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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/08/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 11 luglio
2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 826/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Email_1 C.F._1
Locri, c. da presso lo studio dell'avv.to Patrizia REALE, che lo Parte_1 rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato a Locri, via Matteotti n. 48, con l'avv.to Christian LO SCALZO che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del Notaio in Roma, rep. 37875/7313, pec: t;
Persona_1 Email_3
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità ex art. 1 l. n. 222/1984;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 19.03.2024, Parte_2 ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui
[...] all'art. 1 l. n. 222/1984, eccependo l'errata valutazione da parte del CTU dott.ssa Per_2
Pag. 1 a 4 , in fase di accertamento tecnico preventivo, del complesso invalidante di cui è Per_3
affetto.
In particolare, ha lamentato che la richiesta di accertamento del requisito sanitario in fase di ATP era stata limitata al periodo dal 27 luglio 2022 al 31 agosto 2022, giacché in sede di visita medica collegiale amministrativa, finalizzata alla conferma del beneficio di cui era già percettore, era stato riconosciuto invalido, ex art. 1 l. n. 222/1984, dal 01.09.2022; che la valutazione operata dal CTU non ha tenuto conto dell'arco temporale oggetto di contestazione e ciò ha comportato l' interruzione della continuità del primo riconoscimento avvenuto con decreto di omologa con decorrenza dal 27.07.2019, e per l'effetto il venir meno della seconda conferma con conseguente impossibilità, in caso di tre conferme consecutive, di ottenere il beneficio in via definitiva.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Pag. 2 a 4 In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi che ai sensi dell'art. 1 della l. n.
222/1984 il beneficio economico dell'assegno ordinario di invalidità è subordinato all'accertamento di una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, tenuto conto dell'attività lavorativa in concreto svolta dall'istante, e alla sussistenza di precisi requisiti socioeconomici.
Questo giudicante, alla luce delle suddette contestazioni ha ritenuto opportuno disporre la rinnovazione delle operazioni peritali e, con ordinanza del 13.12.2024, ha a tal fine nominato il dott. , il quale ha accettato l'incarico e ha depositato il proprio Persona_4
elaborato in data 13.05.2025.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto ad esame obiettivo il ricorrente ha accertato che le patologie lamentate sono tali da ridurre a meno di un terzo la capacità lavorativa, tenuto conto delle sue attitudini,
e dell'attività lavorativa svolta di tecnico informatico.
Il CTU ha infatti formulato la seguente diagnosi: “(…)• Esiti di pregressi interventi chirurgici di eradicazione e ricostruzione nasale dx per carcinoma basocellulare recidivante.
• Spondilodiscoartrosi cervico-dorso-lombare; periartrite scapolo omerale;
gonartrosi •
Cardiopatia ipertensiva • Disturbo d'ansia reattivo”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni:
“Posso concludere, quindi, affermando che le infermità da cui risulta affetto il signor
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n°54, in atto, sono tali da determinare una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a meno di un terzo. Decorrenza: dalla presentazione della domanda”. Il CTU, inoltre, ha precisato che “Da quanto sopra detto e discusso e da me clinicamente rilevato, in corso di visita medico-legale, supportato anche da idonea documentazione medica e strumentale, si evince che, in atto, le infermità da cui è affetto il periziando (sovrapponibili a quelle riconosciute già nel 2019) continuano a produrre limitazioni funzionali tali da ridurre in maniera permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Posso quindi affermare che le predette infermità sussistevano nel periodo che va dal 27 luglio 2022 al 31 agosto 2022” (cfr. pag. 6 della consulenza).
Pag. 3 a 4 Alla luce di quanto chiarito, il Giudicante ritiene di condividere le motivate e nuove conclusioni formulate dal CTU anche all'esito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione allegata in atti, peraltro non oggetto di specifiche censure da parte dell' resistente. CP_2
Per tali motivi, non emergono ragioni che inducano a discostarsi dalle conclusioni del
CTU dott. . Persona_4
Per quanto detto, è accertato il requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi in attività confacenti alle sue attitudini in capo a con decorrenza dal 23.06.2022, data della presentazione della domanda Parte_2 amministrativa di conferma, con ogni conseguenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, visto il DM 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della materia previdenziale trattata e dello scaglione di riferimento, in complessivi €3.800,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario di Parte_2
cui all'art. 1 l. n. 222/1984, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
23.06.2022, con ogni conseguenza di legge;
2. condanna l' al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida CP_1
in complessivi €3.800,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con CP_1 separati decreti.
Locri, 9 agosto 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
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