Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6433 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione con provvedimento depositato in data 20/12/2024
TRA
tra ed in liquidazione (P. IVA ), in persona Parte_1 CP_2 P.IVA_1 dei Liquidatori pro tempore Dott. e Dott. Luciano Bologna, elettivamente domiciliato Parte_2 in Roma, Via Francesco Siacci n. 38, presso lo studio dell'avv. Alessandro Giussani che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato;
Appellante
E
e legale rappresentante in carica, Rag. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_5
Sabotino n. 2/A presso lo studio dell'avv. Valentino Vulpetti che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 9/10/2019 la tra Parte_1 CP_2 ed in liquidazione ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n°17330/2019, pubblicata il 12/9/2019, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso, in primo grado, dall'appellante nei confronti della Controparte_6 notificata in data 13/09/2019.
§.
2. I fatti di causa e i motivi della decisione sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito riportati.
<<
1 - Con ricorso monitorio la esponeva di vantare un Controparte_6 credito per complessivi € 163.938,67= (€ 140.882,54= per fatture insolute e € 23.056,13= per interessi ex D. Lgs. n.231/2002) in relazione al servizio di fornitura di gasolio effettuato in favore della “ CP_7
Venture tra Ama, presso le sedi di queste ultime. Proponendo opposizione
[...] CP_9 avverso il decreto ingiuntivo emesso per il predetto importo di € 163.938,67= (decreto n.17929/2014 del 24.7.2014), la “ tra ” rilevava che la richiesta Parte_1 Controparte_10 di pagamento formulata dalla controparte doveva essere rigettata in quanto la somma ingiunta doveva essere compensata con un maggior credito vantato dalla stessa opponente. In particolare, la
[...]
doveva corrispondere la somma di € 250.775,52= oltre I.V.A. a titolo di provvigione pattuite e CP_6 maturata in relazione al lotto 4 e al lotto 6 dell'appalto per servizi di pulizia e multiservices, ecc. intercorso tra il (con società capogruppo e composto dalla Controparte_11 Parte_1 [...]
e dalla ) e la “ (società che gestiva immobili CP_6 Controparte_12 Controparte_13 di proprietà delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato).
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta rilevava che, viste le difese svolte dall'opponente, il credito azionato con il ricorso monitorio doveva ritenersi pienamente riconosciuto. Relativamente all'asserito credito portato in compensazione , la sosteneva che;
a) Controparte_6 con accordi del 9.6.2011 (lotto 4) e del 21.12.2011 (lotto 6) le parti avevano convenuto che la
[...]
avrebbe eseguito, per entrambi i lotti, anche la quota lavori e servizi di competenza della CP_6 Pt_1
, giacchè quest'ultima non era assolutamente in grado di eseguire le prestazioni di sua competenza
[...]
e, quindi, di garantire la continuità del servizio prestato presso gli immobili della “ . b) Controparte_13 per questo, la stessa aveva assunto a proprio carico anche la quota di prestazioni CP_6 spettante alla c) in data 19.12.2013 la aveva comunicato al a risoluzione ex Parte_1 CP_13 art. 1456 c.c. degli Accordi Quadro relativi ai lotti 4 e 6 per inadempimento contrattuale e ciò in quanto la , in via del tutto unilaterale e nonostante espresse diffide, aveva comunicato alla stazione Parte_1 appaltante l'intenzione del i non proseguire nell'esecuzione del contratto. d) la stessa , Parte_1 del resto, aveva riconosciuto che le prestazioni ad essa assegnate erano state eseguite dalla e) le eventuali intese volte a riconoscere provvigioni a fronte della cessione di quote di contratto dovevano ritenersi nulle perché vietate, anche ai sensi dell'art. 1322 c.c; f) la pretesa azionata in riconvenzionale, in ogni caso, era infondata sotto il profilo dell'an e del quantum 2 – L'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte dalla tra ” non Parte_1 Controparte_10 appaiono fondate, dovendosi complessivamente condividere le argomentazioni difensive formulate dalla parte opposta. In particolare, occorre osservare quanto segue: A) il credito azionato dalla in sede monitoria può ritenersi comprovato in Controparte_6 considerazione della documentazione prodotta e dall'assenza di specifiche contestazioni da parte dell'opponente. Tra l'altro, il legale rappresentante di quest'ultima ha ammesso che le fatture azionate sono state iscritte nella contabilità della B) L'opponente ha fondato la propria domanda Parte_1 riconvenzionale (controcredito e compensazione) sugli accordi del 9.6.2011 (lotto 4) e del 21.12.2011 (lotto 6), accordi con i quali – sempre secondo l'opponente – sarebbe stata realizzata una cessione della quota di partecipazione ai lavori (a fronte di detta “cessione”, la si sarebbe obbligata a corrispondere alla una “provvigione” del 5,9% del fatturato maturato a seguito Parte_1 dell'esecuzione delle prestazioni). In realtà, con i predetti accordi le parti hanno pattuito quanto segue:
“in considerazione della presenza di strutture operative stabili della operanti nel medesimo CP_14 territorio ove sono ubicati gli immobili oggetto dell'Appalto, adeguate allo svolgimento dei servizi di cui al punto b) delle premesse, le Parti concordano che eseguirà anche la quota dei “Lavori di CP_14 manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento, nonché di somma urgenza, servizi di conduzione impianti e manutenzioni edili” di competenza della per conto della Controparte_7 medesima L'accordo, quindi, ha riguardato l'esecuzione dei lavori, anche per la Controparte_7 parte di spettanza della , ma non è stata prevista alcuna cessione né una vendita della quota Parte_1 di contratto imputabile a quest'ultima. Tale pattuizione era stata giustificata dalla difficoltà della Pt_1
all'esecuzione delle prestazioni e dalla necessità di assicurare la continuità del servizio (v. anche
[...] risposte date in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante dell'opponente). L'eventuale patto di cessione, peraltro, sarebbe stato contrario alle norme imperative che vietano la cessione, totale o parziale, di contratti aventi ad oggetto pubblici appalti. Essendosi trattato, quindi, di un subentro nell'esecuzione della prestazione (effettivamente eseguite dalla e non di una cessione, nessun corrispettivo può essere riconosciuto a tale titolo - Per tutte le considerazioni sopra esposte, l'opposizione deve essere respinta e deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale proposta dalla “ tra ” Le spese di lite seguono la Pt_1 Parte_1 Controparte_10 soccombenza e vengono liquidate e come in dispositivo>>.
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: <<il tribunale di roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla>[...]
” nei confronti della Parte_3 [...]
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così Controparte_6 provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta dalla tra Parte_1 Controparte_10
” avverso il decreto ingiuntivo n.17929/2014 emesso il 22.7.2014 a favore della
[...]
e carico della tra Controparte_6 Parte_1 [...]
” per il pagamento della somma di € 163.938,67=, oltre interessi e spese di Controparte_10 procedura;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla “ tra Parte_1 [...]
”; 3) condanna la “ tra Controparte_10 Parte_1 Controparte_10
” alla rifusione delle spese sostenute dalla
[...] Controparte_6 per il presente giudizio, spese che si liquidano in € 10.000,00= per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e contributi come per legge.>> §.
4. Con l'atto di appello la , ed ha Parte_3 CP_2 Controparte_10 formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello adita, in riforma della impugnata sentenza di primo grado n. 17330/2019, del 12.09.2019, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Ottava, Giud. Dott. Curatola, notificata in data 13.09.2019, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accogliere le domande tutte già avanzate da , ed Parte_3 CP_2 [...]
(P. IVA , con sede in Roma, Via Francesco Siacci n. 38, in persona del CP_10 P.IVA_1
Liquidatore pro tempore Dott. Luciano Bologna, nei confronti della Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA elettivamente
[...] P.IVA_3 domiciliato in Roma, Via Sabotino n. 2/A, presso e nello studio dell'Avv. Valentino Vulpetti (P.E.C.
, e precisamente: - Revocare e dichiarare illegittimo il decreto Email_1 ingiuntivo opposto, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio;
- Rigettare la pretesa creditoria di - In via riconvenzionale,
Controparte_6 condannare a corrispondere a la somma
Controparte_6 Parte_1 complessiva di Euro 250.775,52, oltre IVA, a titolo di provvigione maturata in relazione al lotto 4 ed al lotto 6 sino al dicembre 2014; - In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, compensare l'asserito e contestato credito di
Controparte_6 verso l'opponente, pari ad Euro 163.938,67, con il maggior credito di Euro 250.775,52, oltre IVA, e per l'effetto condannare a corrispondere a la
Controparte_6 Parte_1 somma corrispondente alla differenza ottenuta da detta compensazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede che venga acquisito il fascicolo di primo grado. Si dichiara, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., che il valore del presente procedimento è pari ad Euro 250.775,52, e che pertanto l'importo del contributo unificato dovuto, aumentato per la fase di giudizio, è pari ad Euro 1.821,00”.
§.
5. L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata Controparte_6 in data 28/02/2020, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, - in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione ed esecutività della sentenza per tutti i motivi esposti al paragrafo 6 della presente comparsa di costituzione e risposta. - ancora in via preliminare, dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 17330/2019 Parte_1 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sez. VIII, Giud. Dott. , il 12.09.2019 (rep. 18042/2019) nel Per_1 procedimento R.g. n. 65333/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.; - nel merito, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto dalla e di ogni domanda ivi spiegata, Parte_1 per tutti i motivi esposti in narrativa;
- condannare al pagamento di spese, competenze ed Parte_1 onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa. In via istruttoria: - ammettere i mezzi istruttori formulati da nelle memorie ex art. 183, co. VI n. 2 e 3 Controparte_6
c.p.c. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si ripropongono le domande e le eccezioni tutte non accolte con la sentenza impugnata.”
§.
6. Con decreto presidenziale depositato in data 27/11/2024 comunicato alle parti in pari data, veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 19/12/2024, già fissata per la decisione, con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito di dette note sarebbe equivalso a mancata comparizione all'udienza, agli effetti di cui all'art.127 ter, comma 4, c.p.c.; §.
7. Con note per la trattazione scritta depositate in data 4/12/2024 l'appellata Controparte_6 ha così concluso:
[...]
<< […] la scrivente difesa precisa le proprie conclusioni insistendo nell'accoglimento di quelle anche istruttorie rassegnate nella comparsa di risposta del 28 febbraio 2020, rinnovando ancora in questa sede la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulati da Controparte_6 nelle memorie istruttorie n.2 e n.3 ex art.183 sesto comma c.p.c., depositate nel fascicolo di primo grado. Si chiede inoltre che la causa sia trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.>>
§.
8. Con provvedimento depositato in data 20/12/2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termine di trenta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per repliche, riservando il deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine per le repliche.
§.
9. L'appello è infondato.
§.10. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando che il giudice di primo grado, accennando con motivazione estremamente sintetica alla contrarietà a norme imperative della cessione della quota di esecuzione dei lavori di pertinenza della in favore di ha Parte_1 omesso, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, qualsiasi pronunzia in ordine alla validità ed efficacia della cessione stessa.
L'appellante, evidenziando di aver formulato l'opposizione e la domanda riconvenzionale presupponendo l'esistenza e la validità della cessione, deduce che la declaratoria di nullità degli atti di cessione gli avrebbe consentito – fermi ed impregiudicati i motivi di appello - di avviare l'azione di indebito arricchimento.
§.11. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando che il giudice:
‧ dopo aver rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione sul presupposto che l'opposizione era fondata su prova scritta, non ha indicato, in violazione degli artt. 116 e 228 c.p.c., il motivo per cui non ha valutato tale prova in sede decisoria;
‧ si è limitato a prospettare la fattispecie in termini di subentro, anziché di cessione, soggiungendo che
“nessun corrispettivo può essere riconosciuto a tale titolo”, senza fornire al riguardo la minima spiegazione e senza tenere conto della dichiarazione confessoria del legale rappresentante di che in sede di interrogatorio formale ha affermato che era stato riconosciuto un quantum a favore della per l'attività di capofila, legato percentualmente al fatturato maturato. Parte_1
§.12. Con il terzo motivo l'appellante principale censura la sentenza impugnata lamentando omessa valutazione delle prove. L'appellante, nel ribadire quanto considerato con il secondo motivo, evidenzia, inoltre, che il legale rappresentante di all'udienza del 13.07.2016, ha confermato l'autenticità delle sue firme apposte sui documenti n. 5) e 6).
§.13. Tali censure, che in quanto strettamente correlate vanno opportunamente trattate congiuntamente, sono infondate.
Va considerato che l'odierna appellante, tra Parte_1 Controparte_10
con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
[...]
<< In via preliminare: - rigettare l'eventuale richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in parte narrativa;
Nel merito- revocare e dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in parte narrativa e conseguentemente, - rigettare la pretesa creditoria di siccome infondata in fatto e Controparte_6 diritto, In via riconvenzionale – condannare a corrispondere Controparte_6
a la somma complessiva di Euro 250.775,52, oltre iva, a titolo di provvigione da quest'ultima Parte_1 maturata in relazione al lotto 4 ed al lotto 6 sino al dicembre 2014; - nella subordinata e denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, compensare l'asserito e contestato credito di
[...] verso l'opponente, pari ad Euro 163.938,67, con il maggior credito di Euro 250.775,52, oltre iva CP_6 vantato dall'opponente nei confronti di parte opposta (sino al 31.12.2014) e per l'effetto - condannare a corrispondere a la somma corrispondente Controparte_15 Parte_1 alla differenza ottenuta da detta compensazione. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. In via istruttoria […]>>;
L'opponente, a sostegno della domanda riconvenzionale, deduceva che la , con accordi Parte_1 stipulati in data 9.6.11 e 21.12.11, aveva ceduto alla la sua quota di esecuzione lavori relativa sia al lotto 4 che al lotto 6 (pari al valore percentuale del 66%) e che quest'ultima si era impegnata, in cambio, a riconoscere all'esponente una provvigione pari al 5,9% del fatturato maturato a seguito dei lavori svolti su detti lotti.
Il giudice di primo grado ha già accertato che:
‧ l'accordo posto a base della domanda riconvenzionale ha riguardato l'esecuzione dei lavori (appalto per servizi di pulizia e multiservices, ecc. intercorso tra il e la “ Controparte_11 Controparte_13 che gestiva immobili di proprietà delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato) anche per la parte di spettanza della ma non ha previsto alcuna cessione né vendita della quota di contratto Parte_1 imputabile a quest'ultima;
‧ la in data 19.12.2013, aveva comunicato al a risoluzione ex art. 1456 c.c. degli Accordi CP_13
Quadro relativi ai lotti 4 e 6 per inadempimento contrattuale giacché la , in via del tutto Parte_1 unilaterale e nonostante espresse diffide, aveva comunicato alla stazione appaltante l'intenzione del i non proseguire nell'esecuzione del contratto;
‧ i lavori sono stati eseguiti dalla CP_6
Ciò premesso, si considera che: ‧ non risulta proposta alcuna tempestiva domanda volta alla declaratoria della nullità o dell'inefficacia dei suindicati accordi negoziali stipulati, tra le parti, in data 9.6.11 e 21.12.11 o di parte di essi, bensì eccezioni in tal senso;
‧ l'accertamento dell'insussistenza del patto di cessione assorbe ogni rilievo su questioni che ne presuppongono l'esistenza (nullità, inefficacia);
‧ l'ordinanza con la quale, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è concessa o negata l'esecuzione provvisoria al provvedimento monitorio, è un provvedimento privo del carattere della definitività, inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale produce effetti meramente interinali, destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione. ( cfr. Cass. O. 24683/2022);
‧ l'allegazione difensiva della dell'esistenza di un accordo, tra le parti, che affermava il diritto Parte_1 della deducente di percepire un importo, legato percentualmente al fatturato maturato, quale corrispettivo per l'attività di capofila, introduce, inammissibilmente, dopo la scadenza del termine entro il quale, nel processo di primo grado, si è determinato definitivamente il thema decidendum, una pretesa diversa da quella fatta valere in riconvenzionale (provvigione quale corrispettivo della cessione della quota), per cui le dichiarazioni rese in tal senso dal legale rappresentante di in sede di raccoglimento dell'interrogatorio formale si rappresentano irrilevanti ai fini della decisione;
‧ in virtù della risoluzione ex art. 1456 c.c. degli Accordi Quadro relativi ai lotti 4 e 6 per inadempimento contrattuale della e in assenza di un'espressa cessione o vendita della quota dei lavori Parte_1 nessun corrispettivo può ritenersi dovuto a tale titolo.
Ciò stante, la sentenza impugnata non presenta alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né i vizi di motivazione dedotti con i motivi, di conseguenza le doglianze sono infondate e l'appello non può essere accolto.
§.14. In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata. Il regolamento delle spese giudiziali segue la soccombenza e le stesse vanno poste a carico dell'appellante e liquidate, come da dispositivo, in favore della ai sensi del DM n. Controparte_4
55/2014, valore della causa da euro 260.000 a euro 520.001, compensi medi tranne che per la fase istruttoria da liquidarsi secondo i valori minimi stante la relativa limitata attività svolta.
§.15.Il rigetto dell'appello determina, quale conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 1/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da tra Parte_1
ed avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma CP_2 Controparte_10
n°17330/2019, pubblicata il 12/9/2019, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante ed liquidazione al Parte_3 CP_2 CP_10 pagamento delle spese di lite di questo grado, in favore della Controparte_4
che liquida in complessivi € 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la
[...] fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.228,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge;
c) dichiara parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 13.3.2025.
Il giudice ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott. ssa Antonella Izzo