, ai fini della nullità, del fatto che solo alla naturale scadenza del contratto le prestazioni erogate si siano rivelate pag. 6/12 sproporzionate per difetto rispetto a quanto ricevuto, rientrando questa generica eventualità nel perimetro dell'alea contrattuale rilevando semmai ed in via esclusiva il fatto che già al momento della stipula le due prestazioni potessero già dirsi sproporzionate, circostanza questa non provata dalla parte onerata. Per di più le prestazioni assistenziali, come già accennato, non si esauriscono sul piano materiale ma si estendono al piano morale, circostanza queste che rende particolarmente rigoroso l'onere di provare la sproporzione per valore tra le prestazioni del cedente e del vitaliziante. Sul punto, non può condividersi nemmeno la censura secondo la quale i caratteri di infungibilità della prestazione resa dalla vitaliziante risulterebbero “non chiari”. Infatti, tali prestazioni sono naturalmente infungibili e contraddistinte dall'intuitus personae, per cui non rileva la circostanza che altri soggetti siano astrattamente in grado di assicurare le prestazioni assistenziali previste nel contratto di vitalizio, tenuto conto del fatto che la naturale infungibilità della persona del vitaliziante può essere convenzionalmente derogata, essendo ammessa la possibilità che l'assistenza venga prestata anche da terzi se emerge dal contratto (Cass. Ordin. n. 1080 del
2020).
Per quanto sopra, possono ritenersi sussistenti alla luce degli enunciati parametri valutativi, sia elemento dell'alea sia l'astratta proporzionalità delle prestazioni al tempo della stipula. Conseguentemente, le esaminate censure di nullità vanno rigettate.
Venendo al contratto di affitto dei fondi rustici, deve ritenersi inammissibile la censura di eccessiva vantaggiosità delle clausole convenute, siccome formulata in maniera assolutamente generica e senza alcuna specifica prova del fatto che i limiti dell'autonomia negoziale siano stati superati al punto da compromettere la posizione contrattuale di . Altrettanto generica e inammissibile Persona_1 si palesa la censura di irrisorietà del canone pattuito. Infatti, la L. 203/1982 prevede l'esistenza e disciplina la formazione di apposite tabelle per la determinazione dell'equo canone. Tuttavia, tali tabelle, pur richiamate dalla norma,
pag. 7/12 non sono incorporate alla stessa né sono state prodotte dalla parte che ne contesta il mancato rispetto, facendo mancare al decidente gli elementi necessari all'accoglimento della censura.
Venendo alla censurata nullità per violazione di norme imperative, deve osservarsi che l'art. 45 della L. 203/1982 permette alle parti di derogare le norme dettate in materia di contratti agrari, purché i relativi accordi siano stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Dalla lettura dell'atto pubblico si evince chiaramente il mancato intervento delle organizzazioni maggiormente rappresentative, ciò che comporta la nullità delle clausole pattuite in deroga alle norme inderogabili di cui alla L. 203/1982. La nullità di tali clausole, tuttavia, non comporta la nullità dell'intero contratto quanto piuttosto l'applicazione dell'art
1419 c.c. in materia di nullità parziale, con conseguente sostituzione automatica delle clausole nulle e riconduzione del contratto al modello legale.
Esclusa la radicale nullità dei contratti, deve infine esaminarsi la censura secondo la quale il sarebbe stato incapace di intendere e di volere al Persona_1 momento della stipula. Preliminare rispetto a qualsiasi valutazione è il rilievo che la mancanza di capacità di intendere e di volere del contraente è un vizio che comporta l'annullabilità del contratto e non la più grave nullità dello stesso. Sul punto, l'art. 428 comma 2 c.c. dispone che l'annullamento dei contratti può essere pronunziato solo quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente, precisando che la relativa azione di annullamento è soggetta alla prescrizione quinquennale, che decorre dal giorno in cui il contratto è stato compiuto.
Pertanto, l'azione intrapresa dalla sig.ra dovrà decidersi in Parte_1 applicazione dell'art 428 c.c. Infatti, fermi i fatti accertati, spetta al giudice decidere quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie, secondo il principio iura novit curia. In altre parole, il giudice è investito del potere-dovere di “porre a
pag. 8/12 fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti", purché "i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame" (cfr Cass. Sez. 3, ord. 27 novembre 2018, n. 30607; Cass.
Sez. 3, ord. 10 giugno 2020, n. 11103).
Tanto premesso per completezza argomentativa, il giudizio di capacità formulato da codesto Tribunale è stato affidato alle prove testimoniali ed alla CTU.
Le dichiarazioni testimoniali, per quanto di rilevanza, convergono sul fatto che il sig. , manifestasse segni di disorientamento, confusione e Persona_1 angoscia. Tale condizione, per come descritta dai testi non pare temporalmente limitata al periodo immediatamente successivo alla perdita della moglie. Infatti, i testi hanno riferito di avere riscontrato tale stato di decadimento del in P_ più occasioni, nelle quali il mostrava di non “ricordare più le cose” e di P_
“non essere più in grado di gestire le attività e gli aspetti economici della vita quotidiana”, al punto che lo stesso, non ricordando più le strade del proprio paese
(Cassibile), vi si smarrì, dovendo essere riaccompagnato a casa da uno dei testi
(cfr. dichiarazioni dei testi e ). Testimone_1 Tes_2
Quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali ha infine trovato univoco riscontro nella relazione peritale, nella quale, il CTU nominato dott. ha Persona_3 concluso che “Il de cuius fin dal mese di marzo 2013 era Persona_1 affetto da Disturbo Neurocognitivo Maggiore, patologia neurocognitiva di tale livello di gravità da determinare uno stato di incapacità di intendere e volere e notevole difficoltà a comprendere anche il significato degli atti più semplici ed elementari”.
L'istruttoria svolta ed in particolare le conclusioni del CTU che fanno risalire la incapacità di intendere e di volere del de cuius sin dal 2013 non lascia alcun dubbio sul fatto che in data 2.10.2017 e, 7.6.2015, rispettivamente in occasione della stipula del contratto di mantenimento e del contratto di affitto, il
[...]
fosse già del tutto privo della capacità di intendere e di volere, ciò che Per_1 rende annullabili i contratti dallo stesso stipulati.
pag. 9/12 Alla luce dell'accertata incapacità, resta da valutarsi la sussistenza dei presupposti ai quali l'art. 428 c.c. ancora l'annullamento, ovvero la tempestività dell'azione e malafede dell'altro contraente. Infatti, come chiarito dai giudici di legittimità, in caso di annullamento di un contratto a causa di incapacità di uno dei contraenti, il grave pregiudizio, a differenza della ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 428 c.c., non è richiesto per l'annullamento dei contratti, ma costituisce solo uno degli indizi rivelatori del(l'unico) requisito essenziale costituito dalla malafede dell'altro contraente e che consiste nella consapevolezza - o, addirittura, delle conoscenza - che questi abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva dell'altro (cfr. Cass. Civ. sez. III, 13/12/2011, n.26729).
Chiarito ciò, l'azione si palesa tempestiva siccome esperita entro il termine quinquennale decorrente dalla data di stipula (la causa risulta iscritta al ruolo in data 6.07.2019 a fronte delle stipule avvenute rispettivamente il 2.10.2017 e il
7.6.2015).
La prova della malafede dell'altro contraente può ritenersi raggiunta sulla scorta del fatto che un quadro patologico così grave, manifestatosi con evidenti e molteplici sintomi di decadenza cognitiva quali confusione, disorientamento, angoscia, smarrimento, incapacità di gestire le attività proprie della vita quotidiana e gli aspetti economici della stessa non potevano che essere immediatamente percepibili da parte di un soggetto che si fosse accostato al con Persona_1
l'intento di contrarre e trasferire, in particolare, la proprietà di beni immobili. Deve dunque concludersi che qualsiasi soggetto dotato della diligenza propria del buon padre di famiglia avrebbe potuto immediatamente constatare l'incapacità di intendere e di volere della propria controparte parte negoziale. Aggiungasi, infine, che proprio i familiari del ovvero la figlia e il genero P_ _2
, non potevano certamente dirsi ignari della condizione del Controparte_1 dal momento che la prima ha pacificamente provveduto ad accudire il P_ genitore.
Sulla scorta di tali considerazioni, le controparti negoziali, individuate nelle persone di e , siccome verosimilmente _2 Controparte_1
pag. 10/12 consapevoli dello stato di incapacità naturale che affliggeva Persona_1 all'atto del contrarre, non potevano ragionevolmente confidare nella validità dei contratti stipulati. Pertanto, in mancanza di affidamento da parte di questi ultimi sulla validità dei contratti oggetto del presente giudizio, deve riconoscersi prevalenza all'esigenza di tutela dell'incapace (rectius dei suoi eredi), concedendo l'invocato rimedio dell'annullamento.
L'accertata malafede con cui parte convenuta ha dapprima contratto e successivamente resistito in giudizio, giustifica la condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Alla luce di quanto chiesto, dedotto ed allegato le parti, non sussistono i presupposti per la nomina di un custode/curatore dell'eredità, posto che la stessa non è affatto giacente, essendo stata la stessa accettata dagli eredi con beneficio di inventario.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio svolte e di ogni altra peculiarità del caso di specie, con compensazione di 1/3 delle stesse in ragione della soccombenza su alcune delle domande attoree
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3520/2019 R.G., così provvede:
1) Rigetta la domanda di declaratoria di nullità contrattuale formulata da parte attrice;
2) Rigetta la domanda di nomina un custode/curatore dell'eredità di
[...]
; Per_1
pag. 11/12 3) Annulla il contratto atipico di cessione contro prestazione stipulato in data
7.6.2015 ai rogiti del notaio ed il contratto di affitto di fondo rustico Per_2 stipulato in data 1.6.2016 ed avente per oggetto i fondi di cui al foglio 152 p.lle 61
62 63 e al foglio 157 p.lle 2295 2356 2527 2528, per totale incapacità di intendere e di volere di al momento della stipula degli atti;
Persona_1
4) Ordina alla competente Agenzia del territorio di Siracusa la trascrizione della presente sentenza a norma dell'art. 2689 c.c., con esonero da ogni responsabilità;
5) Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU;
7) Condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi € 10.860 (causa di valore Parte_1 indeterminabile – complessità media – valori medi), oltre € 600,00 per spese, oltre
15% rimborso spese generali, iva e cpa se dovute, con compensazione tra le parti di 1/3 in ragione della parziale soccombenza dell'attrice sulla domanda principale di dichiarazione di nullità contrattuale;
8) Compensa integralmente le spese rispetto al terzo chiamato rimasto contumace, sig. . CP_3
Così deciso in Siracusa il 24.07.2025
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 12/12