CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
CIMINI CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 316/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - Indirizzo_1 Indirizzo_2 MA RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ancona - Via G. Grezar 14 00100 MA RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320210007020858000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
contro
Comune di Cerreto D'Esi - Via MA 21
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1 ed elettivamente domiciliato presso Via MA 21
Ag.entrate - Riscossione - Ancona - Via G. Grezar 14 00100 MA RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320230003075192000 TARI 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ancona - Via G. Grezar 14 00100 MA RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320230009785146000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320230009785146000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 568/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24 luglio 2025 Ricorrente_1 ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia per l'annullamento, previa sospensiva, delle seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella di pagamento n. 00320210007020858/000 emessa da Regione Marche per presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2014, di euro 230,54;
2) Cartella di pagamento n. 00320230003075192/000 emessa dal Comune di Cerreto d'Esi per presunto mancato pagamento della tariffa rifiuti anno 2014, di euro 114,69;
3) Cartella di pagamento n. 00320230009785146/000 emessa da Regione Marche per presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anni 2017 e 2018, di euro 849,15.
a seguito nella notifica, in data 10.6.2025, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di una intimazione di pagamento della somma di euro 1.445,59 euro.
La ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ivi indicate, posto che il termine di legge è di tre anni per le tasse automobilistiche e di cinque anni per la tassa rifiuti;
in particolare non aveva mai ricevuto alcuna notifica delle suddette richieste di pagamento per tassa automobilistica (anni 2014, 2017 e 2018) e per tariffa rifiuti (anno 2014), che sono a monte delle rispettive pretese esattive della Regione Marche e del Comune di Cerreto d'Esi, rendendo così impossibile prenderne visione ed impugnarle tempestivamente nel merito.
Ha sul punto ha specificato:
1. quanto alla cartella di pagamento n. 00320210007020858/000, emessa dalla Regione Marche per presunto mancato pagamento della tassa automobilistica, di euro 230,54, che tra la data dell'anno di imposizione (anno 2014) e la data di asserita (ma non provata) notifica della cartella (27.07.2023) era già decorso il termine prescrizionale di tre anni.
2. quanto alla cartella di pagamento n. 00320230003075192/000, emessa dal Comune di Cerreto d'Esi per presunto mancato pagamento della tariffa rifiuti, di euro 114,69, che tra la data dell'anno di imposizione
(anno 2014) e la data di asserita (ma non provata) notifica della cartella (19.09.2023) era già decorso il termine prescrizionale di cinque anni.
3. quanto alla cartella di pagamento n. 00320230009785146/000 emessa dalla Regione Marche per presunto mancato pagamento della tassa automobilistica, di euro 849,15, che tra la data degli anni di imposizione
(anni 2017 e 2018) e la data di asserita (ma non provata) notifica della cartella (10.04.2024) era già decorso il termine prescrizionale di tre anni.
In data 17.9.2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Ancona, che ha chiesto il rigetto della sospensiva e, nel merito, del ricorso.
In particolare, la resistente ha rilevato, quanto alla notifica delle cartelle di pagamento, che le stesse erano state tutte regolarmente notificate nelle date indicate, allegando prova documentale (doc. 3); pertanto,
l'eccezione di prescrizione doveva considerarsi tardiva, poiché, secondo costante giurisprudenza, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione non opposto nei termini di legge impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/1992.
Ha comunque rilevato che la eccepita prescrizione sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione e, pertanto, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che il ruolo è stato reso esecutivo nell'anno 2023 e solo successivamente preso in consegna da parte dell'agente della riscossione, il quale ha provveduto tempestivamente alla notifica della cartella, come dai referti di notifica allegati.
In data 1° ottobre 2025 è intervenuto volontariamente il Comune di Cerreto D'Esi, rilevando che la cartella di pagamento n. 00320230003075192/000 impugnata riguarda il mancato pagamento della tassa sui rifiuti 2014, il cui atto prodromico consiste nell'avviso di accertamento n° 1826 del 16/09/2019 (prot. ente n. 7439 del 17/09/2019) emesso dal Comune di Cerreto d'Esi per omesso versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), trasmesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n. 152916065804, notificato in data 02/10/2019.
Constatato che l'atto presupposto è stato notificato, la mancata impugnazione del ricorrente nei termini di legge, rende la pretesa tributaria definitiva;
pertanto, non è più possibile contestarne il merito, ma possono essere sollevati solo vizi propri dell'atto successivo. (Cfr. Cass. Sez. V n. 8269 del 2025).
Ha quindi eccepito l'inammissibilità del ricorso per valida notifica nei termini dell'atto prodromico.
Il 14 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato memorie illustrative, rilevando, con riferimento all'intervento volontario del comune di Cerreto D' Esi, che tra la notifica del suddetto avviso di accertamento (02.10.2019)
e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (10.06.2025) erano intercorsi oltre 5 anni, mentre la cartella di pagamento n. 00320230003075192/000 non era stata correttamente notificata, in quanto non era stata inviata alla contribuente la c.d. informativa necessaria e conseguente alla mancata consegna dell'atto in mani proprie.
In merito alle tasse automobilistiche ha ribadito l'eccezione di prescrizione già illustrata nel ricorso.
All'udienza camerale del 16 ottobre 2025 la richiesta di sospensiva è stata rigettata;
il processo è stato fissato per il 17 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondato il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento emesse dalla Regione Marche.
Invero, con riferimento alle suddette cartelle, emesse appunto dalla Regione Marche per mancato pagamento della tassa automobilistica (n. 00320210007020858/000, di euro 230,54, relativa all'anno 2014; n.
00320230009785146/000, relativa agli anni 2017 e 2018, di euro 849,15), non risulta costituito l'ente impositore e, comunque, non risulta, in atti, la notificazione, anteriormente alle cartelle, di avvisi e/o atti idonei a interrompere il decorso del termine triennale previsto per la riscossione della tassa automobilistica, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo, a quello in cui il pagamento era dovuto e compiuto, al 31 dicembre del terzo anno.
Ne deriva che, poiché non sono stati provati atti interruttivi/prodromici idonei a evitare l'effetto estintivo del termine, rispetto alla notifica delle cartelle di pagamento, intervenuta, rispettivamente, il 27.7.2023 ed il
10.04.2024, deve ritenersi maturato il termine triennale con estinzione del diritto alla riscossione e conseguente annullamento delle cartelle.
A diverse conclusioni deve pervenirsi, invece, con riferimento alla cartella n. 00320230003075192/000 emessa dal Comune di Cerreto d'Esi per mancato pagamento della tariffa rifiuti anno 2014, di euro 114,69.
In questo caso, infatti, l'ente impositore è intervenuto volontariamente nel processo e ha dato prova di aver emesso l'avviso di accertamento n° 1826 del 16.9.2019, trasmesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n. 152916065804 e correttamente notificato il 2.10.2019 (cfr. i documenti n. 2 e n. 3 allegati all'intervento), così interrompendo tempestivamente il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Considerato che è stata dimostrata la notifica dell'atto presupposto, la sua mancata impugnazione nei termini ha reso la pretesa tributaria definitiva, rendendo la cartella censurabile solo per vizi.
La regolare notifica della cartella di pagamento relativa a tale pretesa tributaria da parte dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, avvenuta il 19.9.2023 (cfr. il documento n. 3 allegato alle controdeduzioni), ha nuovamente interrotto il termine prescrizione. Posto che il ricorrente non ha fatto valere vizi propri dell'atto impugnato, in questa parte il ricorso deve essere rigettato.
Il parziale accoglimento del ricorso implica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia in composizione monocratica accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle di pagamento emesse dalla Regione Marche. Rigetta nel resto. Spese compensate. IL GIUDICE CARLO
CIMINI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
CIMINI CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 316/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - Indirizzo_1 Indirizzo_2 MA RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ancona - Via G. Grezar 14 00100 MA RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320210007020858000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
contro
Comune di Cerreto D'Esi - Via MA 21
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1 ed elettivamente domiciliato presso Via MA 21
Ag.entrate - Riscossione - Ancona - Via G. Grezar 14 00100 MA RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320230003075192000 TARI 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ancona - Via G. Grezar 14 00100 MA RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320230009785146000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320230009785146000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 568/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24 luglio 2025 Ricorrente_1 ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia per l'annullamento, previa sospensiva, delle seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella di pagamento n. 00320210007020858/000 emessa da Regione Marche per presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2014, di euro 230,54;
2) Cartella di pagamento n. 00320230003075192/000 emessa dal Comune di Cerreto d'Esi per presunto mancato pagamento della tariffa rifiuti anno 2014, di euro 114,69;
3) Cartella di pagamento n. 00320230009785146/000 emessa da Regione Marche per presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anni 2017 e 2018, di euro 849,15.
a seguito nella notifica, in data 10.6.2025, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di una intimazione di pagamento della somma di euro 1.445,59 euro.
La ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ivi indicate, posto che il termine di legge è di tre anni per le tasse automobilistiche e di cinque anni per la tassa rifiuti;
in particolare non aveva mai ricevuto alcuna notifica delle suddette richieste di pagamento per tassa automobilistica (anni 2014, 2017 e 2018) e per tariffa rifiuti (anno 2014), che sono a monte delle rispettive pretese esattive della Regione Marche e del Comune di Cerreto d'Esi, rendendo così impossibile prenderne visione ed impugnarle tempestivamente nel merito.
Ha sul punto ha specificato:
1. quanto alla cartella di pagamento n. 00320210007020858/000, emessa dalla Regione Marche per presunto mancato pagamento della tassa automobilistica, di euro 230,54, che tra la data dell'anno di imposizione (anno 2014) e la data di asserita (ma non provata) notifica della cartella (27.07.2023) era già decorso il termine prescrizionale di tre anni.
2. quanto alla cartella di pagamento n. 00320230003075192/000, emessa dal Comune di Cerreto d'Esi per presunto mancato pagamento della tariffa rifiuti, di euro 114,69, che tra la data dell'anno di imposizione
(anno 2014) e la data di asserita (ma non provata) notifica della cartella (19.09.2023) era già decorso il termine prescrizionale di cinque anni.
3. quanto alla cartella di pagamento n. 00320230009785146/000 emessa dalla Regione Marche per presunto mancato pagamento della tassa automobilistica, di euro 849,15, che tra la data degli anni di imposizione
(anni 2017 e 2018) e la data di asserita (ma non provata) notifica della cartella (10.04.2024) era già decorso il termine prescrizionale di tre anni.
In data 17.9.2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Ancona, che ha chiesto il rigetto della sospensiva e, nel merito, del ricorso.
In particolare, la resistente ha rilevato, quanto alla notifica delle cartelle di pagamento, che le stesse erano state tutte regolarmente notificate nelle date indicate, allegando prova documentale (doc. 3); pertanto,
l'eccezione di prescrizione doveva considerarsi tardiva, poiché, secondo costante giurisprudenza, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione non opposto nei termini di legge impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/1992.
Ha comunque rilevato che la eccepita prescrizione sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione e, pertanto, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che il ruolo è stato reso esecutivo nell'anno 2023 e solo successivamente preso in consegna da parte dell'agente della riscossione, il quale ha provveduto tempestivamente alla notifica della cartella, come dai referti di notifica allegati.
In data 1° ottobre 2025 è intervenuto volontariamente il Comune di Cerreto D'Esi, rilevando che la cartella di pagamento n. 00320230003075192/000 impugnata riguarda il mancato pagamento della tassa sui rifiuti 2014, il cui atto prodromico consiste nell'avviso di accertamento n° 1826 del 16/09/2019 (prot. ente n. 7439 del 17/09/2019) emesso dal Comune di Cerreto d'Esi per omesso versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), trasmesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n. 152916065804, notificato in data 02/10/2019.
Constatato che l'atto presupposto è stato notificato, la mancata impugnazione del ricorrente nei termini di legge, rende la pretesa tributaria definitiva;
pertanto, non è più possibile contestarne il merito, ma possono essere sollevati solo vizi propri dell'atto successivo. (Cfr. Cass. Sez. V n. 8269 del 2025).
Ha quindi eccepito l'inammissibilità del ricorso per valida notifica nei termini dell'atto prodromico.
Il 14 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato memorie illustrative, rilevando, con riferimento all'intervento volontario del comune di Cerreto D' Esi, che tra la notifica del suddetto avviso di accertamento (02.10.2019)
e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (10.06.2025) erano intercorsi oltre 5 anni, mentre la cartella di pagamento n. 00320230003075192/000 non era stata correttamente notificata, in quanto non era stata inviata alla contribuente la c.d. informativa necessaria e conseguente alla mancata consegna dell'atto in mani proprie.
In merito alle tasse automobilistiche ha ribadito l'eccezione di prescrizione già illustrata nel ricorso.
All'udienza camerale del 16 ottobre 2025 la richiesta di sospensiva è stata rigettata;
il processo è stato fissato per il 17 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondato il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento emesse dalla Regione Marche.
Invero, con riferimento alle suddette cartelle, emesse appunto dalla Regione Marche per mancato pagamento della tassa automobilistica (n. 00320210007020858/000, di euro 230,54, relativa all'anno 2014; n.
00320230009785146/000, relativa agli anni 2017 e 2018, di euro 849,15), non risulta costituito l'ente impositore e, comunque, non risulta, in atti, la notificazione, anteriormente alle cartelle, di avvisi e/o atti idonei a interrompere il decorso del termine triennale previsto per la riscossione della tassa automobilistica, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo, a quello in cui il pagamento era dovuto e compiuto, al 31 dicembre del terzo anno.
Ne deriva che, poiché non sono stati provati atti interruttivi/prodromici idonei a evitare l'effetto estintivo del termine, rispetto alla notifica delle cartelle di pagamento, intervenuta, rispettivamente, il 27.7.2023 ed il
10.04.2024, deve ritenersi maturato il termine triennale con estinzione del diritto alla riscossione e conseguente annullamento delle cartelle.
A diverse conclusioni deve pervenirsi, invece, con riferimento alla cartella n. 00320230003075192/000 emessa dal Comune di Cerreto d'Esi per mancato pagamento della tariffa rifiuti anno 2014, di euro 114,69.
In questo caso, infatti, l'ente impositore è intervenuto volontariamente nel processo e ha dato prova di aver emesso l'avviso di accertamento n° 1826 del 16.9.2019, trasmesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n. 152916065804 e correttamente notificato il 2.10.2019 (cfr. i documenti n. 2 e n. 3 allegati all'intervento), così interrompendo tempestivamente il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Considerato che è stata dimostrata la notifica dell'atto presupposto, la sua mancata impugnazione nei termini ha reso la pretesa tributaria definitiva, rendendo la cartella censurabile solo per vizi.
La regolare notifica della cartella di pagamento relativa a tale pretesa tributaria da parte dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, avvenuta il 19.9.2023 (cfr. il documento n. 3 allegato alle controdeduzioni), ha nuovamente interrotto il termine prescrizione. Posto che il ricorrente non ha fatto valere vizi propri dell'atto impugnato, in questa parte il ricorso deve essere rigettato.
Il parziale accoglimento del ricorso implica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia in composizione monocratica accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle di pagamento emesse dalla Regione Marche. Rigetta nel resto. Spese compensate. IL GIUDICE CARLO
CIMINI