Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/04/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 29.4.2025, nella causa civile iscritta al n.4559/21 R.G.
Trib.
TRA
, nella sua qualità di fideiussore della Parte_1 Parte_2
Rappresentata e difesa dall'avv.to Sergio Caporotundo, in virtù di procura alle liti conferita in calce all'atto di citazione, procuratore domiciliatario
-attrice -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Ferrari per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta sottoscritta dalla dott.ssa Sabina Patrignani, in virtù di procura a ministero del Notaio del 2.12.2020 Repertorio n.5129/3495, registrata a Reggio Emilia il Persona_1
17.12.2020 al n.17563 Serie IT , depositata presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia ed ivi iscritta in data 29.12.2020
-convenuta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
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comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente dalla banca CP_1
convenuta), sia i verbali di causa, le note di trattazione scritta e le memorie istruttorie e da ultimo le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze e le note di trattazione scritta in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Il fascicolo veniva assegnato al giudice dott.ssa G. Imperiale.
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa a seguito di udienza cartolare del
20.10.2021 veniva disposta la procedura di mediazione e rinviata la causa per la verifica all'udienza del 2.3.2022. Concessi i termini istruttori ex art.183 comma 6 c.p.c., con ordinanza emessa a seguito di udienza cartolare del 27.5.2022, veniva disposta c.t.u. contabile con il dott. e la causa Persona_2 veniva rinviata all'udienza del 6.10.2022 per il conferimento dell'incarico ed il giuramento. Dopo il conferimento dell'incarico, la causa veniva rinviava per il deposito della consulenza all'udienza del
3.5.2023. Con ordinanza emessa fuori udienza il giudice dott.ssa G. Imperiale formulava un ulteriore quesito da porre al consulente tecnico d'ufficio.
All'udienza cartolare del 3.5.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 18.9.2023, nella quale, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.11.2023, poi rinviata all'udienza del 23.4.2024, con termine alle parti per note conclusive.
Nelle more del giudizio il fascicolo veniva assegnato a questo giudice per l'udienza del 23.4.2024 e rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies all'udienza del
9.12.2024, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 29.4.2025.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
2 DECISIONE
Preliminarmente, sull'eccezione di genericità della domanda sollevata dalla convenuta che CP_2
avrebbe compresso il suo diritto di difesa, osserva il giudice che non vi è alcuna genericità della domanda e alcuna compressione del diritto di difesa della in quanto l'atto di citazione CP_2
contiene i requisiti necessari stabiliti dalla norma per la sua validità e la convenuta ha CP_2
esercitato appieno il suo diritto di difesa come risulta dai suoi scritti difensivi. Ciò comporta il rigetto dell'eccezione.
Nel merito, questo giudice ritiene di condividere le conclusioni alle quali è giunto il c.t.u. dott.
atteso che le stesse appaiono immuni da vizi logici e frutto di una attenta Persona_3 elaborazione dei dati raccolti. Ed invero, nell'elaborato peritale non si riscontrano né errori logici né significativi e grossolani errori giuridici, in cui sia incorso il consulente, il quale, invece, ha esaurientemente risposto ai quesiti formulati dal giudice attraverso un iter logico che, partendo dall'accertamento dei fatti, ha consentito di giungere alle esposte conclusioni.
In particolare il c.t.u. ha rilevato che “……il rapporto di conto corrente è stato analizzato per il periodo che va dall'apertura dello stesso, il 3.2.2016 fino al 30.11.2020.
Al fine di rispondere compiutamente ai quesiti posti dall'Ill.mo sig. Giudice, sono state inserite in un foglio elettronico tutte le movimentazioni contabili relative rapporti di conto corrente annotate sugli estratti conto a far data dall'accensione degli stessi. Terminata tale fase, si è proceduto ad esaminare la correttezza dei conteggi eseguiti dalla l'esattezza, sono state Controparte_3
eliminate tutte le competenze attive e passive rispettivamente accreditate ed addebitate. Riordinato
l'estratto conto per valuta si è proceduto alla determinazione del saldo del rapporto di conto corrente in base ai criteri stabiliti dal quesito che sinteticamente si riportano: - capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi e competenze sino al 30.09.2016 e, successivamente, capitalizzazione annuale;
- o tassi passivi entro ed extra fido pattuiti tenendo conto delle sole variazioni favorevoli per il correntista;
- o tassi attivi contrattualmente convenuti tenendo conto delle sole variazioni favorevoli per il correntista;
riconoscimento delle commissioni di affidamento, con la medesima periodicità di addebito degli interessi, a far data dalla loro pattuizione;
addebito delle spese nella misura pattuita;
adozione della valuta bancaria. A valle dei conteggi, con i criteri innanzi specificati, risulta un saldo finale del conto corrente alla data del 30.11.2020 pari a
17.673,73 a credito del correntista. In merito ai rapporti di conto anticipi si evidenzia che, nel corso del rapporto, la ha addebitato sul conto corrente ordinario gli interessi e competenze CP_2
degli stessi. La stessa metodologia è stata seguita dallo scrivente. Tenendo conto che sul conto anticipi sono state addebitate solo le commissioni sulla disponibilità fondi che sono state correttamente pattuite con il contratto del 18.1.2016, non si è provveduto al ricalcolo dello
3 stesso……….In considerazione delle osservazioni alla 1 stesura della bozza di relazione si è provveduto a rettificare gli interessi calcolati trimestralmente per errore materiale e a rettificare il saldo riconducendo nei limiti del tasso soglia le spese nei due trimestri in cui lo stesso è stato superato;
dall'elaborazione si riscontra in particolare 0,93 cent nel III trimestre 2019 e di 0,54 cent nel IV trimestre 2019…….”. Ha concluso, quindi, che :” A valle dei conteggi, con i criteri innanzi specificati, risulta un saldo finale del conto corrente alla data del 30.11.2020 pari a
17.673,73 a credito del correntista”.
Pertanto, dall'analisi dell'elaborato peritale risulta, almeno fino alla data del 30.11.2020 periodo preso in considerazione dal consulente, che la abbia correttamente eseguito i conteggi CP_2
relativi ai conti (conto corrente e conto anticipi) applicando solo quanto contrattualmente pattuito con il contraente. Tra l'altro dall'estratto conto del 30.11.2020 della Banca Credem risulta un saldo a credito del correntista di €.17.994,04, ora ricalcolato dal consulente in €.17.673,73 sempre a credito del correntista.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda formulata dall'attrice non può essere accolta.
In ragione dei continui mutamenti giurisprudenziali in materia, il giudice ritiene di compensare le spese del giudizio, unitamente a quelle della consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da , nella sua qualità di fideiussore della Parte_4
cessata in data 26.1.2021, nei confronti della in Parte_2 Parte_5
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Rigetta l'eccezione di genericità della domanda sollevata dalla Banca Credem per le ragioni di cui in premessa.
2. Nel merito, rigetta la domanda di nella sua espressa qualità per i motivi Parte_4
di cui in premessa.
3. Spese del giudizio interamente compensate unitamente alle spese della consulenza.
Lecce, 29.4.2025 ore 16.15
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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