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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/05/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4424/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4424/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VITALI ENRICO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, Viale delle
Milizie n. 38;
RICORRENTE
, (C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, espletati gli incombenti di legge, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e , stabilendo tra gli Parte_1 Controparte_1 stessi l'obbligo del mutuo rispetto e che ciascuno provveda al proprio mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03.12.2024, il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con la Sig.ra in Kiev (Ucraina) il Controparte_1
20.6.2012, successivamente trascritto in Italia presso il Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Gambolò al n. 7, Parte II, Serie C, anno 2012, affermando che “E' decorso il termine previsto dalla legge per richiedere il divorzio tra le Parti che sono
pag. 1 di 2 economicamente autonome e dalla separazione non hanno più convissuto né hanno intenzione di riconciliarsi”.
Si prende, inoltre, atto che dal momento della separazione personale, pronunciata dal
Tribunale di Pavia, con decreto di omologazione n. cronol. 1394/2023 del 13/03/2023,
RG n. 2429/2022 non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, la Sig.ra Controparte_1
non si costituiva in giudizio.
[...]
All'udienza del 29.4.2025, il G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro, dato atto della regolare notifica del ricorso introduttivo, dichiarata la contumacia della convenuta, regolarmente citata e mai comparsa, sentiva la parte ricorrente, che precisava le conclusioni come da ricorso, e tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti e in particolare il fatto che le parti vivono separate almeno dal 10.1.2023, data d'udienza di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale di Pavia, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Va quindi accolta la domanda di divorzio.
La pronuncia, necessaria, sul solo status comporta che nulla venga statuito in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Kiev (Ucraina) il 20.6.2012, Controparte_1
successivamente trascritto in Italia presso il Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Gambolò al n. 7, Parte II, Serie C, anno 2012;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Pavia, camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4424/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4424/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VITALI ENRICO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, Viale delle
Milizie n. 38;
RICORRENTE
, (C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, espletati gli incombenti di legge, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e , stabilendo tra gli Parte_1 Controparte_1 stessi l'obbligo del mutuo rispetto e che ciascuno provveda al proprio mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03.12.2024, il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con la Sig.ra in Kiev (Ucraina) il Controparte_1
20.6.2012, successivamente trascritto in Italia presso il Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Gambolò al n. 7, Parte II, Serie C, anno 2012, affermando che “E' decorso il termine previsto dalla legge per richiedere il divorzio tra le Parti che sono
pag. 1 di 2 economicamente autonome e dalla separazione non hanno più convissuto né hanno intenzione di riconciliarsi”.
Si prende, inoltre, atto che dal momento della separazione personale, pronunciata dal
Tribunale di Pavia, con decreto di omologazione n. cronol. 1394/2023 del 13/03/2023,
RG n. 2429/2022 non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, la Sig.ra Controparte_1
non si costituiva in giudizio.
[...]
All'udienza del 29.4.2025, il G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro, dato atto della regolare notifica del ricorso introduttivo, dichiarata la contumacia della convenuta, regolarmente citata e mai comparsa, sentiva la parte ricorrente, che precisava le conclusioni come da ricorso, e tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti e in particolare il fatto che le parti vivono separate almeno dal 10.1.2023, data d'udienza di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale di Pavia, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Va quindi accolta la domanda di divorzio.
La pronuncia, necessaria, sul solo status comporta che nulla venga statuito in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Kiev (Ucraina) il 20.6.2012, Controparte_1
successivamente trascritto in Italia presso il Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Gambolò al n. 7, Parte II, Serie C, anno 2012;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Pavia, camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2