Art. 5.
All' art. 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e' aggiunto il comma seguente:
"Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel Comune per cui occorra formare la lista e poi si procede all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto".
All' art. 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e' aggiunto il comma seguente:
"Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel Comune per cui occorra formare la lista e poi si procede all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto".