Articolo 816 sexies del Codice di procedura civile
Articolo 714Articolo 716
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2 marzo 2006
Art. 816-sexies.
(( (Morte, estinzione o perdita di capacita' della parte).)) ((Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacita' legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.

Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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