Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 1
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per le cartelle emesse dalla Regione Marche, non essendo stato provato l'ente impositore né la notifica di atti idonei a interrompere il termine triennale di prescrizione prima della notifica delle cartelle, intervenuta in date che rendono maturato il termine estintivo.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha rigettato il ricorso per la cartella relativa alla tariffa rifiuti, poiché l'ente impositore ha provato la notifica tempestiva dell'avviso di accertamento presupposto, interrompendo il termine di prescrizione quinquennale. La mancata impugnazione dell'atto presupposto ha reso la pretesa definitiva, e la cartella successiva è stata regolarmente notificata, senza che la ricorrente abbia sollevato vizi propri dell'atto successivo.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione atto presupposto

    La Corte ha rigettato il ricorso per la cartella relativa alla tariffa rifiuti, poiché l'ente impositore ha provato la notifica tempestiva dell'avviso di accertamento presupposto, interrompendo il termine di prescrizione quinquennale. La mancata impugnazione dell'atto presupposto ha reso la pretesa definitiva, e la cartella successiva è stata regolarmente notificata, senza che la ricorrente abbia sollevato vizi propri dell'atto successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
    Numero : 1
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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