Ordinanza cautelare 6 aprile 2018
Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/06/2022, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01097/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2018, proposto da
RG OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, n. 56;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazzetta Montale, n. 2;
nei confronti
D’ UR GI e EL EA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria del 21/12/2017 denominata “Comune di Taranto - Concorso Agente Polizia Locale - Prova Preselettiva - Esito Nominativo”, per mezzo della quale la Commissione giudicatrice, sulla scorta dei nuovi criteri di ammissione di cui al verbale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 23.11.2017, ha assegnato al ricorrente il punteggio di 15,01 collocandolo, per l'effetto, al 198° posto, con punteggio inferiore a 18/30 ritenuto non utile ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali;
della D.D. n. 103 del 15.02.2018, per mezzo della quale la Direzione RR.UU. del Comune di Taranto ha approvato graduatoria del 21/12/2017 contenente l'indicazione degli ammessi alle successive fasi concorsuali;
- nonché del provvedimento, ivi contenuto, di rigetto dei reclami presentati ai sensi dell'art. 6, co. 8, del “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali pubbliche - disciplina delle preselezioni”;
NONCHÉ, OVE OCCORRA,
- della comunicazione della Commissione giudicatrice (i cui estremi sono sconosciuti) di cui si è data nota tra le “news” del sito istituzionale dell’Ente in data 23.11.2017, per mezzo del quale la predetta Commissione, in relazione alla fase preselettiva, “ ha stabilito di attribuire un punteggio pari a +1 per ogni risposta esatta; 0 per risposta non data; -0,33 per risposta sbagliata o multiple”, nonché di ammettere “alla fase concorsuale successiva i candidati utilmente collocati nella graduatoria della preselezione in numero pari a 200 volte il numero dei posti messi a concorso, nonché i candidati classificati ex - aequo all’ultimo posto utile che abbiano conseguito un punteggio minimo di 18/30 ”;
- del “ Disciplinare per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali pubbliche - disciplina delle preselezioni ” nella parte in cui, all’art. 7, co. 4, ultimo capoverso, prevede che la Commissione esaminatrice “ stabilisce il criterio di valutazione per ogni domanda del quiz ”, ove inteso nel senso di assegnare alla Commissione esaminatrice il potere di introdurre ex novo punteggi non preventivamente previsti dal bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to G. Misserini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente - collocatosi al 198° posto, con 15,01 punti (punteggio inferiore a 18/30 ritenuto non utile ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali), della prova preselettiva relativa alla procedura di reclutamento “per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti, nel profilo professionale di Agente di polizia locale, categoria C”, indetta dal Comune di Taranto per mezzo di Avviso Pubblico del 16.08.2016 - impugna la graduatoria del 21/12/2017 della prova preselettiva, la D.D. n. 103 del 15.02.2018, per mezzo della quale la Direzione RR.UU. del Comune di Taranto ha approvato la predetta graduatoria del 21/12/2017 contenente l'indicazione degli ammessi alle successive fasi concorsuali, nonché il provvedimento, ivi contenuto, di rigetto dei reclami presentati ai sensi dell'art. 6, co. 8, del “ Disciplinare per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali pubbliche - disciplina delle preselezioni ”, nonché, ove occorra, la comunicazione della Commissione giudicatrice di cui si è data nota tra le “news” del sito istituzionale dell’Ente in data 23.11.2017, per mezzo del quale la predetta Commissione, in relazione alla fase preselettiva, “ ha stabilito di attribuire un punteggio pari a +1 per ogni risposta esatta; 0 per risposta non data; -0,33 per risposta sbagliata o multiple”, nonché di ammettere “alla fase concorsuale successiva i candidati utilmente collocati nella graduatoria della preselezione in numero pari a 200 volte il numero dei posti messi a concorso, nonché i candidati classificati ex - aequo all’ultimo posto utile che abbiano conseguito un punteggio minimo di 18/30 ”, il “ Disciplinare per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali pubbliche - disciplina delle preselezioni ” nella parte in cui, all’art. 7, co. 4, ultimo capoverso, prevede che la Commissione esaminatrice “ stabilisce il criterio di valutazione per ogni domanda del quiz ” ove inteso nel senso di assegnare alla Commissione esaminatrice il potere di introdurre ex novo punteggi non preventivamente previsti dal bando di concorso e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETEMRINATO DI N. 2 POSTI, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DEL DISCIPLINAE PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE – DISCIPLINA DELLE PRESELEZIONI. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SVIAMENTO DEL POTERE PUBBLICO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL’AGERE AMMINISTRATIVO.
Il 30/03/2018, si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, depositando un atto di costituzione, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità e/o l’infondatezza del presente ricorso e della relativa istanza cautelare e, per l’effetto, di rigettarlo.
Ad esito della Camera di Consiglio del 05/04/2018, con ordinanza cautelare n. 173 del 06/04/2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuta, allo stato e nei limiti della cognizione propri della presente fase, non accoglibile la spiegata istanza cautelare considerato che il Disciplinare della procedura selettiva, all’art. 7 comma 4, prevede espressamente che la Commissione possa stabilire “il criterio di valutazione per ogni domanda del quiz,” previsione da intendersi, a parere del Collegio, nel senso di attribuire alla Commissione medesima il potere di introdurre punteggi specifici alle diverse tipologie di risposte - corretta, errata, omessa - fornite dai concorrenti alle domande del quiz di preselezione; ritenute, altresì, non condivisibili le altre censure formulate dal ricorrente considerato che, secondo la condivisibile giurisprudenza, rientra comunque nella discrezionalità della Commissione di concorso – anche in assenza di una specifica previsione della relativa facoltà da parte della lex specialis – di stabile un punteggio minimo di idoneità anche con riguardo alle prove preselettive (cfr. Consiglio di Stato, sez V, 8/11/2005 n° 5346).
Ritenuti sussistenti i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase cautelare ”.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 2306 del 25/05/2018, ha accolto l’appello cautelare avverso la predetta ordinanza cautelare n. 173 del 06/04/2018 di questa Sezione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado ai fini dell’ammissione con riserva dell’appellante al concorso, con la seguente motivazione: “ Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che l’appello cautelare appare sostenuto da sufficienti elementi di fumus boni iuris, specie con riguardo alla previsione, inserita con la nota apposta nelle news del 23 novembre 2017, di ammissione alla selezione dei soli candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di 18/30, non contemplata dall’avviso pubblico e neppure dal disciplinare per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici, ed idonea a restringere significativamente la platea degli ammessi al concorso (rispetto al criterio che fa riferimento ai candidati collocati nella graduatoria della preselezione in numero pari a 100 volte il numero di posti messi a concorso) ”.
Il 06/04/2022, il difensore di parte ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale, premettendo che “ parte ricorrente non ha superato le successive fasi concorsuali; - che, pertanto, l’odierno ricorrente non ha più interesse alla decisione del proposto ricorso ”, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso, insistendo per la compensazione delle spese legali.
Il 09/05/2022, il Comune di Taranto ha depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione senza discussione, nella quale “ preso atto della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite formulata dalla ricorrente ”, ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione.
Il 10/05/2022, anche il ricorrente ha depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione della causa, nella quale ha chiesto di disporre “ il passaggio in decisione della causa, la cui discussione è fissata per l’11.05.2022, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ”.
Nella pubblica udienza dell’11/05/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, infatti, il Tribunale che il difensore di parte ricorrente, il 06/04/2022, ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, nella quale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse del suo cliente al ricorso (non avendo il predetto superato le successive prove della procedura concorsuale in questione), insistendo per la compensazione delle spese legali, e che ha ribadito tale richiesta nella richiesta di passaggio in decisione della causa depositata in giudizio il 10/05/2022.
Osserva, altresì, il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono, con ogni evidenza nel caso di specie, i presupposti di legge (anche considerato l’esito della causa) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO