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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1544/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1544/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Parte_1 C.F._1
Paperini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Soci (AR), via G. Bocci n. 2
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Mannini ed elettivamente domiciliata presso la filiale di Arezzo di sita in Arezzo, via Guido Monaco n. 34 Controparte_1
PARTE CONVENUTA nonché contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_4 C.F._4 CP_5
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._5 CP_6 C.F._6
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Ferri Controparte_7 C.F._7 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Soci (AR), via G. Bocci n. 40
PARTE CONVENUTA nonché contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Paolini Controparte_8 C.F._8 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bibbiena, piazzetta Camaiani n. 8
PARTE CONVENUTA nonché contro
(C.F. ) Controparte_9 C.F._9
(C.F. ) CP_10 C.F._10
(C.F. CP_11 C.F._11
(C.F. ) Controparte_12 C.F._12
(C.F. ) CP_13 C.F._13
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato ai convenuti noti e altresì notificato per pubblici proclami, ha convenuto in giudizio e gli eredi noti e ignoti della Parte_1 Controparte_1 defunta al fine di ottenere la liquidazione della propria quota dei buoni fruttiferi postali Persona_1 cointestati a quest'ultima e al defunto di cui la ricorrente è unica erede universale. Persona_2
Parte ricorrente ha dedotto che, in quanto unica erede di le spetta la liquidazione Persona_2 del 50% dei dieci buoni postali fruttiferi con pari facoltà di rimborso aventi un valore complessivo di € 14.000,00 (n. 00000187595800441 per € 1.000,00; n. 00000187595900418 per € 1.000,00; n. 00000187596300419 per € 1.000,00; n. 00000187596200442 per € 1.000,00; n. 00000187596000488 per € 1.000,00; n. 00000187596100465 per € 1.000,00; n. 00000138065900570 per € 2.500,00; n. 00000138065700523 per € 2.500,00; n. 00000138065800500 per € 2.500,00; n. 00000170285700333 per € 500,00), tutti emessi da In data 6.02.2003 e cointestati al proprio de cuius ed Controparte_1
Persona_1
La ricorrente ha rappresentato di avere richiesto in più occasioni a la liquidazione della CP_1 quota ad essa spettante ma che la convenuta ha sempre risposto che a tal fine fosse necessario o l'assenso di tutti gli eredi di ciascuno dei cointestatari dei buoni o, in alternativa, un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nel giugno 2017 non era stato possibile ottenere il consenso di tutti gli eredi di poiché essi non si erano presentati alla procedura di mediazione. Analoga sorte aveva Persona_1 avuto un ulteriore tentativo di ottenere la liquidazione dei buoni nel 2022, con rifiuto di Controparte_1
a comparire alla convocazione in mediazione del 20.05.2022.
[...]
Si sono costituiti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e tutti eredi di dichiarandosi remissivi alle domande svolte
[...] Controparte_7 Persona_1 dalla ricorrente, ma rilevando di avere tutti partecipato al procedimento di mediazione del 2017, che si
è concluso con esito negativo per l'assenza di altri coeredi. Hanno poi richiesto, in via riconvenzionale, la liquidazione delle rispettive quote dei buoni per cui è causa, e precisamente: 1/24 del valore totale dei buoni per e 1/48 del totale per e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
1/16 del totale per e Si sono poi opposti alla condanna alla
[...] CP_6 Controparte_7 rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, chiedendo che della rifusione delle proprie spese di lite si faccia carico Controparte_1
Si è costituito anche anch'egli erede di che si è dichiarato remissivo Controparte_8 Persona_1 nei confronti delle domande della e ha contestualmente – in via riconvenzionale – richiesto Pt_1 che gli venisse liquidata la propria quota di spettanza sui buoni fruttiferi CPFR, pari a 1/12 della quota del 50% di e, dunque, a 1/24 del valore totale dei buoni, oltre interessi fino al soddisfo, Persona_1 con spese di lite a carico di Controparte_1
pagina 2 di 9 Si è infine costituita che ha contestato quanto domandato da parte ricorrente, Controparte_1 sostenendo che, secondo la legge, i crediti del de cuius non si devolvono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Sussiste pertanto anche nel caso di specie, secondo la convenuta, il divieto per il singolo coerede di compiere atti individuali di disposizione dei crediti che gli spettano fino a quando non venga compiuta la divisione ereditaria. Ha, inoltre, sostenuto che tale disciplina generale è stata recepita dagli originari intestatari dei buoni a livello contrattuale al momento dell'acquisto dei titoli. Infine, ha contestato il valore di rimborso dei buoni per cui è causa in quanto non provato.
I convenuti e Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13 benché il ricorso fosse stato regolarmente notificato a ciascuno di loro, non si sono costituiti.
Nelle proprie note scritte per l'udienza cartolare del 2.05.2023 ha chiesto il Controparte_1 mutamento del rito in quello ordinario, con concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
Parte ricorrente e gli eredi convenuti costituiti hanno invece, nelle rispettive note, concordemente rilevato che la giurisprudenza invocata da è inconferente rispetto al caso che Controparte_1 occupa e che per la riscossione dei buoni fruttiferi per cui è causa (non rientranti nell'attivo ereditario) non è necessario il consenso di tutti i coeredi, recando gli stessi la clausola “con pari facoltà di rimborso”, che ne consente l'immediata liquidazione all'avente diritto.
Con provvedimento del 2.05.2023 è stato disposto il mutamento del rito e sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata poi istruita solo documentalmente ed è stata trattenuta in decisione in data 25.11.2024 all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - ordinare a , C.F: Controparte_1
, P.Iva: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IV_1 P.IV_2
Roma (RM), Viale Europa, 190, l'immediata liquidazione della quota del 50% dei buoni postali fruttiferi-Cassa Depositi e Prestiti recanti la clausola “CPFR”, emessi da in data Controparte_1
06.02.2003 e cointestati al defunto e alla defunta per un valore di Persona_2 Persona_1
€14.000,00 ( n. 6 buoni da €1.000,00: n.00000187595800441; 00000187595900418;
00000187596300419; 00000187596200442; 00000187596000488; 00000187596100465 + n. 3 buoni da €2.500: n.00000138065900570; 00000138065700523; 00000138065800500 + n.1 buono da
€500,00: n.00000170285700333) oltre interessi maturati sino al giorno dell'esaurimento del periodo di fruttuosità e/o effettiva liquidazione in favore della sig.ra nata a [...], il Parte_1
31.10.1962 CF: , residente in [...]di Romagna (FC), Loc. San Piero in C.F._1
Bagno, Via Pertini, 15; -rigettare le richieste formulate da perché tardive e infondate in CP_1 fatto ed in diritto non rientrando i buoni fruttiferi postali nell'attivo ereditario ed essendo pagabili a vista in quanto emessi con la clausola “CPFR”; -con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge, IV e CPA a carico di che si è illegittimamente Controparte_1
pagina 3 di 9 e strumentalmente opposta alla liquidazione dei buoni fruttiferi postali in favore della ricorrente e che si è sempre opposta ad una conciliazione stragiudiziale, costringendo la ad adire l'Autorità Pt_1 giudiziaria con aggravio di spese”.
I convenuti e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 hanno così precisato le proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta Controparte_7 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione a) ordinare a , C.F. Controparte_1 P.IV_1
P.IV , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM), P.IV_2
Viale Europa n. 190, l'immediata liquidazione dei buoni postali fruttiferi – Cassa Depositi e Prestiti recanti la clausola “CPFR”, emessi da in data 06/02/2003 e cointestati al defunto Controparte_1
e della defunta per un valore complessivo di €. 14.000,00 (n. 6 Persona_2 Persona_1 buoni da €. 1.000,00 n. 00000187595800441; 00000187595900418; 00000187596300419;
00000187596200442; 00000187596000488; 0000187596100465; + n. 3 buoni da €. 2.500,00: n.
00000138065900570; 00000138065700523; 00000138065800500; + n. 1 buono da €. 500,00: n.
00000170285700333) oltre interessi maturati sino al giorno della effettiva liquidazione nella misura di: 1/24 del totale (uguale a 1/12 della quota del 50%) in favore di: - - Controparte_2 CP_3
1/48 del totale (uguale ad 1/24 della quota del 50%) in favore di: - -
[...] Controparte_4
1/16 del totale (uguale a 1/8 della quota del 50%) in favore di - - Controparte_5 CP_6
E questo anche nella ipotesi di mancata costituzione in giudizio di alcuni coeredi. b) Controparte_7
Respingere la richiesta di condanna alle spese in favore di dei Sig.ri Parte_1 CP_2
, , , , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 stante la loro partecipazione alla mediazione del 2017, e non essendo stati convocati per quella indicata del 2022. c) Rigettare le richieste formulate da perché tardive e infondate in CP_1 diritto, non essendo i buoni postali compresi in un attivo ereditario ed essendo gli stessi pagabili “a vista” anche ad un solo richiedente. d) Accogliere le domande della ricorrente per la quale si dichiara remissiva. e) Vittoria di spese e competenze del presente giudizio a carico di , che si è CP_1 illegittimamente opposta alla liquidazione di titoli pagabili a vista e che si è sempre opposta ad una soluzione stragiudiziale”.
Il convenuto ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, contrariis Controparte_8 reiectis: - In via principale: accogliere la domanda attorea nei confronti della quale parte convenuta si dichiara remissiva, dichiarando compensate le spese di lite tra le parti posta la non contestazione della domanda stessa da parte del Sig. ; - In via riconvenzionale: accertare e dichiarare Controparte_8 che la quota di spettanza di parte convenuta per il restante 50% dei buoni postali fruttiferi Cassa
Depositi e Prestiti recanti la clausola CPFR, emessi da in data 06.02.2023 e Controparte_1 cointestati ai defunti e per un valore totale di €uro 14.000,00 (n. 6 Persona_3 Persona_1 buoni da €uro 1.000,00: n. 00000187595800441, n. 00000187595800418, n. 00000187596300419, n.
00000187596200442, n. 00000187596100465 e n. 3 buoni da €uro 2.500,00: n. 00000138065900570,
n. 00000138065700523, n. 00000138065800550 e n. 1 buono da €uro 500,00 n. 00000170285700333)
è pari ad 1/12, e per l'effetto, ordinare a , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Viale Europa n. 190 – 00144 Roma (RM), P. Iva , l'immediata P.IV_2 liquidazione in favore del Sig. della suddetta quota, pari ad €uro 583,33, oltre Controparte_8
pagina 4 di 9 interessi maturati e maturandi sino al giorno della effettiva liquidazione in favore del medesimo;
- Con vittoria di spese e compensi professionali a carico di ”. Controparte_1
ha precisato le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Arezzo, adito, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale e nel merito rigettare ogni pretesa avanzata nei confronti di in quanto assolutamente infondata in fatto e in Controparte_1 diritto. Con vittoria di spese e onorari”.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_9 CP_10
e i quali, nonostante la regolare notifica del ricorso CP_11 Controparte_12 CP_13 nei loro confronti, non si sono costituiti.
Nel merito, le domande di parte attrice e quelle formulate in via riconvenzionale dai convenuti eredi di volte ad ottenere la liquidazione delle rispettive quote dei buoni da parte di Persona_1 [...]
sono fondate e, come tali, devono essere accolte. Controparte_1
I buoni postali fruttiferi, con facoltà di pari rimborso, sono titoli di legittimazione, che incorporano il diritto di credito ad ottenere, alle date previste, il rimborso del valore prestabilito del titolo in favore di tutti i cointestatari possessori del titolo, in via solidale tra loro;
pertanto, salvo eventuali deroghe previste dalla normativa specifica di settore, ai sensi dell'art. 1292 c.c. ciascuno degli intestatari, in quanto creditore del valore del titolo, ha diritto ad ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione, e l'adempimento conseguito per intero da uno solo dei creditori libera comunque il debitore, in questo caso verso tutti gli altri creditori cointestatari. Inoltre, salvo patto contrario, ai Controparte_1 sensi dell'art. 1295 c.c. l'obbligazione si divide tra gli eredi dei creditori in solido in proporzione alle loro quote.
Quanto ad eventuali deroghe al regime generale previste dalla disciplina speciale dei buoni fruttiferi postali occorre esaminare il D.P.R. n. 156 del 1973 e il D.P.R. n. 256 del 1989.
Con riguardo al diritto di rimborso dei buoni postali fruttiferi il D.P.R. n. 156 del 1973 al Capo VI agli artt. 171 e 178 stabilisce solamente che i buoni postali fruttiferi sono rimborsabili a vista;
pertanto deve ritenersi che, per quanto riguarda la disciplina dell'obbligo di rimborso in favore dei cointestatari del buono sia nel caso in cui tutti i cointestatari siano viventi sia nel caso in cui alcuni di essi o tutti siano deceduti, il suddetto testo legislativo non abbia introdotto alcuna modifica alla disciplina generale sopra vista, da intendersi quindi pienamente applicabile.
Nel D.P.R. n. 256 del 1989 al Titolo VI (contenente la disciplina dei buoni postali fruttiferi) l'art. 208 ribadisce quanto previsto nel suddetto Testo Unico D.P.R. n. 156 del 1973, cioè che i buoni postali fruttiferi sono rimborsabili a vista;
pertanto anche con riguardo alla disciplina introdotta dal D.P.R. n. 256 del 1989 non emerge alcuna modifica alla disciplina generale.
L'art. 203, sempre incluso nel Titolo VI, stabilisce però che "le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio pagina 5 di 9 dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente Titolo VI" e, tra le norme inserite nel Titolo V, relativo al servizio dei libretti di risparmio postali, l'art. 187 stabilisce che "il rimborso a saldo del credito del libretto ... cointestato anche con la clausola delle pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto";
Il suddetto art. 187 D.P.R. n. 256 del 1989 con riguardo ai libretti di risparmio postale prevede quindi che, nel caso di cointestazione del libretto anche con la clausola della pari facoltà di rimborso, quando subentri il decesso di uno dei cointestatari, la suddetta clausola perda efficacia ed il rimborso dell'intero importo, portato dal libretto, debba essere chiesto e possa essere ottenuto solo con richiesta congiunta di tutti gli aventi diritto, vale a dire dei cointestatari ancora in vita e di tutti gli eredi del cointestatario deceduto, oppure – se tutti i cointestatari sono defunti – di tutti gli eredi di ciascuno di essi.
La disposizione del suddetto art. 187 D.P.R. n. 256 del 1989 non può però ritenersi applicabile anche ai buoni postali fruttiferi in forza del rinvio contenuto nell'art. 203, in quanto è carente il presupposto previsto dall'art. 203 cit. per l'applicazione ai buoni fruttiferi della disciplina dei libretti e cioè che per i buoni non sia già prevista una disciplina differente;
nella fattispecie in esame, come già esposto, per i buoni postali fruttiferi risulta, invece, applicabile, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 171 e 178 D.P.R. n. 156 del 1973 e 208 D.P.R. n. 256 del 1989, la disciplina generale, sopra riportata, e quindi non può ritenersi applicabile la disciplina speciale (che deroga alla disciplina generale), prevista per una fattispecie differente (cioè per i libretti di risparmio), solo in virtù del rinvio non certo esplicito contenuto nell'art. 203, che, essendo norma derogatoria al principio generale previsto per tutti i crediti solidali, non può che essere di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 preleggi.
Da ultimo anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24639/21 ha statuito che “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario UP è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, del d.P.R.1 giugno
1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina”.
All'esito della ricostruzione del quadro normativo vigente nei termini appena indicati si evince che ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso debba applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell'art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989. In applicazione della suddetta normativa, il rimborso dei buoni in contestazione non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario dei titoli, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo dei buoni, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell'ipotesi di decesso di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto. pagina 6 di 9 In secondo luogo, va rilevato che la Corte di Cassazione ha altresì affermato che in caso di cointestazione con clausola "pari facoltà di rimborso", e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “"si divide fra gli eredi in proporzione delle quote" (art.
1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario UP (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario UP è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario UP in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto. Si è da più parti rilevato, infatti, che, ai fini dell'imposta di successione, i buoni risultano equiparati ai titoli di stato, che come tali non rientrano nell'attivo ereditario (cfr. D.Lgs. n. 346 del
1990, art. 12, lett. i). Con la conseguenza - pure si sottolinea - che non v'e' nessun obbligo da parte del contribuente di denunziare i buoni nella dichiarazione di successione. Non è superfluo osservare che in tal senso si è pronunciata la stessa amministrazione delle finanze (v. la Risoluzione 13 luglio 1999, n.
115 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV), sintetizzando così il proprio convincimento:
"I suddetti buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto esclusi dall'attivo ereditario. L'erede è comunque obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero così come previsto dal T.U. n. 346 del 1990, art. 28, comma 7,". Ne discende che non può CP_1 rifiutare il rimborso del buono, sotto l'aspetto considerato, non essendo tenuto ad alcun divieto di esecuzione della prestazione, che viceversa non può legittimamente rifiutare (cfr. Cass. 10.02.2022, n.
4280). Ne deriva che con riferimento ai buoni fruttiferi postali dotati della clausola di pari facoltà di rimborso, non avrebbe dovuto rifiutare il pagamento pro quota richiesto da ciascun Controparte_1 coerede, pur in assenza di quietanza di tutti gli eredi.
Nel caso di specie parte attrice e i convenuti che hanno a loro volta proposto domanda riconvenzionale nei confronti di hanno chiesto il pagamento degli importi corrispondenti alla quota Controparte_1 di rispettiva spettanza, sul valore complessivo dei buoni postali fruttiferi cointestati a persone entrambe decedute. La quantificazione della pretesa di pagamento è stata, peraltro, operata secondo un calcolo non oggetto di specifica contestazione, ed è da ritenersi, pertanto, pacifica. Deve altresì darsi atto che essi hanno documentato la loro qualità di eredi degli intestatari e che peraltro alcuna contestazione al riguardo è stata sollevata da . CP_1
Quanto al valore dei buoni postali fruttiferi, va rilevato che parte ricorrente ha prodotto (doc. 4) copia dei buoni postali fruttiferi cointestati ad ed Pertanto, risulta Persona_2 Persona_1 provato che trattasi di sei buoni del valore di € 1.000,00, tre da € 2.500,00, e uno da € 500,00, per un totale di € 14.000,00.
Ciò posto, passando alla liquidazione del valore delle quote spettanti a ciascuno degli aventi diritto costituiti, va anzitutto rilevato che – come da testamento olografo pubblicato il 5.12.2014 – unica erede di risulta essere cui spetta pertanto 1/2 del valore complessivo Persona_2 Parte_1 dei buoni (l'intero valore originariamente spettante al proprio de cuius) oltre interessi sino al saldo.
Per quanto riguarda gli eredi della cointestataria operando la divisione per stirpi e poi Persona_1 quella per capi, si ottiene che ad e spetta, per ciascuno, la quota di 1/16 CP_6 Controparte_7
pagina 7 di 9 del valore totale dei buoni (1/8 del 50% del valore totale dei buoni originariamente spettante ad Per_1
. Ad e spetta, per ciascuno, la quota di 1/24
[...] Controparte_8 Controparte_3 Controparte_2 del valore totale dei buoni (1/12 del 50% di . Infine, a e Persona_1 Controparte_4 CP_5 deve essere riconosciuta, per ciascuno, la quota di 1/48 del valore totale di buoni (1/24 del
[...]
50% della de cuius). Il tutto oltre interessi sino al saldo.
In base al principio della soccombenza deve essere condannata alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'attrice e dei convenuti che costituendosi hanno proposto domanda riconvenzionale.
Alla liquidazione si provvede sulla base del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (scaglione € 5.201,00 – 26.000,00 per l'attrice; scaglione fino a € 1.100,00 per il convenuto scaglione € 1.101,00 – Controparte_8
5.200,00 per gli altri coeredi convenuti costituitisi congiuntamente;
parametri medi per le fasi di studio, introduttiva;
riduzione del 50 % per fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- condanna a liquidare in favore di la quota del 50% dei buoni Controparte_1 Parte_1 postali fruttiferi emessi da in data 06.02.2003 e cointestati al defunto Controparte_1 Per_2
e alla defunta per un valore complessivo di €14.000,00 indicati in narrativa,
[...] Persona_1 oltre interessi sino al saldo;
- condanna a liquidare in favore di e la quota di 1/16 Controparte_1 CP_6 Controparte_7 ciascuno dei buoni postali fruttiferi emessi da in data 06.02.2003 e cointestati al Controparte_1 defunto e alla defunta per un valore complessivo di €14.000,00 Persona_2 Persona_1 indicati in narrativa, oltre interessi sino al saldo;
- condanna a liquidare in favore di e Controparte_1 Controparte_8 Controparte_3 CP_2 la quota di 1/24 ciascuno dei buoni postali fruttiferi emessi da in data
[...] Controparte_1
06.02.2003 e cointestati al defunto e alla defunta per un valore Persona_2 Persona_1 complessivo di €14.000,00 indicati in narrativa, oltre interessi sino al saldo;
- condanna a liquidare in favore di e la quota Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 di 1/48 ciascuno dei buoni postali fruttiferi emessi da in data 06.02.2003 e Controparte_1 cointestati al defunto e alla defunta per un valore complessivo di Persona_2 Persona_1
€14.000,00 indicati in narrativa, oltre interessi sino al saldo;
pagina 8 di 9 - condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 3.387,00 per compensi ed € 145,50 per spese oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Controparte_2 [...]
e che si liquidano in CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 complessivi € 1.702,00 per compensi ed € 125,00 per spese oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si Controparte_1 Controparte_8 liquidano in € 462,00 per compensi ed € 43,00 per spese oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 13/03/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1544/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Parte_1 C.F._1
Paperini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Soci (AR), via G. Bocci n. 2
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Mannini ed elettivamente domiciliata presso la filiale di Arezzo di sita in Arezzo, via Guido Monaco n. 34 Controparte_1
PARTE CONVENUTA nonché contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_4 C.F._4 CP_5
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._5 CP_6 C.F._6
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Ferri Controparte_7 C.F._7 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Soci (AR), via G. Bocci n. 40
PARTE CONVENUTA nonché contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Paolini Controparte_8 C.F._8 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bibbiena, piazzetta Camaiani n. 8
PARTE CONVENUTA nonché contro
(C.F. ) Controparte_9 C.F._9
(C.F. ) CP_10 C.F._10
(C.F. CP_11 C.F._11
(C.F. ) Controparte_12 C.F._12
(C.F. ) CP_13 C.F._13
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato ai convenuti noti e altresì notificato per pubblici proclami, ha convenuto in giudizio e gli eredi noti e ignoti della Parte_1 Controparte_1 defunta al fine di ottenere la liquidazione della propria quota dei buoni fruttiferi postali Persona_1 cointestati a quest'ultima e al defunto di cui la ricorrente è unica erede universale. Persona_2
Parte ricorrente ha dedotto che, in quanto unica erede di le spetta la liquidazione Persona_2 del 50% dei dieci buoni postali fruttiferi con pari facoltà di rimborso aventi un valore complessivo di € 14.000,00 (n. 00000187595800441 per € 1.000,00; n. 00000187595900418 per € 1.000,00; n. 00000187596300419 per € 1.000,00; n. 00000187596200442 per € 1.000,00; n. 00000187596000488 per € 1.000,00; n. 00000187596100465 per € 1.000,00; n. 00000138065900570 per € 2.500,00; n. 00000138065700523 per € 2.500,00; n. 00000138065800500 per € 2.500,00; n. 00000170285700333 per € 500,00), tutti emessi da In data 6.02.2003 e cointestati al proprio de cuius ed Controparte_1
Persona_1
La ricorrente ha rappresentato di avere richiesto in più occasioni a la liquidazione della CP_1 quota ad essa spettante ma che la convenuta ha sempre risposto che a tal fine fosse necessario o l'assenso di tutti gli eredi di ciascuno dei cointestatari dei buoni o, in alternativa, un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nel giugno 2017 non era stato possibile ottenere il consenso di tutti gli eredi di poiché essi non si erano presentati alla procedura di mediazione. Analoga sorte aveva Persona_1 avuto un ulteriore tentativo di ottenere la liquidazione dei buoni nel 2022, con rifiuto di Controparte_1
a comparire alla convocazione in mediazione del 20.05.2022.
[...]
Si sono costituiti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e tutti eredi di dichiarandosi remissivi alle domande svolte
[...] Controparte_7 Persona_1 dalla ricorrente, ma rilevando di avere tutti partecipato al procedimento di mediazione del 2017, che si
è concluso con esito negativo per l'assenza di altri coeredi. Hanno poi richiesto, in via riconvenzionale, la liquidazione delle rispettive quote dei buoni per cui è causa, e precisamente: 1/24 del valore totale dei buoni per e 1/48 del totale per e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
1/16 del totale per e Si sono poi opposti alla condanna alla
[...] CP_6 Controparte_7 rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, chiedendo che della rifusione delle proprie spese di lite si faccia carico Controparte_1
Si è costituito anche anch'egli erede di che si è dichiarato remissivo Controparte_8 Persona_1 nei confronti delle domande della e ha contestualmente – in via riconvenzionale – richiesto Pt_1 che gli venisse liquidata la propria quota di spettanza sui buoni fruttiferi CPFR, pari a 1/12 della quota del 50% di e, dunque, a 1/24 del valore totale dei buoni, oltre interessi fino al soddisfo, Persona_1 con spese di lite a carico di Controparte_1
pagina 2 di 9 Si è infine costituita che ha contestato quanto domandato da parte ricorrente, Controparte_1 sostenendo che, secondo la legge, i crediti del de cuius non si devolvono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Sussiste pertanto anche nel caso di specie, secondo la convenuta, il divieto per il singolo coerede di compiere atti individuali di disposizione dei crediti che gli spettano fino a quando non venga compiuta la divisione ereditaria. Ha, inoltre, sostenuto che tale disciplina generale è stata recepita dagli originari intestatari dei buoni a livello contrattuale al momento dell'acquisto dei titoli. Infine, ha contestato il valore di rimborso dei buoni per cui è causa in quanto non provato.
I convenuti e Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13 benché il ricorso fosse stato regolarmente notificato a ciascuno di loro, non si sono costituiti.
Nelle proprie note scritte per l'udienza cartolare del 2.05.2023 ha chiesto il Controparte_1 mutamento del rito in quello ordinario, con concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
Parte ricorrente e gli eredi convenuti costituiti hanno invece, nelle rispettive note, concordemente rilevato che la giurisprudenza invocata da è inconferente rispetto al caso che Controparte_1 occupa e che per la riscossione dei buoni fruttiferi per cui è causa (non rientranti nell'attivo ereditario) non è necessario il consenso di tutti i coeredi, recando gli stessi la clausola “con pari facoltà di rimborso”, che ne consente l'immediata liquidazione all'avente diritto.
Con provvedimento del 2.05.2023 è stato disposto il mutamento del rito e sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata poi istruita solo documentalmente ed è stata trattenuta in decisione in data 25.11.2024 all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - ordinare a , C.F: Controparte_1
, P.Iva: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IV_1 P.IV_2
Roma (RM), Viale Europa, 190, l'immediata liquidazione della quota del 50% dei buoni postali fruttiferi-Cassa Depositi e Prestiti recanti la clausola “CPFR”, emessi da in data Controparte_1
06.02.2003 e cointestati al defunto e alla defunta per un valore di Persona_2 Persona_1
€14.000,00 ( n. 6 buoni da €1.000,00: n.00000187595800441; 00000187595900418;
00000187596300419; 00000187596200442; 00000187596000488; 00000187596100465 + n. 3 buoni da €2.500: n.00000138065900570; 00000138065700523; 00000138065800500 + n.1 buono da
€500,00: n.00000170285700333) oltre interessi maturati sino al giorno dell'esaurimento del periodo di fruttuosità e/o effettiva liquidazione in favore della sig.ra nata a [...], il Parte_1
31.10.1962 CF: , residente in [...]di Romagna (FC), Loc. San Piero in C.F._1
Bagno, Via Pertini, 15; -rigettare le richieste formulate da perché tardive e infondate in CP_1 fatto ed in diritto non rientrando i buoni fruttiferi postali nell'attivo ereditario ed essendo pagabili a vista in quanto emessi con la clausola “CPFR”; -con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge, IV e CPA a carico di che si è illegittimamente Controparte_1
pagina 3 di 9 e strumentalmente opposta alla liquidazione dei buoni fruttiferi postali in favore della ricorrente e che si è sempre opposta ad una conciliazione stragiudiziale, costringendo la ad adire l'Autorità Pt_1 giudiziaria con aggravio di spese”.
I convenuti e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 hanno così precisato le proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta Controparte_7 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione a) ordinare a , C.F. Controparte_1 P.IV_1
P.IV , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM), P.IV_2
Viale Europa n. 190, l'immediata liquidazione dei buoni postali fruttiferi – Cassa Depositi e Prestiti recanti la clausola “CPFR”, emessi da in data 06/02/2003 e cointestati al defunto Controparte_1
e della defunta per un valore complessivo di €. 14.000,00 (n. 6 Persona_2 Persona_1 buoni da €. 1.000,00 n. 00000187595800441; 00000187595900418; 00000187596300419;
00000187596200442; 00000187596000488; 0000187596100465; + n. 3 buoni da €. 2.500,00: n.
00000138065900570; 00000138065700523; 00000138065800500; + n. 1 buono da €. 500,00: n.
00000170285700333) oltre interessi maturati sino al giorno della effettiva liquidazione nella misura di: 1/24 del totale (uguale a 1/12 della quota del 50%) in favore di: - - Controparte_2 CP_3
1/48 del totale (uguale ad 1/24 della quota del 50%) in favore di: - -
[...] Controparte_4
1/16 del totale (uguale a 1/8 della quota del 50%) in favore di - - Controparte_5 CP_6
E questo anche nella ipotesi di mancata costituzione in giudizio di alcuni coeredi. b) Controparte_7
Respingere la richiesta di condanna alle spese in favore di dei Sig.ri Parte_1 CP_2
, , , , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 stante la loro partecipazione alla mediazione del 2017, e non essendo stati convocati per quella indicata del 2022. c) Rigettare le richieste formulate da perché tardive e infondate in CP_1 diritto, non essendo i buoni postali compresi in un attivo ereditario ed essendo gli stessi pagabili “a vista” anche ad un solo richiedente. d) Accogliere le domande della ricorrente per la quale si dichiara remissiva. e) Vittoria di spese e competenze del presente giudizio a carico di , che si è CP_1 illegittimamente opposta alla liquidazione di titoli pagabili a vista e che si è sempre opposta ad una soluzione stragiudiziale”.
Il convenuto ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, contrariis Controparte_8 reiectis: - In via principale: accogliere la domanda attorea nei confronti della quale parte convenuta si dichiara remissiva, dichiarando compensate le spese di lite tra le parti posta la non contestazione della domanda stessa da parte del Sig. ; - In via riconvenzionale: accertare e dichiarare Controparte_8 che la quota di spettanza di parte convenuta per il restante 50% dei buoni postali fruttiferi Cassa
Depositi e Prestiti recanti la clausola CPFR, emessi da in data 06.02.2023 e Controparte_1 cointestati ai defunti e per un valore totale di €uro 14.000,00 (n. 6 Persona_3 Persona_1 buoni da €uro 1.000,00: n. 00000187595800441, n. 00000187595800418, n. 00000187596300419, n.
00000187596200442, n. 00000187596100465 e n. 3 buoni da €uro 2.500,00: n. 00000138065900570,
n. 00000138065700523, n. 00000138065800550 e n. 1 buono da €uro 500,00 n. 00000170285700333)
è pari ad 1/12, e per l'effetto, ordinare a , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Viale Europa n. 190 – 00144 Roma (RM), P. Iva , l'immediata P.IV_2 liquidazione in favore del Sig. della suddetta quota, pari ad €uro 583,33, oltre Controparte_8
pagina 4 di 9 interessi maturati e maturandi sino al giorno della effettiva liquidazione in favore del medesimo;
- Con vittoria di spese e compensi professionali a carico di ”. Controparte_1
ha precisato le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Arezzo, adito, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale e nel merito rigettare ogni pretesa avanzata nei confronti di in quanto assolutamente infondata in fatto e in Controparte_1 diritto. Con vittoria di spese e onorari”.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_9 CP_10
e i quali, nonostante la regolare notifica del ricorso CP_11 Controparte_12 CP_13 nei loro confronti, non si sono costituiti.
Nel merito, le domande di parte attrice e quelle formulate in via riconvenzionale dai convenuti eredi di volte ad ottenere la liquidazione delle rispettive quote dei buoni da parte di Persona_1 [...]
sono fondate e, come tali, devono essere accolte. Controparte_1
I buoni postali fruttiferi, con facoltà di pari rimborso, sono titoli di legittimazione, che incorporano il diritto di credito ad ottenere, alle date previste, il rimborso del valore prestabilito del titolo in favore di tutti i cointestatari possessori del titolo, in via solidale tra loro;
pertanto, salvo eventuali deroghe previste dalla normativa specifica di settore, ai sensi dell'art. 1292 c.c. ciascuno degli intestatari, in quanto creditore del valore del titolo, ha diritto ad ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione, e l'adempimento conseguito per intero da uno solo dei creditori libera comunque il debitore, in questo caso verso tutti gli altri creditori cointestatari. Inoltre, salvo patto contrario, ai Controparte_1 sensi dell'art. 1295 c.c. l'obbligazione si divide tra gli eredi dei creditori in solido in proporzione alle loro quote.
Quanto ad eventuali deroghe al regime generale previste dalla disciplina speciale dei buoni fruttiferi postali occorre esaminare il D.P.R. n. 156 del 1973 e il D.P.R. n. 256 del 1989.
Con riguardo al diritto di rimborso dei buoni postali fruttiferi il D.P.R. n. 156 del 1973 al Capo VI agli artt. 171 e 178 stabilisce solamente che i buoni postali fruttiferi sono rimborsabili a vista;
pertanto deve ritenersi che, per quanto riguarda la disciplina dell'obbligo di rimborso in favore dei cointestatari del buono sia nel caso in cui tutti i cointestatari siano viventi sia nel caso in cui alcuni di essi o tutti siano deceduti, il suddetto testo legislativo non abbia introdotto alcuna modifica alla disciplina generale sopra vista, da intendersi quindi pienamente applicabile.
Nel D.P.R. n. 256 del 1989 al Titolo VI (contenente la disciplina dei buoni postali fruttiferi) l'art. 208 ribadisce quanto previsto nel suddetto Testo Unico D.P.R. n. 156 del 1973, cioè che i buoni postali fruttiferi sono rimborsabili a vista;
pertanto anche con riguardo alla disciplina introdotta dal D.P.R. n. 256 del 1989 non emerge alcuna modifica alla disciplina generale.
L'art. 203, sempre incluso nel Titolo VI, stabilisce però che "le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio pagina 5 di 9 dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente Titolo VI" e, tra le norme inserite nel Titolo V, relativo al servizio dei libretti di risparmio postali, l'art. 187 stabilisce che "il rimborso a saldo del credito del libretto ... cointestato anche con la clausola delle pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto";
Il suddetto art. 187 D.P.R. n. 256 del 1989 con riguardo ai libretti di risparmio postale prevede quindi che, nel caso di cointestazione del libretto anche con la clausola della pari facoltà di rimborso, quando subentri il decesso di uno dei cointestatari, la suddetta clausola perda efficacia ed il rimborso dell'intero importo, portato dal libretto, debba essere chiesto e possa essere ottenuto solo con richiesta congiunta di tutti gli aventi diritto, vale a dire dei cointestatari ancora in vita e di tutti gli eredi del cointestatario deceduto, oppure – se tutti i cointestatari sono defunti – di tutti gli eredi di ciascuno di essi.
La disposizione del suddetto art. 187 D.P.R. n. 256 del 1989 non può però ritenersi applicabile anche ai buoni postali fruttiferi in forza del rinvio contenuto nell'art. 203, in quanto è carente il presupposto previsto dall'art. 203 cit. per l'applicazione ai buoni fruttiferi della disciplina dei libretti e cioè che per i buoni non sia già prevista una disciplina differente;
nella fattispecie in esame, come già esposto, per i buoni postali fruttiferi risulta, invece, applicabile, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 171 e 178 D.P.R. n. 156 del 1973 e 208 D.P.R. n. 256 del 1989, la disciplina generale, sopra riportata, e quindi non può ritenersi applicabile la disciplina speciale (che deroga alla disciplina generale), prevista per una fattispecie differente (cioè per i libretti di risparmio), solo in virtù del rinvio non certo esplicito contenuto nell'art. 203, che, essendo norma derogatoria al principio generale previsto per tutti i crediti solidali, non può che essere di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 preleggi.
Da ultimo anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24639/21 ha statuito che “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario UP è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, del d.P.R.1 giugno
1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina”.
All'esito della ricostruzione del quadro normativo vigente nei termini appena indicati si evince che ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso debba applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell'art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989. In applicazione della suddetta normativa, il rimborso dei buoni in contestazione non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario dei titoli, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo dei buoni, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell'ipotesi di decesso di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto. pagina 6 di 9 In secondo luogo, va rilevato che la Corte di Cassazione ha altresì affermato che in caso di cointestazione con clausola "pari facoltà di rimborso", e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “"si divide fra gli eredi in proporzione delle quote" (art.
1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario UP (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario UP è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario UP in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto. Si è da più parti rilevato, infatti, che, ai fini dell'imposta di successione, i buoni risultano equiparati ai titoli di stato, che come tali non rientrano nell'attivo ereditario (cfr. D.Lgs. n. 346 del
1990, art. 12, lett. i). Con la conseguenza - pure si sottolinea - che non v'e' nessun obbligo da parte del contribuente di denunziare i buoni nella dichiarazione di successione. Non è superfluo osservare che in tal senso si è pronunciata la stessa amministrazione delle finanze (v. la Risoluzione 13 luglio 1999, n.
115 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV), sintetizzando così il proprio convincimento:
"I suddetti buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto esclusi dall'attivo ereditario. L'erede è comunque obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero così come previsto dal T.U. n. 346 del 1990, art. 28, comma 7,". Ne discende che non può CP_1 rifiutare il rimborso del buono, sotto l'aspetto considerato, non essendo tenuto ad alcun divieto di esecuzione della prestazione, che viceversa non può legittimamente rifiutare (cfr. Cass. 10.02.2022, n.
4280). Ne deriva che con riferimento ai buoni fruttiferi postali dotati della clausola di pari facoltà di rimborso, non avrebbe dovuto rifiutare il pagamento pro quota richiesto da ciascun Controparte_1 coerede, pur in assenza di quietanza di tutti gli eredi.
Nel caso di specie parte attrice e i convenuti che hanno a loro volta proposto domanda riconvenzionale nei confronti di hanno chiesto il pagamento degli importi corrispondenti alla quota Controparte_1 di rispettiva spettanza, sul valore complessivo dei buoni postali fruttiferi cointestati a persone entrambe decedute. La quantificazione della pretesa di pagamento è stata, peraltro, operata secondo un calcolo non oggetto di specifica contestazione, ed è da ritenersi, pertanto, pacifica. Deve altresì darsi atto che essi hanno documentato la loro qualità di eredi degli intestatari e che peraltro alcuna contestazione al riguardo è stata sollevata da . CP_1
Quanto al valore dei buoni postali fruttiferi, va rilevato che parte ricorrente ha prodotto (doc. 4) copia dei buoni postali fruttiferi cointestati ad ed Pertanto, risulta Persona_2 Persona_1 provato che trattasi di sei buoni del valore di € 1.000,00, tre da € 2.500,00, e uno da € 500,00, per un totale di € 14.000,00.
Ciò posto, passando alla liquidazione del valore delle quote spettanti a ciascuno degli aventi diritto costituiti, va anzitutto rilevato che – come da testamento olografo pubblicato il 5.12.2014 – unica erede di risulta essere cui spetta pertanto 1/2 del valore complessivo Persona_2 Parte_1 dei buoni (l'intero valore originariamente spettante al proprio de cuius) oltre interessi sino al saldo.
Per quanto riguarda gli eredi della cointestataria operando la divisione per stirpi e poi Persona_1 quella per capi, si ottiene che ad e spetta, per ciascuno, la quota di 1/16 CP_6 Controparte_7
pagina 7 di 9 del valore totale dei buoni (1/8 del 50% del valore totale dei buoni originariamente spettante ad Per_1
. Ad e spetta, per ciascuno, la quota di 1/24
[...] Controparte_8 Controparte_3 Controparte_2 del valore totale dei buoni (1/12 del 50% di . Infine, a e Persona_1 Controparte_4 CP_5 deve essere riconosciuta, per ciascuno, la quota di 1/48 del valore totale di buoni (1/24 del
[...]
50% della de cuius). Il tutto oltre interessi sino al saldo.
In base al principio della soccombenza deve essere condannata alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'attrice e dei convenuti che costituendosi hanno proposto domanda riconvenzionale.
Alla liquidazione si provvede sulla base del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (scaglione € 5.201,00 – 26.000,00 per l'attrice; scaglione fino a € 1.100,00 per il convenuto scaglione € 1.101,00 – Controparte_8
5.200,00 per gli altri coeredi convenuti costituitisi congiuntamente;
parametri medi per le fasi di studio, introduttiva;
riduzione del 50 % per fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- condanna a liquidare in favore di la quota del 50% dei buoni Controparte_1 Parte_1 postali fruttiferi emessi da in data 06.02.2003 e cointestati al defunto Controparte_1 Per_2
e alla defunta per un valore complessivo di €14.000,00 indicati in narrativa,
[...] Persona_1 oltre interessi sino al saldo;
- condanna a liquidare in favore di e la quota di 1/16 Controparte_1 CP_6 Controparte_7 ciascuno dei buoni postali fruttiferi emessi da in data 06.02.2003 e cointestati al Controparte_1 defunto e alla defunta per un valore complessivo di €14.000,00 Persona_2 Persona_1 indicati in narrativa, oltre interessi sino al saldo;
- condanna a liquidare in favore di e Controparte_1 Controparte_8 Controparte_3 CP_2 la quota di 1/24 ciascuno dei buoni postali fruttiferi emessi da in data
[...] Controparte_1
06.02.2003 e cointestati al defunto e alla defunta per un valore Persona_2 Persona_1 complessivo di €14.000,00 indicati in narrativa, oltre interessi sino al saldo;
- condanna a liquidare in favore di e la quota Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 di 1/48 ciascuno dei buoni postali fruttiferi emessi da in data 06.02.2003 e Controparte_1 cointestati al defunto e alla defunta per un valore complessivo di Persona_2 Persona_1
€14.000,00 indicati in narrativa, oltre interessi sino al saldo;
pagina 8 di 9 - condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 3.387,00 per compensi ed € 145,50 per spese oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Controparte_2 [...]
e che si liquidano in CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 complessivi € 1.702,00 per compensi ed € 125,00 per spese oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si Controparte_1 Controparte_8 liquidano in € 462,00 per compensi ed € 43,00 per spese oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 13/03/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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