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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3085/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/05/2025 da:
TE
con l'avv. CURCI MARIA TERESA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SAN MARCO SARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e TE [...]
, matrimonio contratto il 08/04/1995 e trascritto al n. 36, Parte 2, Serie A, Parte_2
Anno 1995 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare dove meglio credono la propria residenza.
2. La casa familiare sita in Treviso (TV), Via Angelo Marchesan n. 2 verrà assegnata alla
GN , del cui contratto di locazione è l'unica intestataria e dei cui oneri si Parte_2
farà carico in via esclusiva.
3. Si dà atto che i convengono di chiudere il rapporto di conto corrente n. CP_1
000005557385 acceso presso Unicredit Banca S.p.A., tra loro cointestato, provvedendo ad adempiere ai relativi incombenti di rito entro trenta (30) giorni dalla sentenza di omologa degli accordi intervenuti tra i Ricorrenti. I Coniugi convengono, altresì, che il saldo di detto conto corrente, alla data di sua chiusura, venga distribuito, in misura pari al
50% ciascuno, tra i Ricorrenti.
2 4. Il Signor si impegna a corrispondere, in via diretta, un contributo al TE
mantenimento ordinario del figlio nella misura di: Per_1
Euro 600,00 (seicento//00) mensili, senza rivalutazione secondo l'indice ISTAT, fino al
30.06.2025;
Euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT,
a far data dal 01.07.2025, da versarsi direttamente al figlio mediante Parte_3
bonifico bancario sul suo conto corrente, già noto al padre, entro il giorno dieci (10) di ogni mese.
5. Il Signor si farà carico integralmente delle spese straordinarie per il figlio TE
, con espresso richiamo al Protocollo in uso presso questo tribunale. Per_1
6. Il Signor si impegna a versare, entro il giorno dieci (10) di ogni mese, a TE
partire dal mese successivo alla sentenza di omologa degli accordi intervenuti tra i
Ricorrenti, l'assegno di mantenimento in favore della GN nella Parte_2
misura di euro 1.000,00 (mille//00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, e ciò a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che verrà all'uopo comunicato.
7. Si dà atto che quanto all'autovettura FIAT 500, targata EJ626WG, intestata al Signor
d utilizzata, in via esclusiva, dalla GN , i Coniugi convengono TE Parte_2
di trasferire la piena proprietà in favore dell'effettiva utilizzatrice, , Parte_2
provvedendo ad adempiere ai relativi incombenti di rito – presso la competente
Motorizzazione Civile o altra agenzia – entro trenta (30) giorni dalla sentenza di omologa degli accordi intervenuti tra i Ricorrenti, con spese a carico esclusivo del Signor
[...]
A tal fine, i Ricorrenti dichiarano di voler beneficiare della condizione di cui all'art. Pt_1
19 della L. n. 74/1987, in forza della quale “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti
relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
3 del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la
corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
8. Si dà atto che quanto alla società C.F. e P.IVA: con sede CP_2 P.IVA_1
a Treviso, in Strada Vecchia di San Pelajo n. 20, la GN riconosce Parte_2
che il Signor è pieno ed esclusivo proprietario della quota del 50% TE
del capitale sociale di in quanto acquistata con suo denaro personale e, CP_2
dunque, non ricadente in comunione legale ai sensi dell'art. 179, comma primo, lett. f),
c.c.. La GN , pertanto, rinuncia ad ogni pretesa – di qualsiasi natura Parte_2
– su tali quote di partecipazione al capitale sociale di confermando di non CP_2
avere alcuna pretesa.
9. Si dà atto che quanto ai contratti di finanziamento intestati alla GN e Parte_2
di cui ai docc. 13 e 14 dimessi al ricorso, i Ricorrenti convengono che il Signor TE
si accolli i residui debiti derivanti da detti finanziamenti, facendosi carico dei relativi pagamenti.
10. Si dà atto che quanto al rapporto di lavoro in essere tra la GN Parte_2
e la GN , i coniugi convengono che tale rapporto di lavoro resti in capo CP_3
alla GN , la quale si farà carico di tutti gli emolumenti, nonché di ogni altra Parte_2
pretesa di natura retributiva, maturata o maturanda dalla GN , in ragione di tale CP_3
rapporto di lavoro. Il Signor tuttavia, corrisponderà alla GN , TE Parte_2
entro trenta (30) giorni dalla sentenza di omologa degli accordi intervenuti tra i Ricorrenti,
la somma di Euro 4.860,03, ovvero un importo corrispondente a tutto il TFR maturato dalla GN dal 17.03.2014 (inizio del rapporto lavorativo) al 28.02.2025 in CP_3
ragione dell'anzidetto contratto di lavoro. Per effetto del pagamento di detta somma, il
Signor è liberato dalla GN da qualsivoglia TE Parte_2
4 ulteriore pretesa passata, presente e futura connessa al predetto rapporto di lavoro, di cui resterà, quindi, esclusiva responsabile la GN . Costei, inoltre e ad Parte_2
ogni modo, manleva il Signor da ogni pregiudizio che costui abbia a TE
subire in relazione alle pretese vantante dalla GN in ragione del CP_3
predetto rapporto di lavoro.
11. Si dà atto che il Signor si impegna a pagare le spese che la TE
GN dovrà sostenere per le cure dentarie in corso presso lo studio del Dr. Parte_2
Dal Pont Franco, sito a Treviso, in P.zza San Vito n.12, per un importo massimo di Euro
35.000,00 (euro trentacinquemila), accessori di legge compresi. I Coniugi concordano che i costi di tali cure dentarie in favore della GN ed a carico del Signor Parte_2
non potranno in alcun modo superare l'importo di Euro 35.000,00 (euro TE
trentacinquemila), accessori di legge compresi, sicché ogni e qualsivoglia ulteriore spesa dovesse maturare per le ragioni di cui sopra, essa sarà ad esclusivo carico della GN
. I pagamenti verranno effettuati dal Signor al Dr. Dal Pont previa Parte_2 TE
trasmissione della relativa fattura di pagamento.
12. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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