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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5216/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fausto Paolo Bajardo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nato a [...] in data [...] cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fausto Paolo Bajardo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cavallasca (CO) in data 31.5.2008
(anno 2008 atto n.2 reg. parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 13 giugno 2022 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 21 giugno 2022 n.cron 11171/2022- rg.14146/2022
con i seguenti figli: nata Rho in data 11 settembre 2010, cittadina italiana Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Parte_2
collocamento paritario presso i genitori secondo quanto di seguito concordato:
-Nei giorni infrasettimanali, al termine delle lezioni scolastiche, rientrerà presso l'abitazione del Pt_2
padre sita in Rho Via Zara n.21 ed ivi soggiornerà, essendo tale abitazione più vicina alla scuola, ai centri sportivi praticati dalla minore ed alle abitazioni dei suoi amici ed essendo meglio collegata con i mezzi pubblici che consentono alla minore di rientrare a casa in autonomia ( attualmente Pt_2
frequenta la classe prima superiore del liceo scientifico Liceo G. Falcone e P. Borsellino di ARESE)
-nei giorni di lunedì e mercoledì di ogni settimana pernotterà presso l'abitazione del padre sita Pt_2
in Rho, Via Zara n.21;
-nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, si trasferirà presso l'abitazione della madre Pt_2
sita in Castellanza, Via Petrarca n.5 a partire dalle ore 18,00 quando la madre la preleverà dall'abitazione del padre e la terrà con sè sino al mattino successivo riaccompagnandola a scuola;
- i genitori terranno con sè la figlia minore a fine settimana alternati, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche (la madre dalle ore 18,00 del venerdì) sino al lunedì mattina quando provvederanno a riaccompagnare la figlia a scuola;
- Ciascun genitore trascorrerà con un periodo di complessive quattro settimane di vacanza Pt_2 nell'arco dell'anno, di cui almeno due nel periodo estivo, da concordarsi entro il giorno 31/05 di ciascun anno;
- Nel periodo di vacanze scolastiche natalizie di ciascun anno trascorrerà, secondo il metodo Pt_2 dell'alternanza, le vacanze con un genitore dal giorno 25/12 al giorno 31/12 e con l'altro nel periodo dal 31/12 alla fine delle vacanze scolastiche, a cominciare dalla madre;
pagina 2 di 6 - trascorrerà le vacanze scolastiche pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
Pt_2
- nei ponti scolastici e nel rispetto delle alternanze dei fine settimana, trascorrerà la vacanza con Pt_2
il genitore che ha con sé la figlia nel fine settimana di riferimento.
I genitori potranno di comune intesa variare le sopra indicate modalità di affidamento della figlia minore.
2) Il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo CP_1 Parte_1 concorso nel mantenimento della figlia , l'importo di euro 500,00=, da rivalutarsi annualmente Pt_2
secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio di ogni anno e contribuirà in ragione del 70%, delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare e che di seguito si ritrascrivono:
Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale. Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi pagina 3 di 6 studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3) Con verbale di separazione (art. VII) coniugi si sono dati reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti ed hanno rinunciato reciprocamente all'assegno di mantenimento, dando altresì atto che, in corso di procedura, il SI. ha versato alla signora CP_1 Parte_1
la somma di euro 50.000,00= (euro cinquantamila/00) a titolo di solidarietà familiare per consentire alla stessa di acquistare l'appartamento ove attualmente risiede in Castellanza, Via F.Petrarca n.5.
In sede questa sede i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e ribadiscono la rinuncia reciproca all'assegno di mantenimento.
Fermo quanto sopra il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , previa CP_1 Parte_1
dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 20.000,00= (euro ventimila/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente avente Iban [...] entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza relativa al presente procedimento;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, della SI.ra ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa della Parte_1
stessa, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 6 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Cavallasca tra e;
Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Fermo della Battaglia-Cavallasca perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rho dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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