Ordinanza collegiale 21 aprile 2023
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 09/06/2025, n. 11125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11125 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11125/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05038/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5038 del 2023, proposto da
IA FL Massa, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Petitto ed Alessandra Podio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale de Vergottini – associazione professionale in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previo assenso di idonee misure cautelari:
- del Decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 13 del 17.01.2023 con cui è stato stabilito che “l'Istituto dell'astensione obbligatoria per maternità […] risulta assolutamente incompatibile con la frequenza delle attività formative dell'8° corso-concorso di formazione dirigenziale” , nonché, per quanto occorrer possa, di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e/o connesso, ancorché non cognito alla ricorrente, e, in particolare:
- del decreto del presidente della SNA n. 11/2023 del 16.01.2023 (“8° corso-concorso di formazione per dirigenti pubblici – Norme relative agli allievi)”, nella parte in cui prevede che le assenze, anche se giustificate e debitamente motivate sono consentite sino a un massimo del 10% dell'intero corso-concorso, comportando l'esclusione qualora superino cumulativamente detto limite (art. 5, comma 5);
- della nota del Segretario Generale della SNA prot. SNA-0001563-P-17.02.2023 con cui si è riscontrata la nota della dott.ssa Massa del 13.02.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
Vista la dichiarazione dell’Avvocato Marco Petitto, con la quale si dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente, ammessa allo “8° corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti”, articolato in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell’Amministrazione, anche attraverso l’utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione, a seguito di superamento del relativo concorso, trovandosi in stato di gravidanza, col periodo di astensione obbligatoria per maternità coincidente, in parte, con il periodo di frequenza del corso relativo alla formazione specialistica, con il ricorso in epigrafe ha impugnato i decreti della SNA, con cui si è stabilito, da una parte, che “l'Istituto dell'astensione obbligatoria per maternità […] risulta assolutamente incompatibile con la frequenza delle attività formative dell'8° corso-concorso di formazione dirigenziale” , per cui si è consentita l’ammissione di chi rientrasse nell’ipotesi di astensione obbligatoria alla frequenza delle attività formative del 9° corso-concorso e, dall’altra, che le assenze, anche se giustificate e debitamente motivate, sono consentite sino a un massimo del 10% dell'intero corso-concorso, comportando l'esclusione qualora superino cumulativamente detto limite, nonché la nota del Segretario generale della Scuola che, riscontrando quella della stessa ricorrente, ha rigettato le sue richieste alternative (frequenza corso fase specialistica durante il periodo di astensione obbligatoria, eventualmente a domicilio, o in presenza, occorrendo previa presentazione di certificazione medica, o infine previsione di corso di recupero apposito);
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate;
- con atto sottoscritto dall’Avvocato Marco Petitto depositato in giudizio l’1 aprile 2025, si è rappresentato che la Scuola ha nelle more del giudizio congelato la posizione della ricorrente durante il periodo di astensione obbligatoria, “con svolgimento del tirocinio alla cessazione” dello stesso, consentendole dunque di completare la frequenza dell’8° corso-concorso dopo tale periodo, quindi l’ha ammessa all’esame finale, superato il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2024, sono state rideterminate le posizioni della graduatoria approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2024 e, all’esito, la ricorrente ha preso servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assumendo la qualifica dirigenziale in data 9 luglio 2024, e si è concluso nel senso dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendosi tuttavia per la refusione delle spese di giudizio;
- le Amministrazioni, con atto depositato in giudizio il 30 aprile 2025, hanno aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere presentata dalla ricorrente, chiedendo però la compensazione delle spese di giudizio;
- alla pubblica udienza del 3 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- in effetti, avendo la ricorrente, pendente il giudizio, ricevuto in via amministrativa piena soddisfazione della pretesa fatta valere col ricorso in epigrafe, debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. (in base al quale « Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere» );
- che, tuttavia, le spese di giudizio debbano compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto della complessità e peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO