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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5959 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3103/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3103/2021 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Creaco Fortunato Dario;
APPELLANTE
Contro
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Zingone
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio per chiedere la riforma della Controparte_1 sentenza n. 129/2020 depositata in data 17.08.2020 ed emessa dal Giudice di
Pace di Mascalucia.
In particolate il giudizio nasceva quale opposizione al decreto ingiuntivo emesso da con il quale eccepiva di non aver mai Controparte_1
effettuato consumi di energia elettrica per un importo pari a quello di cui veniva ingiunto il pagamento.
L'appellante sosteneva che il Giudice di Pace di Mascalucia avesse errato nel rigettare l'opposizione affermando che fosse onere dell'opponente dimostrare l'errore di fatturazione.
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente Controparte_1
domandava di dichiarare inammissibile l'atto di appello avversario per mancanza di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello.
§§§
In accoglimento della proposta eccezione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, atteso che i motivi di appello sono stati formulati in maniera generica (in violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., come modificato dalla novella del 2012), così demandando al giudice ad quem un'opera di individuazione dei motivi di gravame che la legge processuale non gli affida
(v., in tal senso, Cass. n.1248/2013).
In particolare, l'atto di appello de quo, in palese violazione del disposto dell'art. 342 cpc, non contiene: - l'indicazione delle parti della sentenza che si intendono appellare;
- le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Alla luce della formulazione dell'articolo 342 c.p.c., antecedente le modifiche apportate dalla riforma Cartabia, per l'ammissibilità dell'appello, è necessario indicare specificamente ed espressamente, senza aggiunte superflue o non pertinenti, di modo che il giudice possa averne immediata contezza senza essere costretto a defatiganti e dispersive ricerche, sia le precise parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza,
permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis c.p.c.), le parti motivazionali, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in sostituzione inserite, richieste adeguatamente corredate dalla altrettanto chiara, ordinata e pertinente indicazione degli elementi fondanti la denuncia di violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. L'appello in esame non contiene molte delle dette indicazioni specifiche.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia (a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
dello stesso”).
secondo soccombenza, va condanna alla refusione delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio nei confronti di Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente procedimento, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, essendo l'impugnazione dichiarata inammissibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Catania, 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3103/2021 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Creaco Fortunato Dario;
APPELLANTE
Contro
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Zingone
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio per chiedere la riforma della Controparte_1 sentenza n. 129/2020 depositata in data 17.08.2020 ed emessa dal Giudice di
Pace di Mascalucia.
In particolate il giudizio nasceva quale opposizione al decreto ingiuntivo emesso da con il quale eccepiva di non aver mai Controparte_1
effettuato consumi di energia elettrica per un importo pari a quello di cui veniva ingiunto il pagamento.
L'appellante sosteneva che il Giudice di Pace di Mascalucia avesse errato nel rigettare l'opposizione affermando che fosse onere dell'opponente dimostrare l'errore di fatturazione.
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente Controparte_1
domandava di dichiarare inammissibile l'atto di appello avversario per mancanza di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello.
§§§
In accoglimento della proposta eccezione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, atteso che i motivi di appello sono stati formulati in maniera generica (in violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., come modificato dalla novella del 2012), così demandando al giudice ad quem un'opera di individuazione dei motivi di gravame che la legge processuale non gli affida
(v., in tal senso, Cass. n.1248/2013).
In particolare, l'atto di appello de quo, in palese violazione del disposto dell'art. 342 cpc, non contiene: - l'indicazione delle parti della sentenza che si intendono appellare;
- le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Alla luce della formulazione dell'articolo 342 c.p.c., antecedente le modifiche apportate dalla riforma Cartabia, per l'ammissibilità dell'appello, è necessario indicare specificamente ed espressamente, senza aggiunte superflue o non pertinenti, di modo che il giudice possa averne immediata contezza senza essere costretto a defatiganti e dispersive ricerche, sia le precise parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza,
permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis c.p.c.), le parti motivazionali, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in sostituzione inserite, richieste adeguatamente corredate dalla altrettanto chiara, ordinata e pertinente indicazione degli elementi fondanti la denuncia di violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. L'appello in esame non contiene molte delle dette indicazioni specifiche.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia (a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
dello stesso”).
secondo soccombenza, va condanna alla refusione delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio nei confronti di Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente procedimento, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, essendo l'impugnazione dichiarata inammissibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Catania, 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa