TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2382/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] il Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. MASSA GABRIELLA ANGELA e dall'avv. SANGIACOMO
FRANCESCO presso il cui studio ha eletto domicilio
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. SANDRINI ANGELO e dall'avv. GIANLUCA LEOMBRUNI, presso il cui studio ha eletto domicilio
- resistente –
Conclusioni CONGIUNTE delle parti Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa.
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 07.07.2007 ad Parte_1 Controparte_1
Alessandria, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Confermare le condizioni di affidamento, permanenza e mantenimento delle figlie minori come pattuite in sede di separazione coniugale consensuale. Tali condizioni dì seguito si riportano:
Le figlie minori ed sono affidate alle cure di entrambi i genitori secondo le regole Per_1 Per_2
dell'affido condiviso, con collocamento paritario presso ciascun genitore con le modalità e le temporalità meglio di seguito specificate e con mantenimento della residenza anagrafica presso il domicilio della madre.
Le figlie minori ed trascorreranno con il padre n. 12 giorni al mese secondo la Per_1 Per_2
seguente scansione temporale: settimana 1: da giovedì pomeriggio a domenica prima di cena allorquando le figlie faranno ritorno presso la casa della madre settimana 2: da giovedì pomeriggio al venerdì dopo cena quando alle ore 21,00 Controparte_1
andrà prendere le figlie presso la casa del padre settimana 3: da giovedì pomeriggio alla domenica prima di cena quando le figlie faranno ritorno presso la casa della madre settimana 4: da giovedì pomeriggio al venerdì dopo cena quando alle 21,00 Controparte_1
andrà a prendere le figlie presso !a casa del padre.
In ogni caso, anche con modifica dei giorni di permanenza presso ciascun genitore in modo tale da garantire tempi paritari con ciascuno di essi e con facoltà di ciascun genitore di vedere le figlie anche durante i giorni di permanenza delle stesse con l'altro.
Durante le vacanze estive la permanenza delle figlie presso ciascun genitore come sopra indicata si perpetuerà, salvo diverso accordo fra i genitori. Ciascuno dei genitori potrà trascorrere un periodo di venti giorni anche non consecutivi con le figlie, comunicando all'altro la destinazione della vacanza.
Le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori le principali festività secondo il principio dell'alternanza.
Ciascuno dei genitori provvederà all'integrale mantenimento delle figlie durante i periodi di dimora delle stesse presso ciascuno di essi. Le spese straordinarie relative alle figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria.
3. Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti, godendo ciascuno di autonomi redditi propri.
4. Dichiarare che i coniugi hanno definito i loro rapporti patrimoniali come segue: CP_1
si obbliga ad acquistare da la quota di metà dell'immobile sito in
[...] Parte_1
Alessandria, via Viora n. 6, al prezzo di euro 30.000.00. L'immobile è censito a Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria al foglio 120 rnappale 404 sub 13 cat. A/2. classe 1 vani cat.
6. rendita euro 650.74 e al foglio 120 mappale 709 sub 10 cat. C/6. classe 7 rendita euro 54,54. L'immobile è stato acquistato, per la quota di metà che si trasferisce, con atto rogito notaio in data Per_3
17.11.2004 rep. 110193, racc. 27224. Il trasferimento della proprietà verrà formalizzato avanti a notaio scelto da con oneri e spese integralmente a suo carico. entro il termine CP_1
perentorio del 6.2.2026. In tale sede sarà corrisposto integralmente il prezzo di curo 30.000,00. I coniugi sin d'ora dichiarano di voler usufruire dei vantaggi fiscali riconosciuti ai trasferimenti di proprietà fra coniugi previsti dall'art. 19 Legge 6.3.1987 n. 74 e s.m.i. e in particolare dei trattamento fiscale di esenzione da ogni imposta di bollo, registro e ogni altra tassa. ai sensi della
Legge di cui sopra e delle sentenze della Corte Costituzionale 176/1992 e 154/1999.
5. Dichiarare che, salvo quanto sopra pattuito in ordine al trasferimento della proprietà dell'immobile, i coniugi hanno definito i loro rapporti economico patrimoniali.
6. Spese legali compensate.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva che: in data 17.5.2022, i coniugi e depositavano ricorso per separazione coniugale consensuale avanti il Tribunale di Pt_1 CP_1
Alessandria. Il Presidente del Tribunale fissava udienza di comparizione delle parti il 17.6.2022, disponendo che l'udienza si tenesse in forma figurata;
entrambi i coniugi confermavano per iscritto di volersi separare e le condizioni indicate nel ricorso;
il Presidente, preso atto della volontà dei coniugi e della conferma delle condizioni di separazione indicate nel ricorso, rimetteva gli atti al
Collegio; il Collegio con decreto del 11.7.2022 omologava la separazione consensuale.
Dalla data della separazione ad oggi, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, come risultava dai rispettivi certificati di residenza e stato di famiglia. Dalla data della comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale era decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 3 Legge
898/1970. Sussistono, quindi, i presupposti per chiedere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Il ricorrente esponeva – altresì – di avere tentato di addivenire a divorzio congiunto, senza esito alcuno. Si era pertanto resa necessaria la proposizione del ricorso.
Si costituiva nel giudizio parte resistente aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della prima udienza le parti raggiungevano una soluzione congiunta in epigrafe riportata. All'udienza del 6 marzo 2025 i procuratori delle parti chiedevano che la causa fosse riservata per la decisione sulle conclusioni congiunte con rinuncia ai termini di legge.
Il Giudice designato riservava la causa per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni congiunte delle parti devono essere accolte.
Sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in considerazione della intervenuta separazione omologata dal Tribunale di Alessandria e del fatto che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Parimenti devono essere accolte le condizioni previste dalle parti in ordine all'affidamento ed al collocamento paritario dei figli minori, in considerazione del rispetto della bigenitorialità.
Le altre condizioni economiche previste dalle parti nelle conclusioni congiunte non sono contrarie a norme imperative di legge e possono essere recepite dal Tribunale.
Spese di causa compensate fra le parti in considerazione dell'espresso accordo in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 [...]
il 07.07.2007 ad Alessandria, e trascritto negli uffici di Stato civile del Comune di CP_1
Alessandria parte II serie A numero 59; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessandria di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dispone che
Le figlie minori ed siano affidate alle cure di entrambi i genitori secondo le regole Per_1 Per_2
dell'affido condiviso, con collocamento paritario presso ciascun genitore con le modalità e le temporalità meglio di seguito specificate e con mantenimento della residenza anagrafica presso il domicilio della madre.
Le figlie minori ed trascorreranno con il padre n. 12 giorni al mese secondo la Per_1 Per_2
seguente scansione temporale: settimana 1: da giovedì pomeriggio a domenica prima di cena allorquando le figlie faranno ritorno presso la casa della madre;
settimana 2: da giovedì pomeriggio al venerdì dopo cena quando alle ore 21,00 Controparte_1
andrà prendere le figlie presso la casa del padre;
settimana 3: da giovedì pomeriggio alla domenica prima di cena quando le figlie faranno ritorno presso la casa della madre;
settimana 4: da giovedì pomeriggio al venerdì dopo cena quando alle 21,00 Controparte_1
andrà a prendere le figlie presso !a casa del padre.
In ogni caso, anche con modifica dei giorni di permanenza presso ciascun genitore in modo tale da garantire tempi paritari con ciascuno di essi e con facoltà di ciascun genitore di vedere le figlie anche durante i giorni di permanenza delle stesse con l'altro.
Durante le vacanze estive la permanenza delle figlie presso ciascun genitore come sopra indicata si perpetuerà, salvo diverso accordo fra i genitori. Ciascuno dei genitori potrà trascorrere un periodo di venti giorni anche non consecutivi con le figlie, comunicando all'altro la destinazione della vacanza.
Le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori le principali festività secondo il principio dell'alternanza.
Dispone che
Ciascuno dei genitori provvederà all'integrale mantenimento delle figlie durante i periodi di dimora delle stesse presso ciascuno di essi. Le spese straordinarie relative alle figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria.
Prende atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti, godendo ciascuno di autonomi redditi propri.
che i coniugi hanno definito i loro rapporti patrimoniali come segue: si Controparte_1
obbliga ad acquistare da la quota di metà dell'immobile sito in Alessandria, via Parte_1
Viora n. 6, al prezzo di euro 30.000.00. L'immobile è censito a Catasto Fabbricati del Comune di
Alessandria al foglio 120 rnappale 404 sub 13 cat. A/2. classe 1 vani cat.
6. rendita euro 650.74 e al foglio 120 mappale 709 sub 10 cat. C/6. classe 7 rendita euro 54,54. L'immobile è stato acquistato, per la quota di metà che si trasferisce, con atto rogito notaio in data 17.11.2004 rep. 110193, Per_3
racc. 27224. Il trasferimento della proprietà verrà formalizzato avanti a notaio scelto da
[...]
con oneri e spese integralmente a suo carico entro il termine perentorio del 6.2.2026. In CP_1
tale sede sarà corrisposto integralmente il prezzo di curo 30.000,00. I coniugi sin d'ora dichiarano di voler usufruire dei vantaggi fiscali riconosciuti ai trasferimenti di proprietà fra coniugi previsti dall'art. 19 Legge 6.3.1987 n. 74 e s.m.i. e in particolare dei trattamento fiscale di esenzione da ogni imposta di bollo, registro e ogni altra tassa. ai sensi della Legge di cui sopra e delle sentenze della
Corte Costituzionale 76/1992 e 154/1999.
Prende atto che salvo quanto sopra pattuito in ordine al trasferimento della proprietà dell'immobile, i coniugi hanno definito i loro rapporti economico patrimoniali.
Spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 25 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2382/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] il Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. MASSA GABRIELLA ANGELA e dall'avv. SANGIACOMO
FRANCESCO presso il cui studio ha eletto domicilio
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. SANDRINI ANGELO e dall'avv. GIANLUCA LEOMBRUNI, presso il cui studio ha eletto domicilio
- resistente –
Conclusioni CONGIUNTE delle parti Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa.
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 07.07.2007 ad Parte_1 Controparte_1
Alessandria, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Confermare le condizioni di affidamento, permanenza e mantenimento delle figlie minori come pattuite in sede di separazione coniugale consensuale. Tali condizioni dì seguito si riportano:
Le figlie minori ed sono affidate alle cure di entrambi i genitori secondo le regole Per_1 Per_2
dell'affido condiviso, con collocamento paritario presso ciascun genitore con le modalità e le temporalità meglio di seguito specificate e con mantenimento della residenza anagrafica presso il domicilio della madre.
Le figlie minori ed trascorreranno con il padre n. 12 giorni al mese secondo la Per_1 Per_2
seguente scansione temporale: settimana 1: da giovedì pomeriggio a domenica prima di cena allorquando le figlie faranno ritorno presso la casa della madre settimana 2: da giovedì pomeriggio al venerdì dopo cena quando alle ore 21,00 Controparte_1
andrà prendere le figlie presso la casa del padre settimana 3: da giovedì pomeriggio alla domenica prima di cena quando le figlie faranno ritorno presso la casa della madre settimana 4: da giovedì pomeriggio al venerdì dopo cena quando alle 21,00 Controparte_1
andrà a prendere le figlie presso !a casa del padre.
In ogni caso, anche con modifica dei giorni di permanenza presso ciascun genitore in modo tale da garantire tempi paritari con ciascuno di essi e con facoltà di ciascun genitore di vedere le figlie anche durante i giorni di permanenza delle stesse con l'altro.
Durante le vacanze estive la permanenza delle figlie presso ciascun genitore come sopra indicata si perpetuerà, salvo diverso accordo fra i genitori. Ciascuno dei genitori potrà trascorrere un periodo di venti giorni anche non consecutivi con le figlie, comunicando all'altro la destinazione della vacanza.
Le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori le principali festività secondo il principio dell'alternanza.
Ciascuno dei genitori provvederà all'integrale mantenimento delle figlie durante i periodi di dimora delle stesse presso ciascuno di essi. Le spese straordinarie relative alle figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria.
3. Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti, godendo ciascuno di autonomi redditi propri.
4. Dichiarare che i coniugi hanno definito i loro rapporti patrimoniali come segue: CP_1
si obbliga ad acquistare da la quota di metà dell'immobile sito in
[...] Parte_1
Alessandria, via Viora n. 6, al prezzo di euro 30.000.00. L'immobile è censito a Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria al foglio 120 rnappale 404 sub 13 cat. A/2. classe 1 vani cat.
6. rendita euro 650.74 e al foglio 120 mappale 709 sub 10 cat. C/6. classe 7 rendita euro 54,54. L'immobile è stato acquistato, per la quota di metà che si trasferisce, con atto rogito notaio in data Per_3
17.11.2004 rep. 110193, racc. 27224. Il trasferimento della proprietà verrà formalizzato avanti a notaio scelto da con oneri e spese integralmente a suo carico. entro il termine CP_1
perentorio del 6.2.2026. In tale sede sarà corrisposto integralmente il prezzo di curo 30.000,00. I coniugi sin d'ora dichiarano di voler usufruire dei vantaggi fiscali riconosciuti ai trasferimenti di proprietà fra coniugi previsti dall'art. 19 Legge 6.3.1987 n. 74 e s.m.i. e in particolare dei trattamento fiscale di esenzione da ogni imposta di bollo, registro e ogni altra tassa. ai sensi della
Legge di cui sopra e delle sentenze della Corte Costituzionale 176/1992 e 154/1999.
5. Dichiarare che, salvo quanto sopra pattuito in ordine al trasferimento della proprietà dell'immobile, i coniugi hanno definito i loro rapporti economico patrimoniali.
6. Spese legali compensate.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva che: in data 17.5.2022, i coniugi e depositavano ricorso per separazione coniugale consensuale avanti il Tribunale di Pt_1 CP_1
Alessandria. Il Presidente del Tribunale fissava udienza di comparizione delle parti il 17.6.2022, disponendo che l'udienza si tenesse in forma figurata;
entrambi i coniugi confermavano per iscritto di volersi separare e le condizioni indicate nel ricorso;
il Presidente, preso atto della volontà dei coniugi e della conferma delle condizioni di separazione indicate nel ricorso, rimetteva gli atti al
Collegio; il Collegio con decreto del 11.7.2022 omologava la separazione consensuale.
Dalla data della separazione ad oggi, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, come risultava dai rispettivi certificati di residenza e stato di famiglia. Dalla data della comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale era decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 3 Legge
898/1970. Sussistono, quindi, i presupposti per chiedere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Il ricorrente esponeva – altresì – di avere tentato di addivenire a divorzio congiunto, senza esito alcuno. Si era pertanto resa necessaria la proposizione del ricorso.
Si costituiva nel giudizio parte resistente aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della prima udienza le parti raggiungevano una soluzione congiunta in epigrafe riportata. All'udienza del 6 marzo 2025 i procuratori delle parti chiedevano che la causa fosse riservata per la decisione sulle conclusioni congiunte con rinuncia ai termini di legge.
Il Giudice designato riservava la causa per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni congiunte delle parti devono essere accolte.
Sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in considerazione della intervenuta separazione omologata dal Tribunale di Alessandria e del fatto che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Parimenti devono essere accolte le condizioni previste dalle parti in ordine all'affidamento ed al collocamento paritario dei figli minori, in considerazione del rispetto della bigenitorialità.
Le altre condizioni economiche previste dalle parti nelle conclusioni congiunte non sono contrarie a norme imperative di legge e possono essere recepite dal Tribunale.
Spese di causa compensate fra le parti in considerazione dell'espresso accordo in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 [...]
il 07.07.2007 ad Alessandria, e trascritto negli uffici di Stato civile del Comune di CP_1
Alessandria parte II serie A numero 59; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessandria di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dispone che
Le figlie minori ed siano affidate alle cure di entrambi i genitori secondo le regole Per_1 Per_2
dell'affido condiviso, con collocamento paritario presso ciascun genitore con le modalità e le temporalità meglio di seguito specificate e con mantenimento della residenza anagrafica presso il domicilio della madre.
Le figlie minori ed trascorreranno con il padre n. 12 giorni al mese secondo la Per_1 Per_2
seguente scansione temporale: settimana 1: da giovedì pomeriggio a domenica prima di cena allorquando le figlie faranno ritorno presso la casa della madre;
settimana 2: da giovedì pomeriggio al venerdì dopo cena quando alle ore 21,00 Controparte_1
andrà prendere le figlie presso la casa del padre;
settimana 3: da giovedì pomeriggio alla domenica prima di cena quando le figlie faranno ritorno presso la casa della madre;
settimana 4: da giovedì pomeriggio al venerdì dopo cena quando alle 21,00 Controparte_1
andrà a prendere le figlie presso !a casa del padre.
In ogni caso, anche con modifica dei giorni di permanenza presso ciascun genitore in modo tale da garantire tempi paritari con ciascuno di essi e con facoltà di ciascun genitore di vedere le figlie anche durante i giorni di permanenza delle stesse con l'altro.
Durante le vacanze estive la permanenza delle figlie presso ciascun genitore come sopra indicata si perpetuerà, salvo diverso accordo fra i genitori. Ciascuno dei genitori potrà trascorrere un periodo di venti giorni anche non consecutivi con le figlie, comunicando all'altro la destinazione della vacanza.
Le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori le principali festività secondo il principio dell'alternanza.
Dispone che
Ciascuno dei genitori provvederà all'integrale mantenimento delle figlie durante i periodi di dimora delle stesse presso ciascuno di essi. Le spese straordinarie relative alle figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria.
Prende atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti, godendo ciascuno di autonomi redditi propri.
che i coniugi hanno definito i loro rapporti patrimoniali come segue: si Controparte_1
obbliga ad acquistare da la quota di metà dell'immobile sito in Alessandria, via Parte_1
Viora n. 6, al prezzo di euro 30.000.00. L'immobile è censito a Catasto Fabbricati del Comune di
Alessandria al foglio 120 rnappale 404 sub 13 cat. A/2. classe 1 vani cat.
6. rendita euro 650.74 e al foglio 120 mappale 709 sub 10 cat. C/6. classe 7 rendita euro 54,54. L'immobile è stato acquistato, per la quota di metà che si trasferisce, con atto rogito notaio in data 17.11.2004 rep. 110193, Per_3
racc. 27224. Il trasferimento della proprietà verrà formalizzato avanti a notaio scelto da
[...]
con oneri e spese integralmente a suo carico entro il termine perentorio del 6.2.2026. In CP_1
tale sede sarà corrisposto integralmente il prezzo di curo 30.000,00. I coniugi sin d'ora dichiarano di voler usufruire dei vantaggi fiscali riconosciuti ai trasferimenti di proprietà fra coniugi previsti dall'art. 19 Legge 6.3.1987 n. 74 e s.m.i. e in particolare dei trattamento fiscale di esenzione da ogni imposta di bollo, registro e ogni altra tassa. ai sensi della Legge di cui sopra e delle sentenze della
Corte Costituzionale 76/1992 e 154/1999.
Prende atto che salvo quanto sopra pattuito in ordine al trasferimento della proprietà dell'immobile, i coniugi hanno definito i loro rapporti economico patrimoniali.
Spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 25 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)