Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00239/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2025, proposto da Francesco Daniele, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Daniele, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) Abruzzo, non costituita in giudizio;
nei confronti
La Lampara snc di ZA BR FE e UR SE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-diniego sull’istanza di accesso ambientale del 25 gennaio 2025, con accertamento del relativo diritto e condanna dell’Amministrazione al rilascio della corrispondente documentazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. Francesco Daniele, residente in [...] Montesilvano, in data 25 gennaio 2025 presentava istanza di accesso ambientale all’ARTA Abruzzo, avente ad oggetto segnalazioni, esposti, rilievi fonometrici, pareri autorizzativi per attività di discoteca all’aperto, sopralluoghi del 2023 e del 2024, nei confronti della discoteca La Lampara, sita in Pescara, in viale della Riviera, 170.
Non ricevendo risposta, l’interessato presentava ricorso, ex art.116 c.p.a., volto all’annullamento del silenzio-diniego formatosi sulla propria domanda, deducendo la violazione degli artt.1, 2, 5 del D.Lgs. n.195 del 2005, della Direttiva 2003/4/CE, del Regolamento 1367/2006/CE, dell’art.6 CEDU.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che l’accesso ambientale viene garantito al cittadino senza bisogno di motivare la relativa richiesta; che in ogni caso il diniego dell’Amministrazione sulla predetta istanza deve riportare le ragioni a supporto dello stesso.
Nella camera di consiglio del 23 maggio 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Non risultando allo stato il riscontro dell’Amministrazione, peraltro non costituita, il ricorso va accolto nei termini di seguito esposti.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che l’ARTA Abruzzo, ove non ha già provveduto, deve fornire risposta alla richiesta de qua, in modo espresso e motivato, ex combinato disposto artt.1, 2, 5 del D.Lgs. n.195 del 2005, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica o comunicazione della presente pronuncia.
Giova precisare sul punto che documentazione può essere fornita all’istante nei limiti in cui la stessa contenga informazioni ambientali e debitamente anonimizzata laddove provenga da soggetti privati, e nel rispetto degli altri limiti di legge (es. previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria procedente in caso di indagini penali).
In sostanza il presente accoglimento riguarda solo l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi in modo espresso.
Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie nei modi e termini di cui in motivazione il ricorso n.131/2025 indicato in epigrafe.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Lomazzi | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO