TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17070 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. EP Di SA Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. DO LA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 11797/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n.121, presso lo studio degli avv.ti Massimo
ON ed RO TI, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
E
Controparte_1
Controparte_2 in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Roberto
GO e DE GO (Foro di Brescia) e con essi elettivamente domiciliate in Roma, via Gregorio VII n.368, presso lo studio dell'avv. Roberto Sarra, in virtù delle procure allegate telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 11 giugno 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' (già e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 [...] chiedendo: CP_2
-di accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni di cui ai documenti 14 e 16, o, in subordine, la nullità delle clausole delle predette fideiussioni riproduttive dello schema ABI, art. 2,
6 e 8 rilasciate da essa attrice con lettera del 20.04.2006 e lettera del 02.07.2008 in favore di
[...]
a garanzia delle obbligazioni assunte dall' e per CP_3 Controparte_4
l'effetto di dichiarare l'inefficacia delle medesime fideiussioni per intervenuta liberazione del fideiussore anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.;
-di dichiarare l'inefficacia e/o l'annullabilità delle medesime fideiussioni per intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1956 c.c. e per le altre ragioni dedotte o che risulteranno di legge;
-di dichiarare l'intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c. per tutte le ragioni indicate;
di accertare che il creditore ha agito con dolo o, comunque, contrariamente a buona fede, non agendo tempestivamente a tutela del proprio credito e dei propri interessi, nonché concedendo abusivamente ulteriore credito nei confronti della debitrice principale fallita e non attivandosi per il recupero dei beni concessi in leasing ai fini dell'abbattimento del debito residuo, nonché per tutti gli ulteriori motivi indicati e, per l'effetto, di dichiarare che nulla è dovuto da essa attrice in relazione alle fideiussioni di cui in narrativa.
L e la si costituivano in giudizio e, come ribadito nella Controparte_1 Controparte_2 prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., eccepivano: -in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Brescia, essendo competente in via esclusiva;
-in via preliminare, il giudicato costituito dal “decreto ingiuntivo n. 43/2015 emesso dal
Tribunale di Brescia in data 5.01.2015 nell'ambito del procedimento R.G. n.23163/2014 e dalla sentenza n. 7240/2021 ord. emessa dal Tribunale di Roma in data 27.04.2021, pubblicata in data
28.04.2021, nell'ambito del procedimento R.G. n. 25541/2019”, con conseguente rigetto di ogni avversa domanda.
Chiedevano, nel merito, in via subordinata, di rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Oggetto del procedimento sono le fideiussioni specifiche rilasciate da il 20.4.2026 Parte_1 ed il 25 giugno 2008 a garanzia delle obbligazioni di due contratti di leasing stipulati dall'
[...] con l'allora (ora aventi Controparte_4 Controparte_3 Controparte_1 rispettivamente ad oggetto unità immobiliare sita a Capena ed unità immobiliare sita in via Salaria;
in relazione a detto ultimo contratto di leasing, a seguito di vari passaggi, la si CP_2 rendeva cessionaria del relativo credito.
In particolare, la parte attrice contesta la nullità assoluta, o in subordine relativa, delle fideiussioni specifiche da essa rilasciate per violazione della normativa antitrust, ovvero la loro attuale inefficacia ex artt.1956 e 1957 c.c. e la non debenza dei crediti ancora sussistenti in relazione ai suddetti contratti di leasing.
Questione preliminare ed assorbente è l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Brescia in virtù delle clausole contenute all'art.15 delle singole fideiussioni, articoli specificatamente approvati, in cui era stato previsto il foro esclusivo di Brescia.
Il Tribunale, considerato che la parte attrice ha rilasciato le fideiussioni non in qualità di consumatore, ritiene valide le suddette clausole di deroga della competenza in favore del Foro di
Brescia e, considerato che la domanda principale riguarda la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust di competenza funzionale della Sezione Imprese, ritiene l'incompetenza del Tribunale di Roma, Sezione Imprese, in favore del Tribunale di Milano Sezione Imprese.
Circa la qualità di non consumatore della parte attrice al momento del rilascio della fideiussione, il Tribunale valorizza la circostanza che la parte attrice era socia della società garantita per una quota del 2%, quota acquisita quale “gratifica” essendo dipendente da molti anni per le aziende del gruppo CP_4
Sul punto, va precisato che seppur la quota minima di partecipazione non attribuisse alla parte particolari poteri di gestione, la fideiussione era stata richiesta alla stessa proprio in quanto socia dell'impresa debitrice principale e che essa l'aveva rilasciata avendone interesse in tale veste e non per motivi estranei alla sua attività.
Pertanto, a prescindere delle problematiche inerenti all'applicabilità dell'accertamento della
Banca d'Italia alle fideiussioni specifiche ed inerenti alla sussistenza di un giudicato, trattandosi di azione connessa a crediti che erano stati già oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui procedimento, dopo essere stato interrotto, si era estinto con successiva dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo inizialmente opposto, si ritiene fondata ed assorbente l'eccezione di incompetenza suddetta.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, il Tribunale dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma, Sezione Imprese in favore del Tribunale di Milano, Sezione Imprese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 (e successive integrazioni) in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma, Sezione Imprese, in favore del Tribunale di
Milano, Sezione Imprese;
condanna alla rifusione, in solido, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_5
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 9.000,00 per compensi, oltre il
[...] rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 04.12.2025 Il Presidente
EP Di SA
Il Giudice est.
DO LA