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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/07/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 398/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPEZIALE GIULIO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. VERONICA CAMERO;
ricorrente; contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARI' CHIARA, CP_1 C.F._2
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 24.6.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 3 CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“CONCLUSIONI
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NO (SO) in data
12.09.2020, tra i sigg.ri e trascritto nei registri del Comune di Parte_1 CP_1
NO (SO) Atto n. 1 Parte II, Serie A – anno 2020, ordinando al competente ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 10 L. 01.12.1970 n. 898, alle seguenti
CONDIZIONI
- Nulla reciprocamente a pretendere tra i coniugi, a qualsiasi titolo;
- Con vittoria delle spese di lite o compensazione delle stesse in caso di adesione alla domanda.”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“CONCLUSIONI
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e CP_1
a NO (SO) in data 12.09.2020, trascritto nei registri del Comune di NO Parte_1
(SO) Atto n. 1 Parte II, Serie A – anno 2020, ordinando al competente ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 10 L. 01.12.1970 n. 898, alle seguenti
CONDIZIONI
- nulla reciprocamente a pretendere tra i coniugi, a qualsiasi titolo;
- spese di lite compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.03.2025, ha adito questo Tribunale affinché Parte_1 venga pronunciata, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 12.09.2020 a NO con CP_1
A tale scopo ha esposto:
- di non avere avuto figli;
- di essersi consensualmente separata dal coniuge in forza di accordo concluso avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO il 13.05.2024 (cfr. doc. 3, fascicolo parte ricorrente);
- che dalla data di cui sopra non si è più riconciliata con il coniuge e non ha ripreso, neppure momentaneamente, la convivenza coniugale.
Si è costituito in giudizio non contestando le richieste della ricorrente. CP_1
pagina 2 di 3 Comparsi entrambi i coniugi innanzi al Giudice relatore, gli stessi hanno confermato la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altre condizioni, come indicato nel verbale di udienza redatto in data 24.06.2025.
Indi il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione.
La domanda appare meritevole di accoglimento, in quanto risulta trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2 della Legge n. 898/1970 e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in assenza di condizioni economiche, come indicato dalle parti concordemente nel verbale di udienza redatto in data 18/01/2023, da reputarsi conformi al loro interesse.
L'accoglimento rispetto alle domande formulate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 12.09.2020 in
NO tra con atto trascritto nei registri dello Stato Parte_2
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2020, parte II, serie A, numero 1;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORBEGNO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 25/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 398/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPEZIALE GIULIO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. VERONICA CAMERO;
ricorrente; contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARI' CHIARA, CP_1 C.F._2
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 24.6.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 3 CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“CONCLUSIONI
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NO (SO) in data
12.09.2020, tra i sigg.ri e trascritto nei registri del Comune di Parte_1 CP_1
NO (SO) Atto n. 1 Parte II, Serie A – anno 2020, ordinando al competente ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 10 L. 01.12.1970 n. 898, alle seguenti
CONDIZIONI
- Nulla reciprocamente a pretendere tra i coniugi, a qualsiasi titolo;
- Con vittoria delle spese di lite o compensazione delle stesse in caso di adesione alla domanda.”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“CONCLUSIONI
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e CP_1
a NO (SO) in data 12.09.2020, trascritto nei registri del Comune di NO Parte_1
(SO) Atto n. 1 Parte II, Serie A – anno 2020, ordinando al competente ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 10 L. 01.12.1970 n. 898, alle seguenti
CONDIZIONI
- nulla reciprocamente a pretendere tra i coniugi, a qualsiasi titolo;
- spese di lite compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.03.2025, ha adito questo Tribunale affinché Parte_1 venga pronunciata, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 12.09.2020 a NO con CP_1
A tale scopo ha esposto:
- di non avere avuto figli;
- di essersi consensualmente separata dal coniuge in forza di accordo concluso avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO il 13.05.2024 (cfr. doc. 3, fascicolo parte ricorrente);
- che dalla data di cui sopra non si è più riconciliata con il coniuge e non ha ripreso, neppure momentaneamente, la convivenza coniugale.
Si è costituito in giudizio non contestando le richieste della ricorrente. CP_1
pagina 2 di 3 Comparsi entrambi i coniugi innanzi al Giudice relatore, gli stessi hanno confermato la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altre condizioni, come indicato nel verbale di udienza redatto in data 24.06.2025.
Indi il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione.
La domanda appare meritevole di accoglimento, in quanto risulta trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2 della Legge n. 898/1970 e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in assenza di condizioni economiche, come indicato dalle parti concordemente nel verbale di udienza redatto in data 18/01/2023, da reputarsi conformi al loro interesse.
L'accoglimento rispetto alle domande formulate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 12.09.2020 in
NO tra con atto trascritto nei registri dello Stato Parte_2
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2020, parte II, serie A, numero 1;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORBEGNO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 25/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3