Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile - Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto BRACCIALINI Presidente
Dr.ssa Cristina TABACCHI Giudice
Dott. Tommaso SDOGATI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento r.g. 79 / 2025 avente ad oggetto l'apertura di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (art. 49 CCI) nei confronti della parte/impresa: on codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
Visto il ricorso con cui il creditore procedente Parte_1 ha chiesto che venga dichiarato l'apertura di liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;
Vista la documentazione allegata al ricorso;
Ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, in quanto: A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art.27 CCI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale delle imprese maggiori, in quanto non ha fornito prova di:
1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della l.g. o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della l.g. o dall'inizio dell'attività se di durata pagina 1 di 4
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dal CCI per la procedibilità della domanda in esame;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art.
2.1 lett. b) CCI, come risulta dall'esistenza di assenza di patrimonio liquidabile, precetti ed esecuzioni infruttuose per assenza di beni: tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
In particolare, a conferma di quanto esposto nel ricorso introduttiva e di quanto sopra ritenuto, nel caso specifico risulta quanto segue. Premesso che il credito azionato in questa sede d a non è contestato e Pt_2 consta da d.i. non opposto, le soglie dimensionali sub B) sono sicuramente integrate, sia perché la debitrice ha debiti tributari scaduti per un ammontare complessivo di 1.062.865,15 euro (oltre ai debiti che ha verso la ricorrente e verso l'INPS per oltre 79 mila euro, sia perché dal bilancio di esercizio relativo al 2022 risulta che la società ha ottenuto in quell'esercizio ricavi per 400.432 euro (cfr. le comunicazioni trasmesse alla cancelleria dall' e dall'INPS e il bilancio abbreviato di CP_2 esercizio al 31.12.2025, doc. 16 del ricorrente). L'ammontare dei debiti scaduti di cui al sub D) supera, come è evidente, la soglia di 30.000 euro, dato che i debiti tributari scaduti ammontano, da soli, a oltre un milione di euro. A tale importo si aggiungono, peraltro, il debito nei confronti della creditrice ricorrente, pari a 31.576,33 euro e i debiti contributivi verso l'INPS superiori a 79 mila euro (cfr. il verbale di udienza del 4.6.2025 e la nota di precisazione del credito con aggiornamento degli interessi moratori depositato in tale sede dal ricorrente, nonché cfr. nuovamente le comunicazioni trasmesse alla cancelleria dall e dall'INPS). CP_2
Infine, è palese lo stato di insolvenza della debitrice sub E), evincibile nel caso di specie dall'ingente debito tributario accumulato (come detto superiore al milione di euro) unito al drastico calo delle attività svolte. Più precisamente, dalla fine del 2022 la debitrice non esercita più l'attività di carrozzeria perché ha affittato l'azienda alla società CARROZZERIA MSP AUTO SRL, concordando un canone annuo complessivo di 12.000 euro oltre IVA. Pertanto, dalla fine del 2022, la società non ha altre entrate se non il suddetto canone di affitto, sicuramente insufficiente per far fronte alle proprie obbligazioni scadute e a scadere considerata, appunto, l'ingente esposizione debitoria accumulata. Risultano altresì agli atti altri indici
“tipici” della sussistenza dello stato di insolvenza quali, in particolare, l'esito insoddisfacente dei procedimenti esecutivi azionati dai creditori, tra cui il pignoramento promosso dalla ricorrente (reso Parte_3
pagina 2 di 4 infruttuoso da precedente pignoramento erariale), l'incapacità della debitrice di estinguere, nemmeno per il tramite di piani di rientro, il debito maturato nei confronti della ricorrente, l'incapacità di adempiere al debito originariamente contratto con il Fisco, con conseguente decadenza della debitrice dai benefici della definizione agevolata e il progressivo vertiginoso innalzamento dell'esposizione debitoria nei confronti dello stesso (cfr. il contratto di affitto di ramo di azienda del 11.10.2022, doc. 7 del ricorrente;
la visura storica della società debitrice al 15.3.2025, doc. 18 del ricorrente;
il verbale di esito negativo del pignoramento mobiliare del 26.7.2024, doc. 5 del ricorrente;
le comunicazioni dell del CP_2
24.4.2024 e del 24.9.2024 e la comunicazione dell del 27.1.2025, doc. 12 del CP_2 ricorrente).
P.Q.M.
visti gli artt. 40, 49 e 121 CCI;
visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Controparte_1
c.f. con sede in Genova Via MANSUETO 24r
[...] P.IVA_1
NOMINA quale giudice delegato, il dr. TOMMASO SDOGATI;
NOMINA curatore il dr. , con studio in Genova, che per la sua Persona_1 comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa resistente (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne pagina 3 di 4 occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
FISSA per il giorno – 28 ottobre 2025 ad ore 12 “in presenza” l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano 10^ stanza n. 12), avvertendo la società in liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentita e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AUTORIZZA il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo della liquidazione;
ORDINA che la presente sentenza sia notificata alla società debitrice in liquidazione giudiziale;
nonchè comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione. AUTORIZZA fin d'ora il pagamento del campione civile e concorsuale, dell'Iva e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura di liquidazione invitando il curatore e depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio in data 05/06/2025
Il Presidente Est.
Dr. Roberto BRACCIALINI
Alla stesura del provvedimento ha collaborato il MOT dr. Michele MUNARI L'affidatario dr. CP_3
pagina 4 di 4