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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 82/2020 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 27/06/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 [...]
, elett.te dom.to in Palermo, Passaggio dei Poeti, C.F._1
11, presso lo studio dell'avv. Luciano Termini, che la rappresenta e difende, giusto mandato rilasciato a margine dell'atto di appello.
APPELLANTE- Appellata in via incidentale
C O N T R O
, in persona del suo amm.re e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ET, Corso Vittorio Emanuele, 126, presso lo studio dell'avv. Bianca Rita Panepinto, e rapp.ta e difesa sia congiuntamente che disgiuntamete dagli avv.ti Carlo Comandè ed Andrea Augugliaro,
Marzia Comandè, giusta procura in calce alla comparsa di risposta con appello incidentale.
APPELLATA- Appellante in via incidentale
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 83 comma 7 lettera H del D.L. n. 18/2020:
Per parte appellante:” insistendosi integralmente nelle domande e conclusioni tutte formulate nell'interesse del Sig. Parte_1
nell'atto introduttivo e nel corso del giudizio. ….....”.
Per parte appellata: “ - nel merito rigettare l'appello formulato dal
Sig. con conseguente conferma della sentenza n. Parte_2
332/2017 emessa dal Tribunale Civile di ET ex adverso impugnata: - per l'effetto accertare e dichiarare che nessun inadempimento è stato posto in essere dalla in Controparte_1
relazione al contratto stipulato tra le parti in data 30 settembre 2014; - per l'effetto ancora confermare la revoca del decreto ingiuntivo n.
405/2015 emesso dal Tribunale Civile di ET opposto in prime cure, con conseguente declaratoria di insussistenza di alcun diritto del Sig. alla corresponsione da parte della Parte_1 [...]
delle somme dallo stesso portate anche in relazione alle CP_1
spese di registrazione del predetto decreto ingiuntivo;
- per l'effetto ancora accertare e dichiarare che il Sig. non ha diritto al Parte_1
pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento dell'asserito danno subito;
- nel merito ancora rigettare la domanda formulata in via subordinata di riconoscimento in favore del Sig. Parte_2
[...] della somma non contestata in primo grado dalla
[...] [...]
per le ragioni innanzi esposte;
- con vittoria di spese e CP_1
compenso professionale per ciascun grado del giudizio. …….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10/12/2015, la Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 425/2015, emesso dal Tribunale di ET contenente ingiunzione di pagamento in favore di per la complessiva somma di Parte_1
€ 21.941,13 oltre interessi legali e spese di procedimento liquidate in €
685,50 oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Deduceva la società opponente di avere stipulato con l'opposto in data
30/09/2014, un contratto di conferimento di biomasse (sulla e tricale) da destinare alla alimentazione di un impianto per la gestione anaerobica per la produzione di energia elettrica. Nel maggio 2015, successivamente alle prime consegne il rappresentante legale della società rilevava la insufficienza quantitativa e qualitativa della biomassa conferita e di quella presente sul terreno del . Per Parte_1
tali ragioni conveniva oralmente con controparte una revisione del prezzo di acquisto, riducendolo da 25,00 a tonnellata iva compresa ad
€ 15 a tonnellata iva compresa, sia per la biomassa già consegnata che per i successivi conferimenti per un totale di € 18.875, 35 iva compresa. L'opposto insisteva per il pagamento del prezzo originario chiedendo ed ottenendo l'emissione del suddetto decreto ingiuntivo.
L'opponente lamentava la assenza di prova del credito azionato da controparte e l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto da parte del . Per cui chiedeva revocarsi il decreto Parte_1
ingiuntivo e in riconvenzionale la risoluzione del contratto con condanna dell'opposto al risarcimento del danno subito per avere dovuto acquistare un prodotto sostitutivo per complessivi € 95.543,79.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, Parte_1
il quale sosteneva la infondatezza della opposizione proposta,
[...]
evidenziando il mancato rispetto da parte dell'opponente della procedura di denunzia degli inadempimenti disciplinata dall'art 6 del contratto concluso tra le stesse, oltre che la unilateralità e inattendibilità delle verifiche del prodotto poste in essere dalla
[...]
CP_1
Con sentenza n. 476/2019, pubblicata il 06/09/2019, il Tribunale di
ET, revocava il decreto ingiuntivo n. 425/2015 emesso dal
Tribunale di ET in data 13/10/2015; risolveva per inadempimento del il contratto sottoscritto in data Parte_1
30/09/2014; rigettava le ulteriori domande avanzate dalle parti;
compensava integralmente le spese di lite del grado
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza , proponeva appello, Parte_1
chiedendo: “… ritenere confermare il decreto ingiuntivo n. 425/2015 emesso dal Tribunale di ET e per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1
pagare al Sig. il complessivo importo di € Parte_1
21.941,13 oltre interessi legali con decorrenza dalla notifica del ricorso oltre alle spese liquidate in complessivi € 685,50, di cui €
540,00 pr compensi, € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
- in subordine e nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto della superiore domanda, ritenere e dichiarare comunque non contestata la somma pari ad € 18.875,35 in quanto oggetto di un riconoscimento di debito da parte della e per l'effetto condannare la Controparte_1 [...]
al pagamento in favore del sig. del superiore CP_1 Parte_1
importo. ….”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la chiedendo : “...nel merito rigettare l'appello Controparte_1
formulato dal Sig. con conseguente conferma Parte_2
della sentenza n. 476/2019 emessa dal Tribunale Civile di
ET ex adverso impugnata: -per l'effetto confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 425/2015 emesso dal Tribunale Civile di ET opposto in prime cure, con conseguente declaratoria di insussistenza di alcun diritto del Sig. alla corresponsione Parte_1
da parte della delle somme dallo stesso portate;
- Controparte_1
Nel merito ancora rigettare la domanda formulata in via subordinata di riconoscimento della somma di €18.875,35 asseritamente non contestata dalla odierna appellata.
; in accoglimento dell'appello incidentale spiegato: - accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti dalla CP_1
per la complessiva somma di € 95.543,79, oltre interessi dal
[...]
dovuto e sino all'effettivo soddisfo, o quella diversa, maggiore o minore, somma che Codesta Ecc.ma Corte riterrà equo di liquidare ai sensi dell'art.1226 c.c. ....”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove dichiara infondata l'eccezione di mancato rispetto dell'art 6 del contratto. sottoscritto in data 30/09/2014. Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che tale clausola non avrebbe valenza poiché non sarebbe stata prevista nella stessa alcuna deroga o rinuncia in ordine alla possibilità di adire la Autorità Giudiziaria, quando invece essa obbliga le parti alla preventiva contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali al fine di scongiurare un possibile giudizio. Per l'appellante, la avrebbe dovuto dolersi di CP_1
eventuali differenze “qualitative” con la procedura di cui all'art 6 del contratto, sollecitando il pronto intervento del e l'esatto Parte_1
adempimento della obbligazione. Viceversa la società si era limitata a rifiutare l'adempimento, non pagando il prezzo financo di quanto già prelevato.
La censura è infondata.
L'art 6 del contratto, prevede che “…a). in caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti e agli obblighi derivanti dal presente contratto, ciascuna parte, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria con raccomandata a/r segnala l'irregolarità dell'altra parte, chiedendo la regolarizzazione delle condizioni contrattuali entro un termine adeguato alla singola situazione, e comunque non superiore a 30 giorni, riservandosi comunque il diritto
a risolvere o recedere dal presente contratto previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere mediante analoga procedura, non seguita ad esecuzione entro il medesimo termine. B. nel caso del perdurare del comportamento inadempiente successivamente alla diffida la parte danneggiata può risolvere il contratto senza onere alcuno, decorso il termine di cui alla precedente lettera a)…”.
Se interpretata nel senso di vietare alla parte che ritenga inadempiente l'altra di adire l'autorità giudiziaria, la clausola è palesemente nulla perché vieta, appunto, l'esercizio di un diritto costituzionale (art. 24 Cost.) senza alcun apprezzabile interesse (come potrebbe essere, invece, una previsione di decadenza, finalizzata a conferire stabilità e definitività al pregresso svolgimento di un rapporto continuativo), dal momento che si conviene un meccanismo, interno alle stesse parti del rapporto, di segnalazioni, diffide e dichiarazioni unilaterali del tutto sterile perché si dà per presupposto che la situazione di inadempienza sia pacifica ed incontestata, nel qual caso la controversia così insorta si dovrebbe definire attraverso un successivo accordo risolutorio o riparatorio fra le parti, che non avrebbe necessitato di alcuna previa regolamentazione contrattuale. Pertanto, la procedura, attraverso un'interpretazione conservativa (v. art. 1367 cod. civ.) della clausola che la prevede, deve ritenersi alternativa a (e non sostitutiva di) quella giudiziaria. Peraltro, non viene pattuita alcuna decadenza.
Il motivo, dunque, deve essere disatteso.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la revoca del decreto ingiuntivo n. 425/2015 in quanto l'espresso riconoscimento del debito da parte della espresso alla pag 4 dell'atto di Controparte_1
citazione in opposizione, avrebbe dovuto quanto meno comportare la condanna della convenuta al pagamento della somma riconosciuta di €
18.875,35 per effetto del combinato disposto degli artt 1309, 1988 e
2697 cc., avendo il detto riconoscimento esonerato l'odierno appellante da qualsivoglia onere probatorio sul punto. Continua
l'appellante rilevando altresì la inconducenza della documentazione prodotta da controparte ed in particolare della consulenza redatta da un tecnico che avrebbe valutato la inadeguatezza del prodotto conferito sulla base di alcune foto fornite dal committente senza recarsi sui luoghi e constatare se detti terreni ritraessero veramente quelli del . La consulenza di parte, peraltro, non ha alcuna Parte_1
valenza di prova nemmeno con riferimento ai fatti che il medesimo consulente asserisce avere accertato. Continua il , affermando Parte_1
che privo di valore alcuno sarebbe il rapporto del 22.06.2015 della
HE IK effettuato su un campione consegnato in data
20.05.2015 in assenza di contraddittorio. L'unico inadempimento contrattuale davvero emergente sarebbe solo quello della CP_1
[...
, il cui legale rappresentante, sig. si era più volte recato Per_1
prima della trinciatura sui terreni di proprietà del non Parte_1
riscontrando mai alcuna anomalia. Del resto, la prima trinciatura era stata fatta, come esposto dall'appellante in data 20/05/2015 (data del presunto e non provato sopralluogo e raggiungimento di un accordo verbale con cui sarebbe stata prevista la riduzione del corrispettivo), ed era proseguita fino al 26/05/2015, data in cui la Controparte_1
aveva sospeso senza motivo alcuno, l'attività di trinciatura, lasciando nel terreno il 50 % del prodotto.
Il Giudice di prime cure avrebbe, dunque, errato nel ritenere provate le contestazioni addotte dalla parte odierna appellata, ritenendo assolto l'onere probatorio della stessa, e non invece assolto quello del
, circa la correttezza del proprio operato. Parte_1
La censura è infondata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta (Cass
13240/2019), che assume la posizione di attore in senso sostanziale;
laddove invece l'opponente (convenuto sostanziale), ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, facendo valere la inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o la esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. 2421/2006). Ne consegue che la prova del fatto costitutivo del credito spettava al creditore opposto (Cass 21101/2015), il quale può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass, n.
5915/2011), compresa la mancata contestazione ad opera dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della propria pretesa azionata.
Altro principio consolidato è quello secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza , spettando invece al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento.”. Nel caso in cui il debitore convenuto si avvalga della eccezione di inadempimento ex art 1460 cc risultando invertiti i ruoli delle parti il debitore può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento spettando invece al creditore la dimostrazione dell'esatto proprio adempimento (v., per tutte, Cass
20546/2019).
A fronte alle contestazioni avanzate dalla nell'atto di Controparte_1
opposizione a decreto ingiuntivo e relative al mancato adempimento di quanto previsto in contratto da parte, ed attinenti alle carenze qualitative e quantitative del prodotto conferito rispetto a quello realmente commissionato – il avrebbe dovuto fornire la Parte_1
prova di avere correttamente eseguito quanto in contratto stabilito tra le parti medesime (art 1218 cc). Viceversa, lo stesso , in Parte_1
primo grado, si è limitato ad affermare solo labialmente che “...la
Biomassa conferita dal sig. era sia qualitativamente che Parte_1
quantitativamente rispondente ai requisiti indicati in contratto…”, senza però dare prova alcuna di ciò, insistendo esclusivamente sulla esistenza delle fatture emesse e dei documenti di trasporto, che comprovavano la consegna della merce;
e senza che fosse stata espressamente formulata un'eccezione di decadenza dalla denunzia di eventuali vizi, che avrebbe posto la nelle condizioni Controparte_1
di dover provare la tempestività della loro denunzia rispetto al momento della loro scoperta.
Si osserva, peraltro, che non solo l'appellante non ha dato prova del suo esatto adempimento, ma si rinviene prova documentale delle carenze qualitative della biomassa conferita, nella fattura n. 1/2015 emessa dallo stesso nonché nei DDT di conferimento, ove Parte_1
viene dichiarato il conferimento di “sulla” e non già di “Triticale”, per come invece contrattualmente concordato.
Si deve dunque concordare col primo giudice nel ritenere che il
, a fronte della eccezione di inadempimento contrattuale, non Parte_1
abbia fornito la prova di avere adempiuto.
Del resto, la possibilità per il di conseguire parte del credito Parte_1
vantato trova negazione nella pronuncia di risoluzione del contratto, risoluzione che, essendo costituita la causa petendi, come risultante dalla domanda proposta in sede monitoria, da una vendita di erba a consegne ripartite e non di contratto ad esecuzione continuata o periodica, ha riguardato l'intero svolgimento del rapporto. Ciò che dunque l'appellante avrebbe potuto pretendere è la restituzione della merce consegnata, ma non sono state proposte, in questo giudizio, domande di natura restitutoria in conseguenza della pronunziata risoluzione.
Anche il motivo in esame, pertanto, deve essere disatteso. Con il terzo motivo di impugnazione, il censura la sentenza Parte_1
nella parte in cui il primo giudice ha accolto la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento.
La censura è infondata.
Una volta mancata la prova dell'adempimento, per quanto sopra notato, l'appellante avrebbe dovuto specificamente allegare le ragioni per cui l'inadempimento era di scarsa importanza e tale perciò da non giustificare la risoluzione del contratto. Viceversa, egli si è limitato a ribadire l'insussistenza stessa dell'inadempimento, senza invece considerare che, come rilevato dal Tribunale, la divergenza quantitativa e, soprattutto, qualitativa (v. quanto sopra notato sulla fattura emessa dallo stesso e sui DDT) della biomassa Parte_1
consegnata atteneva direttamente all'oggetto del contratto, a caratteristiche intrinseche alla merce e dunque ad un aspetto essenziale, anche sotto il profilo fiduciario in vista delle consegne successive, per il corretto svolgimento del rapporto.
L'appello principale va quindi integralmente rigettato.
Con l'appello incidentale, la censura il rigetto della CP_1
propria domanda di risarcimento dei danni, avendo il Tribunale ritenuto la carenza di prova sul rapporto di derivazione ex art 1223 cc tra il danno lamentato derivante dall'esborso per l'acquisto della biomassa sostitutiva, e l'accertato inadempimento della controparte.
Sebbene la motivazione del Tribunale sia talmente generica da risultare, di fatto, assente, la censura non è fondata.
Osserva la Corte che dalla documentazione depositata ed allegata alla consulenza di parte (all. 9 alla CTP), si evidenzia che la soc.
[...]
ebbe ad acquistare dalla soc. Agricom srl unipersonale, CP_1 azienda trevigiana, in un momento immediatamente successivo all'inadempimento del (come da ddt 20/05/2015) altro Parte_1
prodotto (residui della vagliatura del granturco), prontamente disponibile sul mercato al fine di consentire una corretta resa dell'impianto di biogas ed evitare di inibire il processo produttivo.
Dalla perizia di parte redatta da un agronomo di fiducia della
[...]
e relativi allegati, si evince che la stessa avrebbe dovuto CP_1
procedere all'acquisto di kg 491.987, per un importo complessivo di €
95.543,79. Attenzionando le fatture di acquisto da parte della CP_1
pagate a Agricom e ditta Zuccaro, si evince che (pagate ad Agricom,
Fattura n. 997 del 10/11/2015 di € 3573,46; fattura n. 817 del
22/09/2015 di € 7.158,88; fattura n. 760 del 31/08/2015 di €
13.335,08, fattura n. 666 del 31/07/2015 di € 13.467,30 depositata solo la prima pagina;
fattura n. 532 del 30/09/2015 di € 11.033,22;
Pagati agli eredi Zuccaro fattura n. 117 del 20/08/2015, di € 8784,00; fattura n. 131 del 28/09/2015 di 4.392,00; fattura n. 102 del
18/07/2015 di € 6.222,00), ha sborsato somme per complessivi €
67.965,94.
Di contro, la avrebbe dovuto pagare al Controparte_1 Parte_1
(fattura n. 02/2014 del 07/09/2014 di € 75.263,65). Si evidenzia, allora, che in realtà la non ha subito un danno Controparte_1
patrimoniale, perché l'acquisto sostitutivo di quello vanificato dall'inadempimento del è risultato meno oneroso, con una Parte_1
differenza pari ad € 7.297,71.
Fatture alla mano, viene smentito l'assunto della Controparte_2
secondo cui l'inadempimento del l'avrebbe costretta, per Parte_1
evitare di inibire il processo produttivo e scongiurare danni di maggiore entità all'impianto, all'acquisto di 491.987 kg, residui di vagliatura del granturco per € 95.543,79 a 0,194 al kg..
La sentenza di primo grado va pertanto confermata.
Le spese di lite del grado, considerata la reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.476/2019, emessa dal Tribunale di ET , pubblicata in data
06/09/2019,.
Compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
Così deciso in ET, camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 82/2020 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 27/06/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 [...]
, elett.te dom.to in Palermo, Passaggio dei Poeti, C.F._1
11, presso lo studio dell'avv. Luciano Termini, che la rappresenta e difende, giusto mandato rilasciato a margine dell'atto di appello.
APPELLANTE- Appellata in via incidentale
C O N T R O
, in persona del suo amm.re e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ET, Corso Vittorio Emanuele, 126, presso lo studio dell'avv. Bianca Rita Panepinto, e rapp.ta e difesa sia congiuntamente che disgiuntamete dagli avv.ti Carlo Comandè ed Andrea Augugliaro,
Marzia Comandè, giusta procura in calce alla comparsa di risposta con appello incidentale.
APPELLATA- Appellante in via incidentale
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 83 comma 7 lettera H del D.L. n. 18/2020:
Per parte appellante:” insistendosi integralmente nelle domande e conclusioni tutte formulate nell'interesse del Sig. Parte_1
nell'atto introduttivo e nel corso del giudizio. ….....”.
Per parte appellata: “ - nel merito rigettare l'appello formulato dal
Sig. con conseguente conferma della sentenza n. Parte_2
332/2017 emessa dal Tribunale Civile di ET ex adverso impugnata: - per l'effetto accertare e dichiarare che nessun inadempimento è stato posto in essere dalla in Controparte_1
relazione al contratto stipulato tra le parti in data 30 settembre 2014; - per l'effetto ancora confermare la revoca del decreto ingiuntivo n.
405/2015 emesso dal Tribunale Civile di ET opposto in prime cure, con conseguente declaratoria di insussistenza di alcun diritto del Sig. alla corresponsione da parte della Parte_1 [...]
delle somme dallo stesso portate anche in relazione alle CP_1
spese di registrazione del predetto decreto ingiuntivo;
- per l'effetto ancora accertare e dichiarare che il Sig. non ha diritto al Parte_1
pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento dell'asserito danno subito;
- nel merito ancora rigettare la domanda formulata in via subordinata di riconoscimento in favore del Sig. Parte_2
[...] della somma non contestata in primo grado dalla
[...] [...]
per le ragioni innanzi esposte;
- con vittoria di spese e CP_1
compenso professionale per ciascun grado del giudizio. …….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10/12/2015, la Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 425/2015, emesso dal Tribunale di ET contenente ingiunzione di pagamento in favore di per la complessiva somma di Parte_1
€ 21.941,13 oltre interessi legali e spese di procedimento liquidate in €
685,50 oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Deduceva la società opponente di avere stipulato con l'opposto in data
30/09/2014, un contratto di conferimento di biomasse (sulla e tricale) da destinare alla alimentazione di un impianto per la gestione anaerobica per la produzione di energia elettrica. Nel maggio 2015, successivamente alle prime consegne il rappresentante legale della società rilevava la insufficienza quantitativa e qualitativa della biomassa conferita e di quella presente sul terreno del . Per Parte_1
tali ragioni conveniva oralmente con controparte una revisione del prezzo di acquisto, riducendolo da 25,00 a tonnellata iva compresa ad
€ 15 a tonnellata iva compresa, sia per la biomassa già consegnata che per i successivi conferimenti per un totale di € 18.875, 35 iva compresa. L'opposto insisteva per il pagamento del prezzo originario chiedendo ed ottenendo l'emissione del suddetto decreto ingiuntivo.
L'opponente lamentava la assenza di prova del credito azionato da controparte e l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto da parte del . Per cui chiedeva revocarsi il decreto Parte_1
ingiuntivo e in riconvenzionale la risoluzione del contratto con condanna dell'opposto al risarcimento del danno subito per avere dovuto acquistare un prodotto sostitutivo per complessivi € 95.543,79.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, Parte_1
il quale sosteneva la infondatezza della opposizione proposta,
[...]
evidenziando il mancato rispetto da parte dell'opponente della procedura di denunzia degli inadempimenti disciplinata dall'art 6 del contratto concluso tra le stesse, oltre che la unilateralità e inattendibilità delle verifiche del prodotto poste in essere dalla
[...]
CP_1
Con sentenza n. 476/2019, pubblicata il 06/09/2019, il Tribunale di
ET, revocava il decreto ingiuntivo n. 425/2015 emesso dal
Tribunale di ET in data 13/10/2015; risolveva per inadempimento del il contratto sottoscritto in data Parte_1
30/09/2014; rigettava le ulteriori domande avanzate dalle parti;
compensava integralmente le spese di lite del grado
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza , proponeva appello, Parte_1
chiedendo: “… ritenere confermare il decreto ingiuntivo n. 425/2015 emesso dal Tribunale di ET e per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1
pagare al Sig. il complessivo importo di € Parte_1
21.941,13 oltre interessi legali con decorrenza dalla notifica del ricorso oltre alle spese liquidate in complessivi € 685,50, di cui €
540,00 pr compensi, € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
- in subordine e nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto della superiore domanda, ritenere e dichiarare comunque non contestata la somma pari ad € 18.875,35 in quanto oggetto di un riconoscimento di debito da parte della e per l'effetto condannare la Controparte_1 [...]
al pagamento in favore del sig. del superiore CP_1 Parte_1
importo. ….”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la chiedendo : “...nel merito rigettare l'appello Controparte_1
formulato dal Sig. con conseguente conferma Parte_2
della sentenza n. 476/2019 emessa dal Tribunale Civile di
ET ex adverso impugnata: -per l'effetto confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 425/2015 emesso dal Tribunale Civile di ET opposto in prime cure, con conseguente declaratoria di insussistenza di alcun diritto del Sig. alla corresponsione Parte_1
da parte della delle somme dallo stesso portate;
- Controparte_1
Nel merito ancora rigettare la domanda formulata in via subordinata di riconoscimento della somma di €18.875,35 asseritamente non contestata dalla odierna appellata.
; in accoglimento dell'appello incidentale spiegato: - accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti dalla CP_1
per la complessiva somma di € 95.543,79, oltre interessi dal
[...]
dovuto e sino all'effettivo soddisfo, o quella diversa, maggiore o minore, somma che Codesta Ecc.ma Corte riterrà equo di liquidare ai sensi dell'art.1226 c.c. ....”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove dichiara infondata l'eccezione di mancato rispetto dell'art 6 del contratto. sottoscritto in data 30/09/2014. Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che tale clausola non avrebbe valenza poiché non sarebbe stata prevista nella stessa alcuna deroga o rinuncia in ordine alla possibilità di adire la Autorità Giudiziaria, quando invece essa obbliga le parti alla preventiva contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali al fine di scongiurare un possibile giudizio. Per l'appellante, la avrebbe dovuto dolersi di CP_1
eventuali differenze “qualitative” con la procedura di cui all'art 6 del contratto, sollecitando il pronto intervento del e l'esatto Parte_1
adempimento della obbligazione. Viceversa la società si era limitata a rifiutare l'adempimento, non pagando il prezzo financo di quanto già prelevato.
La censura è infondata.
L'art 6 del contratto, prevede che “…a). in caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti e agli obblighi derivanti dal presente contratto, ciascuna parte, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria con raccomandata a/r segnala l'irregolarità dell'altra parte, chiedendo la regolarizzazione delle condizioni contrattuali entro un termine adeguato alla singola situazione, e comunque non superiore a 30 giorni, riservandosi comunque il diritto
a risolvere o recedere dal presente contratto previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere mediante analoga procedura, non seguita ad esecuzione entro il medesimo termine. B. nel caso del perdurare del comportamento inadempiente successivamente alla diffida la parte danneggiata può risolvere il contratto senza onere alcuno, decorso il termine di cui alla precedente lettera a)…”.
Se interpretata nel senso di vietare alla parte che ritenga inadempiente l'altra di adire l'autorità giudiziaria, la clausola è palesemente nulla perché vieta, appunto, l'esercizio di un diritto costituzionale (art. 24 Cost.) senza alcun apprezzabile interesse (come potrebbe essere, invece, una previsione di decadenza, finalizzata a conferire stabilità e definitività al pregresso svolgimento di un rapporto continuativo), dal momento che si conviene un meccanismo, interno alle stesse parti del rapporto, di segnalazioni, diffide e dichiarazioni unilaterali del tutto sterile perché si dà per presupposto che la situazione di inadempienza sia pacifica ed incontestata, nel qual caso la controversia così insorta si dovrebbe definire attraverso un successivo accordo risolutorio o riparatorio fra le parti, che non avrebbe necessitato di alcuna previa regolamentazione contrattuale. Pertanto, la procedura, attraverso un'interpretazione conservativa (v. art. 1367 cod. civ.) della clausola che la prevede, deve ritenersi alternativa a (e non sostitutiva di) quella giudiziaria. Peraltro, non viene pattuita alcuna decadenza.
Il motivo, dunque, deve essere disatteso.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la revoca del decreto ingiuntivo n. 425/2015 in quanto l'espresso riconoscimento del debito da parte della espresso alla pag 4 dell'atto di Controparte_1
citazione in opposizione, avrebbe dovuto quanto meno comportare la condanna della convenuta al pagamento della somma riconosciuta di €
18.875,35 per effetto del combinato disposto degli artt 1309, 1988 e
2697 cc., avendo il detto riconoscimento esonerato l'odierno appellante da qualsivoglia onere probatorio sul punto. Continua
l'appellante rilevando altresì la inconducenza della documentazione prodotta da controparte ed in particolare della consulenza redatta da un tecnico che avrebbe valutato la inadeguatezza del prodotto conferito sulla base di alcune foto fornite dal committente senza recarsi sui luoghi e constatare se detti terreni ritraessero veramente quelli del . La consulenza di parte, peraltro, non ha alcuna Parte_1
valenza di prova nemmeno con riferimento ai fatti che il medesimo consulente asserisce avere accertato. Continua il , affermando Parte_1
che privo di valore alcuno sarebbe il rapporto del 22.06.2015 della
HE IK effettuato su un campione consegnato in data
20.05.2015 in assenza di contraddittorio. L'unico inadempimento contrattuale davvero emergente sarebbe solo quello della CP_1
[...
, il cui legale rappresentante, sig. si era più volte recato Per_1
prima della trinciatura sui terreni di proprietà del non Parte_1
riscontrando mai alcuna anomalia. Del resto, la prima trinciatura era stata fatta, come esposto dall'appellante in data 20/05/2015 (data del presunto e non provato sopralluogo e raggiungimento di un accordo verbale con cui sarebbe stata prevista la riduzione del corrispettivo), ed era proseguita fino al 26/05/2015, data in cui la Controparte_1
aveva sospeso senza motivo alcuno, l'attività di trinciatura, lasciando nel terreno il 50 % del prodotto.
Il Giudice di prime cure avrebbe, dunque, errato nel ritenere provate le contestazioni addotte dalla parte odierna appellata, ritenendo assolto l'onere probatorio della stessa, e non invece assolto quello del
, circa la correttezza del proprio operato. Parte_1
La censura è infondata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta (Cass
13240/2019), che assume la posizione di attore in senso sostanziale;
laddove invece l'opponente (convenuto sostanziale), ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, facendo valere la inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o la esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. 2421/2006). Ne consegue che la prova del fatto costitutivo del credito spettava al creditore opposto (Cass 21101/2015), il quale può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass, n.
5915/2011), compresa la mancata contestazione ad opera dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della propria pretesa azionata.
Altro principio consolidato è quello secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza , spettando invece al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento.”. Nel caso in cui il debitore convenuto si avvalga della eccezione di inadempimento ex art 1460 cc risultando invertiti i ruoli delle parti il debitore può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento spettando invece al creditore la dimostrazione dell'esatto proprio adempimento (v., per tutte, Cass
20546/2019).
A fronte alle contestazioni avanzate dalla nell'atto di Controparte_1
opposizione a decreto ingiuntivo e relative al mancato adempimento di quanto previsto in contratto da parte, ed attinenti alle carenze qualitative e quantitative del prodotto conferito rispetto a quello realmente commissionato – il avrebbe dovuto fornire la Parte_1
prova di avere correttamente eseguito quanto in contratto stabilito tra le parti medesime (art 1218 cc). Viceversa, lo stesso , in Parte_1
primo grado, si è limitato ad affermare solo labialmente che “...la
Biomassa conferita dal sig. era sia qualitativamente che Parte_1
quantitativamente rispondente ai requisiti indicati in contratto…”, senza però dare prova alcuna di ciò, insistendo esclusivamente sulla esistenza delle fatture emesse e dei documenti di trasporto, che comprovavano la consegna della merce;
e senza che fosse stata espressamente formulata un'eccezione di decadenza dalla denunzia di eventuali vizi, che avrebbe posto la nelle condizioni Controparte_1
di dover provare la tempestività della loro denunzia rispetto al momento della loro scoperta.
Si osserva, peraltro, che non solo l'appellante non ha dato prova del suo esatto adempimento, ma si rinviene prova documentale delle carenze qualitative della biomassa conferita, nella fattura n. 1/2015 emessa dallo stesso nonché nei DDT di conferimento, ove Parte_1
viene dichiarato il conferimento di “sulla” e non già di “Triticale”, per come invece contrattualmente concordato.
Si deve dunque concordare col primo giudice nel ritenere che il
, a fronte della eccezione di inadempimento contrattuale, non Parte_1
abbia fornito la prova di avere adempiuto.
Del resto, la possibilità per il di conseguire parte del credito Parte_1
vantato trova negazione nella pronuncia di risoluzione del contratto, risoluzione che, essendo costituita la causa petendi, come risultante dalla domanda proposta in sede monitoria, da una vendita di erba a consegne ripartite e non di contratto ad esecuzione continuata o periodica, ha riguardato l'intero svolgimento del rapporto. Ciò che dunque l'appellante avrebbe potuto pretendere è la restituzione della merce consegnata, ma non sono state proposte, in questo giudizio, domande di natura restitutoria in conseguenza della pronunziata risoluzione.
Anche il motivo in esame, pertanto, deve essere disatteso. Con il terzo motivo di impugnazione, il censura la sentenza Parte_1
nella parte in cui il primo giudice ha accolto la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento.
La censura è infondata.
Una volta mancata la prova dell'adempimento, per quanto sopra notato, l'appellante avrebbe dovuto specificamente allegare le ragioni per cui l'inadempimento era di scarsa importanza e tale perciò da non giustificare la risoluzione del contratto. Viceversa, egli si è limitato a ribadire l'insussistenza stessa dell'inadempimento, senza invece considerare che, come rilevato dal Tribunale, la divergenza quantitativa e, soprattutto, qualitativa (v. quanto sopra notato sulla fattura emessa dallo stesso e sui DDT) della biomassa Parte_1
consegnata atteneva direttamente all'oggetto del contratto, a caratteristiche intrinseche alla merce e dunque ad un aspetto essenziale, anche sotto il profilo fiduciario in vista delle consegne successive, per il corretto svolgimento del rapporto.
L'appello principale va quindi integralmente rigettato.
Con l'appello incidentale, la censura il rigetto della CP_1
propria domanda di risarcimento dei danni, avendo il Tribunale ritenuto la carenza di prova sul rapporto di derivazione ex art 1223 cc tra il danno lamentato derivante dall'esborso per l'acquisto della biomassa sostitutiva, e l'accertato inadempimento della controparte.
Sebbene la motivazione del Tribunale sia talmente generica da risultare, di fatto, assente, la censura non è fondata.
Osserva la Corte che dalla documentazione depositata ed allegata alla consulenza di parte (all. 9 alla CTP), si evidenzia che la soc.
[...]
ebbe ad acquistare dalla soc. Agricom srl unipersonale, CP_1 azienda trevigiana, in un momento immediatamente successivo all'inadempimento del (come da ddt 20/05/2015) altro Parte_1
prodotto (residui della vagliatura del granturco), prontamente disponibile sul mercato al fine di consentire una corretta resa dell'impianto di biogas ed evitare di inibire il processo produttivo.
Dalla perizia di parte redatta da un agronomo di fiducia della
[...]
e relativi allegati, si evince che la stessa avrebbe dovuto CP_1
procedere all'acquisto di kg 491.987, per un importo complessivo di €
95.543,79. Attenzionando le fatture di acquisto da parte della CP_1
pagate a Agricom e ditta Zuccaro, si evince che (pagate ad Agricom,
Fattura n. 997 del 10/11/2015 di € 3573,46; fattura n. 817 del
22/09/2015 di € 7.158,88; fattura n. 760 del 31/08/2015 di €
13.335,08, fattura n. 666 del 31/07/2015 di € 13.467,30 depositata solo la prima pagina;
fattura n. 532 del 30/09/2015 di € 11.033,22;
Pagati agli eredi Zuccaro fattura n. 117 del 20/08/2015, di € 8784,00; fattura n. 131 del 28/09/2015 di 4.392,00; fattura n. 102 del
18/07/2015 di € 6.222,00), ha sborsato somme per complessivi €
67.965,94.
Di contro, la avrebbe dovuto pagare al Controparte_1 Parte_1
(fattura n. 02/2014 del 07/09/2014 di € 75.263,65). Si evidenzia, allora, che in realtà la non ha subito un danno Controparte_1
patrimoniale, perché l'acquisto sostitutivo di quello vanificato dall'inadempimento del è risultato meno oneroso, con una Parte_1
differenza pari ad € 7.297,71.
Fatture alla mano, viene smentito l'assunto della Controparte_2
secondo cui l'inadempimento del l'avrebbe costretta, per Parte_1
evitare di inibire il processo produttivo e scongiurare danni di maggiore entità all'impianto, all'acquisto di 491.987 kg, residui di vagliatura del granturco per € 95.543,79 a 0,194 al kg..
La sentenza di primo grado va pertanto confermata.
Le spese di lite del grado, considerata la reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.476/2019, emessa dal Tribunale di ET , pubblicata in data
06/09/2019,.
Compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
Così deciso in ET, camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico