Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/03/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 2442/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2442/2017, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili ” promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. TRIGNANO MASSIMO, giusta procura ed elezione di domicilio in calce al ricorso;
ricorrente e
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. PANARITI ANNA, giusta procura ed elezione di domicilio in calce alla comparsa;
resistente
nonché
nata a [...] il Scafati il 14/02/1994, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
PANARITI ANNA, giusta procura ed elezione di domicilio in calce alla memoria di intervento;
interventore ex lege nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Con ricorso depositato in data 27/04/2017, ha chiesto al Tribunale Parte_1 di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 16/05/1992 a con (di cui all'atto di CP_1 matrimonio n. 54, parte II, serie A, anno 1992, trascritto nei registri del Comune di Nocera Inferiore), con varie richieste – chiedendo, nello specifico, la conferma delle condizioni di cui alla separazione – e con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, ha formulato avverse richieste accessorie – all'uopo avanzando domanda di aumento del mantenimento per figlie e nonché avanzando, CP_2 R_ altresì, richiesta di assegno divorzile –, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si è, altresì, costituita , figlia delle parti, la quale, deducendo di vivere a Controparte_2
Bassano del Grappa, invece, ha avanzato domanda di mantenimento, iure proprio, per euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciò per effetto di alcune sofferte patologie fisiche.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori.
Alla prima udienza tenutasi davanti al Giudice istruttore, parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e per il prosieguo ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. – le altre parti, pur invitate a concludere sul punto, non hanno dedotto alcunché – ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge.
Con sentenza n. 202/2021 pubblicata il 26/01/2021 il Tribunale ha emesso la pronuncia parziale sullo status e, con ordinanza di rimessione in istruttoria, ha rinviato la causa all'udienza del 16.03.2022.
In sede Istruttoria, le parti depositavano memorie ex art. 183 c.p.c. chiedendo mezzi di prova costituenda.
Il Giudice istruttore, ritenute le prove inammissibili e superflue, a seguito di alcuni rinvii per bonario componimento, ha rinviato la causa all'udienza telematica del 19.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, ove i procuratori delle parti hanno rassegnato le loro conclusioni come da note telematiche ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. In relazione alla pronuncia sullo status divorzile, non andrà disposto alcunché, essendo già stata resa pronuncia sul punto. Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole ed all'assegnazione della casa coniugale.
La casa coniugale resta assegnata a non essendoci tra le parti contesa sul CP_1 punto. A tal fine, infatti, parte resistente, ne ha chiesto la conferma, all'uopo chiedendo confermarsi le statuizioni di cui alla separazione consensuale, laddove parte ricorrente, invece, non ha specificatamente contestato tale domanda processuale, giacché anch'egli ne chiede la conferma, sia nel ricorso introduttivo, sia, altresì, nella memoria integrativa, al netto della residua opposizione delle domande processuali proposte dalla resistente (principalmente di natura economica). D'altronde, allo stato e per quel che emerge dagli atti processuali, (per si veda R_ CP_2 infra) è ritornata a vivere con la madre, salvo una breve parentesi di convivenza con il padre il quale – secondo la prospettazione della – l'avrebbe poi rimandata a vivere con lei. CP_1
Detta circostanza, peraltro, non è stata specificatamente contestata in seguito alle difese della salvo il precisare come contribuisca al mantenimento di entrambe le CP_1 Parte_1 figlie (sul punto, si veda infra).
Pertanto, in ordine al mantenimento delle figlie maggiorenni e non economicamente indipendenti, va considerato come sia stato documentato la circostanza che sia R_ studentessa universitaria e AD, invece, sia in fase di formazione professionale, entrambe, peraltro, affette da problematiche di salute che richiedono controlli periodici. D'altronde, in disparte della residenza fuori sede di (al netto della problematica di CP_2 salute da lei sofferta) è stato documentato – come anche per – l'impegno che ha R_ impiegato nella ricerca di un lavoro, attraverso la frequentazione di corsi e la partecipazione a concorsi, tuttavia, ad oggi, non riuscendo a raggiungere l'indipendenza economica. A tal fine, infatti, la Cassazione Civile, Sez. 1, con la sentenza n. 26875 del 20 settembre 2023 ha confermato tale principio, all'uopo, altresì, precisando come occorra che il figlio “ abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”. D'altronde la Cassazione, con una recente ordinanza (n. 30179/2024) ha altresì precisato come, al concorrere delle condizioni sopra indicate, anche il figlio che risiede fuori sede (e, pertanto, che non abita regolarmente la casa coniugale, come nel caso di ) ha diritto al CP_2 proprio mantenimento, ove maggiorenne ma non autonomo, a nulla rilevando la mera circostanza di non vivere più con i rispettivi genitori, purché ricorrano le seguenti circostanze:
- non sia autonomo;
- ritorni comunque al domicilio coniugale, non avendolo abbandonato in via definitiva.
Sennonché il ricorrente, nel caso di specie, afferma di contribuire, regolarmente, al mantenimento della prole, anche pagando eventuali spese straordinarie per le patologie da costoro sofferte, di fatto confermando la loro attuale e persistente non autonomia sotto il profilo economico, proponendo di continuare a corrispondere loro la somma di euro 200,00 ciascuna, come già avviene.
Pertanto:
- la pacifica convivenza di con la madre;
R_
- l'assenza di indipendenza economica, comprovata dalla prova dei periodici pagamenti del mantenimento ordinario ed anche delle spese straordinarie sostenute (l'università ed i corsi di formazione), per entrambe le figlie;
- la circostanza che faccia ritorno nel domicilio coniugale, comprovando di non CP_2 averlo mai abbandonato, tanto più che, come sopra precisato, costei riceve aiuti dal padre, oltre ad avere serie problematiche di salute, sono tutti fattori che, allo stato, giustificato la conferma del mantenimento a carico del padre, direttamente a e, quanto a alla madre, giacché con lei ancora convivente. CP_2 R_
Infatti, dalla – invero scarna – documentazione reddituale prodotta, non sono emerse circostanze sopravvenute tali da giustificare una modifica dell'importo come revisionato all'epoca della modifica delle condizioni della separazione, avvenuta il 27.01.2015. Pertanto, alla luce delle statuizioni di cui alla separazione consensuale e delle successive modifiche delle condizioni di separazione, si ritiene congruo porre a carico del padre la somma mensile di € 220,00 a titolo di mantenimento in favore di ciascuna (
[...]
e ) da corrispondersi: CP_2 Persona_2
- quanto a direttamente a lei, stante la domanda processuale sul punto articolata CP_2 che, pertanto, ne valorizza la legittimazione processuale attiva nel richiederla;
- quando a invece, alla madre, giacché con lei ancora stabilmente convivente R_ nel domicilio coniugale,
- per entrambe alle stesse entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, o vaglia postale, o ricarica postepay, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del 2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24- 06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sull'assegno divorzile Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 e mira a sostenere il coniuge più “debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo. Secondo la giurisprudenza formatasi priva dell'arresto delle Sezioni Unite sul punto, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articolava in due fasi: nella prima occorreva valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata dell'effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione (v. Cass. civ. Sez. I, 09-06-2015, n. 11870). Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504). Nella fase della quantificazione dell'assegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile. Sennonché, a dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza – avuto riguardo all'efficacia preclusiva dell'autosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile – sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“ Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto", sostanzialmente riconducendo
“l'autosufficienza economica” non può a parametro di valutazione dell'an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile. Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n. 11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato. Ciò detto, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.
5. c. 6 della L. 898/1970, come chiariti dalle Sezioni Unite, alla luce del materiale probatori acquisito, va disposto un assegno divorzile, in favore di , nella misura di € 150,00 mensili per le ragioni CP_1 dappresso indicate. Dai fatti esposti dalla resistente – e specificatamente non contestati dal ricorrente – è certamente emerso come costei non sia affatto riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro in maniera tale da reperire mezzi sufficienti al suo sostentamento;
anzi, ha documentato come, sia per il proprio sostegno che per quello delle figlie, sovente, riceve anche aiuti dai propri familiari. Pertanto, preso atto:
- della durata del matrimonio,
- dell'età della resistente (di 58 anni), tenuto conto di quanto dedotto in merito al contributo personale ed economico dato dalla ricorrente in costanza di matrimonio,
- dell'evidente squilibro reddituale a favore del ricorrente (che documenta un reddito di euro 30.000,00 annui lordi, CUD 2015, a fronte di un ISEE della residente non superiore ad euro 2500,00),
- tuttavia, della circostanza che il reddito documentato sia al lordo, scontando un'imposta di circa euro 7000,00 annui,
si ritiene congruo, prevedere un assegno divorzile di € 150,00 (importo, peraltro, come richiesto, in riduzione, con la comparsa conclusionale, proprio dalla resistente) che verserà a entro il 05 di ogni mese, tramite Parte_1 CP_1 vaglia postale o bonifico bancario o postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Sulle spese processuali Stante la reciproca soccombenza (posto che, a fronte del riconoscimento dell'assegno divorzile, tuttavia, non viene riconosciuto il maggior importo richiesto a titolo di mantenimento delle figlie, oltre che il mantenimento indiretto per , previsto, invece, CP_2 direttamente a costei) ricorrono evidenti motivi per compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- assegna la casa coniugale a , ove vi abiterà insieme alle figlie, CP_1
e ; R_ CP_2
- pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma di Parte_2
€ 150,00 mensili,annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi a , a mezzo vaglia postale, bonifico CP_1 postale o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese
- pone a carico di , a titolo di mantenimento, la somma di Parte_1
€ 220,00 mensili in favore della figlia , annualmente ed Persona_2 automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi alla madre, , a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di , a titolo di mantenimento, la somma di Parte_1
€ 220,00 mensili in favore della figlia annualmente ed Controparte_2 automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarle direttamente a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, le spese straordinarie da corrispondere nell'interesse delle figlie e CP_2 R_
Compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 18.03.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire