Sentenza 11 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2021, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 00198/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00961/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2020, proposto da
LF Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Viacqua s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin e Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Brenta Lavori s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini e Francesco Balasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Impresa Polese s.p.a. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determina n. 71 del 18.08.2020 (non comunicata) con cui Viacqua s.p.a. ha disposto l'aggiudicazione in favore dell'ATI costituendo tra Brenta Lavori s.r.l. e Impresa Polese s.p.a. dell'appalto per la “ esecuzione dei lavori, le somministrazione e le prestazioni occorrenti per l'estensione della rete di acquedotto e della rete di fognatura nera nella località Ancignano in Comune di Sandrigo (VI) – Codice CIG n. 7695247EB3 ”;
- dell'avviso di revoca di esito gara a procedura negoziata e relativo nuovo esito prot. n. 2020/00111110 del 24.08.2020, comunicato con nota di pari data a firma del Responsabile del Servizio Acquisti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato
nonché per la declaratoria di inefficacia
- ai sensi degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm. del contratto di appalto che dovesse essere medio tempore stipulato;
e per la condanna
- di Viacqua s.p.a. al risarcimento in forma specifica ex art. 124 cod. proc. amm. mediante subentro nel contratto di appalto o in subordine per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Viacqua s.p.a. e di Brenta Lavori s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con atto depositato presso questo Tribunale il 23 novembre 2020, la parte ricorrente ha dichiarato personalmente di rinunciare al ricorso, insistendo per la compensazione delle spese di lite;
- che tale atto è stato sottoscritto, per accettazione della rinuncia e della chiesta compensazione delle spese, dai procuratori delle restanti parti costituite;
- che “nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue; l'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti e a verbale, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 1494 del 2020);
Ritenuto che, a norma degli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85, co. 9, cod. proc. amm., dev’essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio;
Ritenuto di compensare le spese di lite in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO